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Intesa,
ai sensi dell’articolo 1, comma 553 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, tra il Governo, le Regioni e le Province
autonome di Trento e di Bolzano sullo schema di decreto del Presidente
del Consiglio dei Ministri di aggiornamento dei livelli essenziali di
assistenza (LEA). Rep. Atti n.
157/CSR del 7 settembre 2016 LA
CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE
AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO Nella odierna seduta del 7 settembre 2016: VISTI l’articolo 2, comma 1, lettera a), e
l’articolo 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, che attribuiscono
alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano il compito di promuovere e sancire intese
tra Governo, regioni e province autonome, al fine di garantire la
partecipazione delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano a
tutti i processi decisionali di interesse regionale, interregionale ed infraregionale;
VISTO il decreto legislativo 30 dicembre
1992, n. 502, e successive modificazioni e integrazioni, con particolare
riferimento all’articolo 1, commi 1, 2, 3, 7 e 8; VISTO l’Accordo sancito dalla Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano nella seduta dell’8 agosto 2001 (Rep. Atti 1285/CSR), ed in
particolare il punto 15; VISTO l’articolo 6, comma 1, del
decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla
legge 16 novembre 2001, n. 405, che fissa il termine del 30 novembre 2001 per
la prima definizione dei livelli essenziali di assistenza; VISTO il decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri 29 novembre 2001, recante “Definizione dei livelli essenziali di
assistenza” pubblicato nel Supplemento ordinario n. 26 alla Gazzetta Ufficiale n. 33 dell’8
febbraio 2002, come modificato dal decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri 28 novembre 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 10 dicembre 2003, n. 286; VISTO l’articolo 54 della legge 27 dicembre
2002, n. 289, che fissa la procedura per modificare gli allegati al decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri 29 novembre 2001; VISTO l’articolo 5, comma 1, del
decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito con modificazioni dalla
legge 8 novembre 2012, n. 189, con cui si dispone che, nel rispetto degli
equilibri programmati di finanza pubblica, con decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri, da adottare entro il 31 dicembre 2012, su proposta del
Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, si provvede
all'aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza ai sensi dell'articolo 1
del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni,
con prioritario riferimento alla riformulazione dell'elenco delle malattie
croniche di cui al decreto del Ministro della sanità 28 maggio 1999, n. 329, e
delle malattie rare di cui al decreto del Ministro della sanità 18 maggio 2001,
n. 279, al fine di assicurare il bisogno di salute, l'equità nell'accesso
all'assistenza, la qualità delle cure e la loro appropriatezza riguardo alle
specifiche esigenze; VISTO l’articolo 5, comma 2, del citato
decreto-legge 3 settembre 2012, n. 158, convertito con modificazioni dalla
legge 8 novembre 2012, n. 189, con cui si dispone che, con la medesima
procedura e con i medesimi vincoli, si provvede ad aggiornare i livelli
essenziali di assistenza con riferimento alle prestazioni di prevenzione, cura
e riabilitazione rivolte alle persone affette da ludopatia,
intesa come patologia che caratterizza i soggetti affetti da sindrome da gioco
con vincita in denaro, così come definita dall'Organizzazione mondiale della
sanità (G.A.P.); VISTA
l’Intesa sancita dalla Conferenza Stato – Regioni nella seduta del 10 luglio
2014 (Rep. Atti n. 82/CSR) concernente il nuovo Patto per la salute per gli
anni 2014 -2016; VISTO
l’articolo 1, comma 553, della legge 28
dicembre 2015, n. 208, recante “Disposizioni per la formazione del bilancio
annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016)” che, in attuazione
dell’articolo 1, comma 3, del Patto per la salute 2014-2016,
approvato con l’Intesa tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano del 10 luglio 2014, nel rispetto di quanto previsto
dall’articolo 1, comma 556, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e
dall’articolo 9-septies del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito,
con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2015, n. 125, dispone che si provveda
all’aggiornamento del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29
novembre 2001, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n.
33 dell’8 febbraio 2002, recante «Definizione dei livelli essenziali di
assistenza», nel rispetto degli equilibri programmati della finanza pubblica e
in misura non superiore a 800 milioni di euro annui; VISTO l’articolo 1, comma 554, della citata
legge 28 dicembre 2015, n. 208, in base al quale la definizione e l’aggiornamento dei LEA di cui all’articolo
1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, sono effettuati
con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro
della salute, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze,
d’intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e
le province autonome di Trento e di Bolzano e previo parere delle competenti
Commissioni parlamentari; VISTO che, per l’attuazione del succitato articolo 1, comma 553, il
comma 555 della medesima legge 28 dicembre 2015, n. 208, dispone la finalizzazione per l’anno 2016 dell’importo di 800
milioni di euro, a valere sulla quota indistinta del fabbisogno sanitario
standard nazionale, di cui all’articolo 26 del decreto legislativo 6 maggio
2011, n. 68 e condiziona l’erogazione della quota all’adozione del
provvedimento di cui al comma 553; VISTO che l’articolo 1, comma 556, della più volte citata legge 28 dicembre 2015, n.
208, prevede, nel rispetto degli equilibri programmati di finanza pubblica, al
fine di garantire l’efficacia e l’appropriatezza clinica ed organizzativa delle
prestazioni erogate dal Servizio sanitario nazionale nell’ambito dei LEA, anche
in relazione all’evoluzione scientifica e tecnologica, l’istituzione, presso il Ministero della salute, della Commissione
nazionale per l’aggiornamento dei LEA e la promozione dell’appropriatezza nel
Servizio sanitario nazionale, nominata e presieduta dal Ministro della salute e
composta dal direttore della Direzione generale della programmazione sanitaria
del Ministero della salute e da quindici esperti qualificati e da altrettanti
supplenti, di cui quattro designati dal Ministro della salute, uno dall’Istituto
superiore di sanità (ISS), uno dall’AGENAS, uno dall’Agenzia italiana del
farmaco (AIFA), uno dal Ministero dell’economia e delle finanze e sette dalla
Conferenza delle regioni e delle province autonome, cui è attribuito, tra gli
altri, il compito di formulare annualmente una proposta di aggiornamento dei
LEA con le procedure indicate dai commi 554 e 559; VISTA l’Intesa sancita dalla Conferenza Stato –
Regioni nella seduta dell’11 febbraio
2016 (Rep. Atti 21/CSR), recante: “Disposizioni per la formazione del bilancio
annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016) (articolo 1, commi
680, 682 e 683); VISTA la nota del Ministero della salute del
2 agosto 2016, diramata in data 3 agosto dall’Ufficio di Segreteria di questa
Conferenza, con la quale è stata trasmessa la proposta di Intesa in oggetto; CONSIDERATO che nel corso della riunione
tecnica del 6 settembre 2016 le regioni hanno formulato richieste di modifica e
integrazioni alla proposta in argomento; VISTA la nota del Ministero della salute del
7 agosto 2016, diramata in pari data dall’Ufficio di Segreteria di questa
Conferenza, con la quale è stata trasmessa la versione definitiva del
provvedimento; CONSIDERATO che nel corso della seduta di
questa Conferenza le regioni hanno espresso l’intesa, consegnando il documento
che, allegato al presente atto, ne costituisce parte integrante; CONSIDERATO altresì che il Ministero
dell’economia e finanze ha proposto una modifica che è stata accolta dal
Ministero della salute nella seguente riformulazione "ritenuto, pertanto,
che le nuove tariffe che saranno definite rispettivamente entro il 30 settembre
2016 e entro il 31 dicembre 2016 debbano essere determinate in coerenza con il
livello di finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui
concorre lo Stato"; ACQUISITO l'assenso del Governo, delle
regioni e delle province autonome, ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281; SANCISCE INTESA tra il Governo, le
Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano nei termini sotto
indicati Art.1 Aggiornamento dei
livelli essenziali di assistenza 1. E’ approvato lo schema di decreto di
aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, con i relativi allegati (nn. 1, 2, 3, 4, 4A, 4B, 4C, 4D, 5, 6A, 6B, 7, 8, 8bis, 9,
10) che, unitamente agli allegati A e B alla presente intesa, ne costituiscono
parte integrante. 2. Il Governo, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano convengono che i livelli essenziali di
assistenza di cui allo schema di decreto allegato sono coerenti con il livello
del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo
Stato, fissato dall’articolo 1, comma 568, della legge 28 dicembre 2015, n.
208, e dall’Intesa sancita nella Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano nella seduta
dell’11 febbraio 2016 (Rep. Atti 21/CSR), attuativa dell’articolo 1, comma 680
della medesima legge n. 208 del 2015, e sono erogati nell’ambito dello stesso. Art. 2 Commissione
nazionale per l’aggiornamento dei LEA e la promozione dell’appropriatezza
nel Servizio sanitario nazionale 1. La Commissione nazionale per
l’aggiornamento dei LEA e la promozione dell’appropriatezza nel Servizio sanitario
nazionale (d’ora in avanti Commissione), ai sensi di quanto disposto
dall’articolo 1, comma 558, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, formula la
proposta di aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza per l’anno 2017
entro il 28 febbraio 2017, nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 1,
comma 553, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, prioritariamente attraverso la
ridefinizione delle prestazioni ovvero la modifica delle loro modalità erogative, garantendo il mantenimento della compatibilità
tra risorse e prestazioni da erogare in maniera omogenea sul territorio
nazionale, secondo le modalità erogative appropriate,
da finanziare in base alla quota d’accesso. 2. Conseguentemente, con
riferimento all’anno 2017, si provvede entro il 15 marzo 2017 ad adottare il
relativo provvedimento secondo le modalità previste dall’articolo 1, comma 554,
ovvero dal comma 559, della legge 28 dicembre 2015, n. 208. 3. Fermo restando quanto previsto
dal comma 1, nell’ambito dei compiti individuati dall’articolo 1, comma 557,
della legge 28
dicembre 2015, n. 208, la Commissione dedica particolare e prioritario impegno
alle seguenti attività: a)
ridefinizione
della lista dei DRG ad elevato rischio di inappropriatezza
in regime di ricovero ordinario o diurno, ovvero individuazione di soglie
nazionali o di strumenti alternativi per favorire l’appropriatezza dei ricoveri
per acuti e di riabilitazione ed il migliore uso delle risorse; b)
aggiornamento
delle condizioni di erogabilità dell’adroterapia c)
definizione
di PDTA nazionali per le più diffuse malattie croniche; d)
valutazione
delle evidenze scientifiche relative al profilo costo/efficacia degli
interventi di prevenzione collettiva; e)
individuazione
di procedure evidence based per la
valutazione del profilo costo/efficacia dell’innovazione tecnologica e
dell’innovazione organizzativa in tutti le aree assistenziali, avvalendosi
della Cabina di regia per l’HTA di cui al decreto del
Ministro della salute 12 marzo 2015; f)
individuazione
di procedure per l’esecuzione di studi osservazionali per la valutazione comparativa di efficacia degli
interventi di prevenzione, diagnosi e cura, anche avvalendosi dei canali di
finanziamento della ricerca sanitaria. Art. 3 Modalità
di erogazione delle prestazioni di assistenza protesica e dei
dispositivi medici monouso 1. E’ approvato il documento recante
“Modalità di erogazione delle prestazioni di assistenza protesica e dei
dispositivi medici monouso”, allegato A alla presente intesa, che ne
costituisce parte integrante. Art. 4 Attuazione
delle nuove politiche vaccinali 1. Le Regioni e le Province autonome di
Trento e di Bolzano garantiscono il raggiungimento delle coperture previste per
le nuove vaccinazioni introdotte dall’allegato 1 allo schema di decreto, con la
gradualità indicata dall’allegato B alla presente intesa, che ne costituisce
parte integrante. Art. 5 Interventi in materia di appropriatezza prescrittiva 1. Gli enti del Servizio
sanitario nazionale attivano iniziative formative e informative ai medici e ai
cittadini, forniscono strumenti e definiscono procedure per favorire la
prescrizione appropriata in tutti gli ambiti assistenziali delle prestazioni di
assistenza specialistica ambulatoriale. 2. Con accordo sancito dalla
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano, sono individuati i criteri e le modalità per
verificare che il comportamento prescrittivo dei medici sia conforme alle
condizioni di erogabilità e alle indicazioni di appropriatezza di cui
all’allegato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri. 3. Ai sensi dell’articolo 9-quater, comma 5, del decreto-legge 19
giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015,
n. 125, in sede di definizione del contratto collettivo nazionale dei medici
dipendenti del Servizio sanitario nazionale e dell'accordo collettivo nazionale
dei medici convenzionati con il Servizio sanitario nazionale, sono individuate
le modalità di applicazione della riduzione del trattamento accessorio e delle
quote variabili a seguito di accertata non conformità dei comportamenti
prescrittivi. 4. All’attuazione
delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si provvede nell’ambito delle risorse
umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.
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