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Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sul documento recante “Il nuovo sistema di formazione continua in medicina – Linee guida per i Manuali di accreditamento dei provider, albo nazionale dei provider, crediti formativi triennio 2011/2012, federazioni, ordini, collegi e associazioni professionali, sistema di verifiche, controlli e monitoraggio della qualità, liberi professionisti”. (SALUTE)
Accordo ai sensi dell’articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281

Accordo, ai sensi dell’articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n

Accordo, ai sensi dell’articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sul documento recante “Il nuovo sistema di formazione continua in medicina – Linee guida per i Manuali di accreditamento dei provider, albo nazionale dei provider, crediti formativi triennio 2011/2013, federazioni, ordini, collegi e associazioni professionali, sistema di verifiche, controlli e monitoraggio della qualità, liberi professionisti”.

 

Rep. Atti n. 101/CSR del 19 aprile 2012                    

 

 

LA CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO

 

 

Nella odierna seduta del 19 aprile 2012:

 

VISTO l’articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, che attribuisce a questa Conferenza la possibilità di promuovere e sancire accordi tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano al fine di coordinare l’esercizio delle rispettive competenze e svolgere attività di interesse comune;

 

VISTO l’articolo 1, comma 173 della legge 30 dicembre 2004, n. 311 che subordina l’accesso al finanziamento integrativo, rispetto a quello previsto ordinariamente per il Servizio sanitario nazionale a carico dello Stato, ad una specifica intesa tra Stato e regioni, da stipularsi ai sensi dell’articolo 8, comma 6 della legge 5 giugno 2003, n. 131, che contempli, ai fini del contenimento della dinamica dei costi, tra gli altri, la realizzazione degli interventi previsti dal Piano nazionale dell’aggiornamento del personale sanitario, come espressamente previsto dalla lettera d) del richiamato comma 173;

 

VISTO l’intesa sancita da questa Conferenza nella seduta del 23 marzo 2005 (Rep. Atti n. 2271/2005) in attuazione dell’articolo 1, comma 173 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, che prevede, all’articolo 4, comma 1, lettera f) l’impegno delle Regioni alla realizzazione degli interventi previsti dal Piano nazionale dell’aggiornamento del personale sanitario;

 

VISTO l’accordo ponte, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sul “Piano nazionale dell’aggiornamento del personale sanitario 2005-2007”, sancito da questa Conferenza nella seduta del 16 marzo 2006 (rep. Atti  2545/2006);

 

VISTO l’accordo sancito da questa Conferenza nella seduta del 1° agosto 2007 (Rep. Atti n. 168/2007) concernente il “Riordino del sistema di formazione continua in medicina”;

 

VISTO l’articolo 2, comma 357 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 recante disposizioni in materia di Sistema nazionale di educazione continua in medicina (ECM);

 

VISTO l’accordo sancito da questa Conferenza nella seduta del 5 novembre 2009 (Rep. Atti n. 192/2009) recante “Accreditamento dei provider ECM, formazione a distanza, obiettivi formativi, valutazione della qualità del sistema formativo sanitario, attività formative realizzate all’estero, liberi professionisti”;

 

VISTA la lettera pervenuta in data 15 marzo 2012 con la quale il Ministero della salute ha trasmesso la proposta di accordo indicata in oggetto;

 

VISTA la lettera in data 20 marzo 2012 con la quale l’anzidetta proposta è stata diramata alle Regioni e Province autonome;

 

CONSIDERATO che, nel corso dell’incontro tecnico svoltosi in data 12 aprile 2012, i rappresentanti delle Regioni e del Ministero della salute hanno concordato alcune modifiche del documento recante “Il nuovo sistema di formazione continua in medicina – Linee guida per i Manuali di accreditamento dei provider, albo nazionale dei provider, crediti formativi triennio 2011/2013, federazioni, ordini, collegi e associazioni professionali, sistema di verifiche, controlli e monitoraggio della qualità, liberi professionisti”;

 

VISTA la nota in data 13 aprile 2012 con la quale il suddetto Ministero ha trasmesso una nuova versione del predetto documento, che recepisce le modifiche concordate nel corso del predetto incontro;

 

VISTA la nota del 16 aprile 2012 con la quale tale nuova versione è stata diramata alle Regioni e Province autonome;

 

VISTA la nota del 16 aprile 2012 con la quale il Ministero della salute ha segnalato che il testo inviato in data 13 aprile 2012 contiene taluni refusi ed ha trasmesso la definitiva versione del documento medesimo che sostituisce integralmente quella in precedenza diramata dalla scrivente con lettera del 16 aprile 2012;

 

VISTA la lettera del 17 aprile 2012 con la quale tale definitiva versione è stata diramata alle Regioni e Province autonome;

 

ACQUISITO nel corso dell’odierna seduta l’assenso del Governo, delle Regioni e delle Province autonome;

 

 

SANCISCE ACCORDO

 

 

tra il Governo, le Regioni e le Province autonome, nei seguenti termini:

 

CONSIDERATI:

 

-          il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni, ed in particolare gli articoli 16-bis e 16-ter che prevedono l’istituzione della Commissione nazionale per la formazione continua avente il compito di definire le modalità per garantire l’aggiornamento professionale e la formazione permanente dei professionisti sanitari;

 

-          l’allegato all’accordo del 1° agosto 2007 (Rep. atti n. 168/2007) che nella sezione “Criteri e procedure di accreditamento dei provider pubblici e privati” prevede l’istituzione del Comitato tecnico delle Regioni, con funzioni di supporto alla Commissione nazionale per la formazione continua per tutte le questioni di carattere generale e di valenza prescrittoria per le Regioni, di competenza anche delle altre Sezioni;

 

-          l’esigenza di definire: i criteri minimi che devono essere osservati per l’accreditamento dei provider da parte di tutti gli enti accreditanti; le procedure per la costituzione dell’Albo nazionale dei provider; i crediti formativi per il triennio 2011/2013; i compiti degli ordini, collegi, associazioni professionali e le rispettive federazioni; i sistemi di verifiche, controlli e monitoraggio della qualità e l’ampliamento dell’offerta formativa in favore dei liberi professionisti, al fine di garantire la qualità dell’offerta formativa;

 

-          che il documento allegato al presente accordo, in osservanza di quanto previsto dagli accordi Stato-Regioni del 1° agosto 2007 (Rep. Atti n. 168/2007) e del 5 novembre 2009 (Rep. Atti n. 192/2009), è stato approvato dalla Commissione nazionale per la formazione continua nella riunione del 24 gennaio 2012, tenendo conto delle osservazioni del Comitato tecnico delle regioni;

 

 

SI CONVIENE SUL

 

 

documento recante: “Il nuovo sistema di formazione continua in medicina - Linee guida per i Manuali di accreditamento dei provider, albo nazionale dei provider, crediti formativi triennio 2011/2013, federazioni, ordini, collegi e associazioni professionali, sistema di verifiche, controlli e monitoraggio della qualità, liberi professionisti”, Allegato sub A), parte integrante del presente atto.

 

     Il documento ha l’obiettivo di realizzare un sistema integrato nel quale soggetti con responsabilità e ruoli istituzionali diversi hanno il compito di concorrere alla realizzazione della funzione di governo della formazione continua. Esso definisce:

·       i criteri minimi che devono essere adottati da tutti gli enti accreditanti (nazionale e regionali/provinciali) per l’accreditamento dei provider, per consentire l’omogeneizzazione delle attività, al fine di mantenere, sviluppare e incrementare le conoscenze, le competenze e le performance degli operatori della sanità;

·       le procedure per la costituzione dell’Albo nazionale dei provider nel quale annotare eventuali criticità segnalate dagli organismi di controllo e monitoraggio di livello nazionale o regionale per garantire nel tempo ai professionisti sanitari efficacia, appropriatezza, sicurezza ed efficienza dell’offerta formativa;

·       i crediti formativi che, per il triennio 2011/2013, sono fissati nel numero di 150;

·       i compiti degli ordini, collegi, associazioni professionali e le rispettive federazioni;

·       i sistemi di verifiche, controlli e monitoraggio della qualità;

·       l’ampliamento dell’offerta formativa in favore dei liberi professionisti.

 

     I destinatari di cui all’allegato documento sono individuati negli enti accreditanti (nazionale e regionali/provinciali), nelle rappresentanze degli ordini, collegi, associazioni professionali e nelle rispettive federazioni, nei provider e nei professionisti sanitari.

 

Le parti convengono che la Commissione nazionale per la formazione continua svolga il ruolo di coordinamento delle attività degli enti e dei soggetti coinvolti nel sistema.

 

 

 

 

                               IL SEGRETARIO                                               IL PRESIDENTE

                    Cons. Ermenegilda Siniscalchi                                     Dott. Piero Gnudi

 

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