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Intesa, ai sensi
dell’articolo 8, comma 6 della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra il Governo, le
Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano sul documento “Piano
Nazionale di interventi contro l’HIV e AIDS (PNAIDS)” Rep. Atti n. 180/CSR
del 26 ottobre 2017 Nella odierna seduta del 26 ottobre 2017: VISTO l’articolo 8, comma 6, della legge 5
giugno 2003, n. 131, il quale prevede che il Governo può promuovere la stipula
di intese in sede di Conferenza Stato-Regioni, dirette a favorire
l’armonizzazione delle rispettive legislazioni o il raggiungimento di posizioni
unitarie o il conseguimento di obiettivi comuni; VISTA la legge 5 giugno 1990, n. 135, recante
“ Programma di interventi urgenti per la prevenzione e la lotta contro l’AIDS”,
la quale all’articolo 1, comma 1, lettera a), prevede interventi di carattere
pluriennale riguardanti la prevenzione, l’informazione, la ricerca, la
sorveglianza epidemiologica ed il sostegno dell’attività del volontariato,
attuati con le modalità previste dall’adozione programmata del Piano sanitario
nazionale riguardante la lotta all’AIDS, e nei limiti degli stanziamenti
previsti a carico del bilancio del Ministero della salute; VISTA l’Intesa sancita in questa Conferenza il 27 luglio 2011 concernente il
“Documento di consenso sulle politiche di offerta e le modalità di esecuzione
del test HIV in Italia” (Rep. Atti n. 134/CSR); VISTA l’Intesa sancita in questa Conferenza il 10 luglio 2014 concernente il
nuovo Patto per la Salute 2014-2016 (Rep. Atti n. 82/CSR); VISTA l’Intesa sancita in questa Conferenza il 13
novembre 2014 sulla proposta del
Ministero della salute concernente il Piano nazionale per la prevenzione per gli
anni 2014-2018 (Rep. Atti n. 156/CSR), la quale: - individua l’HIV tra gli ambiti di intervento ritenuti prioritari in
quanto oggetto di Piani, Programmi e indicazioni già condivisi a livello
nazionale sui quali concentrare le attività preventive, considerato quanto
sottolineato da diverse ricerche circa la scarsa consapevolezza tra i giovani
verso le MST compresa l’infezione dell’HIV/AIDS; - destina all’articolo 1, comma 4, per la completa attuazione del Piano
Nazionale della Prevenzione 200 milioni di euro, oltre alle risorse previste
dagli accordi per la realizzazione degli obiettivi del Piano sanitario
nazionale, ai sensi dell’articolo 1, comma 34, della legge 7 dicembre 1996, n.
662, e successive integrazioni; tali somme sono finalizzate a sostenere il raggiungimento
degli obiettivi del Piano Nazionale della Prevenzione 2014-2018, lo sviluppo
dei sistemi di sorveglianza e l’armonizzazione delle attività di prevenzione
negli ambiti territoriali; VISTA l’Intesa sancita in questa Conferenza il 7
settembre 2016, sullo schema di
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di aggiornamento dei livelli
essenziali di assistenza (LEA) (Rep. Atti n. 157); VISTA la nota del 15 marzo 2017, con la quale
il Ministero della salute ha trasmesso il testo del documento per sancire l’intesa,
diramato dalla Segreteria di questa Conferenza in data 20 marzo 2017, con
richiesta di assenso tecnico; VISTA la nota del 26
settembre 2017, con la quale l’Ufficio di Segreteria di questa Conferenza ha
trasmesso al Ministero della salute le osservazioni pervenute in data 22
settembre 2017 dal Coordinamento della Commissione salute della Regione
Piemonte; VISTA la nota del 16
ottobre 2017, con la quale la Segreteria
di questa Conferenza ha trasmesso la versione definitiva dello schema di
intesa, sulla base degli esiti della
riunione tecnica svoltasi il 6 ottobre 2017, pervenuta dal ministero
della salute con nota del 13 ottobre 2017; VISTA la nota del 20 ottobre 2017, con la
quale il Coordinamento della Commissione salute, Regione Piemonte, ha trasmesso
l’assenso tecnico alla suddetta versione definitiva; ACQUISITO
l’assenso del Governo, delle Regioni e delle Province Autonome di Trento e di
Bolzano; SANCISCE
INTESA tra il Governo, le
Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano nei termini di seguito
riportati: PREMESSO CHE: - con il Protocollo d’intesa del 2 aprile 2015, sottoscritto tra il
Ministro dell’istruzione ed il Ministro della salute “Per la tutela del diritto
alla salute, allo studio e all’inclusione” si è convenuto di rafforzare la
collaborazione interistituzionale per migliorare, coordinare e agevolare le
attività di rispettiva competenza garantendo l’integrazione degli interventi
per la tutela e promozione della salute e del benessere psicofisico di bambini,
alunni e studenti; - l’epidemia da HIV,
rispetto agli inizi della malattia, nei primi anni’80, presenta profonde
variazioni non solo in termini epidemiologici, ma anche per quanto attiene alla
realtà socio-assistenziale, che alcune indagini hanno evidenziato la scarsa
conoscenza dell’HIV in termini essenziali da parte della popolazione, la quale
ha anche poche informazioni circa l’ambito specifico della prevenzione, e che
in Italia risulta scarso il ricorso al test HIV; - è necessario
disegnare un nuovo piano di intervento fondato sull’analisi della situazione
attuale dell’epidemia e sulla valutazione basata sull’evidenza dei risultati
sin qui conseguiti; - si vuole delineare
il miglior percorso possibile per conseguire gli obiettivi indicati come prioritari
dalle agenzie internazionali (ECDC, UNAIDS, OMS), rendendoli praticabili nella
nostra nazione; - si vuole focalizzare
l’attenzione sulla lotta contro lo stigma e sulla prevenzione altamente
efficace, come suggerito dalle agenzie internazionali, basata sulle evidenze
scientifiche e ancorata a principi e azioni, con conseguente ricaduta sulla
riduzione delle nuove infezioni e il rispetto dei diritti delle popolazioni
maggiormente esposte all’HIV; SI CONVIENE: 1. E’ approvato il “Piano Nazionale di interventi
contro l’HIV e AIDS (PNAIDS)” che,
allegato al presente atto, All. sub A), ne costituisce parte integrante. 2. In attuazione
del citato protocollo d’intesa del 2 aprile 2015, il Ministero della salute e
il Ministero dell’istruzione promuovono nelle scuole e nelle università
iniziative di informazione, prevenzione ed educazione alla salute e alla
sessualità in favore degli studenti e dei docenti, nell’ambito dei piani
dell’offerta formativa e nel rispetto dell’autonomia scolastica e universitaria. 3. Il Ministero
della salute, in collaborazione con le Regioni, promuove iniziative di
formazione e di aggiornamento degli operatori coinvolti nella cura e
nell’assistenza nei luoghi di cura e nell’assistenza sul territorio delle
persone con infezione da virus HIV e con sindrome da AIDS, nonché definisce
strategie di informazione in favore della popolazione generale e delle persone
con comportamenti a rischio (popolazioni chiave). 4. Il Ministero
della salute e le Regioni si impegnano a costituire un gruppo di lavoro con il
compito di predisporre un’unica scheda di segnalazione uniforme per tutte le
regioni, da utilizzare sia per la prima diagnosi di HIV che per la prima
diagnosi di AIDS, in attuazione di quanto previsto dal citato decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri. 5. Il Ministero
della salute e le Regioni concordano sulla necessità di procedere a una
revisione della citata legge n. 135/1990 e dei relativi decreti attuativi. 6. Stante la mutata
situazione epidemiologica, il Ministero della salute e le Regioni danno
attuazione al Piano di cui al punto 1, anche al fine di orientare in modo
efficiente le risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente e a
seguito di quanto previsto al punto 5, mediante la costituzione di appositi gruppi
di lavoro. 7. Le Regioni si impegnano a: - delineare e realizzare progetti finalizzati alla definizione di modelli
di intervento per ridurre il numero delle nuove infezioni; - facilitare l’accesso al test e l’emersione del sommerso; - garantire a tutti l’accesso alle cure; - favorire il mantenimento in cura dei pazienti diagnosticati e in
trattamento; - migliorare lo stato di salute e di benessere delle persone PLWHA; - tutelare i diritti sociali e lavorativi delle persone PLWHA; - promuovere la lotta allo stigma; - promuovere l’empowerment e coinvolgimento
attivo delle popolazioni chiave. 8. All’attuazione
della presente intesa si provvede nei limiti delle risorse umane, finanziarie e
strumentali disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o
maggiori oneri per la finanza pubblica.
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