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Intesa, ai sensi dell’articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, su obiettivi e finalità degli accordi di programma, in attuazione delle disposizioni dell’articolo 43 “Residenze” del decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo n. 332 del 27 luglio 2017. (BENI E ATTIVITA’ CULTURALI E TURISMO)

CONFERENZA UNIFICATA

Intesa ai sensi dell’articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano su obiettivi e finalità  degli accordi di programma, in attuazione delle disposizioni dell’articolo 43 “Residenze” del decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo n. 332 del 27 luglio 2017.

 

 

Repertorio n.       155/CSR                del 21 settembre 2017

 

 

 

                

LA CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO,

LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO

 

 

 

nell’odierna seduta del 21 settembre 2017

        

VISTO l’articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, che prevede la possibilità per il Governo di promuovere, in sede di Conferenza Stato-Regioni o di Conferenza Unificata, la stipula di intese dirette a favorire l’armonizzazione delle rispettive legislazioni o il raggiungimento di posizioni unitarie o il conseguimento di obiettivi comuni;

VISTO l’articolo 43, comma 1, del  decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo 27 luglio 2017 che prevede la stipula di specifici accordi di programma, tra il Ministero dei beni e attività culturali e il turismo e una o più Regioni le cui finalità e i cui obiettivi sono stabiliti d’intesa, avente periodicità triennale, con la Conferenza permanente tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome;

VISTA la nota prot.n.0024721 del 9 agosto 2017, diramata da questo Ufficio di Segreteria con nota prot. DAR n. 0012944 dell’11 agosto 2017, con la quale il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo ha trasmesso lo schema di provvedimento di cui all’oggetto;

 

CONSIDERATO che, ai fini dell’esame di detta proposta, è stata convocata una riunione, a livello tecnico il 12 settembre 2017, nell’ambito della quale sono state concordate alcune modifiche e che le Regioni, a livello tecnico, hanno espresso l’avviso favorevole al perfezionamento dell’intesa;

 

VISTA la nota prot. DAR n.0014407 del 18 settembre 2017 di questo Ufficio di Segreteria con la quale è stato diramato il testo, inviato dal Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, contenente le modifiche concordate nel predetto incontro tecnico;

 

ACQUISITO nel corso dell’odierna seduta l’assenso del Governo, delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano sulla proposta di intesa;

 

 

SANCISCE INTESA

 

Tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano nei termini di seguito indicati

 

-    Considerata la positiva esperienza maturata nel corso del primo triennio di applicazione dell’Intesa sancita nella seduta del 18 dicembre 2014, che ha rappresentato un modello virtuoso di cooperazione inter-istituzionale finalizzata alla valorizzazione delle residenze come fattori di innovazione e di qualificazione del sistema dello spettacolo dal vivo, nella loro specifica funzione di accompagnamento delle pratiche e dei processi di creazione artistica;

-    Considerato che la cooperazione Stato Regioni si sviluppa a partire da una pluralità di esperienze diversificate sui territori regionali e che la presente Intesa rappresenta un valore aggiunto, diventando funzionale allo sviluppo complessivo del sistema dello spettacolo;

-    Tenuto conto degli orientamenti emersi nel corso del monitoraggio in itinere e degli incontri promossi nel corso del primo triennio di applicazione dell’Intesa, che hanno rappresentato occasioni di riflessione e di approfondimento sulla situazione italiana, anche in confronto con quella di altri paesi europei;

-    Considerata l’esigenza di cooperare ad un progetto inter-istituzionale a carattere nazionale che consenta di far emergere e sostenere la funzione specifica delle attività residenziali nella loro identità, anche in relazione con le funzioni svolte da altri soggetti;

-    Tenuto conto dell’importanza che le residenze oggi rivestono come opportunità fondamentale nei processi di internazionalizzazione;

-    Tenuto conto che l’intervento del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo ha carattere concorsuale rispetto a quello prioritario delle Regioni;

-    Ritenuto opportuno definire un quadro di orientamento unitario entro cui collocare gli accordi di programma che il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo e le Regioni potranno sottoscrivere;

 

SI CONVIENE

 

Art. 1

 

Accordi di programma

 

1.    La presente Intesa definisce finalità e obiettivi degli Accordi di programma previsti per l’attuazione dell’art. 43 del D.M. 332 del 27 luglio 2017 che recepisce l’articolo 45 del D.M.1 luglio 2014.  Gli Accordi di programma tra il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo e una o più Regioni, sono stipulati ai sensi dell’art. 15 della legge 241 del 1990 e s.m.i.

 

2.    Per il triennio 2018/2020 si conferma la sottoscrizione di un unico schema di Accordo di programma interregionale che determini i principi e le finalità comuni, le linee guida per l’individuazione dei beneficiari, i requisiti e le condizioni per l’attuazione, attraverso bandi regionali, della presente intesa. Su questa base il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo e le Regioni firmeranno singoli accordi per i rispettivi impegni di spesa.

 

3.    Le Regioni esprimono la propria intenzione a sottoscrivere l’Accordo interregionale triennale entro e non oltre il 1 dicembre 2017. Le Province autonome di Trento e Bolzano sono assimilate a Regioni negli accordi interregionali.

 

4.    Non sono ammessi ingressi di nuove Regioni nel corso del triennio.

 

5.    L’eventuale rinuncia nel corso del triennio deve essere comunicata al Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo e alle Regioni che hanno sottoscritto l’accordo, entro il 1 dicembre di ogni anno, per l’anno successivo.

 

Art. 2

 

Sottoscrizione dell’Accordo di programma e modalità attuative

 

1.    Le Regioni sottopongono al Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo entro il 31 gennaio 2018, il progetto triennale sulla base di quanto previsto dagli articoli 3, 4 e 5 della presente Intesa, contenente l’indicazione di massima da assumersi come impegno finanziario per ogni annualità del triennio, da confermare o riadeguare entro il 31 dicembre di ogni anno per l’anno successivo.

2.    Entro il 31 gennaio di ogni anno il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo comunicherà alle Regioni il totale dello stanziamento previsionale della quota del FUS da destinare alla realizzazione della presente Intesa.

 

3.    Entro il 15 febbraio le Regioni che hanno sottoscritto l’Accordo, stabiliscono, secondo le modalità definite dallo stesso, d’intesa con il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo una ripartizione preliminare dello stanziamento di cui al comma 2.

 

4.    Le Regioni pubblicano i bandi secondo il modello concordato e sulla base dei principi, delle finalità, delle linee guida e di quanto definito dai successivi articoli 4, 5 e 6. Tutte le procedure di selezione devono essere espletate dalle Regioni entro il 30 aprile del primo anno, se adottate con bandi triennali o biennali o entro il 30 aprile di ogni anno se operate sulla base di bandi annuali. Sono comunque fatti salvi i bandi regionali emessi alla data della sottoscrizione dell’Intesa o dell’Accordo, a valere sulle annualità 2018-2020, che contengano i principi, le finalità e quanto definito nella presente Intesa.

 

5.    Le Regioni ed il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, successivamente alla comunicazione della quota annuale del FUS destinata alle Residenze dei progetti presentati, si impegnano ogni anno a ripartire tale quota fra le stesse Regioni, sulla base dei progetti di co-finanziamento, che sarà oggetto di definitivo accordo alla conclusione delle procedure di selezione. Tale quota, per ciascun programma, non può superare la percentuale di co-finanziamento di cui al successivo articolo 6.

 

6.    Al fine di favorire e consolidare sinergie virtuose tra pubblico e privato, le parti concordano che l’accordo può prevedere ulteriori risorse di natura pubblica da parte di altri enti territoriali o di altre Pubbliche Amministrazioni e di natura privatistica. Tali interventi, di cui le Regioni stesse si rendono garanti nei confronti dell’Accordo sottoscritto con il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, rivestono a tutti gli effetti carattere aggiuntivo e non producono variazioni di quote nel rapporto di co-finanziamento tra Stato e Regioni stabilito dalla presente intesa.

 

 

 

 

 

 

 

Art. 3

 

Definizioni

 

1.    Per Residenza si intende un luogo votato alla creazione performativa  contemporanea, connotato da una conduzione e una gestione professionale che promuova i processi creativi e alimenti la diversità artistica e sia dotato di spazi attrezzati, strutture tecniche e competenze professionali che consentano ad artisti singoli o a una compagine artistica di fruire di periodi di permanenza tali da fornire opportunità di crescita professionale e di creazione artistica, sulla base di un progetto strutturato e condiviso. L’attività di una residenza è funzionale allo sviluppo, all’innovazione e al rinnovamento del sistema dello spettacolo dal vivo e si deve caratterizzare per coerenza progettuale, quale punto di riferimento sia per gli artisti nel loro percorso creativo, sia per le realtà produttive del sistema dello spettacolo, sia per il contesto territoriale in cui si trova ad operare.

 

2.    Le Residenze per artisti nei territori sono luoghi ove soggetti professionali operanti da almeno tre anni con continuità nello spettacolo dal vivo, sviluppano attività di residenza o integrano la propria attività svolta in una determinata comunità territoriale, con un’attività di residenza. L’attività progettuale di residenza deve essere svolta coinvolgendo artisti diversi da quelli appartenenti all’attività produttiva propria del soggetto che è responsabile del progetto di residenza.

 

3.    I Centri di residenza sono luoghi di cui un raggruppamento anche temporaneo di soggetti professionali operanti nello spettacolo dal vivo svolge attività progettuale di residenza coinvolgendo artisti diversi da quelli appartenenti all’organizzazione dei soggetti costituenti il raggruppamento responsabile del progetto di residenza. L’attività di residenza deve essere l’attività prevalente svolta dal raggruppamento e deve essere svolta con continuità. Possono assumere la titolarità dei Centri di residenza raggruppamenti di soggetti professionali, anche appartenenti a differenti discipline dello spettacolo, con l’esclusione di alcune categorie: Teatri Nazionali, i Teatri a Rilevante Interesse Culturale, Teatri di Tradizione, per i quali è ammessa la possibilità di assumere il ruolo di partner associati, partecipanti all’evoluzione del progetto per assicurare competenze, risorse economiche in entrata e fornire garanzie di sviluppo alle attività di residenza per l’inserimento degli artisti nel sistema complessivo dello spettacolo, sia in ambito nazionale che internazionale. Possono quindi far domanda in forma associata le imprese, i festival, i centri di produzione, i circuiti, gli organismi di promozione e quelli di programmazione. Ciascun componente del raggruppamento deve avere un’esperienza almeno triennale nelle attività di residenza.

 

Articolo 4

 

Finalità e Obiettivi

 

1.    La collaborazione inter-istituzionale tra il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo e le Regioni, nell’ambito di quanto disposto dall’articolo 43 del D.M 332 del 27 luglio 2017 e sulla base del patrimonio di conoscenze ed esperienze maturato nel corso del triennio 2015/2017, intende sviluppare e valorizzare la funzione specifica delle residenze nel sistema dello spettacolo dal vivo come fattori di innovazione, dedicate a sostenere e accompagnare le pratiche e i processi di creazione artistica a prescindere dagli esiti produttivi, anche attraverso forme di relazione virtuosa degli artisti con i luoghi  e con le comunità che li abitano. La presente Intesa afferma la necessità di qualificare le attività di residenza promuovendone l’identità distintiva e l’autonoma funzione nel rispetto della pluralità delle differenze territoriali, come sintesi progettuale peculiare tra artisti, titolari delle residenze e luoghi e di favorire l’interazione delle residenze con gli altri segmenti e funzioni del sistema dello spettacolo, al fine di sviluppare l’emergenza artistica, accompagnare e sostenere la crescita delle professionalità e la rigenerazione delle competenze, anche attraverso la qualità della relazione con il rispettivo territorio.

 

2.    Sulla base della pluralità delle diverse esperienze regionali e delle differenti necessità dei territori nonché dell’esperienza del triennio 2015/2017,” l’Intesa Stato Regioni nel triennio 2018/2020, intende interpretare in senso evolutivo tali differenze e consentire, attraverso l’Accordo, laddove possibile e sulla base delle vocazioni territoriali, lo sviluppo di “Centri di residenza” e di progetti di residenza “Artisti nei territori”. In entrambi i casi si intende valorizzare la capacità di fare rete e di presentare un progetto organico, anche sul piano delle interazioni con altri organismi del sistema territoriale, nazionale, internazionale.

 

3. Attraverso l’Accordo le Regioni ed il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo si impegnano ad adottare, nel rispetto di quanto previsto dalla presente Intesa, linee guida comuni sulla cui base redigere un bando uniforme da adottare da parte delle diverse Regioni. Le linee guida definiranno per i “Centri di residenza “ e per le “Residenze per artisti nei territori”:

a)    I requisiti soggettivi ed oggettivi per la selezione dei beneficiari e dei relativi progetti (natura giuridica, adempimenti di legge, esperienze maturata nell’organizzazione dell’attività di residenza, etc;)

b)    I criteri di valutazione dei progetti;

c)    Le condizioni minime tecnico-organizzative di accoglienza e capacità di accompagnamento degli artisti ospitati, competenze offerte;

d)    Il numero massimo di progetti oggetto di co-finanziamento per ogni regione;

 

4.    Il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo e le Regioni si rendono parte attiva per garantire e incentivare la creazione e lo sviluppo di rapporti tra le residenze e fra esse e il sistema dello spettacolo. I criteri di valutazione dell’Accordo, per entrambe le tipologie di residenza, valorizzeranno le capacità di scouting, di accompagnamento e di generazione di innovazione nei processi di lavoro artistico, gli elementi della condivisione progettuale tra titolari e artisti in residenza, le opportunità tendenti all’inserimento degli artisti nel sistema nazionale e/o internazionale.

 

Articolo 5

 

Caratteristiche dei progetti di Centri di residenza e Residenze per artisti nei territori

 

1.    I Centri di residenza hanno l’obiettivo di sostenere, con dimostrate capacità formative e di talent scouting, un accompagnamento artistico non occasionale, prolungato e di natura integrata tra le diverse esigenze che la compagine artistica/i singoli artisti può/possono avere sia dal punto di vista dello sviluppo della progettualità, delle poetiche, sia della crescita professionale, organizzativa, manageriale, a prescindere dalle dirette attività produttive.

Il progetto e le attività devono mettere l’accento sull’accompagnamento alla creazione artistica del residente, anche sviluppando la capacità di coinvolgimento creativo delle comunità territoriali. Le attività di accompagnamento dovranno costituire il fulcro del progetto e potranno essere affiancate in modo comunque non prevalente, da restituzioni del lavoro svolto o da spettacoli ospitati strettamente coerenti con il progetto stesso e nettamente distinti dalle eventuali attività di programmazione della struttura ospitante e dei soggetti titolari del Centro.

 

2. L’attività riferita a Residenze per Artisti nei territori non è necessariamente l’attività prevalente del soggetto proponente, ma esso deve dimostrare di possedere attitudine ed esperienza nella pratica dell’attività in residenza e relazioni e capacità che consentano l’adesione ad una rete di scouting e promozione.

     I Progetti e le attività connesse devono essere fondati su una progettualità condivisa tra l’artista ospite e la struttura ospitante e mettere l’accento sull’accompagnamento alla creazione artistica del residente, anche sviluppando la capacità di coinvolgimento creativo delle comunità territoriali. Le attività di accompagnamento dovranno costituire il fulcro del progetto e potranno essere affiancate in modo comunque non prevalente, da restituzioni del lavoro svolto o da spettacoli ospitati strettamente coerenti con il progetto stesso e nettamente distinti dalle eventuali attività di programmazione della struttura ospitante e dei soggetti titolari del progetto di residenza.

 

Articolo 6

 

Linee di intervento

 

1.   Possono essere realizzate tipologie di progetto che prevedano attività di avvio di residenze o il loro sviluppo e consolidamento.

 

2.   L’Accordo, nelle linee guida comuni a cui i bandi regionali faranno riferimento, può valorizzare progetti di residenza che prevedano forme articolate, coerenti ed argomentate di residenze multiple ovvero con più sedi e multidisciplinari.  In particolare l’Accordo interregionale dovrà favorire lo scambio di buone pratiche tra le residenze in fase di avvio e quelle in fase di sviluppo e consolidamento.

 

Articolo 7

 

Contenuti dell’Accordo di programma

 

1.    L’Accordo interregionale deve prevedere la compartecipazione di almeno sette Regioni.

 

2.    L’Accordo e le linee guida per la redazione dei bandi prevedono, nel rispetto delle condizioni previste dalla presente Intesa, schemi e regole generali nella redazione e gestione di bilanci sia nella fase preventiva che consuntiva e definiscono le modalità generali di erogazione, di rendicontazione e di monitoraggio. I casi di revoca o di riduzione del finanziamento per parziale o mancata realizzazione delle attività, i casi di concorso di eventuali soggetto terzi, compresi quelli dei titolari delle residenze, nonché i casi di integrazione o modifica dell’Accordo medesimo.

 

3. L’Accordo prevede oltre a quanto già indicato all’articolo 3, comma 2, 3, 4, e all’articolo  4 e 5 anche gli standard minimi di accoglienza quali, ad esempio, le caratteristiche minime degli spazi a disposizione, le durata minima delle permanenze in residenza, le modalità di sostegno agli artisti in residenza.

 

Articolo 8

 

Cofinanziamento Stato – Regioni Province autonome

 

1.    Le Regioni assegnano contributi alle residenze, secondo quanto previsto dalle proprie normative in materia di attività culturali.

 

2.    Le attività di residenza definite dall’Accordo di programma interregionale come “Residenze per artisti nei territori” sono co-finanziate su base annuale nella misura della copertura del disavanzo per una quota pari al 40% da parte dello Stato e al 60% da parte delle Regioni proponenti. E’ fatta salva la possibilità per le Regioni di intervenire con contributi aggiuntivi rispetto alla quota definita con il Ministero. Il soggetto titolare deve comunque garantire una quota non inferiore al 20% del finanziamento Stato-Regioni.

 

3.    Nel caso di attività definite dall’Accordo come “Centri di residenza”, queste sono co-finanziate su base annuale nella misura della copertura del disavanzo per una quota pari al 60% da parte dello Stato e al 40% da parte delle Regioni. E’ fatta salva la possibilità per le Regioni di intervenire con contributi aggiuntivi rispetto alla quota definita con il Ministero. Il soggetto titolare deve comunque garantire una quota non inferiore al 20% del finanziamento Stato-Regioni.

 

4.    Lo Stato assegna alle singole Regioni la quota di co-finanziamento come previsto dall’Accordo.

 

5.    Quanto non previsto dalla presente intesa è rinviata all’Accordo.

 

 

 

 

          

 

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