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Intesa, ai sensi dell’articolo 115, comma 1, lett.
a), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, sulla
proposta del Ministro della salute di deliberazione CIPE concernente il riparto
tra le Regioni delle disponibilità finanziarie per il Servizio sanitario
nazionale per l’anno 2014. Rep.
Atti n. 173/CSR del 4 dicembre 2014 Nella
odierna seduta del 4 dicembre 2014: VISTO
il decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, che, all’articolo 39, comma 1,
demanda al CIPE, su proposta del Ministro della sanità, d’intesa con questa
Conferenza, l’assegnazione annuale alle Regioni e alle Province autonome delle
quote del Fondo sanitario nazionale di parte corrente, tenuto conto
dell’importo complessivo presunto del gettito dell’addizionale all’imposta sul
reddito delle persone fisiche; VISTO
l’articolo 115, comma 1, lett. a), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.
112, il quale dispone che il riparto delle risorse per il finanziamento del
Servizio sanitario nazionale avvenga previa intesa con questa Conferenza; VISTO il decreto legislativo 6
maggio 2011, n. 68 che, in attuazione della legge 5 maggio 2009, n. 42, reca
disposizioni in materia di autonomia di entrata delle regioni a statuto
ordinario e delle province, nonché di determinazione dei costi e dei fabbisogni
standard nel settore sanitario; VISTO l’articolo 26, comma
1, del predetto decreto legislativo n. 68 del 2011 il quale prevede che, a
decorrere dall'anno 2013, il fabbisogno sanitario nazionale standard è
determinato, in coerenza con il quadro macroeconomico complessivo e nel
rispetto dei vincoli di finanza pubblica e degli obblighi assunti dall'Italia
in sede comunitaria, coerentemente con il fabbisogno derivante dalla
determinazione dei livelli essenziali di assistenza (LEA) erogati in condizioni
di efficienza ed appropriatezza, d’intesa con la Conferenza Stato-Regioni. In
sede di determinazione, sono distinte la quota destinata complessivamente alle
regioni a statuto ordinario, comprensiva delle risorse per la realizzazione
degli obiettivi di carattere prioritario e di rilievo nazionale ai sensi
dell'articolo 1, commi 34 e 34-bis, della citata legge n. 662
del 1996, e successive modificazioni, e le quote destinate ad enti
diversi dalle regioni; VISTO l’articolo 27 del predetto decreto legislativo n. 68
del 2011 il quale al comma 4 stabilisce che il fabbisogno standard delle
singole regioni a statuto ordinario, cumulativamente pari al livello del
fabbisogno sanitario nazionale standard, è determinato in fase di prima
applicazione a decorrere dall’anno 2013, applicando a tutte le regioni i valori
di costo rilevati nelle c.d. “regioni di riferimento”; VISTA la
deliberazione del Consiglio dei Ministri, in data 11 dicembre 2012 con la quale
sono stati definiti i criteri di
qualità dei servizi erogati, appropriatezza ed efficienza per la scelta delle
regioni di riferimento ai fini della determinazione dei costi e dei fabbisogni
standard nel settore sanitario; VISTA la
deliberazione del 5 dicembre 2013 (Rep. atti n. 169/CSR) con la quale
Conferenza Stato–Regioni ha individuato le regioni Umbria, Emilia Romagna e Veneto
quali regioni di riferimento per la determinazione dei costi e dei fabbisogni
standard nel settore sanitario, tra le cinque Regioni risultate “eligibili”
(Umbria, Emilia Romagna, Marche, Lombardia, Veneto); VISTO l’articolo 1,
comma 234, della legge 27 dicembre 2013, n.147 (legge di stabilità 2014); VISTE
le intese sancite dalla Conferenza Stato-Regioni il 19 dicembre 2013 e 20
febbraio 2014 (Rep. Atti n. 179/CSR e 29/CSR ) inerenti la proposta di deliberazione CIPE concernente il
riparto tra le Regioni delle disponibilità finanziarie per il Servizio
sanitario nazionale per l’anno 2013; VISTO
l’articolo 1 del Nuovo Patto per la Salute 2014-2016 sul quale è stata
acquisita l’Intesa in Conferenza Stato–Regioni in data 10 luglio 2014 (Rep. n.
82/CSR) che, per
l’anno 2014, individua il livello di finanziamento cui concorre ordinariamente
lo Stato in 109.928.000.000 euro; VISTO
l’articolo 42, comma 14ter,
del decreto legge 12 settembre 2014 n.133, convertito,
con modificazioni ed integrazioni, nella
legge 11 novembre 2014, n.164 che, ad integrazione di quanto disposto
dall’articolo 2, comma 67bis, della legge 23 dicembre 2009, n.191
prevede che “per l’anno 2014, in via
transitoria, nelle more dell’adozione del decreto di cui al primo periodo,
il Ministro della salute di concerto col Ministro dell’ economia
e delle finanze, d’intesa con la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province
autonome di Trento e Bolzano, stabilisce il riparto delle quota premiale di cui
al presente comma , tenendo anche conto dei criteri di riequilibrio indicati
dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome. Limitatamente
all’anno 2014, la percentuale
indicata al citato articolo 15,, comma 23 del
decreto legge n. 95 del 2012, convertito, con modificazioni,
dalla legge 135 del 2012 è pari all’1,75%”; VISTA
la lettera
del 2 dicembre 2014, con la
quale
il Ministro della salute, in attuazione delle citate
disposizioni, ha inviato la proposta in oggetto concernente il riparto tra le
Regioni delle disponibilità finanziarie per il Servizio sanitario nazionale per
l’anno 2014; CONSIDERATO che, nel
corso dell’odierna seduta, le Regioni hanno espresso parere favorevole al
perfezionamento dell’intesa, formulando talune osservazioni; ACQUISITO l’assenso
del Governo, delle Regioni e delle Province Autonome di Trento e di Bolzano; ESPRIME INTESA sulla proposta del
Ministro della salute di deliberazione del CIPE concernente
il riparto tra le Regioni delle disponibilità finanziarie per il Servizio
sanitario nazionale per l’anno 2014, come da Allegato A, parte integrante del presente
atto.
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