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Accordo,
ai sensi dell’articolo 9, comma 2 dell’Intesa n. 82/CSR del 10 luglio 2014
concernente il nuovo Patto per la Salute per gli anni 2014-2016, sul documento
recante “Accordo interregionale per la
compensazione della mobilità sanitaria triennio 2014 - 2016, aggiornato
all’anno 2017- Regole tecniche”. Rep.
Atti n. 189/CSR del 18 ottobre 2018 LA CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA
LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO Nella
odierna seduta del 18 ottobre 2018. VISTO l’articolo 4, comma 1 del decreto
legislativo 28 agosto 197, n. 281, che affida a questa Conferenza il compito di
promuovere e sancire accordi tra Governo, Regioni e Province autonome di Trento
e di Bolzano, in attuazione del principio di leale collaborazione, al fine di
coordinare l’esercizio delle rispettive competenze e svolgere attività di
interesse comune; VISTO
l’articolo 9 del Patto per la Salute 2014- 2016 di cui all’Intesa Rep. Atti n.
82/CSR del 10 luglio 2014 e, in particolare, i commi 2 e 4 i quali prevedono
che: “ 2. Le Regioni convengono che gli accordi
per la compensazione della mobilità interregionale: -
prevedono
la valorizzazione dell’attività sulla base della tariffa regionale relativa ai
singoli erogatori vigente nella regioni in cui vengono erogate le prestazioni,
fino a concorrenza della tariffa massima nazionale definita sulla base della
normativa vigente; -
individuano
e regolamentano, ai sensi del DM 18 ottobre 2012, i casi specifici e
circoscritti per i quali può essere riconosciuta una remunerazione aggiuntiva,
limitatamente ad erogatori espressamente individuati e in relazione a
quantitativi massimi espressamente indicati, per tenere conto dei costi
associati all’eventuale utilizzo di specifici dispositivi ad alto costo. Detti accordi devono essere approvati dalla
Conferenza Stato- Regioni, nel rispetto degli equilibri di bilancio
programmati”; 4. In
sede degli accordi di cui ai precedenti commi 2 e 3 sarà possibile individuare
volumi, tipologia e modalità di remunerazione aggiuntiva relative all’espianto
e trasporto degli organi per il trapianto, alla ricerca e prelievo midollo
osseo e CSE midollari nonché modalità di compensazione dei costi di ricoveri
ospedalieri erogati, da unità operative e/o strutture pediatriche espressamente
individuate alla casistica di età pediatrica ad elevata complessità
assistenziale oggetto di mobilità nella misura in cui siano riconosciuti
diversi da quelli della casistica generale.” VISTO l’
articolo 1, comma 575 della legge 28 dicembre 2015, n. 208; VISTO l’accordo per la compensazione della
mobilità sanitaria interregionale per gli anni 2014 - 2016, Rep. Atti n. 15/CSR
del 2 febbraio 2017; VISTA la nota del 22 giugno 2018 con la quale
la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome ha trasmesso la
documentazione recante l’accordo interregionale in epigrafe; VISTA la nota di diramazione del 26 giugno
2018 dell’ Ufficio di Segreteria della
Conferenza; ACQUISITO nel corso della seduta, l’assenso
del Governo, delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano; SANCISCE
ACCORDO tra il Governo, le Regioni, le Province
Autonome di Trento e di Bolzano, nei seguenti termini: CONSIDERATO il documento di indirizzi per il
successivo Accordo di Conferenza Stato Regioni ai sensi dell’art. 9, comma 2
del Patto per la Salute 2014-2016, approvato dalla Conferenza delle Regioni e
delle Province Autonome del 2 luglio 2015; SI CONVIENE sul documento recante “Accordo interregionale per la compensazione della mobilità
sanitaria triennio 2014-2016,
aggiornato all’anno 2017 - Regole tecniche”, Allegato A), quale parte integrante
del presente accordo.
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