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Intesa sullo schema di decreto del Ministro delle
politiche agricole alimentari e forestali di modifica del decreto 13 agosto
2012 recante “Disposizioni nazionali applicative del Regolamento (CE) n.
1234/2007 del Consiglio, del Regolamento applicativo (CE) 607/2009 della
Commissione e del decreto legislativo n. 61/2010, per quanto concerne le DOP,
le IGP, le menzioni tradizionali, l’etichettatura e la presentazione di
determinati prodotti del settore vitivinicolo”. Intesa ai sensi dell’articolo 4, comma 3, della
legge 29 dicembre 1990, n. 428 Repertorio atti n. 95/CSR dell’ 11 luglio 2013. Nell’odierna seduta
dell’11 luglio 2013 : VISTO il Regolamento (CE)
n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, (regolamento OCM unico), che
reca le norme per l’organizzazione comune dei mercati agricoli, tra i quali non
è compreso il settore vitivinicolo e detta disposizioni specifiche per taluni
prodotti agricoli; VISTO il Regolamento (CE)
n. 479/2008 del Consiglio, del 29 aprile 2008, relativo all’organizzazione comune
del mercato vitivinicolo ed in particolare i capi III, IV e V del titolo III,
recanti rispettivamente norme sulle denominazioni d’origine (DOP), sulle
indicazioni geografiche (IGP) e sulle menzioni tradizionali, nonché il
successivo capo VI del medesimo titolo, recante norme sull’etichettatura e
sulla presentazione
dei prodotti di cui
trattasi; VISTO il Regolamento (CE)
n. 491/2009 del Consiglio, del 25 maggio 2009, recante modifica del sopra
menzionato Regolamento (CE) n. 1234/2007, con il quale, a far data dal 1°
agosto 2009, il Regolamento (CE) n. 479/2008 relativo all’organizzazione comune
del mercato vitivinicolo è stato inserito nello stesso Regolamento (CE) n.
1234/2007; VISTO il Regolamento (CE)
607/2009 della Commissione del 14 luglio 2009 recante modalità di applicazione
del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio per quanto riguarda le
denominazioni di origine protette e le indicazioni geografiche protette, le
menzioni tradizionali, l’etichettatura e la presentazione di determinati
prodotti vitivinicoli; VISTO il Regolamento (UE)
n. 314/2012 della Commissione del 12 aprile 2012, che ha modificato i
Regolamenti (CE) n. 555/2008 e (CE) n. 436/2009, applicativi del sopra
menzionato Regolamento (CE) n. 491/2009, per quanto riguarda i documenti che
scortano il trasporto dei prodotti vitivinicoli e la tenuta dei registri nel
settore vitivinicolo; VISTO il Regolamento di
esecuzione (UE) n. 1185/2012 della Commissione dell’11 dicembre 2012 con il
quale è stato, da ultimo, modificato il citato regolamento (CE) n. 607/2009 ed
in particolare l’articolo 56, paragrafo 3, lettera b), consentendo agli Stati
membri di decidere in merito alla sostituzione dei termini “produttore” o “prodotto da” con
altri termini riportati nello specifico all’allegato X bis dello stesso
regolamento al fine di completare in etichetta il nome e l’indirizzo del
produttore; VISTO il decreto
legislativo 8 aprile 2010, n. 61 recante tutela delle denominazioni di origine
e delle indicazioni geografiche dei vini, in attuazione dell’articolo 15 della
legge 7 luglio 2009, n. 88 (Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza
dell'Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 2008); VISTO il decreto del
Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 13 agosto 2012
recante disposizioni nazionali applicative del Regolamento (CE) 1234/2007 del
Consiglio, del regolamento applicativo (CE) n. 607/2009 della Commissione e del
decreto legislativo 61/2010, per quanto concerne le DOP, le IGP le menzioni
tradizionali, l’etichettatura e la presentazione di determinati prodotti del
settore vitivinicolo, approvato da
questa Conferenza con atto rep. n. 138/CSR del 25 luglio 2012; VISTO lo schema di decreto
del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali pervenuto il 14 gennaio 2013, con nota protocollo n. 437 alla Segreteria di
questa Conferenza e dalla stessa diramato alle Regioni e Province autonome, in pari data, con nota protocollo n. 220, che, al fine di
consentirne l’adeguamento al Regolamento di esecuzione (UE) n. 1185/2012 nonché
di permettere la modifica dei materiali e delle modalità di tappatura
delle bottiglie dei vini di cui trattasi, modifica il sopra richiamato decreto ministeriale
del 13 agosto 2012; VISTA la legge 29 dicembre
1990, n. 428, recante “Disposizioni per l’adempimento di obblighi derivanti
dall’appartenenza dell’Italia alle Comunità europee” - legge comunitaria 1990 -
che all’articolo 4, comma 3, così come modificato dall’articolo 2, comma 1
dalla legge 3 agosto 2004 n. 204, dispone che il Ministro dell'agricoltura e
delle foreste adotta, nell'ambito della sua competenza, con proprio decreto,
d'intesa con questa Conferenza, provvedimenti amministrativi direttamente
conseguenti alle disposizioni dei Regolamenti e delle Decisioni comunitarie, al
fine di assicurarne l'applicazione nel territorio nazionale; VISTI gli esiti dell’incontro tecnico del 23 aprile 2013 nella cui sede
la componente regionale intervenuta, pur favorevole al testo in esame, ha
condiviso l’esigenza, manifestata da alcune DOCG, di adeguare i disciplinari
che non contemplano disposizioni limitative per l’uso delle chiusure dei
recipienti alle disposizioni introdotte dal provvedimento in esame, prima della
sua entrata in vigore; VISTI gli esiti del Comitato permanente in materia di agricoltura che
nella seduta del 3 luglio del corrente anno, ha confermato l’intesa già espressa
in sede tecnica, mediante la formulazione di un apposito emendamento; VISTA la nuova stesura del provvedimento trasmessa dal Ministero competente
con nota prot. n.
7816 del 8 luglio 2013 alla Segreteria di questa Conferenza e dalla
stessa inviata alle Regioni e Province autonome con nota prot. n. 3220 del 10
luglio 2013; VISTI gli esiti favorevoli di questa Conferenza espressi dai Presidenti
delle Regioni e delle Province autonome; SANCISCE INTESA sullo schema di
decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali di
modifica del decreto 13 agosto 2012 recante “Disposizioni nazionali applicative
del Regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del Regolamento applicativo
(CE) 607/2009 della Commissione e del decreto legislativo n. 61/2010, per
quanto concerne le DOP, le IGP, le menzioni tradizionali, l’etichettatura e la
presentazione di determinati prodotti del settore vitivinicolo”, nei termini di
cui in premessa.
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