Accordo,
ai sensi dell’articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tra il
Governo e le Regioni e le Province autonome di Trento e di
Bolzano concernente la determinazione del fabbisogno per il Servizio Sanitario Nazionale di medici specialisti
da formare per il triennio accademico 2011/2012 – 2012/2013 – 2013/2014 e la
determinazione per ciascuna tipologia di specializzazione dei contratti di
formazione specialistica a carico dello Stato per l’anno accademico 2011/2012.
Rep. n. 60/CSR
del 15 marzo 2012
LA CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGIONI
E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E DI BOLZANO
Nell’odierna seduta del 15 marzo
2012:
VISTO
l’articolo 35 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, recante
“Attuazione della direttiva 93/16/CEE in materia di libera circolazione
dei medici e di reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed altri
titoli” ed, in particolare, le disposizioni del Titolo VI concernenti la
formazione dei medici specialisti;
VISTO l’articolo 4 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281 che attribuisce a questa Conferenza la
facoltà di sancire accordi tra il Governo e le regioni e le Province autonome,
in attuazione del principio di leale collaborazione, al fine di coordinare l’esercizio
delle rispettive competenze e svolgere attività di interesse
comune;
VISTO l’articolo 1, comma 300,
della legge 23 dicembre 2005, n. 266, che reca modifiche alla disciplina
contenuta nel predetto decreto legislativo n. 368 del 1999 in materia di contratti
di formazione specialistica dei medici;
VISTA la nota in data 27 febbraio
2012, con la quale il Ministero della salute ha inviato, ai fini del perfezionamento di un apposito accordo in questa Conferenza, una relazione
concernente le proposte di determinazione del fabbisogno di medici specialisti
e di ripartizione dei contratti di formazione indicate in oggetto;
VISTA la lettera in data 1 marzo
2012, con la quale la predetta documentazione è stata diramata alle Regioni e
Province autonome;
CONSIDERATO che, nel corso
dell’incontro tecnico svoltosi il 6 marzo 2012, i rappresentanti delle Regioni
e delle Province autonome e quelli dei Ministeri interessati hanno
congiuntamente elaborato uno schema di accordo concernente
la determinazione del fabbisogno per il Servizio
Sanitario Nazionale di medici specialisti da formare per il
triennio accademico 2011/2012 – 2012/2013 – 2013/2014 e la determinazione per
ciascuna tipologia di specializzazione dei contratti di formazione
specialistica a carico dello Stato per l’anno accademico 2011/2012;
RILEVATO che, nella predetta
riunione, i rappresentanti del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca hanno fatto
riserva di valutare l’accoglibilità della proposta
formulata dalle Regioni di inserimento nello schema
medesimo dell’articolo 5, che contiene la previsione in base alla quale: “A decorrere dall’a.a.
2012-2013, l’assegnazione annuale dei contratti di formazione specialistica
alle singole Università sarà oggetto di apposito accordo in sede di Conferenza
Stato-Regioni”;
VISTA la lettera del 7 marzo 2012,
con la quale il più volte citato scherma di accordo è
stato diramato alle Regioni e Province autonome ed alle Amministrazioni
centrali interessate;
VISTA la lettera del 13 marzo 2012,
con la quale il citato Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca ha proposto la seguente nuova formulazione
dell’articolo 5 dello schema di accordo in parola: “Art. 5 - (Fabbisogno dei medici specialisti e Contratti
alle Università) - A decorrere dall’a.a. 2012-2013,
il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, il Ministero
della Salute e la
Conferenza Stato Regioni, nel rispetto delle reciproche
attribuzioni come individuate dalla normativa vigente, si impegnano a
identificare un percorso di costante confronto per la determinazione dei
criteri di riferimento che saranno utilizzati per la quantificazione del
fabbisogno di medici specializzandi e per il riparto
dei relativi contratti tra le Università.”;
VISTA la lettera, in pari data,
con la quale la suddetta proposta di nuova formulazione del
citato articolo 5 è stata portata a conoscenza delle Regioni e Province
autonome e dei Ministeri interessati;
VISTA la lettera del 14 marzo
2012, con la quale la Regione Veneto, Coordinatrice interregionale in
sanità, ha comunicato l’avviso tecnico favorevole sulla versione definitiva
dello schema di accordo in oggetto come risultante
dall’inserimento dell’articolo 5 più volte menzionato nella formulazione
proposta dal Ministero dell’Istruzione,
dell’Università e della Ricerca;
ACQUISITO,
nel corso dell’odierna seduta, l’assenso del Governo e delle Regioni e delle
Province autonome di Trento e Bolzano;
SANCISCE
ACCORDO
tra il
Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano nei termini
di seguito riportati:
PREMESSO CHE:
- ai sensi
dell’art. 35, comma 1, del d.lgs. n. 368/99, la
programmazione della formazione medico specialistica è
definita su base triennale;
- nel
corso dei prossimi anni, ferma restando la determinazione del fabbisogno globale di medici specialisti da formare, sarà necessaria
una rimodulazione della ripartizione dei contratti;
- la Regione Veneto, in qualità di Coordinamento tecnico della Commissione salute, in riscontro della nota del
Ministero della salute del 27.10.2010, n. prot. 45976-P, ha trasmesso, con le note del 7.6.2011, n. prot. 271728 e del 5 ottobre 2011, i documenti contenenti
le tabelle relative alla rilevazione del fabbisogno
nazionale dei medici specialisti da formare per il triennio 2011/2012 –
2012/2013 – 2013/2014, pari a complessive 8.438 unità per l’a.a.
2011/2012, ad 8.170 unità per l’a.a. 2012/2013 ed a
8.190 unità per l’a.a. 2013/2014;
- che la
somma aritmetica dei dati riportati nelle tabelle di cui alla nota del
7.6.2011, relativa a ciascun anno accademico dà luogo, in realtà, ad un totale
pari rispettivamente a 8.439 unità, 8.171 unità ed 8.190 unità, a causa del fatto che le schede di lavoro utilizzate dalle
Regioni sono rappresentate da un foglio di calcolo elettronico, che prevede la
possibilità di inserire valori decimali; ne consegue che i numeri interi
riportati nella predetta nota del 7.6.2011 sono frutto di arrotondamenti per
difetto o per eccesso all’unità più vicina;
- Il
Ministero dell’economia e delle finanze, con nota del 27.12.2011, n. prot. 128216,
ha reso noto che le
disponibilità finanziarie stanziate per la formazione specialistica dell’a.a. 2011/2012 ammontano a € 562.101.876,00 ai quali vanno
aggiunti € 76.891.120,82 quali residui rinvenienti
dalla mancata assegnazione di contratti relativi al precedente a.a. 2010/2011 e che, pertanto, con una somma complessiva
di € 638.992.997,10 per l’a.a. 2011/2012 si potranno
finanziare complessivi n. 21.924 contratti di formazione specialistica a carico
dello Stato, di cui n. 5.000 riferiti al primo anno di corso;
- la categoria destinataria della norma di cui al comma 4 dell’art. 35,
del d.lgs. n. 368/1999 è da
individuarsi nel personale medico titolare di rapporto a tempo indeterminato
con strutture pubbliche e private accreditate del Servizio
sanitario nazionale, diverse da quelle inserite nella rete formativa;
SI
CONVIENE
ART. 1
(Premessa)
La determinazione del fabbisogno
del numero globale di medici specialisti da formare
nelle scuole di specializzazione nel triennio 2011/2012 – 2012/2013 e
2013/2014, sulla base degli elementi acquisiti dalle Regioni e dalle Province autonome
è pari a 8.438 unità per l’a.a. 2011/2012, ad 8.170
unità per l’a.a. 2012/2013 ed a 8.190 unità per l’a.a. 2013/2014 suddivisi nelle tre aree funzionali di
chirurgia, dei servizi e di medicina, come risulta dalle Tabelle 1, 2 e 3
allegate al presente Accordo e facenti parte integrante dello stesso.
Le risorse disponibili consentono
per l’a.a. 2011/2012 il finanziamento a carico del
bilancio dello Stato di n. 5.000 contratti di formazione specialistica,
ripartiti come specificato nella allegata Tabella n.
4, con uno scostamento di n. 3.438 contratti rispetto al fabbisogno evidenziato
dalle Regioni e dalle Province autonome per il medesimo anno accademico
2011/2012.
Nell’a.a.
2012/2013 e nell’a.a. 2013/2014 si procederà ad una
rimodulazione della ripartizione dei contratti per le finalità specificate in
premessa.
Art. 2
(Criteri
metodologici)
In considerazione dello
scostamento rilevato tra le esigenze regionali e quelle che possono essere
concretamente soddisfatte con le risorse statali a ciò destinate, si concorda
sulla necessità di garantire in via prioritaria le esigenze manifestate da
ciascuna Regione o Provincia autonoma tramite la comunicazione annuale dei
fabbisogni.
Si concorda,
altresì, sulla metodologia adottata per la determinazione del riparto, che,
nell’applicazione di un algoritmo, ha tenuto conto delle seguenti
variabili:
a) Tasso di turn over dei medici del Servizio sanitario nazionale
desunto dal Conto Annuale dello Stato per l’anno 2010, che è pari al 5,4%;
b)
Fabbisogno regionale, espresso in termini di
variazione percentuale rispetto all’analogo dato riferito all’a.a. precedente;
c)
Esclusione dalla applicazione
dell’algoritmo delle specializzazioni in medicina di emergenza ed urgenza, in
medicina termale, in statistica sanitaria in quanto di nuova istituzione o
attivazione nonchè di quella in radioterapia in
considerazione della non significatività del dato riferito al turnover. Per
tali scuole si è ritenuto, pertanto, opportuno attribuire un numero di
contratti pari a quelli dell’anno accademico 2010/2011.
Art. 3
(Contratti di
formazione aggiuntivi)
Tenuto conto che il numero dei
contratti finanziati dallo Stato non consente di soddisfare il fabbisogno
concordato, resta ferma la possibilità di finanziare, nei limiti del predetto
fabbisogno, ulteriori contratti di formazione
specialistica con risorse regionali o di altri soggetti.
Art. 4
(Periodi di
formazione specialistica all’estero)
Con riferimento all’art.
40, comma 6 del d.lgs. n. 368 del 17.8.1999,
si concorda che i periodi di formazione specialistica che i medici possono
svolgere anche in strutture sanitarie di paesi stranieri, nell’ambito dei
rapporti di collaborazione didattico - scientifica, non possano essere
superiori a diciotto mesi
Art. 5
(Fabbisogno dei
medici specialisti e Contratti alle Università)
A decorrere dall’a.a. 2012-2013, il Ministero dell’Istruzione,
dell’Università e della Ricerca, il Ministero della Salute e la Conferenza Stato Regioni,
nel rispetto delle reciproche attribuzioni come individuate dalla normativa
vigente, si impegnano a identificare un percorso di
costante confronto per la determinazione dei criteri di riferimento che saranno
utilizzati per la quantificazione del fabbisogno di medici specializzandi
e per il riparto dei relativi contratti tra le Università.
IL SEGRETARIO IL PRESIDENTE
Cons. Ermenegilda
Siniscalchi Dott. Piero Gnudi
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Intesa sullo schema di decreto legislativo recante: “Revisione della normativa di principio in materia di diritto allo studio e valorizzazione dei collegi universitari legalmente riconosciuti in attuazione della delega prevista dall’articolo 5, comma 1, lett. a), secondo periodo e lettera d) della legge 30 dicembre 2010, n. 240 e secondo i principi e i criteri direttivi stabiliti al comma 3, lett. f) e al comma 6.” (ISTRUZIONE, UNIVERSITA’ E RICERCA) Intesa ai sensi dell’articolo 5, comma 7, della legge 30 dicembre 2010, n. 240.
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Accordo, ai sensi dell’articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
Repertorio Atti n.: 72/CSR del 15/03/2012
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Verbale |
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