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Repertorio atti n. 58/CSR del 15 marzo 2012 LA CONFERENZA PERMANENTE PER I
RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI
TRENTO E BOLZANO Nell'odierna seduta del 15 marzo 2012 VISTO il Decreto Legislativo 17 ottobre 2005, n. 226 "Norme generali e livelli essenziali delle
prestazioni relativi al secondo ciclo del sistema
educativo di istruzione e formazione, a norma dell'articolo 2 della legge 28
marzo 2003, n. 53” e
successive modificazioni; VISTO il Decreto Legislativo 15 aprile 2005, n. 76 "Definizione delle norme generali sul
diritto-dovere all'istruzione e alla formazione, a norma dell'articolo 2, comma 1, lettera c), della legge 28 marzo 2003, n. 53"; VISTO il Decreto del Ministero della Pubblica Istruzione n.
139 del 22 Agosto 2007 “Regolamento recante norme in materia di adempimento dell’obbligo di
istruzione, ai sensi dell’articolo 1, comma 622, della legge 27
dicembre 2006, n. 296”; VISTA la Legge 6 agosto 2008, n. 133 con riferimento
all’art. 64 comma 4 bis rispetto all’assolvimento dell'obbligo di istruzione nei percorsi di istruzione e formazione
professionale; VISTO l’Accordo tra il Ministro dell'Istruzione,
dell'Università e della Ricerca, il Ministro del Lavoro e delle Politiche
sociali, le Regioni, le Province autonome di Trento e Bolzano del 29 aprile
2010, (Rep. atti n. 36/CSR), riguardante il primo anno
di attuazione 2010-2011 dei percorsi di istruzione e
formazione professionale a norma dell’art. 27, comma 2, del decreto legislativo
17 ottobre 2005, n. 226 – All. 3 (Competenze tecnico professionali comuni di
qualifica professionale – Aree qualità, sicurezza, igiene e salvaguardia
ambientale); VISTA la Legge 4 novembre 2010, n. 183 “Deleghe al Governo
in materia di lavori usuranti, di riorganizzazione di enti, di congedi, aspettative e permessi, di ammortizzatori sociali, di
servizi per l’impiego, di incentivi dell’occupazione, di apprendistato, di
occupazione femminile, nonché misure contro il lavoro sommerso e disposizioni
in tema di lavoro pubblico e di controversie di lavoro”; VISTO l’Accordo tra il Ministro dell'Istruzione,
dell'Università e della Ricerca, il Ministro del Lavoro e delle Politiche
sociali, le Regioni, le Province autonome di Trento e Bolzano, le Province, i
Comuni e le Comunità montane riguardante la definizione delle aree
professionali relative alle figure nazionali di riferimento dei percorsi di istruzione e formazione professionale di cui al decreto
legislativo 17 ottobre 2005, n. 226 e relativo allegato, approvato in sede di
Conferenza Unificata il 27 luglio 2011 (Rep. atti n. 66/CU); VISTO l’Accordo tra il Ministro dell'Istruzione,
dell'Università e della Ricerca, il Ministro del Lavoro e delle Politiche
sociali, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, riguardante gli
atti necessari per il passaggio a nuovo ordinamento dei percorsi di istruzione e formazione professionale di cui al decreto
legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, con i relativi allegati approvato in sede
di Conferenza Stato-Regioni il 27 luglio 2011 (Rep. atti n.137/CSR) ; VISTO il Decreto Legislativo 14 settembre 2011, n. 167
recante il "Testo unico dell'apprendistato, a norma dell’articolo 1, comma 30, della
legge 24 dicembre 2007, n. 247” e, in particolare, l’articolo 3, comma 2 il
quale prevede che la regolamentazione dei profili formativi dell’apprendistato
per la qualifica e il diploma professionale è rimessa alle Regioni, previo
accordo in Conferenza Stato-Regioni; VISTO l’Accordo tra il Ministro dell'Istruzione,
dell'Università e della Ricerca, il Ministro del Lavoro e delle Politiche
sociali, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, approvato in
sede di Conferenza Stato-Regioni nella seduta del 19 gennaio 2012, (Rep. atti
n. 21/CSR) riguardante l’integrazione del repertorio delle figure professionali
di riferimento nazionale approvato con il citato
Accordo in Conferenza Stato-Regioni del 27 luglio 2011 (Rep. atti n. 137/CSR); VISTA la proposta di accordo in oggetto, inviata dal
Ministero del lavoro e delle politiche sociali con nota dell’8 marzo 2012, che
è stata diramata alle Regioni e Province autonome il 9
marzo 2012; ACQUISITO nel corso dell’odierna seduta di questa
Conferenza, l’assenso del Governo, delle Regioni, delle Province Autonome di
Trento e Bolzano: SANCISCE IL SEGUENTE ACCORDO: CONSIDERATO: · il parere espresso
dalle Parti Sociali nell’incontro del 1° marzo 2012; · che ai sensi
dell’art. 3 comma 2 del Decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 167 la
regolamentazione regionale dei profili formativi dell’apprendistato per la qualifica
e per il diploma professionale deve essere definita in osservanza di quanto
definito mediante accordo in Conferenza permanente tra Stato Regioni e le
Province autonome di Trento e Bolzano, sentite le organizzazioni dei datori di
lavoro e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul
piano nazionale; · che l’accordo di
cui al punto precedente deve: - definire
le qualifiche e i diplomi professionali ai sensi del Decreto legislativo 17
ottobre 2005, n. 226; - prevedere
un monte ore di formazione, esterna o interna all’azienda, congruo al
conseguimento della qualifica o del diploma professionale secondo standard
minimi formativi definiti ai sensi del Decreto legislativo 17 ottobre 2005, n.
226; - rinviare
ai contratti collettivi per la determinazione delle modalità
di erogazione della formazione aziendale nel rispetto degli standard generali
fissati dalle Regioni e Province Autonome; TENUTO CONTO: che alcune Regioni hanno siglato intese
con il MIUR e il MLPS per l’avvio dei percorsi formativi in apprendistato, ai
sensi dell’art. 48 del Decreto legislativo 10 settembre 2003, n, 276; RITENUTO: · che l’Accordo in
Conferenza Stato-Regioni del 27 luglio 2011, recepito con decreto
interministeriale dell’11 novembre 2011, integrato dall’Accordo in Conferenza
Stato-Regioni del 19 gennaio 2012, istituisce, ai sensi dell’art. 18 del Decreto
legislativo 226/2005, il Repertorio nazionale dell’offerta di Istruzione e
Formazione Professionale e comprende figure di differente livello articolabili
in specifici profili regionali sulla base dei fabbisogni del territorio. Tale
Repertorio è attualmente composto da ventidue figure
nazionali di riferimento relative alle qualifiche di Istruzione e Formazione
Professionale di durata triennale e da ventuno figure nazionali relative ai
diplomi professionali di durata quadriennale e descritte secondo standard
minimi formativi delle competenze tecnico-professionali; · che il citato
Accordo definisce, ai sensi dell’art. 18 del Decreto legislativo 226/2005, gli
standard minimi formativi relativi alle competenze di base linguistiche,
matematiche, scientifiche, tecnologiche, storico sociali ed economiche, al fine
di assicurare l’equivalenza formativa di tutti i percorsi del secondo ciclo; · che l’All. 3
dell’Accordo tra il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca,
il Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali, le Regioni, le Province
autonome di Trento e Bolzano del 29 aprile 2010, recepito con decreto
interministeriale del 15 giugno 2010, riguardante il primo anno di attuazione
2010-2011 dei percorsi di istruzione e formazione professionale a norma
dell’art. 27, comma 2, del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226,
definisce le competenze tecnico professionali comuni di qualifica professionale
nelle aree qualità, sicurezza, igiene e salvaguardia ambientale; · che l’Accordo in
Conferenza Stato-Regioni del 27 luglio 2011, recepito con decreto
interministeriale dell’11 novembre 2011, definisce i modelli e le relative note
di compilazione dell’attestato di qualifica e di diploma professionale e il modello e relative note di compilazione
per l’attestazione delle competenze acquisite, nel caso di interruzione del
percorso formativo; · che l’Accordo in
Conferenza Unificata del 27 luglio 2011 contiene la definizione delle aree
professionali relative alle figure
nazionali di riferimento di cui sopra; · che la durata, l’articolazione e l’organizzazione
dei percorsi formativi può essere differenziata in relazione alle competenze
possedute dall’apprendista attraverso il riconoscimento di crediti formativi in
ingresso, nel rispetto comunque dei medesimi standard formativi di cui all’art.
18 del Decreto legislativo 226/2005 come definiti negli Accordi sopraccitati,
anche tenendo conto delle esigenze delle imprese; · che nella
formazione per gli apprendisti di età compresa tra i 15 ed i 18 anni, in
diritto-dovere all’istruzione e alla formazione, verrà posta particolare
attenzione allo sviluppo delle competenze di base di cui all’Accordo del 27
luglio 2011, recepito con decreto interministeriale dell’11 novembre 2011; · che per quanto
riguarda gli apprendisti di età compresa tra i 18 e i 25 anni i percorsi
formativi non devono necessariamente fare riferimento ai livelli essenziali dei
percorsi di istruzione e formazione professionale di cui al capo III del Decreto
legislativo 226/2005, fermi restando i riferimenti agli standard formativi del
medesimo decreto legislativo; IL
GOVERNO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO
E BOLZANO CONVENGONO 1) che le figure
nazionali di riferimento per le qualifiche e i diplomi professionali
conseguibili attraverso l’apprendistato per la qualifica e per il diploma
professionale ai sensi dell’art. 3 del Decreto legislativo 167/2011 sono quelle
di cui all’art. 18 comma 1, lettera d, del Decreto legislativo 226/2005 come
definite nell’Accordo in Conferenza Stato Regioni del 27 luglio 2011, recepito
con decreto interministeriale dell’11 novembre 2011 e integrato dall’Accordo in
Conferenza Stato Regioni del 19 gennaio 2012, in relazione alle aree professionali di riferimento definite
dall’Accordo in Conferenza Unificata del 27 luglio 2011. Tali figure sono
articolabili in specifici profili regionali; 2) che gli standard
minimi formativi delle competenze tecnico professionali e delle competenze di
base, relativi alle figure di cui al punto precedente, sono quelli di cui
all’art. 18 comma 2 del Decreto legislativo 226/2005, come definiti
dall’Accordo in Conferenza Stato Regioni del 27 luglio 2011, recepito nel decreto
interministeriale dell’11 novembre 2011, e integrato dall’Accordo in Conferenza
Stato Regioni del 19 gennaio 2012; 3) che le competenze
tecnico professionali comuni di qualifica professionale nelle aree qualità,
sicurezza, igiene e salvaguardia ambientale sono quelle definite nell’All. 3
dell’Accordo tra il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca,
il Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali, le Regioni, le Province
autonome di Trento e Bolzano del 29 aprile 2010, recepito con decreto interministeriale
del 15 giugno 2010; 4) che i modelli e le
modalità di rilascio degli attestati di qualifica professionale e diploma
professionale e di competenze, anche nel caso di interruzione del percorso
formativo, sono quelli previsti dall’art. 20 del Decreto legislativo 226/2005
come definiti dall’Accordo in Conferenza Stato Regioni del 27 luglio 2011,
recepito con decreto interministeriale dell’11 novembre 2011; 5) che i percorsi
formativi in apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale
prevedono la frequenza di attività di formazione, interna o esterna
all’azienda, strutturata in osservanza degli standard fissati dalle Regioni e Province
Autonome nel rispetto di quanto definito nell’Accordo in Conferenza Stato
Regioni del 27 luglio 2011, recepito con decreto interministeriale dell’11
novembre 2011, e nel Decreto legislativo 226/2005, per un monte ore non
inferiore a 400 ore annue, tenuto conto della possibilità, nel caso di
apprendisti di età superiore ai 18 anni, di riconoscere crediti formativi in
ingresso alla luce delle competenze possedute; 6) che le modalità di
erogazione dell’ulteriore formazione aziendale, ai sensi del comma 1, lettera c,
art. 3 del Decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 167, sono stabilite dalla
contrattazione collettiva, nel rispetto del Piano formativo dell’apprendista,
assicurandone la tracciabilità secondo le modalità definite dalle Regioni e
Province Autonome. Le Regioni a Statuto speciale e le Province autonome di
Trento e Bolzano provvedono alle finalità del presente Accordo nell'ambito
delle competenze ad esse spettanti ai sensi dello
Statuto speciale, delle relative norme di attuazione e secondo quanto disposto
dai rispettivi ordinamenti. Il
Segretario Il
Presidente Cons.
Ermenegilda Siniscalchi Dott. Piero Gnudi
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