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Intesa tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano sul documento concernente “Linee guida relative all’applicazione del Regolamento (CE) n. 2073/2005 e successive modifiche ed integrazioni sui criteri microbiologici applicabili agli alimenti”. (SALUTE) >br>Intesa, ai sensi dell’articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131.



Intesa, ai sensi dell’articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano sul documento concernente “Linee guida relative all’applicazione del Regolamento (CE) n. 2073/2005 e successive modifiche ed integrazioni sui criteri microbiologici applicabili agli alimenti”.

Rep. Atti n. 41/CSR del 3 marzo 2015

LA CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO

Nell’odierna seduta del 3 marzo 2015:

VISTO l’articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, che prevede la possibilità per il Governo di promuovere, in sede di Conferenza Stato-Regioni o di Conferenza Unificata, la stipula di intese dirette a favorire l’armonizzazione delle rispettive legislazioni o il raggiungimento di posizioni unitarie o il conseguimento di obiettivi comuni;

VISTO il Regolamento (CE) n. 2073/2005 della Commissione del 15 novembre 2005 relativo ai criteri microbiologici applicabili ai prodotti alimentari che potenzia l'attività svolta dalle strutture preposte al controllo ufficiale stabilendo l'obbligo per gli operatori alimentari di provvedere a che gli alimenti siano conformi a criteri di sicurezza e a criteri di igiene di processo e prevedendo che le predette strutture di controllo ne verifichino il rispetto, anche mediante il campionamento e l'analisi dei prodotti alimentari nell'ambito dell'attività di vigilanza;

VISTA l’intesa su “Linee guida relative all’applicazione del regolamento CE della Commissione europea n. 2073 del 15 novembre 2005 che stabilisce i criteri microbiologici applicabili ai prodotti alimentari”, sancita nella seduta del 10 maggio 2007 (Rep. Atti n. 93/CSR) di questa Conferenza;

VISTA l’intesa sulla proposta del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali di modifica dell’intesa 15 dicembre 2005 (Rep. Atti n. 2395) recante “Linee guida per la gestione operativa del sistema di allerta per gli alimenti destinati al consumo umano” (Rep. Atti n. 204/CSR) del 13 novembre 2008;

VISTO l’accordo relativo a “Linee guida applicative del Reg. 853/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sull’igiene dei prodotti di origine animale” (Rep. Atti n. 253/CSR) del 17 dicembre 2009;

VISTO l’accordo relativo a “Linee guida applicative del Reg. 852/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sull’igiene dei prodotti alimentari” (Rep. Atti n. 59/CSR) del 29 aprile 2010;

VISTA l’intesa sul documento recante “Linee guida sui criteri per l’individuazione delle non conformità negli stabilimenti del settore carne e latte e verifica della completezza ed efficacia delle azioni correttive adottate dall’operatore del settore alimentare” (Rep. Atti n. 117/CSR) del 25 luglio 2012;

VISTA la nota pervenuta in data 10 dicembre 2015 e diramata il 14 dicembre, con la quale il Ministero della salute ha trasmesso lo schema di intesa sul documento indicato in oggetto;

RILEVATO che, nel corso dell’incontro tecnico svoltosi in data 9 febbraio 2016, sono state concordate tra le Regioni e il Ministero proponente modifiche migliorative del testo in parola;

VISTA la nota del 15 febbraio 2016, con la quale il Ministero della salute ha trasmesso la versione definitiva del provvedimento in parola, che in data 17 febbraio è stata diramata alle Regioni e Province Autonome con richiesta di assenso tecnico;

ACQUISITO, nel corso dell’odierna seduta, l’assenso del Governo, delle Regioni e delle Province autonome sulla proposta in esame;

SANCISCE INTESA

tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, nei seguenti termini:

Visto:

- l'articolo 14 del Regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio del 28 gennaio 2002 che stabilisce i principi generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare;

- il Regolamento (CE) n. 2160/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 novembre 2003 sul controllo della salmonella e di altri agenti zoonotici specifici presenti negli alimenti;

- il Regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 sull'igiene dei prodotti alimentari;

- il Regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 che stabilisce norme specifiche in materia d'igiene per gli alimenti di origine animale;

- il Regolamento (CE) n. 854/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 che stabilisce norme specifiche per l'organizzazione di controlli ufficiali sui prodotti di origine animale destinati al consumo umano;

- il Regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali;

- il Regolamento (CE) n. 1441/2007 della Commissione del 5 dicembre 2007 che modifica il regolamento (CE) n. 2073/2005 sui criteri microbiologici applicabili ai prodotti alimentari per quanto riguarda il metodo di riferimento per la ricerca dell’enterotossina stafilococcica, i criteri microbiologici per la Salmonella e per le enterobatteriacee per gli alimenti di proseguimento in polvere, il criterio di igiene di processo per Bacillus cereus negli alimenti in polvere, le norme di campionamento per le carcasse di bovini, suini, ovini, caprini ed equini per la ricerca di Salmonella;

- il Regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano e che abroga il regolamento (CE) n. 1774/2002 (regolamento sui sottoprodotti di origine animale);

- il Regolamento (UE) n. 364/2010 della Commissione del 28 aprile 2010 che modifica il regolamento (CE) n. 2073/2005 sui criteri microbiologici applicabili ai prodotti alimentari per quanto riguarda le enterobatteriacee presenti nel latte pastorizzato e in altri prodotti lattiero-caseari liquidi pastorizzati e Listeria monocytogenes nel sale alimentare;

- il Regolamento (UE) n. 1086/2011 della Commissione del 27 ottobre 2011 che modifica l’allegato II del regolamento (CE) n. 2160/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio e l’allegato I del regolamento (CE) n. 2073/2005 della Commissione per quanto riguarda la almonella presente nella carne fresca di pollame;

- il Regolamento (UE) n. 200/2012 della Commissione, dell'8 marzo 2012, sull’obiettivo dell’Unione di riduzione della Salmonella Enteritidis e della Salmonella Typhimurium nei gruppi di polli da carne come previsto dal regolamento (CE) n. 2160/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio;

- il Regolamento (UE) n.1190/2012 della Commissione, del 12 dicembre 2012, sull’obiettivo dell’Unione di riduzione della Salmonella Enteritidis e della Salmonella Typhimurium nei gruppi di tacchini come previsto dal Regolamento (CE) n. 2160/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio;

- il Regolamento (UE) n. 209/2013 della Commissione dell’11 marzo 2013 che modifica il regolamento (CE) n. 2073/2005 per quanto riguarda i criteri microbiologici applicabili ai germogli e le norme di campionamento per le carcasse di pollame e la carne fresca di pollame (applicabile dal 1° luglio 2013);

- il Regolamento (UE) n. 1019/2013 del 23 ottobre 2013 che modifica l’allegato I del regolamento (CE) n. 2073/2005 relativo all’istamina nei prodotti della pesca;

- il Regolamento (UE) n. 101/2013 del 4 febbraio 2013 relativo all’impiego di acido lattico per ridurre la contaminazione microbiologica superficiale delle carcasse di bovini;

- il Regolamento (UE) n. 217/2014 della Commissione del 7 marzo 2014 che modifica il Regolamento (CE) n. 2073/2005 per quanto riguarda la Salmonella nelle carcasse di suini;

- il Regolamento (UE) n. 218/2014 della Commissione del 7 marzo 2014 che modifica gli Allegati dei Regolamenti (CE) n. 853/2004 e (CE) n. 854/2004 del Parlamento Europeo e del Consiglio e Regolamento (CE) 2074/2005;

- il D. Lgs. 5 aprile 2006, n.190 “Disciplina sanzionatoria per le violazioni del regolamento (CE) n. 178/2002 che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l’Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel settore della sicurezza alimentare;

- il D. Lgs. 6 novembre 2007, n.193, attuazione della Direttiva 2004/41/CE relativa ai controlli in materia di sicurezza alimentare e applicazione dei regolamenti comunitari nel medesimo settore;

- il Decreto 13 novembre 2013 recante modalità operative di funzionamento dell’anagrafe informatizzata delle aziende avicole, in attuazione dell’articolo 4, del decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 9;

- la Nota del Ministero della Salute – DGSAN n. 9238 del 28/03/2011 “Informazioni catena alimentare (ICA) settore avicolo”;

- la Nota del Ministero della Salute – DGSAN n. 858 del 13/01/2012 “Salmonelle in carni di pollame: Reg. CE 1086/2011 – Chiarimenti”;

- la Nota del Ministero della Salute – DGSAF n. 8714 del 08/05/2012 “Analisi sul muscolo profondo di pollame”;

- il Piano nazionale di controllo delle salmonellosi negli avicoli approvato con Decisione annuale di esecuzione della Commissione, recante approvazione dei programmi annuali e pluriennali di eradicazione, lotta e sorveglianza di talune malattie animali e zoonosi presentati dagli Stati membri, nonché del contributo finanziario dell’Unione a tali programmi; Considerato che:

- si rende necessario, per quanto disposto dalla normativa europea e dai conseguenti obblighi derivanti ai fini della sua attuazione, adottare comportamenti uniformi su tutto il territorio nazionale per migliorare i controlli ufficiali;

- la Commissione Europea non ha sollevato osservazioni alla notifica inviata in ottemperanza a quanto previsto dal Decreto Legislativo 23 novembre 2000, n. 427, recante attuazione delle Direttive 98/34/CE e 98/48/CE in materia di procedura d'informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni;

- occorre aggiornare le “Linee guida relative all'applicazione del Regolamento (CE) della Commissione europea n. 2073 del 15 novembre 2005 che stabilisce i criteri microbiologici applicabili ai prodotti alimentari", oggetto del citato accordo (Rep. Atti n. 93/CSR) del 10 maggio 2007;

SI CONVIENE

sul documento concernente “Linee guida relative all’applicazione del Regolamento (CE) n. 2073/2005 e successive modifiche ed integrazioni sui criteri microbiologici applicabili agli alimenti”, Allegato sub A, parte integrante del presente atto.

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