Intesa tra il Ministro delle politiche per la famiglia, il Ministro della salute, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, il Ministro della pubblica istruzione e le Regioni, le Province Autonome di Trento e di Bolzano, le Province, i Comuni e le Comunità montane in merito alla ripartizione del Fondo delle politiche per la famiglia. Intesa, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131. Repertorio n. 50/CU del 27 giugno 2007
LA CONFERENZA UNIFICATA
Nella odierna seduta del 27 giugno 2007;
VISTO l’articolo 9, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 che demanda a questa Conferenza la facoltà di promuovere e sancire accordi tra Governo, Regioni, Province, Comuni e Comunità montane, al fine di coordinare l’esercizio delle rispettive competenze e svolgere in collaborazione attività di interesse comune;
VISTO l’articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131 il quale prevede che, in sede di Conferenza unificata, il Governo può promuovere la stipula di intese dirette a favorire il raggiungimento di posizioni unitarie o il conseguimento di obiettivi comuni;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 agosto 2006 recante istituzione della struttura di missione denominata "Dipartimento per le politiche della famiglia";
VISTA la legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007);
VISTA la nota n. 965/07/Gab. dell’8 giugno 2007 con la quale il Capo di Gabinetto del Ministro delle politiche per la famiglia ha trasmesso la bozza di intesa tra il Ministro delle politiche per la famiglia, il Ministro della salute, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, il Ministro della pubblica istruzione e le Regioni, le Province Autonome di Trento e di Bolzano, le Province, i Comuni e le Comunità montane in merito alla ripartizione del Fondo delle politiche per la famiglia, bozza che è stata inviata alle Regioni ed agli Enti locali;
CONSIDERATO che, ai i fini dell’esame della predetta bozza di intesa, è stata convocata una riunione, a livello tecnico, il 13 giugno 2007 nel corso della quale sono state concordate talune modifiche al testo;
VISTA la nota n. 985/07/Gab. del 13 giugno 2007 con la quale il Capo di Gabinetto del Ministro delle politiche per la famiglia ha trasmesso una riformulazione della bozza di intesa con le modifiche concordate in sede tecnica;
VISTA la nota n. 218/07/U.L. del 19 giugno 2007 con la quale l’Ufficio legislativo del Ministro per le politiche della famiglia ha trasmesso una nuova formulazione della citata bozza di intesa che, rispetto alla precedente concordata in sede tecnica, all’ultima pagina, al n. 2, prevede l’inserimento dopo le parole: “qualificazione del lavoro delle assistenti familiari” del seguente periodo: “secondo le linee definite dall’accordo di cui all’art. 1, comma 1251, lettera c) della legge finanziaria 2007”, versione che è stata inviata, in data 20 giugno 2007, alle Regioni ed agli Enti locali;
PREMESSO:
- che gli interventi di competenza statale da finanziarsi con il Fondo delle politiche per la famiglia, a norma dell'articolo 1, commi 1250, 1251 lett. a), 1253, 1254 e 1256 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono quelli relativi a: Osservatorio Nazionale sulla Famiglia, Osservatorio per il contrasto della pedofilia e della pornografia minorile, Osservatorio Nazionale per l'infanzia e Centro Nazionale di documentazione ed analisi per l'infanzia, organizzazione della Conferenza Nazionale sulla Famiglia ed elaborazione del Piano Nazionale per la Famiglia, premialità delle buone pratiche a favore della famiglia adottate da imprese ed enti locali, sostegno alle adozioni internazionali e funzionamento della Commissione per le adozioni internazionali, finanziamento delle iniziative di conciliazione dei tempi di vita e di lavoro di cui all’articolo 9 della legge 8 marzo 2000, n. 53;
- che i predetti interventi riguardano compiti e attività |