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Parere sullo schema di disegno di legge costituzionale recante modifica all’articolo 132, secondo comma della Costituzione, in tema di distacco-aggregazione di Comuni e Province. - Punto 3 dell'o.d.g. - Rep. atti n.14/CU


DATA: 08/03/2007


Parere sullo schema di disegno di legge costituzionale recante modifica all’articolo 132, secondo comma della Costituzione, in tema di distacco-aggregazione di Comuni e Province.
Parere ai sensi dell’articolo 2, comma 3, e dell’articolo 9, comma 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

Repertorio atti n.14/CU dell’8 marzo 2007.

LA CONFERENZA UNIFICATA

nell’odierna seduta dell’8 marzo 2007:

VISTO l’articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, il quale dispone che la Conferenza è obbligatoriamente sentita in ordine agli schemi di disegni di legge del Governo, nelle materie di competenza delle Regioni o delle Province autonome di Trento o Bolzano;

VISTO l’articolo 9, comma 3, del citato decreto legislativo n. 281 del 1997, il quale prevede che il Presidente del Consiglio dei Ministri può sottoporre alla Conferenza Unificata, anche su richiesta delle autonomie regionali e locali, ogni altro oggetto di preminente interesse comune delle Regioni, delle Province, dei Comuni e delle Comunità montane;

VISTO lo schema di disegno di legge, approvato dal Consiglio dei Ministri il 19 gennaio 2007, nel testo pervenuto dal Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi della Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 23 gennaio 2007, diramato il 25 gennaio 2007;

CONSIDERATO che, nella riunione del 20 febbraio 2007, le Regioni hanno espresso una valutazione tecnica positiva sul provvedimento in argomento, ponendo la questione della possibilità o meno di applicare l’articolo 132 della Costituzione alle Regioni a statuto speciale;

RILEVATO che, nella medesima sede, il rappresentante Regione autonoma Trentino-Alto Adige ha evidenziato che il territorio ed il confine della stessa Regione è stato definito dallo Statuto adottato con legge costituzionale ed in base a due Trattati internazionali, e che, in ragione di quanto specificato, tale territorio non è suscettibile di modifiche sulla base della procedura di cui all’articolo 132 della Costituzione;

CONSIDERATO, altresì, che, nella stessa riunione, il rappresentante della Regione Valle d’Aosta ha manifestato l’esigenza di richiedere l’esplicitazione, nel testo del provvedimento, dell’esclusione dell’applicabilità dello stesso alle Regioni a statuto speciale ed alle Province autonome, in ragione di quanto espresso nel ricorso per conflitto di attribuzione, concernente la procedura di distacco-aggregazione di un Comune, situato nella Regione Piemonte e che, pertanto, il medesimo rappresentante, non ritenendo applicabile l’articolo 132 della Costituzione alle Regioni a statuto speciale, non ha formulato ulteriori osservazioni riguardo al testo;

CONSIDERATO che, nella medesima riunione, il rappresentante dell’ANCI ha manifestato alcune perplessità e riserve sui possibili effetti che la proposta di modifica costituzionale potrebbe produrre sulla autonomia degli enti territoriali, ritenendo, al contrario, la disciplina vigente più equilibrata, e ha affermato, quindi, che l’impostazione sottesa allo schema di disegno di legge non sarebbe in linea con quanto enunciato dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 334 del 2004;

CONSIDERATO che i rappresentanti del Governo hanno specificato di apprezzare le riflessioni illustrate ed hanno precisato che, in virtù del contenzioso in atto in sede di Corte costituzionale, il Governo ha ritenuto di dover affrontare la questione concernente le Regioni a statuto speciale ad esito della pronuncia della Corte stessa, con la possibilità di formulare alcuni emendamenti in sede parlamentare, con la puntualizzazione, quindi, che, nell’ipotesi di modifiche sostanziali del testo in discussione, la Conferenza Unificata potrebbe essere chiamata nuovamente ad esprimersi;

RILEVATO che la Provincia autonoma di Trento, in una nota pervenuta il 22 febbraio 2007, ha ribadito, in relazione al quanto già espresso dalla Regione Trentino-Alto Adige in sede di riunione tecnica, la non applicabilità del