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Accordo integrativo, ai sensi dell’articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, dell’atto sancito dalla Conferenza Stato-Regioni in data 21 dicembre 2011, Rep. atti n. 236/CSR, sui corsi professionali per l’avvio dell’attività di commercio relativa al settore merceologico alimentare e di somministrazione di alimenti e bevande. (SVILUPPO ECONOMICO)

Accordo integrativo, ai sensi dell’articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997 n. 281, dell’atto sancito dalla Conferenza Stato-Regioni in data 21 dicembre 2011, Rep. atti n. 236/CSR, sui corsi professionali per l’avvio dell’attività di commercio relativa al settore merceologico alimentare e di somministrazione di alimenti e bevande.

 

 

Rep. atti n.  200/CSR   del 9 novembre 2017

 

 

LA CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E DI BOLZANO

 

 

Nell’odierna Seduta del 9 novembre 2017

 

VISTO il decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, recante “Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi del mercato interno” e, in particolare, l’art. 71, che disciplina i requisiti di accesso e di esercizio delle attività commerciali, prevedendo, al comma 6, che l’esercizio in qualsiasi forma e limitatamente all’alimentazione umana di una attività di commercio relativa al settore merceologico alimentare e di una attività di somministrazione di alimenti e bevande è consentito a chi ha frequentato con esito positivo un corso professionale per il commercio, la preparazione o la somministrazione degli alimenti, istituito o riconosciuto dalle Regioni e dalle Province autonome di Trento e di Bolzano;

 

VISTO l’art. 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 che prevede che il Governo, le Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano, in attuazione del principio di leale collaborazione e nel perseguimento di obiettivi di funzionalità, economicità ed efficacia dell’azione amministrativa, possano concludere in sede di Conferenza Stato-Regioni accordi, al fine di coordinare l’esercizio delle rispettive competenze e svolgere attività di interesse comune;

 

VISTO l’Accordo tra il Governo e le Regioni per disciplinare la durata e il contenuto dei corsi professionali per l’avvio dell’attività di commercio relativa al settore merceologico alimentare e di somministrazione di alimenti e bevande in esame, sancito dalla Conferenza nella Seduta dell’11 dicembre 2011 (Rep. Atti n. 236/CSR), volto a garantire un livello formativo omogeneo su tutto il territorio nazionale;

 

CONSIDERATO che il punto 8) del citato Accordo prevede che, su richiesta delle parti, i contenuti dell’Accordo stesso sono soggetti a verifica, al fine di valutarne l’impatto e eventualmente la possibilità di revisione, per uniformare ulteriormente i corsi di formazione sul territorio nazionale;

 

VISTA la proposta di integrazione dell’Accordo sopra citato, inviata dalla Conferenza delle Regioni e diramata con nota DAR 9428 P-4.37.2.12 del 9 giugno 2017, volta a prevedere l’utilizzo delle modalità di formazione a distanza nei corsi che attengono al settore merceologico in esame, nonché a disciplinare più dettagliatamente le modalità di accesso ai corsi e agli esami finali;

 

VISTI gli esiti della riunione tecnica tenutasi in data 28 giugno 2017, nel corso della quale il Ministero dello sviluppo economico, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e il Ministero della salute hanno rilevato alcune criticità in merito alle proposte formulate dalle Regioni, riservandosi di trasmettere le proprie osservazioni in tempo breve, al fine di consentire ai Coordinamenti tecnici interregionali competenti in materia di tenerne conto e di modificare la proposta di Accordo formulata;

 

VISTE le osservazioni sulla proposta formulata dalle Regioni, trasmesse dal Ministero dello sviluppo economico e diramate con nota del 13 luglio 2017, prot. DAR 11163 P-4.37.2.12;

 

VISTA la nota del Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei Ministri, con la quale ha comunicato di non avere osservazioni da formulare sulla proposta di integrazione all’Accordo integrativo, trasmessa in data 19 luglio 2017, con prot. DAR 11457 P-4.37.2.12;

 

VISTE le osservazioni sul testo dell’integrazione all’Accordo, trasmesse dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali e diramate con nota del 2 agosto 2017, prot. DAR 12335 P-4.37.2.12;

 

VISTA la nuova proposta, trasmessa dalle Regioni e diramata con nota del 13 ottobre 2017, prot. DAR 15949 P-4.37.2.12, unitamente alla nuova bozza di Accordo, predisposta dall’Ufficio per il coordinamento delle attività della segreteria della Conferenza Stato-Regioni;

 

VISTI gli esiti della riunione tecnica, tenutasi in data 31 ottobre 2017, nel corso della quale tutte le Amministrazioni interessate hanno manifestato il proprio avviso favorevole al nuovo testo, con una modifica, richiesta dalla Provincia autonoma di Bolzano, volta a salvaguardare la normativa a tutela del bilinguismo;

 

VISTO il nuovo testo dell’Accordo integrativo, che recepisce le richieste delle regioni e, in particolare, della Provincia autonoma di Bolzano, trasmesso con nota del 3 novembre 2017, prot. DAR 17054 P-4.37.2.12;

 

VISTI gli esiti dell’odierna Seduta nel corso della quale le Regioni hanno espresso l’avviso favorevole alla conclusione dell’Accordo in esame

 

 

SANCISCE ACCORDO

 

 

ai sensi dell’art.4 del decreto legislativo 28 agosto 1997 n. 281, nei termini seguenti.

 

 

Articolo 1

 

All’Accordo sancito dalla Conferenza nella Seduta dell’11 dicembre 2011(Rep. Atti 236/CSR), sulla durata e sul contenuto dei corsi professionali per l’avvio dell’attività di commercio relativa al settore merceologico alimentare e di somministrazione di alimenti e bevande di cui all’art.71, coma 6, lettera a) del Decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, recante “Attuazione della Direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno” sono apportate le seguenti modifiche ed integrazioni:

 

Dopo il punto 2) sono inseriti i seguenti punti:

 

2bis) Fermo restando il rispetto della normativa a tutela del bilinguismo, ai fini dell’ammissione al corso, per i cittadini stranieri comunitari ed extracomunitari, è richiesta la conoscenza della lingua italiana scritta e orale pari al livello base A1 del QCER (quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue), valutata dagli enti gestori del corso con un apposito test di ingresso. Il test d’ingresso non occorre ove il soggetto interessato sia in possesso di documentazione attestante la conoscenza della lingua italiana.

 

2ter) L’utilizzo della modalità di formazione a distanza – FAD per l’erogazione dei corsi di qualificazione abilitante è consentita ad esclusione delle materie espressamente previste al punto 3 del presente Accordo, ovvero su salute, sicurezza, informazione e tutela del consumatore, nonché le materie riguardanti gli aspetti igienico/sanitari e le materie che prevedono attività di laboratorio o di esercitazione con attrezzature.

 

2quater) L’esame abilitante si svolge in presenza e nel rispetto dei principi di accessibilità, trasparenza, tracciabilità, completezza, equità e non discriminazione.

 

 

Articolo 2

 

Il testo integrato dell’Accordo è allegato al presente atto e ne costituisce parte integrante (All.1).

 

All. 1

 

 

Accordo integrativo, ai sensi dell’articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, dell’atto sancito dalla Conferenza Stato-Regioni in data 21 dicembre 2011, Rep. atti n. 2367CSR, sui corsi professionali per l’avvio dell’attività di commercio relativa al settore merceologico alimentare e di somministrazione di alimenti e bevande.

 

 

1.           I corsi professionali abilitanti all’esercizio del commercio dei prodotti appartenenti al settore alimentare e all’esercizio dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande devono garantire un’adeguata formazione dei soggetti operanti presso gli esercizi, che rappresenta requisito indispensabile per garantire l’igiene e la sicurezza alimentare dei prodotti, la tutela della salute e l’informazione dei consumatori ai sensi del Codice del Consumo.

 

2.           I corsi professionali abilitanti all’esercizio del commercio dei prodotti appartenenti al settore alimentare e all’esercizio dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande devono avere una durata complessiva di almeno novanta ore.

 

2bis.       Fermo restando il rispetto della normativa a tutela del bilinguismo, ai fini dell’ammissione al corso, per i cittadini stranieri comunitari ed extracomunitari, è richiesta la conoscenza della lingua italiana scritta e orale pari al livello base A1 del QCER (Quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue), valutata dagli enti gestori del corso con un apposito test di ingresso. Il test d’ingresso non occorre ove il soggetto interessato sia in possesso di documentazione attestante la conoscenza della lingua italiana.

 

2ter.       L’utilizzo della modalità di formazione a distanza – FAD per l’erogazione dei corsi di qualificazione abilitante è consentita ad esclusione delle materie espressamente previste al punto 3 del presente Accordo, ovvero su salute, sicurezza, informazione e tutela del consumatore, nonché le materie riguardanti gli aspetti igienico/sanitari e le materie che prevedono attività di laboratorio o di esercitazione con attrezzature.

 

2quater. L’esame abilitante si svolge in presenza e nel rispetto dei principi di accessibilità, trasparenza, tracciabilità, completezza, equità e non discriminazione.

 

3.           Almeno il cinquanta per cento del numero di ore complessivo deve avere per oggetto materie idonee a garantire l’apprendimento delle disposizioni relative alla salute, alla sicurezza e all’informazione del consumatore nonché materie attinenti agli aspetti igienico-sanitari relativi alla conservazione, manipolazione, preparazione e trasformazione e distribuzione degli alimenti, sia freschi che conservati e alla pertinente normativa di settore.

 

4.           Le Regioni stabiliscono le modalità di organizzazione dei corsi professionali abilitanti e, nell’ambito delle proprie competenze, possono prevedere una durata superiore al limite delle novanta ore e l’inserimento di ulteriori materie, fermo restando il riconoscimento del possesso della qualificazione professionale prescritta ai soggetti in possesso dell’attestato conseguito al termine di corsi abilitanti di almeno novanta ore conseguito in ogni ambito territoriale regionale.

 

5.           Le Regioni, nell’ambito delle proprie competenze possono, altresì, prevedere specifici corsi di aggiornamento finalizzati sia ad elevare il livello professionale che a riqualificare gli operatori in attività, nonché prevedere forme di incentivazione per la partecipazione ai corsi dei titolari delle imprese del settore.

 

6.           Le Regioni garantiscono l’effettuazione dei corsi attraverso soggetti accreditati e/o attraverso soggetti specificamente autorizzati secondo i propri sistemi di formazione, nonché tramite rapporti convenzionali con altri soggetti idonei. A tal fine saranno considerate in via prioritaria le Camere di commercio, le organizzazioni imprenditoriali del commercio più rappresentative e gli enti da queste costituiti.

 

7.           Qualora i soggetti formatori siano gli stessi indicati all’articolo 32, comma 4, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, i corsi professionali oggetto del presente accordo possono essere svolti in modo integrato con i corsi di cui all’articolo 34, comma 2, del medesimo decreto legislativo n. 81 del 2008, riconoscendone la validità per entrambe le finalità ove i contenuti e l’articolazione dei corsi rispettino, senza determinare inutili duplicazioni, le prescrizioni e gli accordi applicabili ad ambedue le materie.

 

8.           Su richiesta delle parti, i contenuti del presente accordo sono soggetti a verifica, al fine di valutarne l’impatto e eventualmente la possibilità di revisione per uniformare ulteriormente i corsi di formazione sul territorio nazionale.

 

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