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Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sulla proposta del Ministro della salute di linee guida per l'utilizzo da parte delle REgioni e Province autonome delle risorse vincolate , ai sensi dell'articolo 1, commi 34 e 34 bis

Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sulla proposta del Ministro della salute di linee guida per l’utilizzo da parte delle Regioni e Province autonome delle risorse vincolate, ai sensi dell’articolo 1, commi 34 e

Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sulla proposta del Ministro della salute di linee guida per l’utilizzo da parte delle Regioni e Province autonome delle risorse vincolate, ai sensi dell’articolo 1, commi 34 e 34bis, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, per la realizzazione degli obiettivi di carattere prioritario e di rilievo nazionale per l’anno 2012.

 

Rep. Atti n.     227/CSR   del 22 novembre 2012                 

 

 

LA CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO

 

 

Nell’odierna seduta del 22 novembre 2012:

 

VISTA la delega a presiedere l’odierna seduta conferita al Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri Prof. Giampaolo Vittorio D’Andrea;

 

VISTO l’articolo 1, comma 34, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, il quale tra l’altro prevede che il CIPE, su proposta del Ministro della sanità, d’intesa con questa Conferenza, può vincolare quote del Fondo Sanitario Nazionale alla realizzazione di obiettivi di carattere prioritario e di rilievo nazionale indicati del Piano Sanitario Nazionale, da assegnare alle Regioni per la predisposizione, ai sensi del successivo comma 34bis, di specifici progetti;

 

VISTO il comma 34bis del predetto articolo 1, aggiunto dall’articolo 33 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, come modificato dall’articolo 79, comma 1quater, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, aggiunto dalla relativa legge di conversione 6 agosto 2008, n. 133, il quale prevede quanto segue: “Per il perseguimento degli obiettivi di carattere prioritario e di rilievo nazionale indicati nel Piano sanitario nazionale le regioni elaborano specifici progetti sulla scorta di linee guida proposte dal Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali ed approvate con Accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. La Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, su proposta del Ministro della sanità, individua i progetti ammessi a finanziamento utilizzando le quote a tal fine vincolate del Fondo sanitario nazionale ai sensi del comma 34. La predetta modalità di ammissione al finanziamento è valida per le linee progettuali attuative del Piano sanitario nazionale fino all’anno 2008. A decorrere dall’anno 2009, il Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), su proposta del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, d’intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, provvede a ripartire tra le regioni le medesime quote vincolate all’atto dell’adozione della propria delibera di ripartizione delle somme spettanti alle regioni a titolo di finanziamento della quota indistinta di Fondo sanitario nazionale di parte corrente. Al fine di agevolare le regioni nell’attuazione dei progetti di cui al comma 34, il Ministero dell’economia e delle finanze provvede ad erogare, a titolo di acconto, il 70 per cento dell’importo complessivo annuo spettante a ciascuna regione, mentre l’erogazione del restante 30 per cento è subordinata all’approvazione da parte della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, su proposta del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, dei progetti presentati dalle regioni, comprensivi di una relazione illustrativa dei risultati raggiunti nell’anno precedente. Le mancate presentazione ed approvazione dei progetti comportano, nell’anno di riferimento, la mancata erogazione della quota residua del 30 per cento ed il recupero, anche a carico delle somme a qualsiasi titolo spettanti nell’anno successivo, dell’anticipazione del 70 per cento già erogata”;

 

VISTO l’articolo 1, comma 7, dell’intesa perfezionata da questa Conferenza nella seduta del 3 dicembre 2009 (Rep. atti n. 243/CSR) recante “Nuovo Patto per la salute  2010-2012”;

 

VISTA la legge 9 marzo 2010, n. 38 recante “Disposizioni per garantire l’accesso alle cure palliative ed alla terapia del dolore”; 

 

VISTA l’Intesa perfezionata nella seduta di questa Conferenza del 29 aprile 2010 (Rep. atti n. 63/CSR) concernente il Piano nazionale per la prevenzione 2010-2012;

 

VISTO l’Accordo dell’8 luglio 2010 (Rep. atti n. 76/CSR) con il quale sono stati individuati gli indirizzi progettuali per l’anno 2010;

 

VISTO l’Accordo del 16 dicembre 2010 (Rep. atti n. 137/CU) concernente “Linee di indirizzo per la promozione ed il miglioramento della qualità della sicurezza e dell’appropriatezza degli interventi assistenziali nel percorso nascita e per la riduzione del taglio cesareo”;

 

VISTO l’Accordo del 20 aprile 2011 (Rep. atti n. 84/CSR) con il quale sono stati individuati gli indirizzi progettuali per la realizzazione degli obiettivi di carattere prioritario e di rilievo nazionale per l’anno 2011;

          

VISTO lo schema di accordo in oggetto pervenuto dal Ministro della salute con nota in data 29 ottobre 2012 e diramato alle Regioni e Province autonome con lettera in pari data;

 

CONSIDERATO che, nel corso della riunione tecnica svoltasi l’8 novembre 2012, i rappresentanti delle Regioni e Province autonome hanno espresso assenso tecnico sulla proposta in parola;

 

RILEVATO che, nel corso dell’odierna seduta, il Presidente della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome ha espresso parere favorevole al perfezionamento dell’Accordo in oggetto;

 

ACQUISITO, nel corso dell’odierna seduta, l’assenso del Governo, delle Regioni e delle Province autonome;

 

SANCISCE ACCORDO

 

tra il Governo, le Regioni e le Province autonome, nei seguenti termini:

 

 

PREMESSO CHE :

 

-                       occorre fare riferimento all’ultimo PSN, vale a dire quello relativo al triennio 2006-2008, approvato con il D.P.R. 7 aprile 2006;

-                       il PSN 2006-2008, nell’individuare gli obiettivi da raggiungere per attuare la garanzia costituzionale del diritto alla salute, ne dispone il conseguimento nel rispetto dell’intesa sancita da questa Conferenza nella seduta del 23 marzo 2005 (Atto. Rep. 2271), ai sensi dell’articolo 1, comma 173, della legge 30 dicembre 2004 n. 311, nei limiti e in coerenza con le risorse programmate nei documenti di finanza pubblica per il concorso dello Stato al finanziamento del Servizio sanitario nazionale (di seguito SSN);

-                       il predetto PSN, nell’ambito di un più ampio disegno teso a promuovere le autonomie regionali e a superare le diversità territoriali, impegna Stato e Regioni all’individuazione di strategie condivise volte a superare le disuguaglianze ancora presenti in termini di risultati di salute, accessibilità e promozione di una sempre maggiore qualità dei servizi, strategie che possano declinarsi, tramite l’adozione di linee di indirizzo concordate, in programmi attuativi specifici per la promozione e la tutela dello stato di salute dei cittadini;

 

SI CONVIENE CHE:

 

1.       debba essere garantita per l’anno 2012, pur nell’ambito di una sostanziale continuità rispetto alle linee progettuali definite per l’anno 2011 (accordo 20 aprile 2011), e di sperimentare, da parte delle Regioni, un approccio integrato a temi meritevoli di approfondimento ulteriore con prioritario riferimento alle disuguaglianze sociali in sanità con la correlata attenzione agli effetti della deprivazione sulla salute e sull’accesso ai servizi sanitari;

 

2.       per l’anno 2012, le linee progettuali per l’utilizzo, da parte delle Regioni, delle risorse vincolate ai sensi dell’articolo 1, comma 34 e 34 bis della legge 23 dicembre 1996, n. 662 per la realizzazione degli obiettivi di carattere prioritario e di rilievo nazionale, e i relativi vincoli economici, siano quelle di cui all’allegato A (Parte I -II) al presente accordo;

 

3.       a seguito della stipula del presente accordo e dell’intesa relativa all’assegnazione alle Regioni delle risorse vincolate alla realizzazione degli obiettivi del PSN per l’anno 2012, in applicazione dell’articolo 1, comma 34 bis della legge 23 dicembre 1996 n. 662, come modificato dal comma 1-quater dell’art. 79 decreto legge 25 giugno 2008 n.112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008 n. 133, alle Regioni verrà erogato, da parte del Ministero dell’Economia e delle Finanze, a titolo di acconto il 70 per cento delle risorse;

 

4.       al fine dell’erogazione della quota residua del 30 per cento, le Regioni dovranno presentare, entro 60 giorni dalla stipula del presente accordo, al Ministero della salute specifici progetti nell’ambito degli indirizzi individuati nel presente accordo, comprensivi di una relazione illustrativa dei risultati raggiunti nell’anno precedente;

 

5.       ciascun progetto, inoltre, dovrà essere corredato da un prospetto che evidenzi:

a)       gli obiettivi qualitativi e quantitativi che si intendono conseguire;

b)       i tempi entro i quali tali obiettivi si ritengono raggiungibili;

c)       i costi connessi;

d)       gli indicatori, preferibilmente numerici, che consentano di misurare la validità dell’intervento proposto;

 

6.       all’erogazione del 30 per cento residuo si provvederà, nei confronti delle singole Regioni, a seguito dell’approvazione dei progetti da parte di questa Conferenza su proposta del Ministero della Salute, previa valutazione favorevole del Comitato permanente per la verifica dei Livelli Essenziali di Assistenza di cui all’art. 9 della citata intesa del 23 marzo 2005 e, per quanto attiene alla linea progettuale relativa alle misure dirette al contrasto delle disuguaglianze in sanità, verrà redatto un rapporto sugli interventi proposti e, successivamente, una relazione sui risultati conseguiti nelle singole Regioni;

 

7.       la mancata presentazione o approvazione dei progetti comportano, nell’anno di riferimento, la mancata erogazione della quota residua del 30 per cento ed il recupero, anche a carico delle somme a qualsiasi titolo spettanti nell’anno successivo, dell’anticipazione del 70 per cento già erogata.

 

IL SEGRETARIO                                                IL PRESIDENTE

              Cons.  Ermenegilda Siniscalchi                           Prof. Giampaolo Vittorio D’Andrea


 

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