Intesa, ai sensi
dell’articolo 115, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 31 marzo 1998,
n. 112, sulla proposta del Ministero
della salute di ripartizione alle Regioni, per l’anno 2013, dei fondi di cui
all’articolo 6, comma 1, lettera c) della legge 21 ottobre 2005, n. 219.
Rep. Atti n.
161/CSR del 14 novembre 2013
LA CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE
REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO
Nella odierna
seduta del 14 novembre 2013:
VISTO l’articolo 115,
comma 1, lett. a) del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, che, nel
definire i compiti e le funzioni amministrative in tema di sanità conservati
allo Stato, stabilisce che l’adozione dei piani di settore aventi rilievo ed
applicazione nazionali, nonché il riparto delle relative risorse alle Regioni,
avviene previa intesa in questa Conferenza;
VISTA la legge 21 ottobre 2005, n. 219
recante “Nuova disciplina delle attività trasfusionali e della produzione
nazionale degli emoderivati” che:
- all’articolo 6 (Principi generali
per l’organizzazione delle attività trasfusionali), comma 1, lettera c),
prevede che con uno o più accordi tra Governo, Regioni e Province autonome,
sanciti in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, venga promossa la
individuazione da parte delle Regioni, in base alla propria programmazione,
delle strutture e degli strumenti necessari per garantire un coordinamento intraregionale ed interregionale delle attività
trasfusionali, dei flussi di scambio e di compensazione nonché il monitoraggio
del raggiungimento degli obiettivi in relazione alle finalità di cui
all’articolo 1 ed ai principi generali di cui all’articolo 11 della medesima
legge, autorizzando a tal fine la spesa di € 2.100.000,00 annui a decorrere
dall’anno 2006 per gli oneri di funzionamento delle predette strutture;
- all’articolo 11 (Principi
generali sulla programmazione sanitaria in materia di attività trasfusionali)
definisce, in considerazione del fatto che l’autosufficienza di sangue e
derivati costituisce un interesse nazionale sovraregionale
e sovraziendale non frazionabile per il cui
raggiungimento è richiesto il concorso delle Regioni e delle Aziende sanitarie,
alcuni principi generali di programmazione sanitaria atti a favorire
l’armonizzazione della legislazione in materia di attività trasfusionali;
VISTA la legge 23 dicembre 2009, n. 191 che,
all’articolo 2, comma 109, dispone, a decorrere dal 1° gennaio 2010,
l’abrogazione degli articoli 5 e 6 della legge 30 novembre 1989, n. 386,
escludendo così le Province autonome di Trento e Bolzano dall’attribuzioni di
fondi speciali per garantire i livelli di prestazioni in maniera uniforme su
tutto il territorio nazionale;
VISTO il proprio Atto Rep. n.
2699 del 30 novembre
2006, con il quale, ai sensi del predetto articolo 6, comma 1,
lettera c) della legge 21 ottobre 2005, n. 219, è stato sancito l’Accordo
concernente la individuazione delle strutture e degli strumenti necessari per
garantire il coordinamento intraregionale e
interregionale delle attività trasfusionali;
VISTA la proposta del Ministero della
salute di obiettivi e criteri di ripartizione dei fondi per l’anno 2013, per un
importo complessivo pari a € 912.367,00, per le finalità ed in attuazione
dell’articolo 6, comma 1, lettera c), della citata legge n. 219 del 2005,
formulati dal Centro nazionale sangue;
VISTA la lettera del 21 ottobre 2013 con la
quale la proposta di ripartizione di cui trattasi è stata diramata alle Regioni
con richiesta di assenso tecnico;
VISTA la
nota del 31 ottobre 2013 con la quale la
Regione Veneto, Coordinatrice della
commissione salute, ha comunicato il parere tecnico favorevole;
ACQUISITO, nel corso dell’odierna seduta, l’assenso del Governo, delle
Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano;
Sancisce
intesa
tra il Governo, le Regioni e le Province
autonome di Trento e di Bolzano, come segue:
Obiettivo: rispetto
degli impegni regionali ai fini dell’autosufficienza regionale e nazionale di emocomponenti e plasmaderivati;
Attività: attuazione
di programmi di produzione, consumo e compensazione di emocomponenti
e plasmaderivati;
Indicatori: evidenza
dell’alimentazione dei flussi informativi previsti con le modalità e le
scadenze definite entro il 30 settembre 2013;
Peso:
- 25% indice di
popolazione (IP);
- 50% indice di
efficienza nella gestione dei consumi di globuli rossi in relazione ai ricoveri
totali (ICDO);
- 25% indice di
efficienza relativa all’attività di raccolta (ID).
IP: indice di
popolazione residente;
ICDO: indice di
consumo globuli rossi/dimissioni ospedaliere, pesato sulla popolazione;
ID: indice di
donazione, pesato sulla popolazione residente.
Sulla base dei predetti obiettivi e criteri,
i fondi di cui all’articolo 6, comma 1, lettera c), della legge 21 ottobre
2005, n. 219, pari a € 912.367,00 per l’anno 2103, sono ripartiti tra le
regioni, come riportato nella Tabella, allegato sub A), parte integrante del
presente atto.
Le quote spettanti alle regioni, in base alla
predetta Tabella A, saranno erogate dal Ministero della salute soltanto a
seguito del raggiungimento dell’obiettivo stabilito, come risultante dal
monitoraggio effettuato dal Centro nazionale sangue, nei limiti delle risorse
finanziarie stanziate sul capitolo di spesa 4385 pg 4
così come risultante dalla legislazione vigente e da eventuali variazioni
disposte da successive manovre di finanza pubblica.