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Accordo ai sensi dell’articolo 5, comma 2, della legge 15 marzo 2010, n. 38 tra il Governo, le
Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano di individuazione delle
figure professionali competenti nel campo delle cure palliative e della terapia
del dolore, nonché delle strutture sanitarie, ospedaliere e territoriali, e
assistenziali coinvolte nelle reti delle cure palliative e della terapia del
dolore. Rep. Atti n.
87/CSR del 10 luglio 2014:
LA CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA
LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO Nella odierna seduta del 10 luglio 2014: VISTO l’ articolo 2,
comma 1, lettera b) del decreto legislativo vistA
la legge 15 marzo 2010, n. 38, recante “ Disposizioni per garantire l’accesso alle cure
palliative e alla terapia del dolore” e in particolare: l’ articolo 5 che, nel
dettare disposizioni in materia di reti nazionali per le cure palliative e per
la terapia del dolore, al comma 2 prevede che con accordo stipulato da questa Conferenza, su proposta del Ministro
della salute, sono individuate: -
le figure professionali con specifiche esperienze nel campo delle cure palliative e della
terapia del dolore, anche per l’età pediatrica, con particolare riferimento ai
medici di medicina generale e ai medici specialisti in anestesia e
rianimazione, geriatria, neurologia, oncologia, radioterapia, pediatria, ai
medici con esperienza almeno triennale nel campo delle cure palliative e della
terapia del dolore, agli infermieri, agli psicologi e agli assistenti sociali
nonché alle altre figure professionali ritenute essenziali; -
le tipologie di strutture nelle quali le due reti, nazionale e regionale, si
articolano, nonché le modalità per assicurare il coordinamento delle stesse; - l’articolo 8, recante
disposizioni in materia di formazione ed aggiornamento del personale medico e
sanitario in materia di cure palliative e di terapia del dolore, a tenore del
quale l’accordo di cui al suddetto articolo 5, comma 2, individua i contenuti
dei percorsi formativi ai fini dello svolgimento di attività professionale nelle
strutture sanitarie pubbliche e
private e nelle organizzazioni senza scopo di lucro, operanti nell’ambito delle
due reti per le cure palliative e per la terapia del dolore, ivi inclusi i
periodi di tirocinio obbligatorio presso le strutture delle due reti ( comma
3); VISTA l’intesa
sancita da questa Conferenza il 25 luglio 2012 (rep. Atti n. 151/CSR), con la
quale vengono stabiliti i requisiti minimi e le modalità organizzative
necessarie per l’accreditamento delle strutture di assistenza ai malati in fase
terminale e delle unità di cure palliative e della terapia del dolore; VISTO l’accordo Stato
- Regioni sancito il 7 febbraio 2013 (rep. Atti n.57/CSR) che individua, ai
sensi dell’art. 4, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 10
dicembre 1997, n. 484, la disciplina di “Cure Palliative” nell’area della
medicina diagnostica e dei servizi per la categoria professionale dei medici,
tra le discipline nelle quali possono essere conferiti gli incarichi di
struttura complessa nelle aziende sanitarie, al fine della regolamentazione
concorsuale per il personale medico dirigente del servizio sanitario nazionale
dedicato alle cure palliative; VISTO il decreto
ministeriale 28 marzo 2013, recante “Modifica ed integrazione delle Tabelle A e
B di cui al decreto 30 gennaio 1998, relative ai servizi ed alle
specializzazioni equipollenti”; VISTO
l’articolo 1, comma 425 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 recante
“Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(Legge di stabilità 2014)”; RITENUTO di dare
attuazione ai menzionati articoli 5, comma 2 e 8, comma 3 della legge n. 38 del
2010; VISTA la lettera in data 19 febbraio 2013,
con la quale il Ministero della salute ha trasmesso la proposta di accordo
indicata in oggetto; VISTA la nota in data 22 febbraio 2013, con
la quale il predetto documento è stato diramato alle Regioni e Province
autonome; VISTA la lettera in
data 12 luglio 2013, con la quale il Ministro della salute ha comunicato il
proprio nulla osta al successivo iter istruttorio del provvedimento; CONSIDERATO che, nel corso della riunione
tecnica svoltasi in data 9 ottobre 2013, i rappresentanti delle Regioni e delle
Province autonome di Trento e di Bolzano hanno formulato talune richieste
emendative al documento in parola; VISTA le note in date 15 e 16 ottobre 2013,
diramate in pari data, con le quali il Ministero della salute ha inviato una
nuova versione dello schema di accordo indicato in oggetto che recepisce le
modifiche concordate con le Regioni e le Province autonome e con il Ministero
dell’ istruzione, dell’università e della ricerca nella predetta riunione
tecnica, nonché la modifica concordata per le vie brevi con il Ministero
dell’economia e delle finanze; VISTA la nota in data 9 giugno 2014, diramata
in data 12 giugno 2014, con la quale il Ministero della salute ha trasmesso una
nuova versione dello schema di provvedimento in oggetto; VISTA la nota in data 2 luglio 2014, diramata
in data 3 luglio 2014, con la quale il Ministero della salute ha trasmesso la
versione definitiva dello schema di provvedimento di cui trattasi che,
nell’allegato tecnico, recepisce le osservazioni formulate dai rappresentanti
regionali, in conformità con quanto previsto nella novella operata dalla legge
n. 144/2013; VISTA la nota del 9 luglio 2014, con la quale
la Regione Veneto, Coordinatrice interregionale in sanità, ha espresso il
parere tecnico favorevole sul provvedimento in parola. ACQUISITO, nel corso dell’odierna
seduta, l’assenso del Governo, delle Regioni e delle Province autonome; SANCISCE ACCORDO tra il Governo, le Regioni e le Province autonome, nei seguenti termini: Art.
1 1. Le cure palliative sono garantite,
attraverso l’integrazione degli ambiti di assistenza, dalle seguenti figure professionali : a) medico specialista in anestesia, rianimazione
e terapia intensiva, ematologia, geriatria, medicina interna, malattie
infettive, neurologia, oncologia medica, radioterapia; b) medico di medicina generale, c) psicologo specialista; d) infermiere, fisioterapista, dietista; e) assistente sociale, operatore socio –
sanitario. 2. Le figure professionali di cui al comma 1
possono essere integrate dall’assistente religioso. Art. 2 1. La terapia del dolore è garantita,
attraverso l’integrazione degli ambiti di assistenza, dalle seguenti figure professionali
: a) medico specialista
in anestesia, rianimazione e terapia intensiva; b) in rapporto alla
specificità delle diverse patologie
tramite il supporto dei medici specialisti in geriatria, medicina
interna, neurologia, oncologia medica, radioterapia ; c) medico di medicina
generale, d) psicologo specialista; e) infermiere, fisioterapista. Art. 3 1.
Le
cure palliative e la terapia del dolore pediatrico sono garantite, attraverso
l’integrazione degli ambiti di assistenza, dalle seguenti figure professionali
: a)
medico specialista in pediatria , anestesia, rianimazione e terapia
intensiva; b) pediatra di libera scelta; c) psicologo specialista; d) infermiere, infermiere pediatrico,
fisioterapista, dietista; e) assistente sociale, operatore socio – sanitario. 2. Le figure
professionali di cui al comma 1 possono essere integrate dall’assistente
religioso.
Art. 4 1.
Nelle
reti dedicate alle cure palliative pubbliche o private accreditate sono idonei
a operare i medici in servizio presso le reti medesime che, indipendentemente
dal possesso di una specializzazione, alla data di entrata in vigore della
legge 27 dicembre 2013, n. 147, sono in possesso di un’esperienza almeno
triennale nel campo delle cure palliative, certificata dalla regione di
competenza sulla base di criteri determinati con decreto del Ministro della
salute di natura non regolamentare, previa intesa con la Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano. Art.
5
1. Il funzionamento delle reti nazionali delle
cure palliative, terapia del dolore, cure palliative e terapia del dolore
pediatrico, è garantito, a seconda della patologia di base e del quadro
clinico, anche con la partecipazione di ulteriori figure professionali già
presenti nelle strutture sanitarie del territorio.
Art 6 1. L’allegato tecnico
al presente Accordo, che ne costituisce parte integrante, definisce i contenuti dei percorsi formativi
obbligatori e omogenei in termini di conoscenza, competenza ed abilità previsti
per le figure professionali operanti nelle reti di cure palliative, terapia del
dolore, cure palliative e terapia del dolore pediatrico, ai fini dello
svolgimento dell’attività professionale. Art. 7 1. Le tipologie delle
strutture nelle quali si articolano a livello regionale le reti di cure palliative, terapia del dolore, cure
palliative e terapia del dolore pediatrico, nonché le modalità per assicurarne
il coordinamento sono indicate nell’Intesa sancita da questa Conferenza il 25
luglio 2012 (rep. Atti n. 151/CSR). Art. 8 1. All’attuazione del
presente accordo si provvede nei limiti delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a
legislazione vigente, e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della
finanza pubblica.
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