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Intesa, ai sensi dell’articolo 1, comma 408
della legge 11 dicembre 2016, n. 232, tra
il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sui criteri
di ripartizione delle somme per il concorso al rimborso alle Regioni per
l’acquisto di nuovi vaccini ricompresi nel Piano nazionale vaccini 2017 – 2019. Rep. Atti n. 147/CSR
del
1 agosto 2018
Nell’odierna seduta
del 1 agosto 2018: VISTO l’articolo 1, comma 408, della legge 11
dicembre 2016, n. 232, il quale prevede che, a decorrere dall’anno 2017,
nell’ambito del finanziamento del SSN è prevista una specifica finalizzazione,
pari a 100 milioni di euro per l’anno 2017, a 127 milioni di euro per l’anno
2018 e a 186 milioni di euro a decorrere dall’anno 2019, per il concorso al
rimborso alle Regioni per l’acquisto di vaccini ricompresi nel nuovo Piano
nazionale vaccini (NPNV), nonché che le suddette somme siano ripartite a favore
delle Regioni sulla base dei criteri individuati con intesa da sancire in sede
di Conferenza Stato-Regioni; VISTA l’Intesa sancita il 22 febbraio 2012
sul documento recante “Piano nazionale prevenzione vaccinale 2012-2014” (Rep.
Atti n. 54/CSR); VISTA l’Intesa sancita il 10 luglio 2014
concernente il nuovo Patto per la salute 2014-2016 (Rep. Atti n. 82/CSR); VISTA l’Intesa sancita il 13 novembre 2014
sul documento recante “Piano nazionale per la prevenzione per gli anni
2014-2018” (Rep. Atti n. 156/CSR); VISTA l’Intesa sancita il 7 settembre 2016
sullo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di
aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza (LEA) (Rep. Atti n. 157/CSR)
e, in particolare, l’articolo 4 e l’allegato B; VISTO, altresì, l’allegato 1, sezione A3, del
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 gennaio 2017 recante
“Definizione ed aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di cui
all’articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502”; VISTA l’Intesa sancita il 19 gennaio 2017 sul
documento recante “Piano nazionale prevenzione vaccinale 2017-2019” (Rep. Atti
n. 10 /CSR); VISTA l’Intesa Rep. Atti n. 119/CSR sancita
il 27 luglio 2017, con la quale questa Conferenza, nella fase di prima
applicazione del Piano nazionale prevenzione vaccinale 2017-2019, ha provveduto
al riparto della quota di 100 milioni di euro per l’anno 2017 in ragione della
quota di accesso come risultante della ripartizione del fabbisogno sanitario
nazionale standard indistinto, rinviando ad una successiva intesa la
definizione dei criteri sulla base dei quali ripartire la quota di 127 milioni
di euro per l’anno 2018 e di 186 milioni di euro a decorrere dall’anno 2019; VISTA
la lettera del 25 luglio 2018, con la quale il Ministero della salute ha trasmesso lo schema di intesa indicato in oggetto, ai fini
del perfezionamento dell’intesa
da parte di questa Conferenza; VISTA la nota del 27 luglio 2018, con la quale l’Ufficio di Segreteria di questa
Conferenza ha diramato alle Regioni e Province autonome il predetto documento con richiesta di assenso tecnico; ACQUISITO, nel corso dell’odierna seduta,
l’assenso del Governo, delle Regioni e delle Province autonome di Trento e
Bolzano; SANCISCE INTESA tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di
Trento e Bolzano, nei seguenti termini: CONSIDERATO: - che, sulla base dell’accordo politico regionale comunicato dal Presidente
della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome con nota n. 871 del 19
febbraio 2018, è stato chiesto al Ministero della salute di mantenere anche per
il 2018 il criterio di ripartizione delle quote di che trattasi sulla base
della quota d’accesso al FSN per il medesimo anno; SI CONVIENE sui criteri di ripartizione tra le
Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano delle somme di cui
all’articolo
1, comma 408, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, pari a 127 milioni di euro per l’anno 2018: -
la ripartizione annuale delle somme, tra le Regioni e le
Province autonome, avviene in ragione della quota di accesso, come risultante
dalla ripartizione del fabbisogno nazionale standard indistinto per l’anno 2018; -
restano ferme le norme vigenti in materia di
compartecipazione al finanziamento da parte delle Regioni a statuto speciale e
Province autonome di Trento e Bolzano ed, in particolare, la Regione Valle
d’Aosta e le Province autonome di Trento e Bolzano, ai sensi dell’articolo 34,
comma 3, della legge n. 724/1994, la Regione Friuli Venezia Giulia, ai sensi
dell’articolo 1, comma 144, della legge n. 662/1996, e la Regione Sardegna, ai
sensi dell’articolo 1, comma 836, della legge n. 296/2006, provvedono al
finanziamento del rispettivo fabbisogno, senza alcun apporto a carico del
bilancio dello Stato. Per la Regione Sicilia, ai sensi dell’articolo 1, comma
830, della citata legge n. 296/2006, si applica l’aliquota di partecipazione
alla spesa sanitaria nella misura del 49,11%; -
la valutazione del raggiungimento e del mantenimento
degli obiettivi di copertura vaccinale, di cui allegato B) dell’intesa sancita
in Conferenza Stato-Regioni nella seduta del 7 settembre 2016 sullo “schema di
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di aggiornamento dei Livelli
Essenziali di Assistenza (LEA)” (Rep. Atti n. 157/CSR), come aggiornato dall’Intesa
sancita in Conferenza Stato-Regioni nella seduta del 19 gennaio 2017 recante “
Piano Nazionale delle Prevenzione Vaccinale 2017/2019” (Rep. Atti n. 10/CSR), è
effettuata dal Comitato permanente per la verifica dei Livelli Essenziali di
Assistenza di cui all’articolo 9 della citata Intesa del 23 marzo 2005. Il
rispetto da parte delle Regioni di quanto disposto dal presente capoverso
costituisce adempimento ai fini dell’accesso al finanziamento integrativo a
carico dello Stato a partire dalla verifica relativa all’anno 2017.
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