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Intesa, ai sensi dell’articolo 1, comma 409,
della legge 11 dicembre 2016, n. 232, tra il Governo, le Regioni e le Province
autonome di Trento e Bolzano sui criteri di ripartizione delle somme per l’anno
2018, per il concorso al rimborso alle Regioni per gli oneri derivanti dai
processi di assunzione e stabilizzazione del personale del Servizio Sanitario
Nazionale di cui all’articolo 1, comma 543, della legge 28 dicembre 2015, n.
208. Rep.
Atti n. 146/CSR
del 1 agosto 2018 LA CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA
LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO Nella
odierna seduta del 1 agosto 2018: VISTO l’articolo 1, comma 409, della legge 11
dicembre 2016, n. 232 (Bilancio di previsione dello Stato per l’anno
finanziario 2017), che prevede, nel rispetto di quanto previsto dall’articolo
1, comma 541, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Legge di stabilità 2016), una
specifica finalizzazione nell’ambito del finanziamento del Servizio Sanitario
Nazionale, pari a 75 milioni di euro per l’anno 2017 e a 150 milioni di euro a
decorrere dall’anno 2018, per il concorso al rimborso alle Regioni per gli
oneri derivanti dai processi di assunzione e stabilizzazione del personale del SSN
da svolgere ai sensi delle disposizioni di cui all’articolo 1, comma 543, della
legge n. 208/2015, affidando ad una intesa da sancire in sede di Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano, il compito di individuare i criteri sulla base dei quali ripartire
detti importi in favore delle Regioni; VISTO l’articolo 1, comma 541, della legge 28
dicembre 2015, n. 208, sulla base del quale le Regioni e le Province autonome
sono chiamate a predisporre un piano concernente il fabbisogno di personale,
contenente l'esposizione delle modalità organizzative del personale, tale da
garantire il rispetto delle disposizioni dell'Unione europea in materia di
articolazione dell'orario di lavoro attraverso una più efficiente allocazione
delle risorse umane disponibili; VISTO il comma 543, del suddetto articolo 1,
come successivamente modificato dal decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, che
prevede, in deroga a quanto previsto dal DPCM 6 marzo 2015 (Disciplina delle
procedure concorsuali riservate per l’assunzione di personale precario del
comparto sanità), che gli enti del Servizio Sanitario Nazionale possono indire,
entro il 31 dicembre 2018 e concludere, entro il 31 dicembre 2019, procedure
concorsuali straordinarie per l’assunzione di personale medico,
tecnico-professionale e infermieristico, in coerenza con i contenuti dei piani
di fabbisogno del personale elaborati dalle Regioni e dalle Province autonome
ai sensi del comma 541 del medesimo articolo; VISTA l’intesa Rep. Atti n. 40/CSR sancita il
30 marzo 2017, con la quale questa Conferenza nelle more della conclusione per
tutte le Regioni della procedura di cui all’articolo 1, comma 541, della citata
legge 28 dicembre 2018 n. 208, ha già provveduto all’individuazione dei criteri
sulla base dei quali ripartire la quota di 75 milioni d euro per l’anno 2017,
rinviando ad una successiva intesa la definizione dei criteri sulla base dei
quali ripartire, a decorrere dall’anno 2018, la quota annua di 150 milioni di
euro; RITENUTO, pertanto, nelle more della
conclusione per tutte le Regioni della procedura di cui all’articolo 1, comma
541, della citata legge 28 dicembre 2015, n. 208, prevista per il 31 dicembre
2019, di provvedere con il presente provvedimento alla individuazione dei
criteri sulla base dei quali ripartire la sola quota di 150 milioni di euro
relativa all’anno 2018, rinviando ad una successiva intesa la definizione dei
criteri sulla base dei quali ripartire, a decorre dall’anno 2019, le future
quote; VISTA
la lettera del 25 luglio 2018, con la quale il Ministero della salute ha trasmesso lo schema di intesa indicato in oggetto, ai fini
del perfezionamento dell’intesa
da parte di questa Conferenza; VISTA la nota del 27 luglio 2018, con la quale l’Ufficio di Segreteria di questa
Conferenza ha diramato alle Regioni e Province autonome il predetto documento con richiesta di assenso tecnico; ACQUISITO, nel corso dell’odierna seduta, l’assenso
del Governo, delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano; SANCISCE INTESA tra il Governo, le
Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano nei seguenti termini: CONSIDERATO: -
che
non si è conclusa da parte delle Regioni la trasmissione dei piani concernenti
il fabbisogno di personale ai sensi del comma 541, dell’articolo 1, della legge
28 dicembre 2015 n. 208, ai fini della conseguente valutazione da operarsi
congiuntamente da parte del Tavolo di verifica degli adempimenti e del Comitato
permanente per la verifica dell’erogazione dei LEA di cui agli articoli 12 e 9
dell’Intesa 23 marzo 2005 della Conferenza Stato – Regioni (Rep. n. 2271); -
quanto
previsto all’articolo 20, comma 1, del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113,
convertito, con modificazioni, con la legge 7 agosto 2016, n. 160, ove si fissa
al 15 febbraio, a decorrere dall’anno 2017, il termine per il raggiungimento
dell’intesa in Conferenza Stato-Regioni sulla proposta annuale di riparto del
finanziamento per il SSN, anche al fine di consentire una rapida definizione
del quadro programmatorio economico-finanziario per ogni Regione per l’anno
2018; -
che
l’iter per la formalizzazione della proposta di riparto per l’anno 2018, ha
avuto un ritardo connesso all’individuazione delle regioni benchmark da parte
della Conferenza Stato-Regioni; SI CONVIENE sui criteri di ripartizione
tra le Regioni
e le Province autonome di Trento e Bolzano della somma pari a 150 milioni di
euro per l’anno 2018, di cui all’articolo 1, comma 409, della legge 11 dicembre
2016, n. 232, nei termini di seguito indicati, rinviando ad una successiva intesa
la definizione dei criteri sulla base dei quali ripartire la quota di 150
milioni di euro a decorrere dall’anno 2019: - La
ripartizione tra le Regioni
e le Province autonome avviene in ragione della quota di accesso come
risultante dalla ripartizione del fabbisogno sanitario nazionale standard
indistinto per l’anno 2018; - Restano
ferme le norme vigenti in materia di compartecipazione al finanziamento da
parte delle Regioni a statuto speciale e Province autonome di Trento e Bolzano,
ed in particolare la Regione Valle d’Aosta e le Province autonome di Trento e
Bolzano, ai sensi dell’articolo 34, comma 3, della legge n. 724/1994, la
Regione Friuli Venezia Giulia, ai sensi dell’articolo 1, comma 144, della legge
662/1996 e la Regione Sardegna, ai sensi dell’articolo 1, comma 836, della
legge n. 296/2006, provvedono al finanziamento del rispettivo fabbisogno, senza
alcun apporto a carico del bilancio dello Stato. Per la Regione Siciliana, ai
sensi dell’articolo 1, comma 830, della citata legge n. 296/2006, si applica
l’aliquota di partecipazione alla spesa sanitaria nella misura del 49,11%.
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