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Rep. n. 243/CSR del 3 dicembre 2009 Nell’odierna seduta del 3 dicembre 2009: VISTI gli obblighi comunitari della Repubblica e i relativi obiettivi di
finanza pubblica per il rientro nell’ambito dei parametri di Maastricht e le
conseguenti norme che, in attuazione dei predetti obblighi, stabiliscono la
necessità del concorso delle autonomie regionali al conseguimento dei predetti
obiettivi di finanza pubblica; VISTO l’articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003 n. 131, il quale
prevede che il Governo può promuovere la stipula di intese in sede di
Conferenza Stato-Regioni, dirette a favorire l’armonizzazione delle rispettive legislazioni o il raggiungimento di
posizioni unitarie o il conseguimento di obiettivi comuni; VISTO l’articolo 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 e
successive modificazioni ed integrazioni, il quale
prevede, al fine del rispetto dell’equilibrio economico-finanziario, che la
regione, ove si prospetti sulla base del monitoraggio trimestrale una
situazione di squilibrio, adotta i provvedimenti necessari ovvero che qualora i
provvedimenti necessari non vengano adottati scatta la procedura del
commissario ad acta
e qualora anche il commissario ad acta non
adotti le misure cui è tenuto, si applicano comunque nella misura massima
prevista dalla vigente normativa l’addizionale all’imposta sul reddito delle
persone fisiche e le maggiorazioni dell’aliquota dell’imposta regionale sulle
attività produttive; VISTO l’articolo 1, comma 180, della richiamata legge n. 311/2004, e
successive modificazioni ed integrazioni, il quale
dispone che la regione interessata, nelle ipotesi indicate ai commi 174 e 176,
anche avvalendosi del supporto tecnico dell’Agenzia per i servizi sanitari
regionali, procede ad una ricognizione delle cause ed elabora un programma
operativo di riorganizzazione, di riqualificazione o di potenziamento del
Servizio sanitario regionale, di durata non superiore al triennio; che i
Ministri della salute e dell’economia e delle finanze e la singola regione
stipulano apposito accordo che individui gli interventi necessari per il
perseguimento dell’equilibrio economico, nel rispetto dei livelli essenziali di
assistenza e degli adempimenti di cui alla intesa prevista dal comma 173; VISTO l’articolo 1, commi 98 e 107, della richiamata legge 311/2004 in
materia di contenimento della spesa del personale; VISTA l’Intesa Stato-Regioni del 23 marzo 2005 ,
in attuazione dell’ articolo 1, commi 173 e 180 della legge 30 dicembre 2004,
n. n. 311, pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 105
del 7 maggio 2005; VISTO l’articolo 8 della richiamata Intesa Stato-Regioni del 23 marzo 2005,
con la quale si è convenuto, in relazione a quanto disposto dall’articolo 1,
comma 180, della legge 30 dicembre 2004, n. VISTO l’articolo 8, comma 5 della suddetta intesa che individua il valore
soglia strutturale di carattere economico-finanziario del disavanzo, nella misura pari o superiore al 7 per cento, in base ai
risultati del Tavolo tecnico degli adempimenti,
prevedendo l’obbligatorietà, per le Regioni nelle quali si verifica,
della stipula dell’accordo di cui al comma 3 del medesimo articolo 8, e quindi
l’inclusione della stipula dell’accordo stesso fra gli adempimenti oggetto di
verifica previsti dall’articolo 2 della suddetta intesa; VISTO l’articolo 1, commi 198 e 203, della legge 23 dicembre 2005, n. VISTO l’articolo 1, comma 274 della richiamata legge n. 266/2005, che
stabilisce che, nell’ambito del settore sanitario, al fine di garantire il
rispetto degli obblighi comunitari e la realizzazione degli obiettivi di
finanza pubblica, restano fermi: a) gli obblighi posti a carico delle regioni, nel settore sanitario, con
l’intesa Stato-regioni del 23 marzo 2005, finalizzati
a garantire l’equilibrio economico-finanziario, a mantenere i livelli
essenziali di assistenza, a rispettare gli ulteriori adempimenti di carattere
sanitario previsti dalla medesima intesa e a prevedere, ove si prospettassero
situazioni di squilibrio nelle singole aziende sanitarie, la contestuale
presentazione di piani di rientro pena la dichiarazione di decadenza dei
rispettivi direttori generali; b) l’obbligo di adottare i provvedimenti necessari di cui all’articolo 1,
comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311; VISTO l’articolo 1, comma 275 della medesima legge 266/2005, il quale
prevede specifici adempimenti in materia di personale, convenzioni ed
esenzioni; VISTO il Patto per la salute, su proposta del Ministro della salute e del
Ministro dell’economia e delle finanze, condiviso dalla Conferenza delle
Regioni e delle Province Autonome di Trento e di Bolzano il 28 settembre 2006,
di cui all’Intesa Stato-Regioni del 5 ottobre 2006; VISTO il decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito con
modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, ed in particolare
l’articolo VISTO l’articolo 8,
comma 1, lettera b) e comma 2 del decreto legge 31 dicembre 2007,
n.248, convertito, con modificazioni dalla legge 28 febbraio 2008, n.31 , i
quali prevedono la modalità con cui viene comunque garantito il rispetto del
limite di remunerazione delle strutture correlato ai volumi di prestazioni e
che gli accordi con le strutture erogatrici di prestazioni per conto del
Servizio Sanitario nazionale, eventualmente sottoscritti per l’anno 2008 e
seguenti, sono adeguati alla previsione normativa stabilita dal medesimo
decreto legge entro trenta giorni dalla data della sua entrata in vigore ; VISTO l’articolo 79 del decreto-legge 25 giugno 2008 n.112, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, come modificato dall’articolo
22, comma 1, della legge 3 agosto 2009, n.102, che prevede: - al comma 1 che, al fine di
garantire il rispetto degli obblighi comunitari e la realizzazione degli
obiettivi di finanza pubblica per il triennio 2009-2011 il finanziamento del
Servizio sanitario nazionale cui concorre ordinariamente lo Stato è confermato
in 102.683 milioni di euro per l’anno 2009, ai sensi delle disposizioni di cui
all’articolo 1, comma 796, lettera a), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e
successive modificazioni, e all’articolo 3, comma 139, della legge 24 dicembre
2007, n. 244, ed è determinato in 103.945 milioni di euro per l’anno 2010 e in
106.265 milioni di euro per l’anno 2011, comprensivi dell’importo di 50 milioni
di euro, per ciascuno degli anni indicati, a titolo di ulteriore finanziamento
a carico dello Stato per l’ospedale pediatrico Bambino Gesù, preventivamente
accantonati ed erogati direttamente allo stesso Ospedale, secondo le modalità
di cui alla legge 18 maggio 1995, n. 187, che ha reso esecutivo l’accordo tra
il Governo italiano e - al comma 1-bis, che, per
gli anni 2010 e 2011 l’accesso al finanziamento integrativo a carico dello
Stato derivante da quanto disposto dal comma 1, rispetto al livello di
finanziamento previsto per l’anno 2009, è subordinato alla stipula di una
specifica intesa fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e
Bolzano, ai sensi dell’articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131,
da sottoscrivere entro il 15 ottobre 2009, che, ad integrazione e modifica
dell’accordo Stato-regioni dell’8 agosto 2001,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 207 del 6 settembre 2001, dell’intesa Stato-regioni del 23 marzo 2005 pubblicata nel supplemento
ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 105 del 7 maggio 2005 e dell’intesa Stato-regioni relativa al Patto per la salute del 5 ottobre
2006, di cui al provvedimento 5 ottobre 2006, n. 2648, pubblicato nel
supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 256 del 3 novembre 2006,
contempli ai fini dell’efficientamento del sistema e
del conseguente contenimento della dinamica dei costi, nonché al fine di non
determinare tensioni nei bilanci regionali extrasanitari e di non dover
ricorrere necessariamente all’attivazione della leva fiscale regionale: a) una
riduzione dello standard dei posti letto, diretta a promuovere il passaggio dal
ricovero ospedaliero ordinario al ricovero diurno e dal ricovero diurno
all’assistenza in regime ambulatoriale; b) l’impegno
delle regioni, anche con riferimento a quanto previsto dall’articolo 1, comma
565, lettera c), della legge 27 dicembre 2006, n. la definizione di misure di riduzione stabile della
consistenza organica del personale in servizio e di conseguente
ridimensionamento dei fondi della contrattazione integrativa di cui ai
contratti collettivi nazionali del predetto personale; la fissazione di parametri standard per l’individuazione
delle strutture semplici e complesse, nonché delle posizioni organizzative e di
coordinamento rispettivamente delle aree della dirigenza e del personale del
comparto del Servizio sanitario nazionale, nel rispetto comunque delle
disponibilità dei fondi della contrattazione integrativa, così come
rideterminati ai sensi di quanto previsto dal numero 1; l’impegno delle regioni, nel caso in cui si profili uno
squilibrio di bilancio del settore sanitario, ad attivare anche forme di
partecipazione al costo delle prestazioni sanitarie da parte dei cittadini, ivi
compresi i cittadini a qualsiasi titolo esenti ai sensi della vigente
normativa, prevedendo altresì forme di attivazione automatica in corso d’anno
in caso di superamento di soglie predefinite di scostamento dall’andamento
programmatico della spesa; - al comma 1-ter, che qualora non venga raggiunta l’Intesa di cui al
comma 1-bis entro il 15 ottobre 2009 si applicano comunque l’articolo 120 della
Costituzione, nonché le norme statali di attuazione e di applicazione dello
stesso, e la legge 5 maggio 2009, n.42, in materia di federalismo fiscale; inoltre
prevede che con la procedura di cui all’articolo
1, comma 169, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, previa intesa
con VISTO l’articolo 79, comma 2, del suddetto decreto-legge 25 giugno 2008
n.112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.133, il
quale dispone che, al fine di procedere al rinnovo degli accordi collettivi
nazionali con il personale convenzionato con il Servizio sanitario nazionale
per il biennio economico 2006- 2007, il livello del finanziamento cui concorre
ordinariamente lo Stato, di cui al comma 1, lettera a), è incrementato di 184
milioni di euro per l’anno 2009 e di 69 milioni di euro a decorrere dall’anno
2010, anche per l’attuazione del Progetto Tessera Sanitaria e, in particolare,
per il collegamento telematico in rete dei medici e la ricetta elettronica, di
cui al comma 5-bis dell’articolo 50, della legge 24 novembre 2003, n. 326. VISTO l’articolo 61, comma 20, del richiamato decreto-legge 25 giugno 2008
n.112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.133, che
dispone, ai fini della copertura degli oneri derivanti dall’abolizione della
quota di partecipazione al costo per le prestazioni di assistenza specialistica
ambulatoriale, l’incremento del livello del finanziamento del Servizio
sanitario nazionale al quale concorre ordinariamente lo Stato, di cui al all’articolo 79, comma 1, del medesimo decreto- legge 25
giugno 2008 n.112, di 400 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010 e
2011; VISTO l’articolo 1-ter, comma 17, della legge 3 agosto 2009, n.102 che
prevede, in funzione degli effetti derivanti dall’attuazione del medesimo
articolo 1-ter, che il livello del finanziamento del Servizio sanitario
nazionale a cui concorre ordinariamente lo Stato è incrementato di 67 milioni
di euro per l’anno 2009 e di 200 milioni di euro a decorrere dall’anno 2010; CONSIDERATO che il Governo e le Regioni hanno sottoscritto un documento il
1° ottobre 2008 con il quale, tra l’altro, hanno concordato di definire il
nuovo Patto per la salute con il quale stabilire le regole e i fabbisogni condivisi, nel rispetto dei
vincoli previsti dal Patto Europeo di stabilità e Crescita; CONSIDERATO che la legge 5 maggio 2009, n. VISTO l’articolo 22, commi da VISTA la lettera in data 8 settembre 2009 con la quale il Ministero
dell’economia e delle finanze ha inviato la proposta di intesa sul Patto per la
salute – biennio 2010-2011, che, in pari data, è stata diramata alle Regioni e
alle Province autonome; VISTO il documento, sottoscritto fra il Ministro dell’economia e delle
finanze e il Presidente della Conferenza delle Regioni e delle Province
autonome in data 23 ottobre 2009, avente ad oggetto “Sanità: Nuovo patto per la
salute” avente quale riferimento temporale il periodo 2010-2012; VISTA la lettera in data 20 novembre 2009 con la quale il Ministero
dell’economia e delle finanze ha inviato una nuova proposta di intesa recante
“Nuovo Patto per la salute 2010- VISTA la lettera in data 25 novembre 2009 con la quale il Ministero
dell’economia e delle finanze ha trasmesso un nuovo schema dell’intesa indicata
in oggetto, riformulato in esito alle riunioni intercorse nella giornata del 24
novembre 2009; CONSIDERATO che il predetto nuovo schema è stato diramato alle Regioni e
Province autonome con nota del 25 novembre 2009; RILEVATO che, il punto iscritto all’ordine del giorno della seduta di
questa Conferenza del 26 novembre 2009 è stato rinviato; VISTA la lettera in data 27 novembre 2009 della Conferenza delle Regioni e Province autonome concernente un documento
nel quale risultano evidenziate le richieste emendative delle Regioni e delle
Province autonome medesime in ordine al
predetto nuovo schema di intesa; CONSIDERATO che il predetto documento è stato portato a conoscenza del
Ministero dell’economia e delle finanze e del Ministero del lavoro, della
salute e delle politiche sociali con nota in data 27 novembre 2009; VISTA la lettera in data 3 dicembre 2009 con la quale è stato diramato alle
Regioni e alle Province autonome un nuovo schema dell’intesa in oggetto
elaborato a seguito della riunione svoltasi nella giornata del 2 dicembre 2009;
ACQUISITO, nel corso dell’odierna seduta e come risulta dal verbale della
seduta medesima, l’assenso del Governo e dei Presidenti delle Regioni e delle
Province autonome sul testo della presente intesa; SANCISCE INTESA tra il
Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano nei termini
sotto indicati: Articolo 1 (Determinazione del fabbisogno
del Servizio sanitario nazionale e dei fabbisogni regionali) 1. Al fine del rispetto degli obblighi assunti in sede comunitaria
dall’Italia e per tenere conto delle compatibilità e dei vincoli di finanza pubblica,
il livello standard complessivo del finanziamento a cui concorre ordinariamente
lo Stato è definito come di seguito indicato. Le regioni devono assicurare
l’equilibrio economico finanziario della gestione sanitaria in condizioni di
efficienza ed appropriatezza. 2. Lo Stato si impegna ad assicurare in relazione al livello del
finanziamento del servizio sanitario nazionale a cui concorre ordinariamente lo
Stato stabilito dalla vigente legislazione, pari a 104.614 milioni di euro per
l’anno 2010 ed a 106.934 milioni di euro per l’anno 2011 -di cui agli articoli
61 e 79 del decreto-legge 112/2008 e all’articolo 1-ter della legge 3 agosto
2009, n. 102, comprensivi della riattribuzione
dell’importo di 800 milioni di euro di cui all’articolo 22, comma 2 del DL 78/2009 e dei 50 milioni da erogarsi in favore
dell’ospedale pediatrico Bambino Gesù di cui all’articolo 22, comma 6 del
citato DL 78/2009 e non comprensivo delle somme
destinate al finanziamento della medicina penitenziaria, di cui all’articolo 2,
comma 283, della legge 24 dicembre 2007, n. 244-, risorse aggiuntive pari a
1.600 milioni di euro per l’anno 2010 e a 1.719 milioni di euro per l’anno
2011. 3. Per l’anno 2012 lo Stato si impegna ad assicurare risorse aggiuntive
tali da garantire un incremento del livello del finanziamento rispetto all’anno
2011 del 2,8%. a) il riconoscimento con riferimento alla competenza 2010 di incrementi da
rinnovo contrattuale pari a quelli derivanti dal riconoscimento dell’indennità
di vacanza contrattuale con economie pari a 466 milioni di euro annui; b) il finanziamento a carico del bilancio dello Stato di 584 milioni di
euro per l’anno 2010 e di 419 milioni di euro per l’anno 2011; c) le ulteriori misure che lo Stato si impegna ad adottare nel corso del
2010 dirette ad assicurare l’intero importo delle predette risorse aggiuntive. 5. Lo Stato si impegna inoltre ad adottare nel corso del 2010 ulteriori
misure dirette a garantire un ulteriore finanziamento qualora al personale
dipendente e convenzionato del SSN vengano
riconosciuti con riferimento alla competenza 2010 incrementi da rinnovo
contrattuale superiori a quelli derivanti dal riconoscimento dell’indennità di
vacanza contrattuale. 6. Si conviene che eventuali risparmi nella gestione del servizio sanitario
nazionale effettuati dalle regioni rimangono nella disponibilità delle regioni
stesse. 7. Le risorse di cui all’articolo 1, commi 34 e 34-bis, della legge 23
dicembre 1996, n. 662 non sono da considerarsi contabilmente vincolate, bensì
programmabili al fine di consentire specifiche verifiche circa il
raggiungimento degli obiettivi fissati nell’ambito dei livelli essenziali di
assistenza. Per le regioni interessate ai piani di rientro la fissazione degli
obiettivi va integrata con quella dei medesimi piani. 8. Per quanto attiene alle esigenze di adeguamento strutturale e
tecnologico del Servizio sanitario nazionale si conviene sull’opportunità di
ampliare lo spazio di programmabilità degli interventi previsti nel programma
straordinario di investimenti di edilizia sanitaria, elevandolo dagli attuali
23 miliardi di euro, ai sensi dell’articolo 2, comma 279, della legge 244/2007,
a 24 miliardi di euro, destinando tale incremento prioritariamente alle regioni
che hanno esaurito le loro disponibilità attraverso la sottoscrizione di
accordi. Si conviene inoltre sulla possibilità di utilizzare, per gli
interventi di edilizia sanitaria, anche le risorse FAS di competenza regionale,
fermo restando l’inserimento di tali interventi nell’ambito dell’ordinaria
programmazione concordata con lo Stato. 9. Lo Stato si impegna a garantire nel bilancio pluriennale 2010-2012 ai
fini del finanziamento dell’edilizia sanitaria ex articolo 20 della legge
67/1988, in aggiunta alle risorse stanziate per il 2009 pari a 1.174 milioni di
euro, 4.715 milioni di euro. Articolo 2 (Avvio di un sistema di monitoraggio dei fattori di
spesa) Le Regioni convengono sulla opportunità di
confrontarsi, ai fini di un’autovalutazione regionale e dell’avvio di un
sistema di monitoraggio dello stato dei propri servizi sanitari regionali in
seno alla struttura tecnica di monitoraggio di cui all’articolo 3, comma 2, su
indicatori di efficienza ed appropriatezza allocativa delle risorse, come
specificati nel comma 2, rapportati agli indicatori di cui all’allegato 3 e
correlati a valutazioni sull’erogazione dei LEA, avvalendosi anche
dell’AGENAS. Governo e Regioni
convengono che settori strategici in cui operare al fine di qualificare i
servizi sanitari regionali e garantire maggiore soddisfacimento dei bisogni dei
cittadini ed al tempo stesso un maggior controllo della spesa sono: a) riorganizzazione
delle reti regionali di assistenza ospedaliera; b) assistenza
farmaceutica; c) governo
del personale; d) qualificazione
dell’assistenza specialistica; e) meccanismi
di regolazione del mercato e del rapporto pubblico privato; f) accordi
sulla mobilità interregionale; g) assistenza territoriale e post acuta; h) potenziamento
dei procedimenti amministrativo contabili, ivi compreso il progetto tessera
sanitaria; i) rilancio
delle attività di prevenzione. 2. Costituiscono indicatori di efficienza ed appropriatezza le seguenti
grandezze: a) indicatori del
rispetto della programmazione nazionale (allegato 1); b) indicatori sui
costi medi (allegato 2); c) standard dei posti
letto ospedalieri, come definito dalla vigente legislazione e dalla presente
Intesa; d)
standard del tasso di ospedalizzazione; e) standard del costo
del personale: si considera anomala una spesa di personale, con oneri a carico
del Servizio sanitario nazionale (e quindi inclusiva degli oneri del personale
a tempo indeterminato, con forme di lavoro flessibile e del personale
interinale), di valore medio pro-capite (calcolato sulle unità di personale),
superiore al valore medio delle regioni in equilibrio economico e che garantiscano l’erogazione dei LEA con
adeguati standard di appropriatezza, di efficacia e di efficienza ; f) standard della
numerosità del personale: 1) con
riferimento agli ospedali pubblici (aziende e presidi a gestione diretta), si
considera anomala la presenza di un numero medio di unità di personale per
posto letto superiore al numero medio registrato dalle regioni in equilibrio
economico e che
garantiscano l’erogazione dei LEA con
adeguati standard di appropriatezza, di efficacia e di efficienza; 2) con
riferimento alle aziende sanitarie si considera anomala la presenza di un
numero medio di unità di personale per unità di popolazione assistita superiore
al numero medio, corretto per il rapporto tra erogatori pubblici e privati
accreditati, registrato dalle regioni in equilibrio economico e che
garantiscano l’erogazione dei LEA con adeguati standard di appropriatezza, di
efficacia e di efficienza; g) standard di
struttura: si considera anomala la presenza sul territorio di ospedali pubblici
con numero medio di posti letto inferiore al numero medio registrato dalle
regioni in equilibrio economico economico e che
garantiscano l’erogazione dei LEA con adeguati standard di appropriatezza, di
efficacia e di efficienza; h) standard di
appropriatezza, di efficacia e di efficienza (Allegato 3). 3. Ai fini del calcolo degli indicatori di cui al comma 2 si considerano in equilibrio economico
le regioni che garantiscano l’erogazione dei LEA con adeguati standard di
appropriatezza, di efficacia e di efficienza, individuate in base a criteri
stabiliti con intesa, ai sensi
dell’art. 8, comma 6, della legge 5 giugno 2006, n. 131, da stipulare in sede
di Conferenza Stato –Regioni con il supporto della struttura tecnica di
monitoraggio di cui all’articolo 3, comma 2. 4. Gli esiti del confronto di cui
al comma 1) non costituiscono vincolo per l’attuazione della legge 5 maggio
2009, n. 42, e per la valutazione degli adempimenti regionali previsti dalla
normativa vigente. Gli stessi sono messi a disposizione della Commissione
tecnica paritetica per l’attuazione del federalismo fiscale di cui all’articolo
4 della legge 5 maggio 2009, n. 42. Articolo 3 (Organismi di monitoraggio) 1. Sono confermate le funzioni, previste dall’ordinamento vigente, del
Tavolo di verifica degli adempimenti e del Comitato permanente per la verifica
dei Livelli essenziali di assistenza di cui rispettivamente agli articoli 12 e
9 dell’Intesa del 23 marzo 2. Per lo svolgimento dei compiti di cui all’articolo 2, comma 1,
all’articolo 4, comma 2, all’articolo 13, comma 4 e all’articolo 14, comma 2, è istituita, quale struttura tecnica di
supporto della Conferenza Stato-Regioni,
a) sei rappresentanti
del Ministero dell’economia e delle finanze, del Ministero del lavoro, della
salute e delle politiche sociali e del Dipartimento per gli Affari regionali; b) sei rappresentanti
delle regioni di cui tre di competenza di tipo economico e tre di competenza
sanitaria; c) un rappresentante
della Segreteria della Conferenza delle Regioni e Province autonome ed un
rappresentante della Segreteria della Conferenza Stato-Regioni. 3. Le designazione dei componenti della Struttura
tecnica di monitoraggio sono acquisite in sede di Conferenza Stato-Regioni. 4. Articolo 4 (Adempimenti per l’accesso al
finanziamento integrativo del Servizio sanitario nazionale) a) gli adempimenti
regionali previsti dalla legislazione vigente; b) gli adempimenti
derivanti dagli Accordi e dalle Intese intervenute fra lo Stato, le regioni e
le province autonome di Trento e di Bolzano, ivi compresi quelli rilevanti ai
fini della garanzia dell’equilibrio economico-finanziario e della verifica
dell’erogazione dei Livelli essenziali di assistenza indicati annualmente dal
Comitato permanente per la verifica dei LEA e dal Tavolo di verifica degli
adempimenti, di cui rispettivamente agli articolo 9 e 12 dell’Intesa Stato
Regioni del 23 marzo 2005 (d’ora in poi rispettivamente Comitato LEA e Tavolo
di verifica); c) le regioni e le
province autonome si impegnano ad inviare al Comitato LEA entro il 31 dicembre
2009, e comunque con cadenza annuale, un provvedimento ricognitivo,
sottoscritto dal dirigente responsabile del procedimento, relativo alle
prestazioni aggiuntive rispetto a quelle previste dall’ordinamento vigente in
materia di livelli essenziali aggiuntivi con la indicazione della specifica
fonte di finanziamento, non a carico del Servizio sanitario nazionale,
corredata da relazione tecnica analitica sulla congruità del finanziamento
predisposto; d) le regioni e le
province autonome assolvono agli altri adempimenti previsti dalla presente Intesa. 2. Articolo 5 (Rimodulazione tariffaria e partecipazione al costo delle
prestazioni sanitarie) 1. Fermo restando quanto stabilito dall’articolo 1, comma 174, della legge
311/2004 in materia di copertura del disavanzo sanitario, al fine dell’efficientamento del sistema sanitario e al fine di non
determinare tensioni nei bilanci regionali extrasanitari e di non dover
ricorrere necessariamente all’attivazione della leva fiscale regionale, le
Regioni e le Province autonome, nel caso in cui si profili, sulla base dei dati
relativi al II trimestre proiettati su base annua tenendo conto dei trend
stagionali, uno squilibrio di bilancio del settore sanitario
pari o superiore al 5%, ovvero di livello inferiore qualora gli
automatismi fiscali o altre risorse di bilancio della regione non garantiscano con la quota libera la copertura
integrale del disavanzo, fermo restando l’obbligo di copertura previsto dalla
vigente normativa, si impegnano ad attivare, per un importo di manovra pari ad
almeno il 20 per cento dello squilibrio stimato: a) ulteriori misure
in materia di regressione tariffaria (abbattimento per le attività di
riabilitazione ospedaliera effettuate dalle strutture private accreditate della soglia di degenza da b) misure per
garantire l’equilibrio economico-finanziario della specifica gestione
dell’attività libero-professionale intramuraria anche
attraverso l’eventuale incremento delle tariffe delle prestazioni rese; c) misure di
partecipazione al costo delle prestazioni sanitarie. 2. Le misure di cui al
presente articolo sono oggetto di
verifica da parte del Tavolo di verifica degli adempimenti regionali e
gli esiti sono comunicati alla Struttura di monitoraggio. Articolo 6 (Razionalizzazione della rete ospedaliera e incremento dell’appropriatezza nel ricorso ai ricoveri ospedalieri) 1. Le Regioni e le Province autonome si impegnano ad adottare provvedimenti
di riduzione dello standard dei posti letto ospedalieri accreditati ed
effettivamente a
carico del servizio sanitario regionale, non superiore a 4 posti letto per
mille abitanti, comprensivi di 0,7 posti letto per mille abitanti per la riabilitazione e la lungodegenza post-acuzie,
adeguando coerentemente le dotazioni organiche dei presidi ospedalieri
pubblici. Tale riduzione è finalizzata a promuovere il passaggio dal ricovero
ordinario al ricovero diurno e dal ricovero diurno all’assistenza in regime
ambulatoriale e a favorire l’assistenza residenziale e domiciliare. A tale
adempimento le regioni sottoposte ai piani di rientro provvedono entro il 31
dicembre 2010 e le altre regioni entro il 30 giugno 2011. 2. Rispetto a tali standard è compatibile una variazione, che non può
superare il 5% in aumento fino alla definizione di una diversa misura da parte
della Conferenza
Stato-Regioni sulla base di un’apposita valutazione effettuata dalla Struttura
tecnica di monitoraggio con il supporto dell’Agenas,
in relazione a condizioni demografiche relative al peso della popolazione ultrasettantacinquenne. I provvedimenti da adottare per il
raggiungimento di tale obiettivo devono prevedere il raggiungimento dello
standard entro l’anno 2011, precisando gli obiettivi intermedi per l’anno 2010,
oggetto di verifica. Restano ferme eventuali minori dotazioni programmate nelle
Regioni impegnate nei piani di rientro. 3. Nei medesimi standard non è compresa la quota di posti letto dedicati in via prevalente
o esclusiva ai pazienti provenienti dalle altre regioni, registrata nell’anno
2008, fino alla stipula dell’accordo di cui al comma 4. 4. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 19, entro il 30 giugno Articolo 7 (Accreditamento e remunerazione) 1. Si conviene, nel rispetto degli obiettivi programmati di finanza
pubblica, di
stipulare un’intesa ai sensi dell’art. 8, comma 6, della legge n. 131 del 2. Si conviene sulla necessità di prorogare al 31 dicembre 2010 il termine
entro il quale concludere il processo per l’accreditamento definitivo delle
strutture private operanti per conto del Servizio sanitario nazionale. 3. Nelle more della revisione normativa, per assicurare che l’integrazione
tra erogatori pubblici ed erogatori privati sia ancorata alla prioritaria
esigenza di garantire qualità nei processi di diagnosi, cura e riabilitazione,
con intesa Stato Regioni, ai sensi dell’art. 8, comma 6, della legge 5 giugno
2006, n. 131, vengono definiti gli indirizzi per l’applicazione di principi e
norme fondamentali previste dalla vigente legislazione nazionale e regionale in
materia di relazioni con le istituzioni sanitarie private, favorendo strategie
di coinvolgimento delle medesime negli obiettivi programmatici, nella
partecipazione alle politiche di qualità ed appropriatezza, e nel controllo
della spesa. Articolo 8 (Assistenza farmaceutica e dispositivi medici) 1. Governo e Regioni si impegnano a costituire un apposito tavolo composto
da tre rappresentanti regionali, tre rappresentanti ministeriali, un
rappresentante dell’AIFA ed uno dell’AGENAS che formuli una organica proposta,
entro 30 giorni, sulla base dei seguenti principi, nel rispetto degli equilibri
di finanza pubblica: a) definire modalità e
strumenti per il governo dell’assistenza farmaceutica ospedaliera; b) garantire da parte
dell’AIFA la messa a disposizione delle Regioni di dati analitici sui consumi
farmaceutici al fine di consentire alle Regioni un reale monitoraggio della
spesa; c) revisione
dell’attuale disciplina del ricorso ai farmaci off label; d) monitoraggio della
spesa farmaceutica, anche al fine di
formulare proposte per assicurare il rispetto dei tetti programmati. 2. Si conviene di unificare le competenze attualmente attribuite a soggetti
diversi in materia di prontuario dei dispositivi medici (Ministero del lavoro,
della salute e delle politiche sociali, AIFA, AGENAS, ISS) valorizzando in particolare la
funzione di agenzia dell’AIFA. E’ altresì costituito a livello nazionale
apposito tavolo di lavoro con la partecipazione delle Regioni, del Ministero
del lavoro, della salute e delle politiche sociali e delle Agenzie nazionali
(AIFA, AGENAS e ISS) con il compito di: a) definire procedure
di condivisione delle esperienze in atto; b) individuare i
livelli appropriati di valutazione dell’immissione sul mercato e di
monitoraggio dei prezzi di acquisto almeno per i dispositivi e le tecnologie di
maggior impatto; c) proporre un’intesa,
ai sensi dell’art. 8, comma 6, della legge 5 giugno 2006, n. 131, da
approvarsi, in sede di Conferenza Stato- Regioni, entro il 31 dicembre 2010. Articolo 9 (Razionalizzazione dell’assistenza ai pazienti anziani e
agli altri soggetti non autosufficienti) 1. Al fine di promuovere una più adeguata distribuzione delle prestazioni
assistenziali domiciliari e residenziali rivolte ai pazienti anziani non
autosufficienti, si conviene che: a) anche al fine di
agevolare i processi di deospedalizzazione, nelle singole regioni e province
autonome la dotazione di posti letto di residenzialità e delle strutture di
semiresidenzialità e l’organizzazione dell’assistenza domiciliare per i
pazienti anziani e gli altri soggetti non autosufficienti sono oggetto di uno
specifico atto di programmazione integrata, in coerenza con le linee
prestazionali previste nel vigente DPCM di fissazione dei LEA; b) l’ammissione alle
varie forme di assistenza residenziale e domiciliare è subordinata alla
effettuazione di una valutazione multidimensionale effettuata con gli strumenti
valutativi già concordati dalle Regioni con il Ministero, del lavoro, della
salute e delle politiche sociali . La metodologia adottata dalle singole
Regioni è comunicata al Comitato permanente per la verifica dei Livelli
Essenziali di Assistenza di cui all’articolo 9 dell’Intesa Stato Regioni del 23
marzo 2005, che ne verifica la corrispondenza con gli strumenti valutativi
sopra richiamati; c) con le modalità
concordate in sede di Cabina di regia del NSIS sono definitivamente attivati i
flussi informativi relativi alle prestazioni di assistenza domiciliare e di
assistenza residenziale afferenti al NSIS. La valorizzazione delle prestazioni
registrate in detti flussi informativi deve coincidere con i valori riportati
nel modello LA relativi all’assistenza residenziale e domiciliare. Articolo 10 (Monitoraggio e verifica dei LEA) 1. Si conviene, coerentemente con quanto stabilito con l’Intesa
Stato-Regioni del 23 marzo 2005, nell’ambito di quanto disposto dall’art. 4,
comma 2, del presente patto, di aggiornare il provvedimento relativo al sistema
di indicatori di garanzia dei Livelli Essenziali di Assistenza di cui
all’articolo 9 del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56. 2. Si conviene di utilizzare, nella fase transitoria, l’apposito set di
indicatori, già approvato per l’anno 2007 dal Comitato permanente per la
verifica dei Livelli Essenziali di Assistenza di cui all’articolo 9 dell’Intesa
Stato Regioni del 23 marzo 2005, che, annualmente aggiornato dallo stesso
Comitato, incorpora l’apparato valutativo utilizzato per la verifica degli
aspetti di propria competenza nell’ambito della verifica annuale degli
adempimenti. 3. Si conviene di monitorare l’andamento dei Livelli Essenziali di
Assistenza in relazione alla definizione dei costi standard in attuazione del
federalismo fiscale. Articolo 11 (Qualità dei dati contabili, di struttura e di attività) a) le
regioni effettuano una valutazione straordinaria dello stato delle procedure amministrativo contabili, con conseguente certificazione
della qualità dei dati contabili delle aziende e del consolidato regionale
relativi all’anno 2008: a tale adempimento provvedono le regioni sottoposte ai
Piani di rientro entro il 31 ottobre 2010 e le altre regioni entro il 30 giugno
2011; b) le
regioni sottoposte ai piani di rientro dai disavanzi sanitari, per tutta la
durata dei piani intensificano le verifiche periodiche delle
procedure amministrativo contabili, ai fini della certificazione annuale
dei bilanci delle aziende e del bilancio sanitario consolidato regionale; c) le regioni,
per l’implementazione e la messa a regime delle conseguenti attività regionali,
ivi comprese le attività eventualmente necessarie per pervenire alla certificabilità dei bilanci, possono fare ricorso alle risorse di cui
all’articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67; d) le regioni si impegnano ad avviare le procedure
per perseguire
la certificabilità dei bilanci. 2. L’accertamento di cui al comma 1 è effettuato
sulla base di criteri e
modalità per la certificazione dei bilanci delle aziende sanitarie
locali, delle aziende ospedaliere, degli IRCCS pubblici, anche trasformati in
fondazioni, degli IZS e delle aziende ospedaliere universitarie, ivi compresi i
policlinici universitari, fissati con decreto del Ministro del lavoro, della
salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e
delle finanze, d’intesa con 3. Le regioni si impegnano a potenziare le rilevazioni concernenti le
strutture eroganti le prestazioni di assistenza territoriale
ambulatoriale e domiciliare, assistenza territoriale semiresidenziale,
assistenza territoriale residenziale e le relative prestazioni erogate. 4. Quanto previsto dai commi 1 e 2 del presente articolo costituisce
adempimento delle regioni ai sensi dell’articolo 4. Articolo 12 (Personale del servizio sanitario regionale) 1. Ferme restando le finalità di cui all’articolo 1, comma 565, della legge
27 dicembre 2006, n. 296, Stato e Regioni concordano che i relativi vincoli per
il contenimento della spesa sono prorogati per il periodo 2010-2012. Le Regioni
e le Province autonome si impegnano, in connessione con i processi di
riorganizzazione, ivi compresi quelli di razionalizzazione e di efficientamento della rete ospedaliera, all’ulteriore
contenimento della spesa di personale degli enti del Servizio sanitario
nazionale, compreso quello operante nelle aziende ospedaliero
universitaria a carico anche parziale del SSN, anche attraverso: a) la definizione di
misure di riduzione stabile della consistenza organica del
personale in servizio e di conseguente ridimensionamento dei fondi della contrattazione integrativa di cui ai
contratti collettivi nazionali del predetto personale; b) la fissazione di
parametri standard per l’individuazione delle strutture semplici e complesse,
nonché delle posizioni organizzative e di coordinamento rispettivamente delle
aree della dirigenza e del personale del comparto del Servizio sanitario
nazionale, nel rispetto comunque delle disponibilità dei fondi per il
finanziamento della contrattazione integrativa così come rideterminati ai sensi
di quanto previsto alla lettera a). Il
Comitato permanente per la verifica dei Livelli Essenziali di Assistenza di cui
all’articolo 9 dell’Intesa Stato Regioni del 23 marzo 2005 provvede alla
verifica della coerenza dei parametri adottati dalle singole Regioni e Province
autonome con uno standard di riferimento adottato dal medesimo Comitato entro
il 28 febbraio 2010. 2. I protocolli di intesa Università – Regione recanti disposizioni o
indirizzi contrastanti con le indicazioni e i parametri di cui al comma 1 sono
da adeguarsi. In caso di mancato adeguamento eventuali
costi eccedenti detti parametri non possono essere posti a carico del Servizio
Sanitario Nazionale, bensì, per quanto di rispettiva competenza, a carico del
bilancio regionale e dell’Università. 3. Agli adempimenti recati dal presente articolo le regioni sottoposte ai
piani di rientro provvedono entro il 30 giugno 2010, le altre regioni entro il
31 dicembre 2010 4. Ai fini della verifica degli adempimenti recati dal presente articolo,
la regione è valutata adempiente se è accertato l’effettivo conseguimento degli
obiettivi. In caso contrario è valutata adempiente solo ove abbia comunque
assicurato l’equilibrio economico. Articolo 13 (Garanzia dell’equilibrio economico-finanziario) 1. Per le regioni che risultano in disequilibrio economico si applicano le
disposizioni di cui al presente articolo. 2. All’esito della verifica degli adempimenti regionali relativa all’anno
precedente ai sensi e per gli effetti dell’ articolo
1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, nel caso di disavanzo
sanitario non coperto in tutto o in parte, alla regione interessata si
applicano, oltre le vigenti disposizioni riguardanti l’innalzamento automatico
delle aliquote IRAP e addizionale regionale IRPEF nella misura massima prevista
dalla legislazione vigente, il blocco automatico del turn-over del personale
del SSR sino al 31 dicembre del secondo anno successivo e il divieto di
effettuare spese non obbligatorie per il medesimo periodo. Gli atti emanati e i
contratti stipulati in violazione del blocco automatico del turn over e del divieto di effettuare spese non obbligatorie
sono nulli. In sede di verifica annuale degli adempimenti la regione
interessata è tenuta ad inviare una certificazione, sottoscritta dal
rappresentante legale dell’ente e dal responsabile del servizio finanziario,
attestante il rispetto dei predetti vincoli; le modalità di verifica del
presente adempimento sono definite nell’ambito del regolamento di cui
all’articolo 3, comma 4, della presente Intesa. 3. È definito quale standard dimensionale del disavanzo sanitario
strutturale, rispetto al finanziamento ordinario e alle maggiori entrate
proprie sanitarie, il livello del 5%, ancorché coperto dalla regione, ovvero il
livello inferiore al 5% qualora gli automatismi fiscali o altre risorse di
bilancio della regione non garantiscano con la quota libera la copertura
integrale del disavanzo. Nel caso di raggiungimento o superamento di detto standard
dimensionale, la regione interessata è altresì tenuta a presentare entro il
successivo 10 giugno un piano di rientro di durata non superiore al triennio,
elaborato con l’ausilio dell’AIFA e dell’AGENAS ai sensi dell’articolo 1, comma
180, della legge 30 dicembre 2004, per le parti non in contrasto con la
presente Intesa, che contenga sia le misure di riequilibrio del profilo erogativo dei livelli essenziali di assistenza, per
renderlo conforme a quello desumibile dal vigente Piano sanitario nazionale e dal
vigente decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di fissazione dei
medesimi livelli essenziali di assistenza, sia le misure per garantire
l’equilibrio di bilancio sanitario in ciascuno degli anni compresi nel piano
stesso. 4. Il piano di rientro, approvato dalla Regione, è valutato dalla Struttura
tecnica di monitoraggio di cui all’articolo 3, comma 2, della presente Intesa e
dalla Conferenza Stato-Regioni nel termine perentorio, rispettivamente, di 30 e
di 45 giorni dall’approvazione della regione. 5. Il Consiglio dei ministri, su proposta del
Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto col Ministro della salute,
sentito il Ministro per i rapporti con le regioni, decorsi i termini di cui al
comma 4, accerta l’adeguatezza del piano presentato anche in mancanza dei
pareri delle citate Struttura tecnica e Conferenza. In caso di riscontro
positivo, il piano è approvato dal Consiglio dei ministri
ed è immediatamente efficace ed esecutivo per la regione. In caso di riscontro
negativo, ovvero in caso di mancata presentazione del piano, il Consiglio dei ministri, in attuazione dell’articolo 120
della Costituzione, nomina il presidente della regione commissario ad acta per la predisposizione entro i successivi trenta
giorni del piano di rientro e per la sua attuazione per l’intera durata del
piano stesso. A seguito della nomina del presidente
quale commissario ad acta: a) oltre all’applicazione delle misure previste dall’articolo 1, comma 174,
della legge 30 dicembre 2004, n. 311, come integrato dalla
presente Intesa, in via automatica sono sospesi i trasferimenti erariali
a carattere non obbligatorio e, sempre in via automatica, decadono i direttori
generali, amministrativi e sanitari degli enti del servizio sanitario
regionale, nonché dell’assessorato regionale competente. Con DPCM, sentita b) con
riferimento all’esercizio in corso alla data della delibera di nomina, sono
incrementate in via automatica, in aggiunta a quanto previsto dal comma 6,
nelle misure fisse di 0,15 punti percentuali l’aliquota dell’imposta regionale
sulle attività produttive e di 0,30 punti percentuali l’addizionale all’imposta
sul reddito delle persone fisiche rispetto al livello delle aliquote vigenti,
secondo le modalità previste dall’articolo 1, comma 174, della legge 30
dicembre 2004, n. 311. 6. Per la regione sottoposta a piano di rientro resta fermo l’obbligo del
mantenimento, per l’intera durata del piano, delle aliquote IRAP e addizionale
regionale all’IRPEF ove scattate automaticamente ai sensi dell’art. 1,
comma 174, della legge n. 311 del 2004. Gli interventi individuati dal piano
sono vincolanti per la regione, che è obbligata a rimuovere i provvedimenti,
anche legislativi, e a non adottarne di nuovi che siano di ostacolo alla piena
attuazione del piano di rientro. Resta fermo quanto previsto dall’articolo 1, comma
796, lettera b), ottavo periodo , della legge 23
dicembre 2006, n. 7. La verifica dell’attuazione del piano di rientro avviene con periodicità
trimestrale ed annuale, ferma restando la possibilità di procedere a verifiche
ulteriori previste dal piano stesso o straordinarie ove ritenute necessarie da
una delle parti. I provvedimenti regionali di spesa e programmazione sanitaria
e comunque tutti i provvedimenti di impatto sul servizio sanitario regionale
indicati nel Piano in apposito paragrafo dello stesso, sono trasmessi alla
piattaforma informatica del Ministero del lavoro, della salute e delle
politiche sociali, il cui accesso è consentito a tutti i componenti degli
organismi di cui all’articolo 3. Il Ministero del lavoro, della salute e delle
politiche sociali, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze,
nell’ambito dell’attività di affiancamento di propria competenza nei confronti
delle regioni sottoposte al Piano di rientro dai disavanzi, esprime un parere preventivo
esclusivamente sui provvedimenti
indicati nel Piano di rientro. 8. L’approvazione del piano da parte del Consiglio dei
ministri e la sua attuazione costituiscono presupposto per l’accesso al
maggior finanziamento dell’esercizio in cui si è verificata l’inadempienza e di
quelli interessati dal piano stesso. L’erogazione del maggior finanziamento,
dato dalle quote premiali e dalle eventuali ulteriori risorse finanziate dallo
Stato non erogate in conseguenza di inadempienze pregresse, avviene per una
quota pari al 40% a seguito dell’approvazione del piano di rientro da parte del
Consiglio dei ministri. Le restanti somme sono erogate
a seguito della verifica positiva dell’attuazione del Piano, con la procedura
di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legge 7 ottobre 2008, n. 154,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 9. Qualora dall’esito delle verifiche di cui al precedente comma 7 emerga
l’inadempienza della regione, su proposta del Ministro dell’economia e delle
finanze, di concerto col Ministro del lavoro, della salute e delle politiche
sociali e sentito il Ministro per i rapporti con le regioni, il Consiglio dei ministri, sentite a) oltre all’applicazione delle misure
previste dall’articolo 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, come
integrato ai sensi della presente Intesa, in via
automatica sono sospesi i trasferimenti erariali a carattere non obbligatorio
–da individuarsi a seguito del DPCM di cui al comma 5, lettera a)- e decadono,
sempre in via automatica, i direttori generali, amministrativi e sanitari degli
enti del servizio sanitario regionale, nonché dell’assessorato regionale
competente; b) con riferimento all’esercizio in corso
alla data della delibera di nomina, sono incrementate in via automatica, in aggiunta
a quanto previsto dal comma 6, nelle misure fisse di 0,15 punti percentuali
l’aliquota dell’imposta regionale sulle attività produttive e di 0,30 punti
percentuali l’addizionale all’imposta sul reddito delle persone fisiche
rispetto al livello delle aliquote vigenti, secondo le modalità previste
dall’articolo 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311. 10. Qualora il presidente della regione, nominato commissario ad acta per la redazione e l’attuazione del piano ai sensi dei
commi 5 o 9, non adempia in tutto o in parte all’obbligo di redazione del piano
o agli obblighi, anche temporali, derivanti dal piano stesso, indipendentemente
dalle ragioni dell’inadempimento il Consiglio dei ministri,
in attuazione dell’articolo 120 della Costituzione, adotta tutti gli atti
necessari ai fini della predisposizione del piano di rientro e della sua
attuazione. Nei casi di riscontrata difficoltà in sede di verifica e
monitoraggio nell’attuazione del piano, nei tempi o nella dimensione
finanziaria ivi indicata, il Consiglio dei ministri,
in attuazione dell’articolo 120 della Costituzione, sentita la regione
interessata, nomina uno o più commissari
ad acta di qualificate e comprovate professionalità
ed esperienza in materia di gestione sanitaria per l’adozione e l’attuazione
degli atti indicati nel piano e non realizzati. 11. Si applicano le disposizioni di cui all’articolo 4, comma 2, terzo,
quarto, quinto e sesto periodo, del decreto legge 1° ottobre 2007, n. 159,
convertito con modificazioni dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, e successive
modificazioni ed integrazioni, in materia di soggetti attuatori e di oneri e
risorse della gestione commissariale. Restano altresì salve le disposizioni in
materia di commissariamenti sanitari che non siano in contrasto con le
disposizioni del presente articolo. 12. L’accertato verificarsi, in sede di verifica annuale, del mancato
raggiungimento degli obiettivi del piano, con conseguente determinazione di un
disavanzo sanitario, comporta, oltre all’applicazione delle misure previste dal comma 6 e ferme restando le misure eventualmente
scattate ai sensi del comma 9, l’incremento nelle misure fisse di 0,15 punti
percentuali dell’aliquota dell’imposta regionale sulle attività produttive e di
0,30 punti percentuali dell’addizionale all’imposta sul reddito delle persone
fisiche rispetto al livello delle aliquote vigenti, secondo le procedure
previste dal citato articolo 1, comma 174, della legge n. 311 del 2004. 13. Le disposizioni di cui ai commi 6, 8, ultimo periodo,
e da 14. della Per
le regioni già sottoposte ai piani di rientro e già commissariate alla data di
entrata in vigore legge attuativa della presente Intesa restano fermi l’assetto
della gestione commissariale previgente per la prosecuzione del piano di
rientro, secondo programmi operativi, coerenti con gli obiettivi finanziari
programmati, predisposti dal commissario ad acta,
nonché le relative azioni di supporto contabile e gestionale. E’ fatta salva la
possibilità della regione di presentare un nuovo piano di rientro ai sensi
della disciplina recata dal presente articolo. A
seguito dell’approvazione del nuovo piano cessano i commissariamenti, secondo i
tempi e le procedure, definite nel medesimo piano, per il passaggio dalla
gestione straordinaria commissariale alla gestione ordinaria regionale. In ogni
caso si applicano le disposizioni di cui ai commi 2 e da 15. Lo Stato si impegna ad adottare misure legislative dirette a prevedere
quanto segue: a) al fine di assicurare il conseguimento degli obiettivi dei piani di
rientro dai disavanzi sanitari, sottoscritti ai sensi dell’art. 1, comma 180,
della legge 30 dicembre 2004, n. 311, nella loro unitarietà, anche mediante il
regolare svolgimento dei pagamenti dei debiti accertati in attuazione dei
medesimi Piani, per un periodo di dodici mesi dalla data di entrata in vigore
della legge attuativa della presente Intesa non possono essere intraprese o proseguite
azioni esecutive nei confronti delle aziende sanitarie locali e ospedaliere
delle regioni medesime e i pignoramenti eventualmente eseguiti non vincolano
gli enti debitori ed i tesorieri, i quali possono disporre delle somme per le
finalità istituzionali degli enti. I relativi debiti insoluti producono, nel
suddetto periodo di dodici mesi, esclusivamente gli interessi legali di cui
all’articolo 1284 del codice civile, fatti salvi gli accordi tra le parti che
prevedano tassi di interesse inferiori; b) le
Regioni interessate dai piani di rientro, d’intesa con il Governo, possono
utilizzare, nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica, a copertura dei
debiti sanitari, le risorse FAS relative ai programmi di interesse strategico
regionale di cui alla delibera CIPE n. 1/2009, nel limite individuato nella
delibera di presa d’atto dei singoli piani attuativi regionali da parte del
CIPE; c) limitatamente ai risultati d’esercizio 2009, nelle regioni per le quali
si è verificato il mancato raggiungimento degli obiettivi programmati di
risanamento e riequilibrio economico-finanziario contenuti nello specifico
Piano di rientro dei disavanzi sanitari, di cui all’accordo sottoscritto ai
sensi dell’articolo 1, comma 180, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 e successive
modificazioni, è consentito provvedere alla copertura del disavanzo sanitario
mediante risorse di bilancio regionale a condizione che le relative misure di
copertura, idonee e congrue, risultino essere state adottate entro il 31
dicembre 2009; d) con riferimento ai risultati dell’esercizio 2009 si applicano, secondo
le procedure previste dall’articolo 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004,
n. 311, le
disposizioni di cui al comma Articolo 14 (Piani di rientro per le regioni inadempienti rispetto ad
adempimenti diversi dall’obbligo di equilibrio di bilancio) 1. Per le regioni che risultano inadempienti per motivi diversi
dall’obbligo dell’equilibrio di bilancio sanitario, si applicano le
disposizioni di cui al presente articolo. 2. Le regioni possono chiedere la sottoscrizione di un Accordo, con il
relativo piano di rientro, approvato dalla Regione, ai sensi dell’articolo 1,
comma 180, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, per le parti non in contrasto
con la presente legge. Ai fini della sottoscrizione del citato Accordo il piano
di rientro è valutato dalla Struttura tecnica di monitoraggio di cui
all’articolo 3 e dalla Conferenza Stato-Regioni nel termine perentorio
rispettivamente di 15 e
di 30 giorni dall’invio. 3. La sottoscrizione dell’Accordo e la relativa attuazione costituiscono
presupposto per l’accesso al maggior finanziamento dell’esercizio in cui si è
verificata l’inadempienza e di quelli interessati dal Piano di rientro.
L’erogazione del maggior finanziamento avviene per una quota pari all’80% a
seguito della sottoscrizione dell’Accordo. Le restanti somme sono erogate a
seguito della verifica positiva dell’attuazione del Piano, con la procedura di
cui all’articolo 1, comma 2, del citato decreto legge 7 ottobre 2008, n. 4. Gli interventi individuati dal Piano sono vincolanti per la regione che
è obbligata a rimuovere i provvedimenti, anche legislativi, e a non adottarne
di nuovi che siano di ostacolo alla piena attuazione del Piano di rientro. 5. La verifica dell’attuazione del piano di rientro avviene con periodicità semestrale ed
annuale, ferma restando la possibilità di procedere a verifiche ulteriori
previste dal piano stesso o straordinarie ove ritenute necessarie da una delle
parti. I provvedimenti regionali di spesa e programmazione sanitaria e comunque
tutti i provvedimenti di impatto sul servizio sanitario regionale indicati nel
Piano in apposito paragrafo dello stesso, sono trasmessi alla piattaforma
informatica del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali,
il cui accesso è consentito a tutti i componenti degli organismi di cui
all’articolo 3. Il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche
sociali, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze,
nell’ambito dell’attività di affiancamento di propria competenza nei confronti
delle regioni sottoposte al Piano di rientro dai disavanzi, esprime un parere
preventivo esclusivamente
sui provvedimenti indicati nel Piano di rientro. 6. Si conviene che le regioni che avrebbero dovuto sottoscrivere entro il
31 dicembre 2009 un Accordo ai sensi dell’articolo 1, comma 180, della legge 30
dicembre 2004, n. 311 e successive modificazioni, con il relativo piano di
rientro, per la riattribuzione del maggior
finanziamento, possono formalmente chiedere di sottoscrivere il medesimo
Accordo corredando la richiesta di un adeguato piano di rientro, entro il
termine del 30 aprile Articolo 15 (Piano nazionale della prevenzione) 2. Le Regioni e le Province autonome convengono di confermare per gli anni
2010- 2012, per la completa attuazione del Piano, come previsto dall’articolo 4
dell’Intesa del 23 marzo 2005, di destinare 200 milioni di euro, oltre alle
risorse previste dagli accordi per la realizzazione degli obiettivi del Piano
sanitario nazionale, ai sensi dell’articolo 1, comma 34 della legge 27 dicembre
1996, n.662 e successive integrazioni. Articolo 16 (Completamento attuazione Intesa Stato Regioni del 5
ottobre 2006 sul Patto per
la salute) 1. Al fine di dare attuazione al punto 4.2 del Patto
per la salute , si conviene di stipulare
entro il 30 giugno 2010 l’Intesa Stato-Regioni ai sensi dell’articolo 8, comma
6 della legge 5 giugno 2003, n.131 sugli indirizzi per realizzare la continuità
assistenziale dall’ospedale al domicilio del cittadino-paziente. 2. Al fine di dare attuazione al punto 4.6 del Patto per la salute si
conviene di stipulare entro il 30 giugno 2010 l’Intesa Stato-Regioni
finalizzata a 4 promuovere adeguati processi di qualificazione della rete per
l’assistenza ospedaliera con la definizione di indirizzi e linee di
razionalizzazione della funzione ospedaliera, su proposta del Ministro del lavoro,
della salute e delle politiche sociali di concerto con il Ministro
dell’economia e delle finanze sulla base di una documento
tecnico redatto dall’Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali
entro il 31 marzo 2010. 3. Al fine di dare attuazione al punto 4.9 del Patto per la salute si
conviene di stipulare entro il 30 giugno 2010 l’Intesa Stato-Regioni sugli indirizzi
per l’applicazione dei principi e norme fondamentali desumibili dalla vigente
legislazione nazionale in materia di relazioni con le istituzioni sanitarie
private, favorendo strategie di coinvolgimento negli obiettivi programmatici
pubblici, di partecipazione alle politiche di qualità ed appropriatezza, di
controllo dei volumi e della spesa. 4. Al fine di dare attuazione al punto 4.10 del Patto per la salute si
conviene di stipulare entro il 30 giugno 2010 l’Intesa Stato-Regioni sul
Programma nazionale per la promozione della qualità e della clinical governance nel Servizio Sanitario. Articolo 17 (Nuovo Sistema informativo sanitario) 1. Con la presente Intesa si conviene di stipulare entro il 30 giugno 2010
l’Accordo quadro Stato-Regioni tra i Ministri del lavoro, della salute e delle
politiche sociali, dell’economia e delle finanze, per le riforme e
l’innovazione della pubblica amministrazione e le Regioni e le Province
autonome, di riadeguamento della composizione e delle
modalità di funzionamento della Cabina di Regia del Nuovo Sistema Informativo
Sanitario, e si dispone una proroga dei compiti e della composizione della Cabina
di regia del NSIS fino a entrata in vigore del citato nuovo Accordo. Articolo 18 (Livello delle anticipazioni del finanziamento del SSN) 1. Sono confermate per il periodo 2010-2012 le disposizioni di cui
all’articolo 1, comma 796, lettera d), della legge 27 dicembre 2006, n. 2. Per le regioni che risultano adempienti nell’ultimo triennio il livello
delle erogazioni, ivi comprese eventuali anticipazioni, è fissato nella misura
del 98%; tale livello può essere ulteriormente elevato compatibilmente con gli
obblighi di finanza pubblica. 3. La quota di finanziamento condizionata alla verifica positiva degli
adempimenti regionali (quota premiale) è confermata nella misura del 3 per
cento delle somme dovute a titolo di finanziamento della quota indistinta del
fabbisogno sanitario, al netto delle entrate proprie e, per la regione Sicilia,
della partecipazione regionale al finanziamento. Per le regioni che risultano
adempienti nell’ultimo triennio la quota premiale è determinata nella misura
del 2 per cento. 4.Nelle more dell’intesa espressa, ai sensi delle norme vigenti, dalla
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano sulla ripartizione delle disponibilità
finanziarie complessive destinate al finanziamento del Servizio sanitario
nazionale, il livello provvisorio delle erogazioni del finanziamento effettuato
in via anticipata è pari al livello delle erogazioni effettuate in via
anticipata definitiva, a seguito del raggiungimento dell’Intesa, relative al
secondo anno precedente a quello di riferimento. Articolo 19 (Mobilità interregionale) 1. Per il conseguimento del livello di appropriatezza nella
erogazione e nella organizzazione dei servizi di assistenza ospedaliera
e specialistica, le Regioni individuano entro tre mesi dalla approvazione della
presente Intesa adeguati strumenti di governo della domanda tramite accordi tra
Regioni confinanti per disciplinare la mobilità sanitaria al fine di: a) evitare fenomeni distorsivi indotti da
differenze tariffarie e da differenti gradi di applicazione delle indicazioni
di appropriatezza definite a livello nazionale; b) favorire collaborazioni interregionali per attività la cui scala
ottimale di organizzazione possa risultare superiore all’ambito territoriale
regionale; c) facilitare percorsi di qualificazione ed appropriatezza dell’attività
per le Regioni interessate dai piani di rientro; d) individuare meccanismi di controllo dell’insorgere di eventuali
comportamenti opportunistici di soggetti del sistema attraverso la definizione
di tetti di attività condivisi funzionali al governo complessivo della domanda.
Articolo 20 (Recepimento della presente
intesa e impegno a disporre modifiche normative) 1. Il Governo, le Regioni e le Province autonome si impegnano ad adottare ogni
necessario provvedimento normativo e amministrativo in attuazione della
presente Intesa anche a modifica o integrazione o abrogazione di norme. 2. Sono fatte salve le competenze delle Regioni a statuto speciale e delle
Province autonome di Trento e Bolzano che provvedono alle finalità della
presente Intesa ai sensi dei rispettivi Statuti speciali e delle relative
norme di attuazione. IL
SEGRETARIO IL
PRESIDENTE Cons.
Ermenegilda Siniscalchi On.
dott. Raffaele Fitto
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