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Rep. Atti n. 81/CSR del 4 aprile 2012 LA CONFERENZA
PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO Nell’odierna seduta del 4 aprile 2012: VISTO l’articolo 8, comma 6, della legge 5
giugno 2003, n. 131, che prevede la possibilità per il Governo di promuovere,
in sede di Conferenza Stato-Regioni o di Conferenza Unificata, la stipula di
intese dirette a favorire l’armonizzazione delle rispettive legislazioni o il
raggiungimento di posizioni unitarie o il conseguimento di obiettivi comuni; VISTO il decreto legislativo 30 dicembre
1992, n. 502, e successive modificazioni e integrazioni, recante “Riordino
della disciplina in materia sanitaria, a norma dell’articolo 1 della legge 23
ottobre 1992, n. 421”; VISTO il proprio Atto Rep. n. 1158 del 22
febbraio 2001 recante Accordo Quadro relativo al piano di azione coordinato per
lo sviluppo del Nuovo Sistema Informativo Sanitario Nazionale (NSIS); VISTO il decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri 29 novembre 2001, recante “Definizione dei livelli essenziali di
assistenza”; VISTO il decreto legislativo 30 giugno 2003,
n. 196, recante “Codice in materia di protezione dei dati personali”, e
successive modificazioni e integrazioni; VISTO il proprio Atto Rep. n. 2271 del 23
marzo 2005, recante Intesa in attuazione dell’ articolo 1, comma 173, della
legge 30 dicembre 2004, n. 311; VISTO il decreto legislativo 7 marzo 2005, n.
82, recante “Codice dell’amministrazione digitale”, come modificato dal decreto
legislativo 30 dicembre 2010, n. 235; VISTA
la lettera in data 29 febbraio 2012 con la quale il Ministero della
salute ha trasmesso la proposta di Intesa indicata in oggetto; VISTA la lettera in data 2 marzo 2012 con la
quale il documento in parola è stato
diramato alle Regioni e Province autonome; CONSIDERATO che il Ministero della salute,
con la predetta nota, ha rappresentato di aver acquisito il parere tecnico
dell’Ente nazionale per la Digitalizzazione della Pubblica Amministrazione (DigitPA) espresso con deliberazione n. 101/2009
nell’Adunanza del 3 dicembre 2009; CONSIDERATO che il predetto Ministero ha fatto anche
presente di aver acquisito il parere dell’Autorità Garante per la protezione
dei dati personali espresso in data 26 novembre 2009; CONSIDERATO che, nel corso dell’ incontro
tecnico svoltosi in data 21 marzo 2012, i rappresentanti delle Regioni e delle
Province autonome hanno espresso assenso sul documento recante :”Linee guida per la dematerializzazione della
documentazione clinica in diagnostica per immagini, normativa e prassi”; ACQUISITO, nel corso dell’odierna seduta,
l’assenso del Governo, delle Regioni e Province autonome sulla proposta in
esame; SANCISCE INTESA tra il Governo, le Regioni e le Province
Autonome sul documento recante “Linee guida per la dematerializzazione
della documentazione clinica in diagnostica per immagini - Normativa e prassi”,
Allegato sub A, parte integrante del presente atto, nei termini di seguito riportati: Articolo 1 (Finalità) 1. Le linee guida
costituiscono : -gli
indirizzi di riferimento, a livello
nazionale, sull’intero ciclo di vita e sulle varie fasi, in cui il processo di dematerializzazione della documentazione sanitaria in
diagnostica per immagini si articola, secondo diverse prospettive di analisi:
clinica, organizzativa e medico-legale; -gli elementi
chiave per uno sviluppo armonico e coerente dei processi e delle soluzioni a
supporto della dematerializzazione, la cui messa in
atto può contribuire, da un lato, a massimizzare il livello di affidabilità e
di sicurezza per quanto attiene la produzione e gestione della documentazione
sanitaria in formato digitale e, dall’altro, a supportare fattivamente
l’interscambio informativo, l’interoperabilità e l’integrazione funzionale tra
i diversi soggetti preposti alla cura dei cittadini. Articolo 2 (Obiettivi) 1. Il documento ha
l'obiettivo di fornire ai Direttori Generali, ai Direttori Sanitari, ai
Direttori/Responsabili dei Sistemi Informativi e dei Dipartimenti e Unità
Operative di Diagnostica per Immagini, Radiologia, Medicina Nucleare, le linee
guida per poter gestire la documentazione clinica testuale e iconografica,
ottenuta direttamente in formato digitale, nel rispetto della normativa vigente
in materia di documentazione clinica di diagnostica per immagini, di firma dei
documenti, di consolidamento, conservazione ed esibizione dei documenti. 2. In
considerazione del fatto che, allo stato, diverse Regioni hanno avviato
iniziative finalizzate alla dematerializzazione della
documentazione sanitaria in diagnostica per immagini, con le presenti linee
guida si raggiungono gli obiettivi di salvaguardare gli investimenti in atto e,
al contempo, ottimizzare gli sforzi progettuali in chiave prospettica. 3. Le linee guida,
inoltre, offrono un compendio dettagliato delle regole tecniche e degli
standard in atto per la predisposizione, conservazione e fruizione della
documentazione sanitaria in diagnostica per immagini in formato digitale. Articolo 3 (Destinatari) 1. I destinatari delle linee guida di cui
all’unito documento sono le strutture sanitarie pubbliche e private, come
dispone il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 recante “Codice
dell'amministrazione digitale” (CAD), come modificato dal decreto legislativo
30 dicembre 2010, n. 235, che, all'articolo 2, comma 3, dispone : “Le
disposizioni di cui al Capo II, agli articoli 40, 43 e 44 del Capo III, nonché
al Capo IV, si applicano ai privati ai sensi dell’articolo 3 del decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive
modificazioni”. Articolo 4 (Contenuti) 1.Le linee guida prescrivono direttive pratiche e di fattibilità per realizzare la
completa dematerializzazione dei referti e delle
immagini prodotti
nelle Unità Operative di Diagnostica per Immagini. 2. Il documento di
linee guida non
tratta, pertanto, la dematerializzazione di: • documenti di archivi analogici e digitali
pre-esistenti sia testuali che iconografici; • consenso informato dei pazienti
relativamente ad atti medici. 3. In considerazione delle evoluzioni
tecnologiche e normative in materia, il presente documento di linee guida sarà
aggiornato periodicamente. Articolo 5 (Recepimento delle
linee guida) 1.Le Regioni e le
Province autonome si impegnano a recepire le presenti linee guida, che saranno
oggetto di valutazione da parte del Comitato permanente
per la
verifica dei Livelli
essenziali di assistenza,
di cui all’articolo 9 dell'Intesa
Stato-Regioni del 23 marzo 2005 in sede di verifica annuale degli
adempimenti regionali. IL SEGRETARIO IL
PRESIDENTE Cons. Ermenegilda
Siniscalchi Dott.Piero Gnudi
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