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Intesa tra il Governo, le
Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano e gli Enti locali, sulla
ripartizione del “Fondo nazionale per le politiche giovanili di cui all’art.
19, comma 2, del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248”, per l’anno 2014. Repertorio atti n. 80/CU del 10 luglio 2014 LA CONFERENZA
UNIFICATA Nella odierna seduta del 10 luglio 2014: VISTO
l’articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, il quale prevede che,
in sede di Conferenza unificata, il Governo può promuovere la stipula di intese
dirette a favorire il raggiungimento di posizioni unitarie o il conseguimento
di obiettivi comuni; VISTO
l’articolo 9, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.
281, che demanda a questa Conferenza la facoltà di promuovere e sancire “intese
tra Governo, Regioni, Province, Comuni e Comunità montane”, al fine di
coordinare l’esercizio delle rispettive competenze e svolgere in collaborazione
attività di interesse comune; VISTO
l’art. 19, comma 2, del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, che ha istituito presso la
Presidenza del Consiglio dei Ministri il Fondo per le politiche giovanili, al
fine di promuovere il diritto dei giovani alla formazione culturale e
professionale e all’inserimento nella vita sociale, anche attraverso interventi
volti ad agevolare la realizzazione del diritto dei giovani all’abitazione,
nonché a facilitare l’accesso al credito per l’acquisto e l’utilizzo di beni e
servizi; VISTA l’Intesa sancita in sede di
Conferenza Unificata, con atto rep 114/CU in data 17 ottobre 2013, tra il
Governo, le Regioni e le Province Autonome che determina, per l’anno 2013, la
quota del Fondo nazionale per le politiche giovanili, di seguito denominato
Fondo, che è destinata alle Regioni e alle Province Autonome e al sistema delle
Autonomie locali, in particolare l’art. 2, comma 6; VISTA
la nota in data 19 maggio 2014 con la quale il Coordinamento Regionale ha
richiesto, al Dipartimento della Gioventù e del Servizio Civile Nazionale, una dilazione dei termini per la presentazione dei
progetti 2013; VISTA
la nota del 28 maggio 2014, con la quale il Dipartimento della Gioventù e del Servizio
Civile Nazionale, ha inviato la bozza di Intesa tra il Governo e le Regioni e
Province Autonome e gli Enti locali sulla ripartizione del Fondo nazionale per
le politiche giovanili per l’anno 2014 che è stata diramata alle Regioni ed
alle Autonomie locali il 30 maggio 2014; CONSIDERATO
che, nel corso della riunione tecnica, tenutasi il 4 giugno 2014, i
rappresentanti dell’ANCI e dell’UPI: -
hanno
consegnato una nota congiunta con la quale si propone, relativamente alla quota
dell’80% da destinare a Regioni e Autonomie locali, una ripartizione paritaria
del 40% del fondo alle iniziative di competenza del sistema degli Enti locali
(Comuni, Città metropolitane e Province) e a quelle di competenza delle
Regioni; -
hanno
dichiarato che la richiesta contenuta nell’ultimo capoverso della citata nota,
relativa alla ricognizione puntuale delle somme attribuite e delle risorse
residue per ogni singola annualità da effettuare prima di procedere alla
sottoscrizione della nuova intesa, non è, allo stato, condizionante ai fini
dell’iscrizione del provvedimento all’ordine del giorno della Conferenza;
VISTA
la nota congiunta con la quale il Coordinamento delle Regioni, l’ANCI e l’UPI,
hanno comunicato che sono addivenuti ad un’intesa tecnica sul punto concernente
la ripartizione della quota del Fondo da destinare al finanziamento delle
iniziative di competenza delle autonomie locali; RILEVATO
che, nel corso della odierna seduta di
questa Conferenza, le Regioni, l’ANCI e l’UPI nell’esprimere avviso
favorevole al perfezionamento dell’intesa, hanno consegnato un documento con
una riformulazione dei parametri del riparto del Fondo di cui trattasi (
Allegato 1); CONSIDERATO
che, il Sottosegretario del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, ha
chiesto l’articolo
2, comma 10, di introdurre la clausola che prevede di far confluire le risorse
al Fondo politiche giovanili anche a seguito del mancato avvio delle attività
progettuali entro il termine previsto dall’intesa; ACQUISITO, nell’odierna seduta di questa Conferenza,
l’assenso del Governo, delle Regioni e Province
autonome di Trento e di Bolzano e delle Autonomie locali; SANCISCE INTESA tra il
Governo, le Regioni e Province Autonome e gli Enti locali, ai sensi
dell’articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, nei seguenti
termini: Considerati: - il decreto legge 16
maggio 2008, n. 85, convertito con modificazione in legge 14 luglio 2008, n.121,
che ha, tra l’altro, attribuito al Presidente del Consiglio dei Ministri le
funzioni di indirizzo e coordinamento in materia di politiche giovanili; - il DPR 21 febbraio 2014 registrato
alla Corte dei Conti il 25 febbraio 2014 n. 571, con il quale il Sig. Giuliano
Poletti è stato nominato Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali; - il decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri 23 aprile 2014, registrato alla Corte dei Conti in data 8 maggio 2014,
n. 1213, con il quale il predetto Ministro, è stato delegato, tra l’altro, ad
esercitare le funzioni ed i compiti, ivi compresi quelli di indirizzo e
coordinamento, di tutte le iniziative, anche normative, nella materie
concernenti le politiche giovanili e il Servizio civile nazionale; - il DPR 28 febbraio
2014, registrato alla Corte dei Conti in data 04 marzo 2014, n. 648, con il
quale l’On. Luigi Bobba è stato nominato Sottosegretario di Stato al Lavoro e
alle politiche sociali. - il DM 08 maggio
2014, registrato alla Corte dei conti il 4 giugno 2014, Foglio n. 2156, con il
quale all’On. Dott. Luigi Bobba sono state delegate le funzioni di indirizzo
politico - amministrativo nelle materie concernenti le politiche giovanili e il
Servizio civile nazionale; - il DPCM 1° ottobre
2012, recante “Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del
Consiglio di Ministri” pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 288 del 11 dicembre 2012, che individua
tra le strutture generali della Presidenza del Consiglio dei Ministri il
Dipartimento della Gioventù e del Servizio Civile Nazionale e del Servizio
civile nazionale; - l’art. 1, comma
739, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, concernente “Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità
2014) che demanda alla “Tabella C” della medesima legge “la quantificazione
delle dotazioni da iscrivere nei singoli stati di previsione del bilancio per
l’anno finanziario 2014 e per il triennio 2014- - la legge 27
dicembre 2013, n. 148, concernente “Bilancio di previsione dello Stato per
l’anno finanziario 2014 e bilancio pluriennale per il triennio 2014 - - l’art. 7, comma 1,
lettera b) del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni
dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, che ha stabilito che la Presidenza del
Consiglio dei Ministri debba operare “un contenimento delle spese per le
strutture di missione e riduzione degli stanziamenti per le politiche dei
singoli Ministri senza portafoglio e Sottosegretari, con un risparmio non
inferiore a 20 milioni di euro per l’anno 2012 e di 40 milioni di euro a
decorrere dall’anno - l’art. 14, comma 2,
del decreto-legge 31 maggio 2010, n.
78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, recante
misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività
economica; - l’accordo tra Governo e Regioni del 21
dicembre 2011; - l’art. 16, commi
1-3, del decreto-legge 6 luglio 2001, n. 98, convertito con modificazioni dall’art. 1,
comma 1, della legge 15 luglio 2011, n. 111; - la Sentenza della
Corte Costituzionale dell’8 ottobre 2012, n. 223; - la Deliberazione n.
2/2013/G, emessa dalla Corte dei Conti - Sezione centrale di controllo sulla
gestione delle Amministrazioni dello Stato, concernente l’indagine di controllo
sul “Fondo per le politiche giovanili”, e, in particolare, le pagine 62 e
seguenti della relazione approvata con la Deliberazione che, al primo capoverso
del paragrafo 10, recita testualmente: “Il quadro normativo di riferimento
delle risorse regionali, per i progetti concernenti le politiche giovanili,
deve collocarsi nella corretta applicazione dei principi d’ordine
costituzionale, che prevedono la competenza regionale per detti interventi e
che trovano similari esempi nel caso del Fondo per le politiche sociali, sul
quale si è pronunciata la Corte costituzionale, nel senso che le risorse vadano
trasferite tout court, alle
Regioni, tanto da aver statuito l’esigenza che non vi sia un’articolazione del
Fondo predefinita dall’Amministrazione statale, come avveniva in passato. Le
modalità di trasferimento delle risorse alle Regioni sono espressione del
dettato costituzionale (Legge costituzionale 18.10.2001, n. 3), che fa
rientrare le politiche giovanili nell’ambito delle competenze concorrenti tra
Stato e Regioni”; - le Sentenze della
Corte Costituzionale del 20 marzo 2006, n. 118, del 12 dicembre 2007, n. 453 e
del 27 febbraio 2008, n. 50; - che è necessario,
al fine di assicurare l’attuazione delle politiche dei giovani sul territorio,
destinare una quota del Fondo per le politiche giovanili al finanziamento di
attività a livello regionale e locale, secondo criteri e modalità condivisi,
per l’anno 2014; - che le modalità di
monitoraggio delle iniziative regionali saranno disciplinate tramite Accordi
tra Pubbliche Amministrazioni sottoscritti, ai sensi dell’art. 15 della legge 7
agosto 1990, n. 241, tra il Dipartimento della Gioventù e del Servizio Civile
Nazionale e ciascuna Regione e/o Provincia Autonoma; SI CONVIENE Articolo
1 1.
La presente Intesa determina, per l’anno 2014, la quota del Fondo nazionale per
le politiche giovanili, di seguito denominato Fondo, che è destinata alle
Regioni e alle Province Autonome e al sistema delle Autonomie locali, che
provvederanno in maniera sinergica ad individuare interventi mirati a
realizzare Centri/Forme di aggregazione giovanile, atti a migliorare le
condizioni di “incontro” dei giovani. La presenta intesa, in particolare,
stabilisce: a) la quota destinata
a cofinanziare gli interventi in materia di politiche giovanili delle Regioni e
delle Province Autonome ed i criteri di riparto di tale quota tra le Regioni e
le Province Autonome stesse; b) la quota destinata
a cofinanziare le attività proposte dal sistema delle Autonomie locali; c) le modalità e gli
strumenti di programmazione, attuazione e monitoraggio delle iniziative del
sistema delle Autonomie locali. 2.
La quota del Fondo di cui al comma 1 del presente articolo è stabilita in
misura pari all’ 80% del Fondo per l’esercizio finanziario 2014. Articolo
2 1. Per l’anno 2014, la quota parte del Fondo,
destinata agli interventi delle Regioni e delle Province Autonome è stabilita
nel 52,00 % dello stanziamento del Fondo, come determinato dalla legge di
stabilità per l’anno 2014 e dalle riduzioni disposte, in corso d’esercizio, da
manovre di finanza pubblica. 2. Le risorse finanziarie di cui al comma 1 del
presente articolo si intendono comprensive dei trasferimenti indistinti a
favore delle Regioni e delle Province Autonome, disposti dal Ministero
dell’economia e delle finanze ai sensi dell’art. 14, comma 2, del decreto-legge
31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010,
n. 122, e dell’art. 7, comma 1, lettera b) del decreto-legge 6 luglio 2012, n.
95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, nonché
derivanti da altre disposizioni normative di finanza pubblica, comunque
finalizzate a finanziare trasferimenti compensativi a favore delle Regioni e
delle Province Autonome. 3. Le risorse finanziarie di cui al comma 1 del
presente articolo sono ripartite tra ciascuna Regione e Provincia Autonoma
applicando i criteri già utilizzati per la ripartizione del Fondo nazionale per
le politiche sociali, come indicato nell’allegato 2, che costituisce parte
integrante della presente Intesa. 4. Le modalità di realizzazione e monitoraggio
semestrale delle iniziative regionali e delle Province autonome, da attuare con
il cofinanziamento del Fondo, sono disciplinate mediante lo strumento
dell’Accordo di Collaborazione sottoscritto bilateralmente, tra il Dipartimento
della Gioventù e del Servizio Civile Nazionale e le Regioni e le Province
Autonome, ai sensi dell’art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241. 5. Le Regioni e le Province Autonome si impegnano
a cofinanziare almeno il 20% del valore complessivo di ciascun progetto, anche
attraverso la valorizzazione di risorse umane, beni e servizi messi a
disposizione dalle Regioni e/o Province Autonome per realizzare gli interventi
di cui all’articolo 1, comma 1. 6. Le Regioni e le Province autonome devono far
pervenire al Dipartimento della Gioventù e del Servizio Civile Nazionale, entro
e non oltre il 30 novembre 2014, le proposte progettuali conformi alle
disposizioni contenute nella presente intesa, approvate con provvedimento di
Giunta Regionale. 7. Entro il 15 marzo 2015, il Dipartimento della
Gioventù, e del Servizio Civile Nazionale, le Regioni e le Province Autonome
provvedono alla sottoscrizione degli Accordi di Collaborazione. 8. Il trasferimento delle risorse del Fondo alle
Regioni ed alle Province Autonome avrà luogo entro sessanta giorni dalla
sottoscrizione degli Accordi di Collaborazione di cui al comma 4. 9. Le attività da
realizzare dovranno essere avviate entro sei mesi dalla firma dell’Accordo,
dandone comunicazione al Dipartimento. 10. Le eventuali
somme, già destinate alle Regioni e/o Province Autonome, che si rendano
disponibili a seguito della mancata sottoscrizione dell’Accordo di cui al comma
4 del presente articolo, ovvero a seguito del mancato avvio delle attività che
si intendono realizzare entro il termine previsto dal precedente comma 9,
andranno a riconfluire nel Fondo Nazionale per le Politiche Giovanili per
essere redistribuite con apposita Intesa successiva alla presente. Articolo
3 1. La
quota parte del Fondo, destinata agli interventi a favore dei Comuni è
stabilita in misura pari al 20,00% dello stanziamento del Fondo, come
determinato dalla legge di stabilità per l’anno 2014 e dagli eventuali
aggiornamenti e riallocazioni disposti, in corso d’esercizio, da successive
manovre di finanza pubblica. 2. Le
modalità di programmazione, realizzazione e monitoraggio delle iniziative in
favore dei Comuni sono oggetto di uno specifico distinto accordo per l’anno
2014 da stipularsi tra il Dipartimento della Gioventù e del Servizio Civile
Nazionale e l’Associazione Nazionale dei Comuni Italiani. Articolo
4 1. La
quota parte del Fondo, destinata agli interventi a favore delle Province è
stabilita in misura pari allo 08,00% dello stanziamento del Fondo, come
determinato dalla legge di stabilità per l’anno 2014 e dagli eventuali
aggiornamenti e riallocazioni disposti, in corso d’esercizio, da successive
manovre di finanza pubblica. 2. Le
modalità di programmazione, realizzazione e monitoraggio delle iniziative in
favore delle Province sono oggetto di uno specifico distinto accordo per l’anno
2014 da stipularsi tra il Dipartimento della Gioventù e del Servizio Civile
Nazionale e l’Unione Province d’Italia. Articolo
5 Al fine
di consentire una programmazione organica a livello territoriale, condivisa con
le Autonomie Locali, le Regioni si impegnano a stipulare per le politiche
giovanili Intese territoriali con ANCI e UPI per l’utilizzo dei finanziamenti
previsti nella presente intesa. Articolo
6 Le
risorse finanziarie, già destinate con la presente Intesa a favore di ANCI ed
UPI, che si rendano disponibili alla conclusione degli accordi di cui ai
precedenti articoli 3 e 4, sono interamente destinate ad iniziative, da
concordate tra le Parti mediante la sottoscrizione di un atto integrativo. Articolo
7 Il
comma 6, dell’art. 2, dell’Intesa rep. 114/CU del 17 ottobre 2013, è sostituito
dal seguente: 6. la
firma dell’accordo di monitoraggio, sottoscritto ai sensi dell’art. 15 della
Legge 7 agosto 1990, n. 241, tra Regioni o Province Autonome e Dipartimento,
dovrà avvenire entro il 30 ottobre 2014. L’avvio delle attività dovrà essere
tempestivamente comunicato al Dipartimento e dovrà avvenire entro il 31
dicembre 2014. La mancata sottoscrizione dell’Accordo o il mancato avvio delle
attività entro i suddetti termini comporteranno la restituzione delle somme già
erogate dal Dipartimento.
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