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Conferenze Stato Regioni ed Unificata

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L'Attività

La Conferenza Unificata svolge funzioni consultive, di raccordo, di scambio di dati ed informazioni in tutti i casi in cui Regioni, Province, Comuni e Comunità montane debbano esprimersi su un medesimo oggetto.
Il Presidente del Consiglio dei Ministri può sottoporre al suo esame, anche su richiesta delle autonomie regionali e locali, ogni altro oggetto di preminente interesse comune delle Regioni, delle Province e delle Comunità montane.
La Conferenza Unificata svolge funzioni consultive e in particolare, ad essa è attribuita l’espressione del parere sul disegno di legge di bilancio e sui disegni di legge collegati.
E’ consultata anche sulle linee generali delle politiche del personale pubblico e sui processi di riorganizzazione e mobilità del personale connessi al conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed agli enti locali.
La Conferenza svolge altresì attività di raccordo, in quanto può promuovere e sancire intese ed accordi tra Governo, Regioni, Province, Comuni e Comunità montane al fine di coordinare l’esercizio delle rispettive competenze e svolgere in collaborazione attività di interesse comune.
Acquisisce, nei casi previsti dalla legge, le designazioni dei rappresentanti delle autonomie locali indicati dai Presidenti delle regioni e province autonome, dall’ANCI e dall’UPI
Assicura lo scambio di dati e informazioni tra Governo, Regioni, Province, Comuni e Comunità montane anche attraverso l’approvazione di protocolli d’intesa tra le Amministrazioni centrali e locali ed esprime gli indirizzi per l’attività dell’Agenzia per i Servizi Sanitari Regionali.
Il Presidente del Presidente del Consiglio dei Ministri può sottoporre al suo esame, anche su richiesta delle autonomie regionali e locali, ogni altro oggetto di preminente interesse comune delle regioni, delle province, dei comuni e delle comunità montane.
La Conferenza Unificata svolge funzioni consultive e in particolare, ad essa è attribuita l’espressione del parere sul disegno di legge di bilancio e sui disegni di legge collegati; sul documento di programmazione economica e finanziaria e sugli schemi di decreti legislativi adottati in base all’art. 1 della legge 15 marzo 1997, n. 59.
E’ consultata anche sulle linee generali delle politiche del personale pubblico e sui processi di riorganizzazione e mobilità del personale connessi al conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed agli enti locali.
La Conferenza svolge altresì attività di raccordo, in quanto può promuovere e sancire intese ed accordi tra Governo, Regioni, Province, Comuni e Comunità montane al fine di coordinare l’esercizio delle rispettive competenze e svolgere in collaborazione attività di interesse comune.
Acquisisce, nei casi previsti dalla legge, le designazioni dei rappresentanti delle autonomie regionali e locali.
Assicura lo scambio di dati e informazioni tra Governo, Regioni, Province, Comuni e Comunità montane anche attraverso l’approvazione di protocolli d’intesa tra le Amministrazioni centrali e locali ed esprime gli indirizzi per l’attività dell’Agenzia per i Servizi Sanitari Regionali.
Il Presidente del Presidente del Consiglio dei Ministri può sottoporre al suo esame, anche su richiesta delle autonomie regionali e locali, ogni altro oggetto di preminente interesse comune delle regioni, delle province, dei comuni e delle comunità montane.
Ferma restando la necessità dell’assenso del Governo per l’adozione delle deliberazioni della Conferenza Unificata, l’assenso delle Regioni, delle Province, dei Comuni e delle Comunità montane è acquisito con il consenso distinto dei membri dei due gruppi delle autonomie che compongono rispettivamente la Conferenza Stato-Regioni e la Conferenza Stato-Città e autonomie locali.
Di regola l’assenso è espresso all’unanimità dei membri dei due predetti gruppi e, qualora non si è raggiunto, dalla maggioranza dei rappresentanti di ciascuno dei due gruppi.

L'attività della Conferenza Unificata si estrinseca mediante:

  • espressione di pareri;
  • intese;
  • deliberazioni;
  • accordi;
  • interscambio di dati e informazioni;
  • designazioni di rappresentanti regionali e locali.

CONFERENZA PERMANENTE PER IL COORDINAMENTO DELLA FINANZA PUBBLICA

L’articolo 5 della legge n. 42 del 2009 ha stabilito che, con i decreti legislativi di attuazione delle varie deleghe in materia di federalismo fiscale, viene istituita, nell’ambito della Conferenza Unificata, la Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica, come organismo stabile di coordinamento della finanza pubblica di cui fanno parte i rappresentanti dei diversi livelli istituzionali di governo; detta disposizione è stata attuata dal capo V (articolo 33 e seguenti) del decreto legislativo 12 maggio 2011, n. 68 il quale ha disciplinato anche il funzionamento e la composizione della Conferenza stessa.
La Conferenza è presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o da uno o più Ministri da lui delegati; ne fanno parte altresì il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro per i rapporti con le regioni e per la coesione territoriale, il Ministro dell'interno, il Ministro per le riforme per il federalismo, il Ministro per la semplificazione normativa, il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, il Ministro della salute, il Presidente della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome o suo delegato, il Presidente dell'ANCI o suo delegato, il Presidente dell'UPI o suo delegato. Ne fanno parte inoltre sei presidenti o assessori di regione, quattro sindaci e due presidenti di provincia, designati rispettivamente dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, dall'ANCI e dall'UPI in modo da assicurare una equilibrata rappresentanza territoriale e demografica.

Tab. B: Attività della Conferenza Unificata dal 1° gennaio 1997 al 31 dicembre 2015
ANNO NUMERO SEDUTE ATTI ADOTTATI
1997 6 13
1998 21 59
1999 22 131
2000 21 187
2001 22 141
2002 25 98
2003 16 82
2004 14 103
2005 14 82
2006 17 121
2007 19 142
2008 19 118
2009 16 89
2010 12 149
2011 19 115
2012 18 154
2013 16 142
2014 10 162
2015 14 136

 

La Conferenza Unificata inoltre esprime gli indirizzi per l'attività dell'Agenzia per i servizi sanitari regionali ed è consultata sulle linee generali delle politiche del personale pubblico (art.9, lett. f ) e g) del d. lgs 281/1997).

Tipologia dell'attività della Conferenza Unificata

ATTIVITÀ CONSULTIVA (I PARERI)

La funzione consultiva a favore del Governo si esplica attraverso l'espressione di pareri. Il parere è obbligatorio, ai sensi dell'art. 9, comma 2, lett. a), del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281:

  • sul disegno di legge finanziaria e sui disegni di legge collegati;
  • sul documento di programmazione economica e finanziaria;
  • sugli schemi di decreti legislativi adottati in base all'art. 1 della legge 15 marzo 1997, n. 59;
  • sulle linee generali delle politiche del personale pubblico e sui processi di riorganizzazione e mobilità del personale connessi al conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed agli enti locali.

Il parere della Conferenza è facoltativo nei casi in cui il Presidente del Consiglio dei Ministri ritenga di dover sottoporre al suo esame, anche su richiesta delle autonomie regionali e locali, ogni altro oggetto di preminente interesse comune delle regioni, delle province, dei comuni e delle comunità montane. ali delle politiche del personale pubblico (art.9, lett. f ) e g) del d. lgs 281/1997).

Evoluzione nel periodo 1997-2015 del numero dei pareri espressi
Anno 1997* 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
Pareri 13 45 89 139 88 76 51 72 43 77

Anno 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015  
Pareri 68 74 44 89 54 77 67 74 68  

*Dati relativi al 1° semestre

 

ATTIVITÀ’ DI RACCORDO

La Conferenza Unificata ha progressivamente intensificato l'attività di raccordo e di concertazione volta ad armonizzare le finalità della programmazione statale con quella regionale e degli enti locali. Tale attività si sostanzia anche in intese ed accordi.

Le intese

Le intese sono espresse in tutti casi in cui la legislazione vigente preveda che venga sancita "un'intesa" con la Conferenza Unificata, su una proposta di iniziativa dell'Amministrazione centrale. Si sostanzia nella determinazione concordata, all'unanimità, da parte del Governo, di tutti i Presidenti delle Regioni e delle Province autonome e dei Rappresentanti delle Autonomie locali, dei contenuti dei provvedimenti medesimi.

Le modalità del perfezionamento delle intese sono fissate all'art. 3 del decreto legislativo n. 281 del 1997.

Gli accordi

Con gli accordi tra Governo, regioni, province, comuni e comunità montane, ai sensi dell'art. 9, comma 2, lett c), del citato decreto legislativo n. 281 del 1997, vengono coordinate le rispettive competenze per svolgere in collaborazione attività di interesse comune.

L'"accordo" rappresenta pertanto uno strumento pattizio tra Governo, Regioni, Province, Comuni e Comunità montane.

La Conferenza assicura, altresì, lo scambio di dati e informazioni tra Governo, regioni, province, comuni e comunità montane, anche attraverso l'approvazione di protocolli d'intesa tra le amministrazioni centrali e locali.

Evoluzione nel periodo 1997-2015 dell'attività di raccordo
Anno 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
Intese 0 4 13 8 15 4 8 10 23 16
Accordi 0 0 7 9 12 9 10 10 3 2

Anno 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015  
Intese 39 25 20 34 24 49 34 39 28  
Accordi 7 6 7 5 7 6 8 15 12  

 

ATTIVITA’ DI DESIGNAZIONE

Consiste, nei casi previsti dalla legge, nella acquisizione, ai sensi dell'art. 9, comma 2, lett d) del decreto legislativo n. 281 del 1997, dei nominativi dei rappresentanti delle autonomie regionali e locali in seno agli organismi a composizione mista, indicati dalle Regioni e dagli enti locali.

Evoluzione nel periodo 1997-2015 del numero delle designazioni
Anno 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
Designazioni 0 10 10 11 13 4 9 8 9 14

Anno 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015  
Designazioni 21 10 12 12 21 20 29 21 23  

L'attività di istituzione di gruppi di lavoro e comitati

Nell'ambito della Conferenza Unificata vengono costituiti degli organismi con funzioni di supporto all'attività della Conferenza stessa (vedi Tab. C).