Repubblica Italiana

Conferenze Stato Regioni ed Unificata

Aiuti alla navigazione e ricerca nel sito

Ti trovi in: CONFERENZA UNIFICATA - Home - Dettaglio Documento
testo completo da stampare
Visualizza documento pdf

Intesa tra il Governo, le Regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano e gli Enti locali, sulla ripartizione del “Fondo nazionale per le politiche giovanili” di cui all’articolo 19, comma 2, del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, per l’anno 2014. (LAVORO E POLITICHE SOCIALI - ECONOMIA E FINANZE) Codice sito: 4.3/2014/2 (Servizio III) Intesa ai sensi dell’articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131.

Intesa tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, le Province, i Comuni e le Comunità montane sulla ripartizione del “Fondo nazionale per le politiche giovanili di cui all’art

Intesa tra il Governo, le Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano e gli Enti locali, sulla ripartizione del “Fondo nazionale per le politiche giovanili di cui all’art. 19, comma 2, del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248”, per l’anno 2014.

Repertorio atti n. 80/CU  del 10 luglio 2014

 

LA CONFERENZA UNIFICATA

 

Nella odierna seduta del 10 luglio 2014:

VISTO l’articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, il quale prevede che, in sede di Conferenza unificata, il Governo può promuovere la stipula di intese dirette a favorire il raggiungimento di posizioni unitarie o il conseguimento di obiettivi comuni;

VISTO l’articolo 9, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, che demanda a questa Conferenza la facoltà di promuovere e sancire “intese tra Governo, Regioni, Province, Comuni e Comunità montane”, al fine di coordinare l’esercizio delle rispettive competenze e svolgere in collaborazione attività di interesse comune;

VISTO l’art. 19, comma 2, del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, che ha istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri il Fondo per le politiche giovanili, al fine di promuovere il diritto dei giovani alla formazione culturale e professionale e all’inserimento nella vita sociale, anche attraverso interventi volti ad agevolare la realizzazione del diritto dei giovani all’abitazione, nonché a facilitare l’accesso al credito per l’acquisto e l’utilizzo di beni e servizi;

VISTA l’Intesa sancita in sede di Conferenza Unificata, con atto rep 114/CU in data 17 ottobre 2013, tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome che determina, per l’anno 2013, la quota del Fondo nazionale per le politiche giovanili, di seguito denominato Fondo, che è destinata alle Regioni e alle Province Autonome e al sistema delle Autonomie locali, in particolare l’art. 2, comma 6;

VISTA la nota in data 19 maggio 2014 con la quale il Coordinamento Regionale ha richiesto, al Dipartimento della Gioventù e del Servizio Civile Nazionale, una dilazione dei termini per la presentazione dei progetti 2013;

VISTA la nota del 28 maggio 2014, con la quale il Dipartimento della Gioventù e del Servizio Civile Nazionale, ha inviato la bozza di Intesa tra il Governo e le Regioni e Province Autonome e gli Enti locali sulla ripartizione del Fondo nazionale per le politiche giovanili per l’anno 2014 che è stata diramata alle Regioni ed alle Autonomie locali il 30 maggio 2014;

CONSIDERATO che, nel corso della riunione tecnica, tenutasi il 4 giugno 2014, i rappresentanti dell’ANCI e dell’UPI:

-     hanno consegnato una nota congiunta con la quale si propone, relativamente alla quota dell’80% da destinare a Regioni e Autonomie locali, una ripartizione paritaria del 40% del fondo alle iniziative di competenza del sistema degli Enti locali (Comuni, Città metropolitane e Province) e a quelle di competenza delle Regioni;

-     hanno dichiarato che la richiesta contenuta nell’ultimo capoverso della citata nota, relativa alla ricognizione puntuale delle somme attribuite e delle risorse residue per ogni singola annualità da effettuare prima di procedere alla sottoscrizione della nuova intesa, non è, allo stato, condizionante ai fini dell’iscrizione del provvedimento all’ordine del giorno della Conferenza;

CONSIDERATO che l’argomento, iscritto all’ordine del giorno della seduta del 12 giugno 2014 di questa Conferenza, è stato rinviato per approfondimenti;

VISTA la nota del 13 giugno 2014, con la quale questa Segreteria ha comunicato di rimanere in attesa degli esiti degli approfondimenti;

VISTA la nota congiunta con la quale il Coordinamento delle Regioni, l’ANCI e l’UPI, hanno comunicato che sono addivenuti ad un’intesa tecnica sul punto concernente la ripartizione della quota del Fondo da destinare al finanziamento delle iniziative di competenza delle autonomie locali;

RILEVATO che, nel corso della odierna seduta di questa Conferenza, le Regioni, l’ANCI e l’UPI nell’esprimere avviso favorevole al perfezionamento dell’intesa, hanno consegnato un documento con una riformulazione dei parametri del riparto del Fondo di cui trattasi ( Allegato 1);

CONSIDERATO che, il Sottosegretario del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, ha chiesto l’articolo 2, comma 10, di introdurre la clausola che prevede di far confluire le risorse al Fondo politiche giovanili anche a seguito del mancato avvio delle attività progettuali entro il termine previsto dall’intesa;

ACQUISITO, nell’odierna seduta di questa Conferenza, l’assenso del Governo, delle Regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano e delle Autonomie locali;

 

SANCISCE INTESA

 

tra il Governo, le Regioni e Province Autonome e gli Enti locali, ai sensi dell’articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, nei seguenti termini:

Considerati:

- il decreto legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito con modificazione in legge 14 luglio 2008, n.121, che ha, tra l’altro, attribuito al Presidente del Consiglio dei Ministri le funzioni di indirizzo e coordinamento in materia di politiche giovanili;

- il DPR 21 febbraio 2014 registrato alla Corte dei Conti il 25 febbraio 2014 n. 571, con il quale il Sig. Giuliano Poletti è stato nominato Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali;

- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 aprile 2014, registrato alla Corte dei Conti in data 8 maggio 2014, n. 1213, con il quale il predetto Ministro, è stato delegato, tra l’altro, ad esercitare le funzioni ed i compiti, ivi compresi quelli di indirizzo e coordinamento, di tutte le iniziative, anche normative, nella materie concernenti le politiche giovanili e il Servizio civile nazionale;

- il DPR 28 febbraio 2014, registrato alla Corte dei Conti in data 04 marzo 2014, n. 648, con il quale l’On. Luigi Bobba è stato nominato Sottosegretario di Stato al Lavoro e alle politiche sociali.

- il DM 08 maggio 2014, registrato alla Corte dei conti il 4 giugno 2014, Foglio n. 2156, con il quale all’On. Dott. Luigi Bobba sono state delegate le funzioni di indirizzo politico - amministrativo nelle materie concernenti le politiche giovanili e il Servizio civile nazionale;

- il DPCM 1° ottobre 2012, recante “Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio di Ministri” pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 288 del 11 dicembre 2012, che individua tra le strutture generali della Presidenza del Consiglio dei Ministri il Dipartimento della Gioventù e del Servizio Civile Nazionale e del Servizio civile nazionale;

- l’art. 1, comma 739, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, concernente “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014) che demanda alla “Tabella C” della medesima legge “la quantificazione delle dotazioni da iscrivere nei singoli stati di previsione del bilancio per l’anno finanziario 2014 e per il triennio 2014-2016 in relazione a leggi di spesa permanente la cui quantificazione è rinviata alla legge di stabilità”;

- la legge 27 dicembre 2013, n. 148, concernente “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2014 e bilancio pluriennale per il triennio 2014 - 2016”;

- l’art. 7, comma 1, lettera b) del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, che ha stabilito che la Presidenza del Consiglio dei Ministri debba operare “un contenimento delle spese per le strutture di missione e riduzione degli stanziamenti per le politiche dei singoli Ministri senza portafoglio e Sottosegretari, con un risparmio non inferiore a 20 milioni di euro per l’anno 2012 e di 40 milioni di euro a decorrere dall’anno 2013”;

- l’art. 14, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, recante misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica;

- l’accordo tra Governo e Regioni del 21 dicembre 2011;

- l’art. 16, commi 1-3, del decreto-legge 6 luglio 2001, n. 98, convertito con modificazioni dall’art. 1, comma 1, della legge 15 luglio 2011, n. 111;

- la Sentenza della Corte Costituzionale dell’8 ottobre 2012, n. 223;

- la Deliberazione n. 2/2013/G, emessa dalla Corte dei Conti - Sezione centrale di controllo sulla gestione delle Amministrazioni dello Stato, concernente l’indagine di controllo sul “Fondo per le politiche giovanili”, e, in particolare, le pagine 62 e seguenti della relazione approvata con la Deliberazione che, al primo capoverso del paragrafo 10, recita testualmente: “Il quadro normativo di riferimento delle risorse regionali, per i progetti concernenti le politiche giovanili, deve collocarsi nella corretta applicazione dei principi d’ordine costituzionale, che prevedono la competenza regionale per detti interventi e che trovano similari esempi nel caso del Fondo per le politiche sociali, sul quale si è pronunciata la Corte costituzionale, nel senso che le risorse vadano trasferite tout court, alle Regioni, tanto da aver statuito l’esigenza che non vi sia un’articolazione del Fondo predefinita dall’Amministrazione statale, come avveniva in passato. Le modalità di trasferimento delle risorse alle Regioni sono espressione del dettato costituzionale (Legge costituzionale 18.10.2001, n. 3), che fa rientrare le politiche giovanili nell’ambito delle competenze concorrenti tra Stato e Regioni”;

- le Sentenze della Corte Costituzionale del 20 marzo 2006, n. 118, del 12 dicembre 2007, n. 453 e del 27 febbraio 2008, n. 50;

- che è necessario, al fine di assicurare l’attuazione delle politiche dei giovani sul territorio, destinare una quota del Fondo per le politiche giovanili al finanziamento di attività a livello regionale e locale, secondo criteri e modalità condivisi, per l’anno 2014;

- che le modalità di monitoraggio delle iniziative regionali saranno disciplinate tramite Accordi tra Pubbliche Amministrazioni sottoscritti, ai sensi dell’art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, tra il Dipartimento della Gioventù e del Servizio Civile Nazionale e ciascuna Regione e/o Provincia Autonoma;

 

SI CONVIENE

 

Articolo 1

1. La presente Intesa determina, per l’anno 2014, la quota del Fondo nazionale per le politiche giovanili, di seguito denominato Fondo, che è destinata alle Regioni e alle Province Autonome e al sistema delle Autonomie locali, che provvederanno in maniera sinergica ad individuare interventi mirati a realizzare Centri/Forme di aggregazione giovanile, atti a migliorare le condizioni di “incontro” dei giovani. La presenta intesa, in particolare, stabilisce:

a) la quota destinata a cofinanziare gli interventi in materia di politiche giovanili delle Regioni e delle Province Autonome ed i criteri di riparto di tale quota tra le Regioni e le Province Autonome stesse;

b) la quota destinata a cofinanziare le attività proposte dal sistema delle Autonomie locali;

c) le modalità e gli strumenti di programmazione, attuazione e monitoraggio delle iniziative del sistema delle Autonomie locali.

2. La quota del Fondo di cui al comma 1 del presente articolo è stabilita in misura pari all’ 80% del Fondo per l’esercizio finanziario 2014.

 

Articolo 2

1.  Per l’anno 2014, la quota parte del Fondo, destinata agli interventi delle Regioni e delle Province Autonome è stabilita nel 52,00 % dello stanziamento del Fondo, come determinato dalla legge di stabilità per l’anno 2014 e dalle riduzioni disposte, in corso d’esercizio, da manovre di finanza pubblica.

2.  Le risorse finanziarie di cui al comma 1 del presente articolo si intendono comprensive dei trasferimenti indistinti a favore delle Regioni e delle Province Autonome, disposti dal Ministero dell’economia e delle finanze ai sensi dell’art. 14, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e dell’art. 7, comma 1, lettera b) del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, nonché derivanti da altre disposizioni normative di finanza pubblica, comunque finalizzate a finanziare trasferimenti compensativi a favore delle Regioni e delle Province Autonome.

3.  Le risorse finanziarie di cui al comma 1 del presente articolo sono ripartite tra ciascuna Regione e Provincia Autonoma applicando i criteri già utilizzati per la ripartizione del Fondo nazionale per le politiche sociali, come indicato nell’allegato 2, che costituisce parte integrante della presente Intesa.

4.  Le modalità di realizzazione e monitoraggio semestrale delle iniziative regionali e delle Province autonome, da attuare con il cofinanziamento del Fondo, sono disciplinate mediante lo strumento dell’Accordo di Collaborazione sottoscritto bilateralmente, tra il Dipartimento della Gioventù e del Servizio Civile Nazionale e le Regioni e le Province Autonome, ai sensi dell’art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

5.  Le Regioni e le Province Autonome si impegnano a cofinanziare almeno il 20% del valore complessivo di ciascun progetto, anche attraverso la valorizzazione di risorse umane, beni e servizi messi a disposizione dalle Regioni e/o Province Autonome per realizzare gli interventi di cui all’articolo 1, comma 1.

6.  Le Regioni e le Province autonome devono far pervenire al Dipartimento della Gioventù e del Servizio Civile Nazionale, entro e non oltre il 30 novembre 2014, le proposte progettuali conformi alle disposizioni contenute nella presente intesa, approvate con provvedimento di Giunta Regionale.

7.  Entro il 15 marzo 2015, il Dipartimento della Gioventù, e del Servizio Civile Nazionale, le Regioni e le Province Autonome provvedono alla sottoscrizione degli Accordi di Collaborazione.

8.  Il trasferimento delle risorse del Fondo alle Regioni ed alle Province Autonome avrà luogo entro sessanta giorni dalla sottoscrizione degli Accordi di Collaborazione di cui al comma 4.

9. Le attività da realizzare dovranno essere avviate entro sei mesi dalla firma dell’Accordo, dandone comunicazione al Dipartimento.

10. Le eventuali somme, già destinate alle Regioni e/o Province Autonome, che si rendano disponibili a seguito della mancata sottoscrizione dell’Accordo di cui al comma 4 del presente articolo, ovvero a seguito del mancato avvio delle attività che si intendono realizzare entro il termine previsto dal precedente comma 9, andranno a riconfluire nel Fondo Nazionale per le Politiche Giovanili per essere redistribuite con apposita Intesa successiva alla presente.

 

Articolo 3

1. La quota parte del Fondo, destinata agli interventi a favore dei Comuni è stabilita in misura pari al 20,00% dello stanziamento del Fondo, come determinato dalla legge di stabilità per l’anno 2014 e dagli eventuali aggiornamenti e riallocazioni disposti, in corso d’esercizio, da successive manovre di finanza pubblica.

2. Le modalità di programmazione, realizzazione e monitoraggio delle iniziative in favore dei Comuni sono oggetto di uno specifico distinto accordo per l’anno 2014 da stipularsi tra il Dipartimento della Gioventù e del Servizio Civile Nazionale e l’Associazione Nazionale dei Comuni Italiani.

 

Articolo 4

1. La quota parte del Fondo, destinata agli interventi a favore delle Province è stabilita in misura pari allo 08,00% dello stanziamento del Fondo, come determinato dalla legge di stabilità per l’anno 2014 e dagli eventuali aggiornamenti e riallocazioni disposti, in corso d’esercizio, da successive manovre di finanza pubblica.

2. Le modalità di programmazione, realizzazione e monitoraggio delle iniziative in favore delle Province sono oggetto di uno specifico distinto accordo per l’anno 2014 da stipularsi tra il Dipartimento della Gioventù e del Servizio Civile Nazionale e l’Unione Province d’Italia.

 

Articolo 5

Al fine di consentire una programmazione organica a livello territoriale, condivisa con le Autonomie Locali, le Regioni si impegnano a stipulare per le politiche giovanili Intese territoriali con ANCI e UPI per l’utilizzo dei finanziamenti previsti nella presente intesa.

 

Articolo 6

Le risorse finanziarie, già destinate con la presente Intesa a favore di ANCI ed UPI, che si rendano disponibili alla conclusione degli accordi di cui ai precedenti articoli 3 e 4, sono interamente destinate ad iniziative, da concordate tra le Parti mediante la sottoscrizione di un atto integrativo.

 

Articolo 7

Il comma 6, dell’art. 2, dell’Intesa rep. 114/CU del 17 ottobre 2013, è sostituito dal seguente:

6. la firma dell’accordo di monitoraggio, sottoscritto ai sensi dell’art. 15 della Legge 7 agosto 1990, n. 241, tra Regioni o Province Autonome e Dipartimento, dovrà avvenire entro il 30 ottobre 2014. L’avvio delle attività dovrà essere tempestivamente comunicato al Dipartimento e dovrà avvenire entro il 31 dicembre 2014. La mancata sottoscrizione dell’Accordo o il mancato avvio delle attività entro i suddetti termini comporteranno la restituzione delle somme già erogate dal Dipartimento.

Documenti correlati
Tipo Argomento
ODG

Convocazione e o.d.g.

[Dettaglio]
ODG

Integrazione e o.d.g.

[Dettaglio]
Atto

Designazione, in sostituzione, di tre componenti designati dall’ANCI in seno all’Osservatorio nazionale sulle politiche del trasporto pubblico locale di cui all’articolo 1, comma 300, della legge 24 dicembre 2007. (INFRASTRUTTURE E TRASPORTI) Codice sito 4.13/2014/13. (Servizio. IV) Designazione ai sensi dell’articolo 9,lettera d) del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281
Repertorio Atti n.: 72/CU del 10/07/2014

[Dettaglio]
Atto

Parere sulla proposta del Ministro dell’economia e delle finanze relativa alla conferma del Dott. Stefano Scalera nell’incarico di Direttore dell’Agenzia del demanio, ai sensi dell'articolo 67, comma 2 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni. (ECONOMIA E FINANZE). Codice sito: 4.6/2014/23 (Servizio II) Parere ai sensi dell’articolo 67, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni.
Repertorio Atti n.: 73/CU del 10/07/2014

[Dettaglio]
Atto

Parere sullo schema del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro per gli affari regionali e le autonome recante “Modifiche al Decreto 12 novembre 2011, n. 226, recante individuazione dei criteri di gara e di valutazione dell’offerta per l’affidamento del servizio della distribuzione del gas naturale”. (SVILUPPO ECONOMICO - AFFARI REGIONALI E AUTONOMIE LOCALI) Codice sito: 4.12/2014/15 (Servizio IV) Parere ai sensi dell’articolo 46-bis del decreto-legge 1°ottobre 2007, n. 59, convertito dalla legge 29 novembre 2007, n. 222
Repertorio Atti n.: 74/CU del 10/07/2014

[Dettaglio]
Atto

Parere sulla proposta del Ministro dell’economia e delle finanze relativa alla nomina della Dott.ssa Rossella Orlandi nell’incarico di Direttore dell'Agenzia delle entrate, ai sensi dell'articolo 67, comma 2 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni. (ECONOMIA E FINANZE) Codice sito: 4.6/2014/24 (Servizio II) Parere ai sensi dell’articolo 67, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni.
Repertorio Atti n.: 75/CU del 10/07/2014

[Dettaglio]
Atto

Accordo tra Governo, Regioni ed Enti locali sul documento recante: “Linee strategiche di intervento in ordine ai servizi per l’apprendimento permanente e all’organizzazione delle reti territoriali”. (LAVORO E POLITICHE SOCIALI - ISTRUZIONE, UNIVERSITA’ E RICERCA). Codice sito: 4.4./2014/7 (Servizio I). Accordo ai sensi dell’articolo 9, comma 2, lett. c) del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
Repertorio Atti n.: 76/CU del 10/07/2014

[Dettaglio]
Atto

Intesa tra il Governo, le Regioni e gli Enti locali sul piano nazionale per fronteggiare il flusso straordinario di cittadini extracomunitari, adulti, famiglie e minori stranieri non accompagnati. (INTERNO – AFFARI ESTERI – GIUSTIZIA - LAVORO E POLITICHE SOCIALI – SALUTE - ECONOMIA E FINANZE) Codice sito: 4.5/2014/3 (Servizio I) Intesa ai sensi dell’articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131.
Repertorio Atti n.: 77/CU del 10/07/2014

[Dettaglio]
Atto

Parere sul disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90 recante misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari. (A.C. 2486) (PRESIDENZA DEL CONSIGLIO - SEMPLIFICAZIONE E PUBBLICA AMMINISTRAZIONE) Codice sito: 4.1/2014/8 – (Servizio II) Parere ai sensi dell’articolo 9, comma 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
Repertorio Atti n.: 78/CU del 10/07/2014

[Dettaglio]
Atto

Parere sullo schema di decreto del Ministro dell’economia e delle finanze concernente l’aggiornamento della codifica SIOPE degli incassi e dei pagamenti degli Enti locali, ai sensi dell’articolo 14, commi 6 e 8, della legge 31 dicembre 2009, n. 196. (ECONOMIA E FINANZE) Codice sito: 4.6/2014/26 – (Servizio II) Parere ai sensi dell’articolo 14, comma 8, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
Repertorio Atti n.: 79/CU del 10/07/2014

[Dettaglio]
Atto

Designazione, in sostituzione, di un componente supplente del Comitato Operativo di Protezione Civile, ai sensi dell’art. 2, comma 1, lett. o) e comma 2 dello stesso articolo 2, del D.P.C.M. 8 agosto 2013. (PRESIDENZA CONSIGLIO MINISTRI) Codice sito 4.15/2014/33 (Servizio V) Designazione ai sensi dell’articolo 9, comma 2, lett. d) del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
Repertorio Atti n.: 81/CU del 10/07/2014

[Dettaglio]
Atto

Acquisizione delle designazioni di otto componenti per la costituzione delle Commissioni Consultive per lo Spettacolo dal vivo di cui all’articolo 2 del D.P.R. 14 maggio 2007, n. 89 e articolo 2 del D.M. 10 febbraio 2014, recante disposizioni per la composizione e rideterminazione dei componenti degli organismi collegiali operanti presso la Direzione Generale per lo spettacolo dal vivo. (BENI E ATTIVITA’ CULTURALI E TURISMO) Codice sito 4.16/2014/75 (Servizio V) Acquisizione delle designazioni ai sensi dell’art. 9, comma 2, lett. d) del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
Repertorio Atti n.: 82/CU del 10/07/2014

[Dettaglio]
Atto

Acquisizione delle designazioni di cinque componenti per la costituzione della Consulta per lo Spettacolo di cui all’articolo 1 del D.P.R. 14 maggio 2007, n. 89 e articolo 1 del D.M. 10 febbraio 2014, recante disposizioni per la composizione e rideterminazione dei componenti degli organismi collegiali operanti presso la Direzione Generale per lo spettacolo dal vivo. (BENI E ATTIVITA’ CULTURALI E TURISMO) Codice sito 4.16/2014/77 (Servizio V) Acquisizione delle designazioni ai sensi dell’articolo 9, comma 2, lett. d) del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
Repertorio Atti n.: 83/CU del 10/07/2014

[Dettaglio]
Atto

Acquisizione delle designazioni di quattro componenti per la costituzione della Consulta territoriale per le attività cinematografiche di cui all’articolo 4 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, e articolo 4 del D.M. 10 febbraio 2014, recante disposizioni per la composizione e rideterminazione dei componenti degli organismi collegiali operanti presso la Direzione Generale per lo spettacolo dal vivo (BENI E ATTIVITA’ CULTURALI E TURISMO) Codice sito 4.16/2014/78 (Servizio V) Acquisizione delle designazioni ai sensi dell’art. 9, comma 2, lett. d) del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281
Repertorio Atti n.: 84/CU del 10/07/2014

[Dettaglio]
Atto

Parere sullo schema di decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, in attuazione dell’articolo 2, comma 6-bis, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64. (ECONOMIA E FINANZE) Codice sito: 4.6/2014/28 – (Servizio II) Parere ai sensi dell’articolo 2, comma 6-bis, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64.
Repertorio Atti n.: 85/CSR del 10/07/2014

[Dettaglio]
Atto

Parere sullo schema di decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, ai sensi dell’articolo 32, comma 2, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito con modificazioni dalla legge 23 giugno 2014, n. 89 concernente la distribuzione dell’incremento di 6.000 milioni di Euro della dotazione per il 2014 del “Fondo per assicurare la liquidità per i pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili” di cui all’articolo 1, comma 10, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64. (ECONOMIA E FINANZE) Codice sito: 4.6/2014/30 – (Servizio II) Parere ai sensi dell’articolo 32, comma 2, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito con modificazioni dalla legge 23 giugno 2014, n. 89
Repertorio Atti n.: 86/CU del 10/07/2014

[Dettaglio]
Atto

Fuori sacco Comitato trattamento accessorio
Repertorio Atti n.: 87/CU del 10/07/2014

[Dettaglio]
Verbale

Verbale n. 10/14

[Dettaglio]
Report

Report

[Dettaglio]