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Intesa sui criteri di ripartizione delle risorse, le finalità, le modalità attuative nonché il monitoraggio del sistema di interventi per favorire la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro di cui al Decreto del Ministro per le pari opportunità del 12 maggio 2009 inerente la ripartizione delle risorse del Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità per l’anno 2009. (PARI OPPORTUNITA’ – POLITICHE DELLA FAMIGLIA – LAVORO E POLITICHE SOCIALI – ECONOMIA E FINANZE)
Intesa ai sensi dell’articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131.

Intesa sullo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri recante “Criteri e modalità per lo svolgimento delle

Repertorio Atti n.26/CU             del 29 aprile 2010

 

 

LA CONFERENZA UNIFICATA

 

 

Nella seduta odierna del 29 aprile 2010:

VISTO l’articolo 8, comma 6, della legge n. 131 del 5 giugno 2003 il quale prevede che, in sede di Conferenza unificata, il Governo può promuovere la stipula di intese dirette a favorire il raggiungimento di posizioni unitarie o il conseguimento di obiettivi comuni;

VISTO l’art. 19, comma 3, del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, che, al fine di promuovere le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità, ha istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri il fondo denominato “Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità”;

VISTO l’articolo 1, lettera a) del Decreto del Ministro per le Pari Opportunità del 12 maggio 2009, che destina parte delle risorse del Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità, fino a € 40.000.000,00, alla realizzazione di “un sistema di interventi per favorire la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro” e che stabilisce che i “criteri di ripartizione delle risorse, le finalità, le modalità attuative nonché il monitoraggio degli interventi realizzati” siano definiti mediante specifica intesa ai sensi dell’art. 8 comma 6 della L. 131/2003;

VISTO lo schema di intesa sui criteri di ripartizione delle risorse, le finalità, le modalità attuative nonché il monitoraggio del sistema di interventi per favorire la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro di cui al sopra citato decreto del Ministro per le pari opportunità del 12 maggio 2009, pervenuto il 18 novembre 2009 dal Gabinetto del Ministro per le pari opportunità e diramato il 30 novembre 2009;

CONSIDERATO che, in sede di riunione tecnica del 9 dicembre 2009, il Coordinamento tecnico delle Regioni ha comunicato che la Commissione Politiche Sociali, pur condividendo le finalità del provvedimento, ha ritenuto che il provvedimento così come formulato sia di difficile applicazione, considerata la complessità e la dettagliata descrizione di misure ed interventi e ha pertanto chiesto, partendo dalle indicazioni contenute nel decreto di riparto del Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità, già approvato dalla Conferenza Unificata nella seduta del 29 aprile 2009, che il testo fosse riformulato sottoforma di linee di indirizzo, evitando di indicare nel dettaglio progettualità o azioni  che potrebbero non integrarsi in modo coordinato con la programmazione di ciascuna Regione in materia;

VISTO che la suddetta richiesta è stata formalizzata il 14 dicembre 2009 e diramata il 15 dicembre 2009;

VISTA la nuova formulazione del testo pervenuta il 17 febbraio 2010 dall’Ufficio Legislativo del Ministro per le pari opportunità e diramata il 19 febbraio 2010;

CONSIDERATO che, in sede di riunione tecnica del 25 febbraio 2010 le Regioni e gli Enti locali hanno espresso delle osservazioni che sono state ritenute accoglibili dai rappresentanti del Ministro per le pari opportunità;

VISTA la nota del 1° marzo 2010 con la quale l’Ufficio Legislativo del Ministro per le pari opportunità ha trasmesso il testo dello schema di intesa in argomento, con le modifiche concordate con le Regioni e gli Enti locali nella citata riunione tecnica, corredato dell’allegato A parte integrante del presente atto, diramato in pari data;

ACQUISITO, nell’odierna seduta di questa Conferenza, l’assenso del Governo, delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano, dell’ANCI, dell’UPI e dell’UNCEM;

 

SANCISCE LA SEGUENTE INTESA

 

Tra il Governo, le Regioni, le Province Autonome e gli Enti Locali, ai sensi dell’articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003 n. 131:

 

Articolo 1 – Oggetto dell’intesa

 

1. La presente intesa stabilisce i criteri di ripartizione delle risorse, le finalità, le modalità attuative nonché il monitoraggio del sistema di interventi per favorire la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro cui sono destinate, attraverso il Decreto del Ministro per le Pari Opportunità del 12 maggio 2009, art. 1, lettera a),  parte delle risorse del Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità per l’anno 2009.

In particolare stabilisce:

1) le finalità del sistema di interventi;

2) le modalità attuative;

3) i criteri di ripartizione delle risorse;

4) l’istituzione di un Gruppo di lavoro a supporto dell’attuazione dell’intesa.

 

Articolo 2 - Finalità del sistema di interventi

 

1. Le risorse destinate dall’art. 1, lettera a)  del Decreto del Ministro per le Pari Opportunità del 12 maggio 2009 alla realizzazione di “un sistema di interventi per favorire la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro”, pari a Euro 40.000.000,  sono finalizzate a rafforzare la disponibilità dei servizi e/o degli interventi di cura alla persona per favorire la conciliazione tra tempi di vita e di lavoro nonché a potenziare i supporti finalizzati a consentire alle donne la permanenza, o il rientro, nel Mercato del Lavoro. Tali finalità generali, nonché le finalità specifiche di cui al successivo comma 2, vengono perseguite dalle Regioni e dalle Province Autonome nell’ambito della propria autonomia legislativa e programmatoria.

2. In attuazione delle finalità generali della presente intesa sono declinate le seguenti finalità specifiche:

a) creazione o implementazione di nidi, nidi famiglia, servizi e interventi similari (“mamme di giorno”, educatrici familiari o domiciliari, ecc.) definiti nelle diverse realtà territoriali;

b) facilitazione per il rientro al lavoro di lavoratrici che abbiano usufruito di congedo parentale o per motivi comunque legati ad esigenze di conciliazione anche tramite percorsi formativi e di aggiornamento, acquisto di attrezzature hardware e pacchetti software, attivazione di collegamenti ADSL, ecc.;

c) erogazione di incentivi all’acquisto di servizi di cura in forma di voucher/buono per i servizi offerti da strutture specializzate (nidi, centri diurni/estivi per minori, ludoteche, strutture sociali diurne per anziani e disabili, ecc.) o in forma di “buono lavoro” per prestatori di servizio (assistenza domiciliare, pulizia, pasti a domicilio, ecc.);

d) sostegno a modalità di prestazione di lavoro e tipologie contrattuali facilitanti (o family friendly) come banca delle ore, telelavoro, part time, programmi locali dei tempi e degli orari, ecc.;

e) altri eventuali interventi innovativi e sperimentali proposti dalle Regioni e dalle Province autonome purché compatibili con le finalità della presente intesa.

 

Articolo 3 – Modalità attuative del sistema di interventi

 

1. Il perseguimento delle finalità di cui al precedente articolo 2 è finalizzato a dar luogo ad interventi fortemente incisivi sul tema della conciliazione tra vita e lavoro, intesa sia come strumento per far fronte alle esigenze derivanti dalla cura dei bambini e degli anziani, sia come leva per consentire adeguati sviluppi professionali e di carriera delle donne.

2. Le finalità specifiche indicate al precedente art. 2 comprendono e valorizzano anche gli interventi innovativi programmati e attuati a livello regionale e/o locale in materia di conciliazione tra tempi di vita e di lavoro.

3. il Dipartimento per le pari opportunità, per conseguire la migliore sinergia possibile tra le iniziative oggetto della presente intesa e quelle di competenza del Dipartimento per le politiche della famiglia in tema di conciliazione tra tempi di vita e di lavoro, si avvarrà di un Comitato tecnico di supporto composto da due rappresentanti per ciascun Dipartimento.

4. Il monitoraggio degli interventi è effettuato sulla base del principio di leale collaborazione e, tenuto conto dei modelli già in uso presso le Regioni e le Province autonome, attraverso l’utilizzo di un sistema unitario di rilevazione e comunicazione degli avanzamenti degli interventi definito dal Gruppo di lavoro di cui al successivo art. 5.

 

5. Sarà cura del Dipartimento per le pari opportunità la promozione unitaria, anche attraverso campagne informative ed eventi di lancio, delle linee di intervento più innovative e che necessitano pertanto di un maggior impegno divulgativo e di sensibilizzazione nonché l’attuazione di specifiche analisi finalizzate a divulgare gli esiti e i risultati conseguiti attraverso l’attuazione della presente intesa.

6. Il Dipartimento per le pari opportunità, inoltre, attiverà e gestirà il circuito finanziario previsto per la messa in disponibilità delle risorse di cui al precedente art. 2 attraverso le seguenti modalità:

a) erogazione della prima quota,  pari al 40% del totale della quota spettante a ciascuna Regione e Provincia autonoma, a seguito della sottoscrizione di una apposita convenzione, della durata di 12 mesi, che disciplina i rapporti tra il Dipartimento per le pari opportunità e le singole Regioni o Province autonome per la realizzazione del programma attuativo presentato da ciascuna Regione e Provincia autonoma.

b) erogazione della seconda quota, fino ad un massimo di un ulteriore 40% della quota  spettante a ciascuna Regione e Provincia autonoma, a seguito della presentazione e verifica della relazione intermedia sull’utilizzo delle risorse, redatta secondo i criteri individuati dal Gruppo di lavoro a supporto dell’attuazione dell’intesa di cui al successivo art. 5;

c) erogazione del saldo, fino alla concorrenza del totale della quota spettante a ciascuna Regione e Provincia autonoma, a seguito della presentazione e verifica della relazione finale sull’utilizzo delle risorse, redatta secondo i criteri individuati dal Gruppo di lavoro a supporto dell’attuazione dell’intesa di cui al successivo art. 5.

7. Il Dipartimento, per l’attuazione della presente intesa, si riserva l’utilizzo di una quota, complessivamente pari a Euro 1.280.000 (corrispondente al 3,2% delle risorse).

8. Alle Regioni e alle Province Autonome è affidata:

a) la predisposizione, in accordo con l’ANCI e l’UPI regionali,  e la trasmissione, entro 120 giorni dalla sottoscrizione della presente intesa, del programma attuativo che ricomprenda almeno tre delle finalità specifiche di cui all’art. 2 per le Regioni con attribuzione di risorse superiori ad Euro 1.500.000 e almeno due per le altre Regioni e Province autonome;

b) la divulgazione delle opportunità offerte dalla presente intesa attraverso gli strumenti di comunicazione istituzionale e, dove possibile, attraverso l’apposizione del logo del Dipartimento per le pari opportunità .

c) la raccolta e la trasmissione al Dipartimento per le pari opportunità dei dati di monitoraggio;

d) nell’ambito dell’attuazione del programma le Regioni e le Province Autonome cureranno il rispetto delle norme regolamentari in  materia di concorrenza e Aiuti di Stato.

9. La quota parte del Fondo complessivamente destinata a finanziare le attività delle Regioni e delle Province Autonome, così come definite al precedente comma  8, nell’ambito delle finalità di cui all’art. 2, è stabilita in € 38.720.000 (corrispondente al 96,8%, delle risorse).

 

 

Articolo 4 – Criteri di ripartizione delle risorse tra le Regioni e le P.A.

 

1. Al fine di conseguire la massima diffusione possibile del sistema di interventi oggetto dell’intesa e, allo stesso tempo, orientare le risorse finanziarie in funzione della dimensione dei fabbisogni nelle diverse aree territoriali, le risorse di cui ciascuna  Regione e Provincia autonoma può disporre per la definizione e attuazione del proprio programma sono indicate nella tabella di cui all’allegato A, utilizzando i seguenti criteri, in analogia con i criteri utilizzati nell’ambito del Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali dell’11 ottobre 2002:

a) popolazione residente tra 0 e 3 anni (peso 50%);

b) tasso di occupazione femminile per la classe di età tra 15 e 49 anni (peso 20%)

c) tasso di disoccupazione femminile per la classe di età tra 15 e 49 anni (peso 15%)

d) % madri che hanno usufruito di congedi parentali (dato aggregato per circoscrizione geografica ISTAT 2005) (peso 15%).

 

Articolo 5 – Gruppo di lavoro a supporto dell’attuazione dell’intesa

 

1. Presso il Dipartimento per le pari opportunità è istituito un Gruppo di lavoro composto da: due rappresentanti del Dipartimento per le pari opportunità, due rappresentanti del Dipartimento per le politiche della famiglia, due rappresentanti delle Regioni e delle Province autonome, un rappresentante dell’ANCI e un rappresentante dell’UPI. Il coordinamento del gruppo di lavoro è affidato al Dipartimento per le pari opportunità.

2. Il Gruppo di lavoro avrà le seguenti funzioni:

a) valutazione di coerenza di quanto indicato nei programmi attuativi presentati dalle Regioni e Province autonome con i contenuti della presente intesa;

b) valutazione delle relazioni, intermedia e finale, sull’utilizzo delle risorse presentate dalle Regioni e Province autonome a supporto dell’erogazione delle quote di finanziamento intermedia e a saldo di cui al  precedente art. 3, comma 6, lett. b) e c);

c) predisposizione di chek list, format e modelli a supporto del monitoraggio nell’ottica della progressiva costruzione di un sistema unitario di rilevazione e comunicazione degli avanzamenti degli interventi in materia di conciliazione;

d) analisi dei dati di monitoraggio trasmessi dalle Regioni e Province autonome al fine di rendere disponibili per tutte le amministrazioni coinvolte l’avanzamento attuativo delle finalità specifiche dell’intesa.

 

           Il Segretario                                                                   Il Presidente

     Cons. Ermenegilda Siniscalchi                                           On.le Dott. Raffaele Fitto


Allegato A – Ripartizione Risorse

 

Regione / Provincia autonoma

Importo in Euro

Piemonte

2.929.951

Valle d'Aosta

92.720

Lombardia

6.768.298

P.A. Bolzano

357.579

P.A. Trento

356.927

Veneto

3.340.741

Friuli-Venezia Giulia

769.786

Liguria

938.371

Emilia-Romagna

3.009.123

Toscana

2.439.868

Umbria

601.747

Marche

1.014.008

Lazio

3.925.588

Abruzzo

791.308

Molise

171.430

Campania

3.371.361

Puglia

2.355.434

Basilicata

328.116

Calabria

1.108.414

Sicilia

3.028.956

Sardegna

1.020.273

Totale Regioni e Province autonome

38.720.000

 

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Atto

Parere sulla proposta di riparto tra le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano delle risorse finanziarie per la realizzazione del 6° Censimento dell’agricoltura. (ISTAT)
Parere ai sensi dell’articolo 9, comma 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
Repertorio Atti n.: 8/CU del 29/04/2010

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Atto

Parere sul Programma Statistico Nazionale per il triennio 2011-2013. (ISTAT)
Parere ai sensi dell’articolo 9, comma 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
Repertorio Atti n.: 9/CU del 29/04/2010

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Verbale

Verbale n.1/10

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Report

Report

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