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Parere sul provvedimento dell’Autorità nazionale anticorruzione recante l’annullamento in autotutela della iscrizione del Consorzio CEV dall’Elenco dei soggetti aggregatori (AUTORITA’ NAZIONALE ANTICORRUZIONE - PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - ECONOMIA E FINANZE).
Parere ai sensi dell’articolo 4, comma 2, del D.P.C.M. 11 novembre 2014.

 

 

 

 

 

Parere, ai sensi dell’articolo 4, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 novembre 2014, sulla proposta  dell’Autorità nazionale anticorruzione recante l’annullamento in autotutela dell’iscrizione del Consorzio CEV dall’Elenco dei soggetti aggregatori.

Rep. Atti n.  7/CU del 20  gennaio 2016

 

LA CONFERENZA UNIFICATA

Nell’odierna Seduta del 20 gennaio 2016

VISTO l’articolo 9 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, recante le disposizioni in materia di acquisizione di beni e servizi attraverso soggetti aggregatori e prezzi di riferimento che, al comma 1, istituisce, nell’ambito dell’Anagrafe unica delle stazioni appaltanti, operante presso l’Autorità Nazionale Anticorruzione, l’Elenco dei soggetti aggregatori di cui fanno parte Consip S.p.A. e una centrale di committenza per ciascuna regione, qualora costituita ai sensi dell’articolo 1, comma 455, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;

VISTO il successivo comma 2 del citato articolo 9 del decreto-legge n. 66/2014, il quale prevede, che i soggetti diversi da quelli sopra indicati che svolgono attività di centrale di committenza ai sensi dell’articolo 33 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, richiedono all’Autorità l’iscrizione all’Elenco dei soggetti aggregatori e che con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, previa intesa con la Conferenza Unificata, sono definiti i requisiti per l’iscrizione al predetto elenco;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 novembre 2014, recante “ Requisiti per l’iscrizione nell’elenco dei soggetti aggregatori”, volto a dare attuazione a quanto previsto dal citato articolo 9, comma 2 del decreto-legge 24 aprile 2014, n.66, che, all’articolo 4, comma 2 prevede che l’Autorità procede, sentita la Conferenza Unificata, all’iscrizione all’Elenco dei soggetti aggregatori richiedenti;

CONSIDERATI gli esiti della Seduta della Conferenza tenutasi in data 16 luglio 2015, nel corso della quale è stato acquisito il parere favorevole della Conferenza sulla Delibera dell’Autorità volta ad includere, nell’Elenco dei soggetti aggregatori, alcuni organismi, , tra i quali il Consorzio CEV, ammesso a condizione che venga effettuata una modifica statutaria (Rep. Atti n.73/CU del 16 luglio 2015);

VISTA la Comunicazione dell’Autorità Nazionale Anticorruzione, resa nella Conferenza del 20 ottobre 2015, con la quale si rende noto che l’Autorità stessa, a seguito delle verifiche svolte, ha deliberato la sospensione dall’Elenco dei soggetti aggregatori del Consorzio CEV;

 

 

 

 

 

VISTA la nota dell’Autorità Nazionale Anticorruzione diramata in data 30 dicembre 2015, prot. CSR 5689 P-4.23.2.13, con la quale si trasmette la proposta assunta con Delibera del 10 dicembre 2015 in merito all’iscrizione del Consorzio CEV dall’Elenco dei soggetti aggregatori, prevedendo l’annullamento in autotutela, con efficacia ex nunc, della Delibera ANAC n.58, nella parte in cui dispone l’iscrizione con riserva del CEV nel citato Elenco, in quanto permane in capo allo stesso  Consorzio la mancanza di indipendenza nello svolgimento delle proprie funzioni;

VISTA la nota prot. CSR 258 P-4.23.2.13 del 19 gennaio 2016, con la quale si trasmette la comunicazione del  Consorzio CEV della imminente conclusione di tutte le fasi di dismissione delle quote di partecipazione in società private, con la contestuale richiesta all’ANAC di archiviare, per tali motivi, il procedimento di annullamento dall’iscrizione nell’Elenco dei soggetti aggregatori;

VISTA la nota dell’ANAC, diramata in data 20 gennaio 2016, prot. CSR 270 P-4.23.2.13 con la quale si rileva l’insufficienza degli elementi forniti dal CEV per l’archiviazione del caso e si ribadisce la necessità di procedere all’annullamento dell’iscrizione del CEV dall’Elenco in esame, per la persistente mancanza dei requisiti di organizzazione e indipendenza richiesti dalle norme in vigore;

VISTI gli esiti dell’odierna Seduta, nel corso della quale le Regioni e gli Enti locali hanno espresso parere favorevole in merito alla proposta dell’Autorità di annullamento dell’iscrizione del Consorzio CEV dall’Elenco dei soggetti aggregatori

 

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

 

ai sensi dell’articolo 4, comma 2, dl D.P.C.M. 11 novembre 2014, sulla proposta dell’Autorità nazionale anticorruzione recante l’annullamento in autotutela dell’iscrizione del Consorzio CEV dall’Elenco dei soggetti aggregatori.

 

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