Intesa, ai sensi dell’articolo 115, comma 1, lettera a), del decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 112, sulla proposta del Ministero della
salute di deliberazione CIPE concernente il riparto per l’anno 2013 delle
risorse finanziarie trasferite nelle disponibilità del Servizio
Sanitario Nazionale, ai sensi dell’articolo 6 del DPCM 1°
aprile 2008, ai fini dell’esercizio delle funzioni sanitarie afferenti alla
medicina penitenziaria.
Rep. Atti n. 123/CU
del 16 ottobre 2014
LA
CONFERENZA UNIFICATA
Nella odierna seduta
del 16 ottobre 2014:
VISTO il decreto legislativo 15 dicembre
1997, n. 446, che, all’articolo 39, comma 1, demanda al CIPE, su proposta del
Ministro della sanità, d’intesa con la Conferenza Stato
- Regioni, l’assegnazione annuale alle Regioni e alle Province autonome delle
quote del fondo sanitario nazionale di parte corrente;
VISTO l’articolo 115, comma 1, lettera a),
del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, il quale dispone che il riparto
delle risorse per il finanziamento del Servizio sanitario nazionale avvenga
previa intesa con la Conferenza Stato - Regioni;
VISTO l’articolo 2, comma 283, della legge 24
dicembre 2007, n. 244 (Finanziaria 2008) il quale prevede che, al fine di dare
attuazione al riordino della medicina penitenziaria comprensivo dell’assistenza
sanitaria negli istituti penali minorili, nei centri di prima accoglienza,
nelle comunità e negli ospedali psichiatrici giudiziari, con decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della salute e
del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell’economia e delle
finanze e con il Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica
amministrazione, di intesa con la Conferenza Stato - Regioni, sono definite le
modalità ed i criteri per il trasferimento dal Dipartimento
dell’amministrazione penitenziaria e dal Dipartimento della giustizia minorile
del Ministero della giustizia al Servizio sanitario nazionale delle funzioni
sanitarie, dei rapporti di lavoro, delle risorse finanziarie e delle
attrezzature e beni strumentali, in materia di sanità penitenziaria;
VISTA l’intesa sullo schema di D.P.C.M. di
cui trattasi, perfezionata nella seduta del 20 marzo 2008 (Rep. atti n. 91);
VISTO il comma 1 dell’articolo 6 del Decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri 1° aprile 2008 (“Modalità
e criteri per il trasferimento al Servizio Sanitario
Nazionale delle funzioni sanitarie, dei rapporti di lavoro, delle risorse
finanziarie e delle attrezzature e beni strumentali in materia di sanità
penitenziaria”), emanato in attuazione del menzionato art. 2, comma 283, della
legge n. 244/2007, il quale prevede che, ai fini dell’esercizio da parte del
Servizio sanitario nazionale delle funzioni sanitarie afferenti alla medicina
penitenziaria, le risorse finanziarie trasferite nelle disponibilità del
Servizio sanitario nazionale sono quantificate complessivamente in 157,8
milioni di euro per l’anno 2008,
in 162,8 milioni di euro per l’anno 2009 e in 167,8
milioni di euro a decorrere dall’anno 2010;
VISTO il comma 2
del predetto articolo
6 del D.P.C.M. 1° aprile 2008, il quale stabilisce, inoltre, che, in fase di
prima applicazione del D.P.C.M. medesimo, le risorse finanziarie di cui al
menzionato comma 1 sono ripartite tra le Regioni, sulla base anche della
tipologia delle strutture penitenziarie e dei servizi minorili presenti sul
territorio di competenza, nonché dei flussi di accesso ai medesimi, secondo
criteri definiti in sede di Conferenza Stato – Regioni;
CONSIDERATO che questa Conferenza, nella
seduta del 31 luglio 2008, ha
deliberato (Rep. Atti n. 81/CU) la costituzione del “Tavolo di consultazione
permanente sulla sanità penitenziaria”, di cui all’Allegato A del più volte
detto D.P.C.M. 1° aprile 2008, tra i cui compiti è previsto anche
l’espletamento dell’attività istruttoria dei provvedimenti, da sottoporre
all’esame di questa Conferenza medesima, attuativi del D.P.C.M. in parola, ivi
compreso quello previsto dal richiamato articolo 6;
VISTA la lettera in data 16
dicembre 2013, diramata in data 17 dicembre 2013, con la quale il Ministero
della salute ha trasmesso, per l’acquisizione della prescritta intesa in sede
di Conferenza Unificata, la proposta di deliberazione CIPE indicata in oggetto;
CONSIDERATO quanto emerso nel corso delle riunioni
tecniche del 29 gennaio e 20 marzo 2014 e le note istruttorie del Coordinamento
interregionale sanità in data 26 febbraio e 28 marzo 2014 contenenti proposte
emendative al testo, nonché le note del Dipartimento Giustizia minorile del
Ministero della Giustizia del 10 marzo 2014 e del Ministero della Giustizia del
18 aprile 2014;
VISTA la lettera pervenuta il 3 giugno 2014,
con la quale il Ministero della salute ha trasmesso una seconda proposta di
deliberazione CIPE, diramata in data 9 giugno 2014, elaborata sulla scorta di
quanto emerso dalle sopracitate riunioni e di quanto rilevato e proposte nelle
note citate al capoverso precedente;
CONSIDERATO
che il punto iscritto all’odg della CU del 12 giugno
2014, su richiesta delle Regioni e delle Province Autonome di Trento e Bolzano,
è stato rinviato per approfondimenti tecnici;
VISTE le lettere del 23 giugno e del 22
luglio 2014, rispettivamente diramate in data 24 giugno e 25 luglio 2014, con le
quali il Ministero della salute a seguito di quanto emerso dalla riunione
tecnica del 26 giugno 2014 e di quanto contenuto nelle note del 1° luglio del Coordinamento
interregionale sanità e del 10 luglio del Ministero della giustizia –
Dipartimento giustizia minorile, ha inviato due ulteriori proposte di riparto,
la seconda delle quali (25 luglio) costituisce la versione definitiva quanto ai
dati contenuti nella Tabella;
VISTA la nota
pervenuta in data 7 ottobre 2014, diramata il 9 ottobre, con la quale il
Ministero della salute ha inviato il testo definitivo della proposta di
deliberazione CIPE di cui trattasi, recependo quanto concordato nel corso della
riunione del Tavolo di consultazione permanente svoltasi il 24 settembre 2014,
con particolare riguardo all’inserimento, nel testo del provvedimento, della
dicitura ”Per l’esiguità del numero dei minori in carico agli Uffici di Servizio
Sociale per i Minorenni (USSM), ai quali il Servizio sanitario nazionale deve
garantire specifica assistenza psicologica attraverso i propri servizi
territoriali, tale popolazione minorile non è contemplata ai fini del presente
riparto”, mentre è
rimasta invariata la Tabella di riparto già trasmessa con la predetta nota del
25 luglio 2014;
VISTA la nota di assenso della Regione Veneto, Coordinatrice della
Commissione salute, del 15 ottobre 2014;
ACQUISITO, nel corso
dell’odierna seduta, l’assenso del Governo, delle Regioni e delle Province
autonome di Trento e di Bolzano e delle Autonomie locali;
SANCISCE
INTESA
sulla proposta del
Ministero della salute di deliberazione CIPE, Allegato A, parte integrante del
presente atto, concernente il riparto per l’anno 2013 delle risorse finanziarie
trasferite nelle disponibilità del Servizio Sanitario
Nazionale, ai sensi dell’articolo 6 del DPCM 1° aprile 2008, ai fini
dell’esercizio delle funzioni sanitarie afferenti alla medicina penitenziaria.
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