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Repertorio atti n. 103/CU del 7 ottobre 2010 Nell’odierna seduta del 7
ottobre 2010 VISTO il decreto legislativo 28 agosto
1997, n. 281; VISTA la legge 6 dicembre 1971, n. 1044 e
successive modificazioni; VISTO il decreto legislativo 16 aprile
1994, n. 297; VISTO il decreto legislativo 31 marzo
1998, n. 112; VISTO il decreto del Presidente della
Repubblica 8 marzo 1999, n. 275; VISTA la legge 8 novembre 2000, n. 328; VISTA la legge costituzionale 18 ottobre
2001, n. 3; VISTA la legge 28 marzo 2003, n. 53; VISTO il decreto legislativo 19 febbraio
2004, n. 59; VISTO l’articolo 1, commi 630 e 1259, della
legge 27 dicembre 2006, n. 296, concernenti, rispettivamente, l'attivazione di “progetti tesi all'ampliamento qualificato
dell'offerta formativa rivolta a bambini dai 24 ai 36 mesi di età, anche
mediante la realizzazione di iniziative sperimentali improntate a criteri di
qualità pedagogica, flessibilità, rispondenza alle caratteristiche della
specifica fascia di età” e la definizione di “livelli essenziali delle prestazioni e i criteri e le modalità sulla
cui base le Regioni attuano un piano straordinario di intervento per lo
sviluppo territoriale dei servizi socio educativi, al quale concorrono gli
asili nido”; VISTA la sentenza della Corte
costituzionale 23 dicembre 2003, n. 370; VISTI gli accordi sanciti in Conferenza Unificata
il 14 giugno 2007, il 20 marzo 2008 e il 29 ottobre 2009, con cui è stata data
attuazione all’art. 1, comma 630, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per gli
anni scolastici 2007-2008, 2008-2009 e 2009-2010, per l’attivazione di un
servizio educativo integrato per bambini di età compresa tra i 24 e i 36 mesi,
da aggregare a strutture educative di scuole dell’infanzia o di asili nido; VISTE
le intese sancite in Conferenza unificata il 26 settembre 2007 (Rep. Atto n.
83/CU) e il 14 febbraio 2008 (Rep. Atto n. 22/CU), con cui lo Stato, le
Regioni, le Province autonome di Trento e di Bolzano e gli Enti locali hanno
confermato l’impegno a sostenere il processo di diffusione e rafforzamento dei
servizi socio-educativi per la prima infanzia tra cui quelli previsti dal più
volte citato articolo 1, comma 630, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per
bambini tra i 24 e i 36 mesi di età; VISTO
il decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 89, concernente
“Revisione dell’assetto ordinamentale, organizzativo e didattico della scuola
dell’infanzia e del primo ciclo di CONSIDERATA l'opportunità di procedere alla
prosecuzione e al potenziamento in forma diffusa sul territorio di servizi
educativi integrati, per rispondere alle richieste delle famiglie, avvalendosi
anche delle esperienze condotte nei decorsi anni scolastici, per una maggiore
qualificazione dell’offerta; CONSIDERATA
l'opportunità di valorizzare gli esiti delle esperienze delle sezioni primavera
e le risorse professionali, strumentali e finanziarie impiegate per la loro
attuazione nei predetti anni scolastici; CONSIDERATA inoltre l’opportunità di
avviare sui singoli territori la messa a sistema di ogni altra iniziativa che si
connoti come servizio educativo per la fascia due-tre anni, comunque
denominato; CONSIDERATA altresì l’opportunità che il
presente Accordo definisca criteri essenziali e linee di indirizzo generale da
valere come quadro di riferimento per l’attivazione del servizio educativo
delle sezioni primavera sul territorio; VISTA la proposta di accordo pervenuta in
data 28 luglio 2010 dal Ministero dell’istruzione, dell’università e della
ricerca e diramata il 30 luglio 2010 alle Regioni ed alle autonomie locali; CONSIDERATO
che nella riunione tecnica del 16
settembre 2010, sono state esaminate le osservazioni avanzate
dalle Regioni dall’ANCI, dall’UPI e dal Ministero dell’economia e delle finanze; CONSIDERATO
che il Ministero dell’istruzione, dell’università
e della ricerca, con nota del 23 settembre CONSIDERATO
che nella riunione tecnica del 27 settembre 2010 sono state concordate ulteriori modifiche al
testo, sulle quali l’ANCI e l’UPI hanno espresso avviso favorevole, mentre le
Regioni, pur convenendo sul nuovo testo riformulato, hanno proposto un
emendamento all’articolo 4 concernente
la sostituzione della parola
“concorrono” , con le seguenti : “possono concorrere”, riservandosi una verifica in sede di riunione della Commissione
degli Assessori; VISTA
la nota del 29 settembre 2010, con la quale il Ministero dell’istruzione,
dell’università e della ricerca ha trasmesso una ulteriore proposta di accordo,
diramata il 30 settembre RILEVATO che nella seduta odierna di
questa Conferenza le Regioni hanno espresso avviso favorevole all’accordo,
condizionato all’accoglimento dell’emendamento di seguito formulato: sostituire all'articolo 4, lettera c), le parole “ciascuna regione concorre al finanziamento"
con le parole "ciascuna regione può
concorrere al finanziamento"; RILEVATO che, nella medesima seduta l’ANCI e l’UPI
hanno espresso avviso favorevole sul
provvedimento; RILEVATO che il Governo ha accolto la
richiesta delle Regioni relativa all’emendamento all’articolo 4; ACQUISITO l’assenso del Governo, delle
Regioni e delle Province Autonome e delle Autonomie locali; SANCISCE IL SEGUENTE ACCORDO QUADRO tra Governo, Regioni e Province Autonome
di Trento e Bolzano, Province, Comuni e Comunità montane nei termini
sottoindicati. Articolo 1 (Natura e finalità del servizio) Ai sensi dell’articolo 1, comma 630, della
legge 27 dicembre 2006, n. 296, è realizzata sull’intero territorio nazionale l’offerta
di un servizio educativo per bambini di età compresa tra i 24 e i 36 mesi, da
intendersi come servizio socio-educativo integrativo e aggregato alle attuali
strutture delle scuole dell’infanzia e degli asili nido. L’offerta concorre a
fornire una risposta alla domanda delle famiglie per servizi della prima
infanzia e contribuisce alla diffusione di una cultura attenta ai bisogni e
alle potenzialità dei bambini da zero a sei anni, in coerenza con il principio
della continuità educativa, avvalendosi delle esperienze positive già avviate
in numerose realtà territoriali, anche nella prospettiva di portare a sistema
sul territorio ogni altra esperienza che si configuri come servizio educativo
per bambini di tale età nel rispetto delle normative vigenti. I progetti educativi delle sezioni
primavera, al fine di assicurare qualità e funzionalità del servizio, devono
rispondere ai criteri generali definiti nel punto 5 dell’Accordo del 14 giugno
2007. Articolo 2 (Intese
regionali) Per il funzionamento delle sezioni
primavera gli Uffici scolastici regionali, sulla base dei criteri forniti dal
Ministero della Le Regioni provvedono alla programmazione delle
sezioni primavera sul territorio. Le modalità di funzionamento e gestione
complessiva di tali sezioni, utilizzando a tal fine i fondi statali e regionali
destinati di cui al successivo articolo 4, sono oggetto di specifiche intese
sottoscritte, sentite le ANCI regionali, tra Regione e Ufficio Scolastico
Regionale, nelle quali sono state stabilite le modalità di gestione
amministrativa e finanziaria in coerenza con il sistema statale e regionale, in
base alle seguenti linee operative: a) nei
limiti consentiti dalle risorse finanziarie complessivamente disponibili, sono
ammesse in via prioritaria le sezioni primavera già funzionanti e finanziate
con il contributo statale o regionale, per le
quali permangano, previa verifica, i requisiti iniziali di ammissione; b) le
intese regionali sono definite annualmente di norma entro il mese di marzo e,
comunque, in tempo utile per attivare la programmazione e le procedure di
ammissione dei progetti; c) possono
essere ammesse al finanziamento, nei limiti delle ulteriori disponibilità
finanziarie regionali e degli eventuali residui statali, nuove sezioni che
rispondano ai requisiti di accesso previsti dall’Accordo del 14 giugno 2007
ulteriormente integrati, se necessario, dalle intese regionali di cui al
successivo articolo 3; d) in
base alle risorse disponibili, le intese regionali definiscono l’entità dei
contribuiti da assegnare alle sezioni primavera per fasce definite, tenendo
conto del numero dei bambini iscritti e della durata del servizio. Articolo 3 (Gestione del servizio) I gestori di scuole dell’infanzia
statali, comunali e paritarie, di asili nido comunali o gestiti da soggetti in
convenzione appositamente autorizzati, possono partecipare all’attivazione di
servizi per le sezioni primavera, secondo i seguenti criteri: a) i progetti educativi per il servizio
devono tener conto dei criteri generali, di cui all’art.1, assicurando, in
particolare, la continuità organizzativa e didattica delle sezioni con le
istituzioni dell’infanzia a cui sono aggregate;
b) per nuove sezioni da ammettere in base
alla disponibilità di risorse finanziarie accertate, è richiesta la
presentazione di apposito progetto educativo, definito sulla base dei criteri
generali di cui sopra, tramite specifica istanza da produrre nei termini e
secondo le modalità definite dall’intesa regionale; c) le richieste di ammissione vengono
valutate dall’apposito Tavolo tecnico regionale interistituzionale di cui alle
successive indicazioni. Articolo 4 (Risorse) Lo Stato, le Regioni e i Comuni concorrono
al funzionamento del servizio delle sezioni primavera sulla base delle
rispettive risorse finanziarie nei seguenti termini: a) il
Ministero della b) i
contributi statali complessivi di cui al precedente punto a) sono ripartiti
secondo le percentuali indicate nell’allegata tabella che è parte integrante
del presente Accordo; c) ciascuna
Regione può concorrere al finanziamento delle sezioni primavera con proprio
contributo finanziario che viene quantificato in sede di definizione dell’intesa
regionale di cui al precedente articolo 2; d) in caso di mancata sottoscrizione
dell’intesa regionale, la gestione del servizio è rimessa alla competenza
dell’Ufficio scolastico regionale secondo le modalità dell’anno precedente; e) i
Comuni concorrono al funzionamento delle sezioni primavera con proprio apporto
di risorse strumentali e umane e di servizi autonomamente definito; f) i
contributi finanziari sono erogati alle sezioni primavera nei limiti delle
risorse complessivamente disponibili, in proporzione alla durata oraria del
servizio e alla quantità di bambini frequentanti, secondo parametri definiti
dalle intese regionali di cui all’articolo 2. Articolo 5 (Valutazione) Al fine di sostenere la qualificazione
del servizio educativo e la valutazione del suo processo di attuazione, anche
nella prospettiva di un suo potenziamento e di una sua espansione sul
territorio, sono confermati i sotto elencati organismi di supporto, previsti al
punto 9 dell’accordo del 14 giugno 2007: a) in sede nazionale, il Gruppo
paritetico quale cabina di regia del
progetto, con funzioni di monitoraggio, raccordo e b) in sede regionale, il Tavolo tecnico
di valutazione e confronto, istituito sulla base delle modalità definite dalle
singole intese regionali, con finalità di indirizzo e verifica e di
predisposizione di eventuali iniziative di supporto all’esperienza; c) in sede locale il Comune è
riconosciuto come soggetto “regolatore” della nuova offerta educativa, nel
quadro della programmazione e normazione regionale. L’eventuale avvio di nuove
sezioni avviene con le modalità autorizzative previste dal punto 6 dell’accordo
14.6.2007. Art. 6 (Disposizioni transitorie) Per l’esercizio
finanziario 2010 le risorse statali da assegnare agli Uffici scolastici
regionali, di cui al precedente articolo 4, sono quantificate in 23.500.000 di
euro, rispettivamente a carico del Ministero dell’Istruzione, Università e
Ricerca per la quota di 18.500.000 euro e del Dipartimento delle politiche per
la famiglia per la quota di 5.000.000 euro. Il Ministero del Lavoro e delle
Politiche Sociali si riserva di mettere a disposizione per l’esercizio 2010 una
quota di risorse finanziarie determinata in base alle disponibilità di bilancio
successivamente accertate, a seguito del riparto del Fondo Nazionale per le
Politiche Sociali. Le Regioni a statuto speciale e le
Province autonome di Trento e Bolzano provvedono alle finalità del presente
accordo nell’ambito delle competenze ad esse spettanti ai sensi dello Statuto
speciale e delle relative norme di attuazione e secondo quanto disposto dai
rispettivi ordinamenti. Art. 7 (Durata
dell’Accordo) Il presente Accordo ha validità triennale, salva revisione annuale,
da effettuarsi in sede di Conferenza unificata, ad istanza di ciascuna delle
Parti, anche su proposta del gruppo paritetico, e, comunque, previa verifica
annuale della effettiva disponibilità delle risorse indicate all’articolo 4, da
effettuarsi con il Ministero dell’Economia e delle Finanze. IL SEGRETARIO
IL PRESIDENTE Cons. Allegato Sezioni primavera Ripartizione
fondi statali
NB = la ripartizione in percentuale è calcolata sulla base
delle quote di finanziamento statale erogate nell’esercizio 2009
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