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Intesa tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano e le Autonomie locali ai sensi dell’articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, concernente l’utilizzo di risorse da destinare al finanziamento di azioni per le politiche a favore della famiglia.

Intesa tra il Sottosegretario di Stato alle politiche per la famiglia e le Regioni, le Province

Intesa tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano e le Autonomie locali, ai sensi dell’articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, concernente l’utilizzo di risorse da destinare al finanziamento di azioni per le politiche a favore della famiglia.

 

Repertorio Atti n.     24/CU         del 2 febbraio 2012

                     

 

LA CONFERENZA UNIFICATA

 

 

Nella seduta odierna del 2 febbraio 2012:

 

VISTO l'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, in base al quale, in sede di Conferenza unificata, il Governo può promuovere la stipula di intese dirette a favorire il raggiungimento di posizioni unitarie o il conseguimento di obiettivi comuni;

 

VISTA la nota del 2 novembre 2011, con la quale il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri con delega alle politiche per la famiglia ha trasmesso la proposta di intesa in argomento, ai fini del perfezionamento in questa Conferenza;

 

VISTA la lettera in data 4 novembre 2011 con la quale la predetta proposta di intesa è stata portata a conoscenza delle Regioni e Province autonome e delle Autonomie locali;

 

CONSIDERATO che, nel corso della riunione tecnica svoltasi il 11 novembre 2011, il rappresentante del Dipartimento per le politiche della famiglia ha chiesto il rinvio dell’esame dello schema di intesa in parola;

 

VISTA la lettera in data 14 dicembre 2011 con la quale il Ministro con delega alle politiche per la famiglia ha inviato una nuova versione della proposta di intesa di cui all’oggetto, ai fini del perfezionamento in questa Conferenza;

 

VISTA la nota del 16 dicembre 2011, diramata con lettera in data 19 dicembre 2011, con la quale il menzionato Dipartimento ha inviato la definitiva versione del documento di cui all’oggetto;

 

VISTE le lettere del 20 e del 21 dicembre 2011 con le quali, rispettivamente l’ANCI ed il rappresentante della Commissione politiche sociali delle Regioni e Province autonome hanno espresso assenso tecnico sullo schema di decreto in parola, nella versione inviata con la predetta nota del 16 dicembre 2011;

 

RILEVATO che l’argomento, iscritto all’ordine del giorno della seduta del 21 dicembre 2011 di questa Conferenza, non è stato esaminato;

 

RILEVATO che l’argomento, iscritto all’ordine del giorno della seduta del 19 gennaio 2012 di questa Conferenza, è stato rinviato;

 

VISTA la lettera del 23 gennaio 2012 con la quale il Dipartimento per le politiche della famiglia, ha inviato una nuova versione della proposta di intesa di cui all’oggetto;

CONSIDERATO che, nel corso della riunione tecnica svoltasi il 30 gennaio 2012, il rappresentante del Coordinamento tecnico delle Regioni in materia di politiche sociali ha formulato una richiesta  emendativa dell’articolo 3 della bozza di intesa in argomento, che il rappresentante del Dipartimento per le politiche della famiglia ha ritenuto accoglibile;

 

CONSIDERATO che, nel corso della predetta riunione, l’ANCI e l’UPI hanno espresso assenso tecnico sul documento in parola;

 

VISTA la nota del 31 gennaio 2012, diramata in pari data, con la quale il menzionato Dipartimento ha inviato la definitiva versione della proposta di intesa di cui all’oggetto, che recepisce la richiesta emendativa formulata nel corso della predetta riunione tecnica;

 

ACQUISITO, nell’odierna seduta di questa Conferenza, l’assenso del Governo, delle Regioni, delle Province autonome di Trento e di Bolzano e delle Autonomie locali;

 

 

SANCISCE LA SEGUENTE INTESA

 

 

tra il Governo, le Regioni, le Province Autonome e gli Enti locali, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131:

 

 

Considerati:

 

-         Il decreto in data 26 ottobre 2011 del Sottosegretario di Stato con delega alle politiche per la famiglia, con la quale sono state individuate e quantificate le risorse stornabili da precedenti finalizzazioni  di competenza statale e pertanto disponibili a valere sui capitoli di pertinenza del c.d.r. 15 – Politiche della famiglia del bilancio di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri per il finanziamento di azioni in favore della famiglia, di cui sono titolari le Regioni e Province Autonome di Trento e Bolzano;

-         La necessità di provvedere alla ripartizione tra le Regioni e Province Autonome di Trento e Bolzano delle risorse individuate secondo la tabella di riparto allegata per complessivi 25 milioni di euro, da destinare ad azioni in favore della famiglia;

-         Lo sforzo posto in atto dal Governo e dalle Regioni, nel rispetto del principio di leale collaborazione e nel quadro degli impegni assunti in sede europea, di riqualificare la spesa concentrandola su poche priorità ad alta valenza strategica ai fini dello sviluppo e dell’inclusione sociale, in particolare nelle Regioni del Mezzogiorno;

-         La necessità di garantire continuità agli interventi relativi agli Obiettivi di Servizio sottoindicati:

·         S.04 “Diffusione servizi per l’infanzia” (% di Comuni con servizi per l’infanzia)

·         S.05 “Presa in carico degli utenti dei servizi per l’infanzia” (% bambini in età 0-3 anni che usufruiscono dei servizi per l’infanzia”)

·         S.06 “Incremento della percentuale di anziani beneficiari di assistenza domiciliare integrata dall’1,6% al 3,5%”

-         L’articolo 2, comma 109, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, che abroga, a decorrere dal 1° gennaio 2010, l’articolo 5 della legge 30 novembre 1989, n. 386, relativo alla partecipazione delle Province Autonome di Trento e Bolzano alla ripartizione di fondi speciali istituiti per garantire livelli minimi di prestazioni in modo uniforme su tutto il territorio nazionale;

-         La circolare del Ministero dell’economia e delle finanze n. 128699 del 5 febbraio 2010 che, in attuazione del richiamato comma 109 dell’articolo 2 della legge n. 191 del 2009, richiede che ciascuna Amministrazione si astenga dall’erogare finanziamenti alle autonomie speciali e comunichi al Ministero dell’economia e delle finanze le somme che sarebbero state attribuite alle Province stesse in assenza del predetto comma 109 per l’anno 2010, al fine di consentire le conseguenti variazioni di bilancio in riduzione degli stanziamenti a partire dal 2010;

-         La nota del Ministero dell’economia e delle finanze prot. 110783 del 17 gennaio 2011, a firma del Ragioniere Generale dello Stato, che conferma l’esigenza di mantenere accantonati i fondi spettanti alle Province Autonome di Trento e Bolzano anche per il 2011;

 

 

SI CONVIENE

 

 

Articolo 1

(Oggetto)

 

1.       La presente intesa stabilisce, i criteri di ripartizione delle risorse disponibili a valere sui capitoli di pertinenza del c.d.r. 15 – Politiche della famiglia del bilancio di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri, per complessivi 25 milioni di euro, da destinare al concorso finanziario per la realizzazione di azioni in favore della famiglia, nonché le modalità di attuazione, i tempi di realizzazione degli interventi e il monitoraggio. Le regioni concorreranno ai finanziamenti secondo le loro disponibilità.

 

 

Articolo 2

(Criteri di ripartizione)

 

1.       Le risorse di cui all’articolo precedente sono ripartite con il presente provvedimento secondo i medesimi criteri già previsti per il Fondo nazionale per le politiche sociali per l’anno 2011, come da allegata tabella A, che forma parte integrante della presente intesa.

 

 

Art. 3

(Modalità di attuazione)

 

1.       Il Dipartimento per le politiche della famiglia trasferisce alle Regioni le risorse secondo gli importi indicati nella predetta tabella A,  a seguito di specifica richiesta nella quale sono indicate le azioni da finanziare in materia di servizi socio-educativi alla prima infanzia e di assistenza domiciliare integrata, per la componente sociale, individuate dalle Regioni in accordo con le Autonomie Locali  .

2.    La quota riferita alle Province Autonome di Trento e Bolzano è calcolata ai soli fini della comunicazione del relativo ammontare al Ministero dell’economia e delle finanze per le conseguenti variazioni di bilancio ai sensi e per gli effetti dell’articolo 2, comma 109, della legge 23 dicembre 2009, n. 191.

 

 

Art. 4

(Monitoraggio)

 

1.       Al fine di raccordare e monitorare gli interventi posti in essere dalle Regioni, attraverso il finanziamento di cui alla presente intesa,  è istituito un gruppo paritetico, composto da due rappresentanti del Dipartimento per le politiche della famiglia, un rappresentante del Ministero dell’economia e finanze, due rappresentanti delle Regioni e Province Autonome, un rappresentante dell’ANCI e un rappresentante dell’UPI.

2.       Le Regioni comunicano al Dipartimento per le politiche della famiglia, nelle forme e nei modi concordati in sede di gruppo paritetico, tutti i dati necessari al monitoraggio e, nello specifico, gli interventi, i trasferimenti effettuati e i progetti finanziati con le risorse del Fondo per le politiche della famiglia.

 

 

Art. 5

(Tempi)

 

1.       Le Regioni, compatibilmente con le regole di bilancio, utilizzano le risorse trasferite ai sensi della presente intesa,  entro l’anno successivo a quello in cui sono state assegnate.

 

 

 

                Il Segretario                                                                             Il Presidente

Cons. Ermenegilda Siniscalchi                                                                  Dott. Piero Gnudi             

 

 


 

TABELLA A

 

Allegata all’intesa tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano e le Autonomie locali ai sensi dell’articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, concernente l’utilizzo di risorse da destinare al finanziamento di azioni per le politiche a favore della famiglia.

 

 

 

REGIONE

%

Importi

 

 

 

PROV AUT DI BOLZANO

0,82

205.000,00

 

 

 

PROV AUT DI TRENTO

0,84

210.000,00

 

 

 

ABRUZZO

2,45

612.500,00

 

 

 

BASILICATA

1,23

307.500,00

 

 

 

CALABRIA

4,11

1.027.500,00

 

 

 

CAMPANIA

9,98

2.495.000,00

 

 

 

EMILIA ROMAGNA

7,08

1.770.000,00

 

 

 

FRIULI VENEZIA GIULIA

2,19

547.500,00

 

 

 

LAZIO

8,6

2.150.000,00

 

 

 

LIGURIA

3,02

755.000,00

 

 

 

LOMBARDIA

14,15

3.537.500,00

 

 

 

MARCHE

2,65

662.500,00

 

 

 

MOLISE

0,8

200.000,00

 

 

 

PIEMONTE

7,18

1.795.000,00

 

 

 

PUGLIA

6,98

1.745.000,00

 

 

 

SARDEGNA

2,96

740.000,00

 

 

 

SICILIA

9,19

2.297.500,00

 

 

 

TOSCANA

6,56

1.640.000,00

 

 

 

UMBRIA

1,64

410.000,00

 

 

 

VALLE D’AOSTA

0,29

72.500,00

 

 

 

VENETO

7,28

1.820.000,00

 

 

 

Totali

100%

25.000.000,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Le quote riferite alle Province Autonome di Trento e Bolzano sono calcolate ai soli fini indicati all'articolo 3, comma 2, della presente intesa

 

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