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Intesa tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di
Trento e di Bolzano e le Autonomie locali, ai sensi dell’articolo 8, comma 6,
della legge 5 giugno 2003, n. 131, concernente l’utilizzo di risorse da
destinare al finanziamento di azioni
per le politiche a favore della famiglia. Repertorio Atti n. 24/CU del 2 febbraio 2012 Nella seduta odierna del 2 febbraio 2012: VISTO
l'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. VISTA la nota del 2 novembre 2011, con la quale il Sottosegretario di
Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri con delega alle politiche per
la famiglia ha trasmesso la proposta di intesa in
argomento, ai fini del perfezionamento in questa Conferenza; VISTA la lettera in data 4 novembre 2011 con la quale la predetta proposta
di intesa è stata portata a conoscenza delle Regioni e
Province autonome e delle Autonomie locali; CONSIDERATO che, nel corso della riunione tecnica svoltasi
il 11 novembre 2011, il rappresentante del Dipartimento per le politiche della
famiglia ha chiesto il rinvio dell’esame dello schema di intesa
in parola; VISTA la lettera in data 14 dicembre 2011 con la quale il
Ministro con delega alle politiche per la famiglia ha inviato una nuova
versione della proposta di intesa di cui all’oggetto,
ai fini del perfezionamento in questa Conferenza; VISTA la nota del 16 dicembre 2011, diramata con lettera in
data 19 dicembre 2011, con la quale il menzionato Dipartimento ha inviato la
definitiva versione del documento di cui all’oggetto; VISTE le
lettere del 20 e del 21 dicembre 2011 con le quali,
rispettivamente l’ANCI ed il rappresentante della Commissione politiche sociali
delle Regioni e Province autonome hanno espresso assenso tecnico sullo schema
di decreto in parola, nella versione inviata con la predetta nota del 16 dicembre
2011; RILEVATO che l’argomento, iscritto all’ordine del giorno
della seduta del 21 dicembre 2011 di questa
Conferenza, non è stato esaminato; RILEVATO che l’argomento, iscritto all’ordine del giorno
della seduta del 19 gennaio 2012 di questa Conferenza,
è stato rinviato; VISTA la lettera del 23 gennaio 2012 con la
quale il Dipartimento per le politiche della famiglia, ha inviato una
nuova versione della proposta di intesa di cui all’oggetto; CONSIDERATO che, nel corso della riunione tecnica svoltasi
il 30 gennaio 2012, il rappresentante del Coordinamento tecnico delle Regioni
in materia di politiche sociali ha formulato una richiesta emendativa
dell’articolo 3 della bozza di intesa in argomento, che il rappresentante del
Dipartimento per le politiche della famiglia ha ritenuto accoglibile; CONSIDERATO che, nel corso della predetta riunione, l’ANCI e
l’UPI hanno espresso assenso tecnico sul documento in parola; VISTA la nota
del 31 gennaio 2012, diramata in pari data, con la quale il menzionato Dipartimento
ha inviato la definitiva versione della proposta di intesa
di cui all’oggetto, che recepisce la richiesta emendativa
formulata nel corso della predetta riunione tecnica; ACQUISITO,
nell’odierna seduta di questa Conferenza, l’assenso del Governo, delle Regioni, delle Province autonome di Trento e di
Bolzano e delle
Autonomie locali; SANCISCE tra il Governo, le Regioni, le Province Autonome e gli Enti locali, ai
sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131: Considerati: -
Il
decreto in data 26 ottobre 2011 del Sottosegretario di Stato con delega alle
politiche per la famiglia, con la quale sono state individuate e quantificate
le risorse stornabili da precedenti finalizzazioni di competenza statale e pertanto
disponibili a valere sui capitoli di pertinenza del c.d.r.
15 – Politiche della famiglia del bilancio di previsione della Presidenza del
Consiglio dei Ministri per il finanziamento di azioni in favore della famiglia,
di cui sono titolari le Regioni e Province Autonome di Trento e Bolzano; -
La
necessità di provvedere alla ripartizione tra le Regioni e Province Autonome di
Trento e Bolzano delle risorse individuate secondo la tabella di riparto
allegata per complessivi 25 milioni di euro, da
destinare ad azioni in favore della famiglia; -
Lo
sforzo posto in atto dal Governo e dalle Regioni, nel rispetto del principio di
leale collaborazione e nel quadro degli impegni
assunti in sede europea, di riqualificare la spesa concentrandola su poche
priorità ad alta valenza strategica ai fini dello sviluppo e dell’inclusione
sociale, in particolare nelle Regioni del Mezzogiorno; -
La
necessità di garantire continuità agli interventi relativi
agli Obiettivi di Servizio sottoindicati: ·
S.04 “Diffusione servizi per l’infanzia” (% di Comuni con
servizi per l’infanzia) ·
S.05 “Presa in carico degli utenti dei servizi per
l’infanzia” (% bambini in età 0-3 anni che usufruiscono dei servizi per
l’infanzia”) ·
S.06 “Incremento della percentuale di anziani
beneficiari di assistenza domiciliare integrata dall’1,6% al 3,5%” -
L’articolo
2, comma 109, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, che abroga, a decorrere dal
1° gennaio 2010, l’articolo 5 della legge 30 novembre 1989, n. 386, relativo
alla partecipazione delle Province Autonome di Trento e Bolzano alla ripartizione
di fondi speciali istituiti per garantire livelli minimi di prestazioni in modo
uniforme su tutto il territorio nazionale; -
La
circolare del Ministero dell’economia e delle finanze n. 128699 del 5 febbraio
2010 che, in attuazione del richiamato comma 109 dell’articolo 2 della legge n.
191 del 2009, richiede che ciascuna Amministrazione si
astenga dall’erogare finanziamenti alle autonomie speciali e comunichi al
Ministero dell’economia e delle finanze le somme che sarebbero state attribuite
alle Province stesse in assenza del predetto comma 109 per l’anno 2010, al fine
di consentire le conseguenti variazioni di bilancio in riduzione degli
stanziamenti a partire dal 2010; -
La
nota del Ministero dell’economia e delle finanze prot.
110783 del 17 gennaio SI
CONVIENE Articolo 1 (Oggetto) 1. La presente intesa stabilisce, i
criteri di ripartizione delle risorse disponibili a valere sui capitoli di
pertinenza del c.d.r. 15 – Politiche della famiglia
del bilancio di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri, per
complessivi 25 milioni di euro, da destinare al concorso
finanziario per la realizzazione di azioni in favore della famiglia, nonché le
modalità di attuazione, i tempi di realizzazione degli interventi e il
monitoraggio. Le regioni concorreranno ai finanziamenti secondo le loro
disponibilità. Articolo 2 (Criteri di ripartizione) 1. Le risorse di cui
all’articolo precedente sono ripartite con il presente provvedimento secondo i
medesimi criteri già previsti per il Fondo nazionale per le politiche sociali
per l’anno 2011, come da allegata tabella A, che forma parte integrante della
presente intesa.
Art. 3 (Modalità di attuazione) 1. Il Dipartimento per le politiche
della famiglia trasferisce alle Regioni le risorse secondo
gli importi indicati nella predetta tabella A, a seguito di specifica richiesta nella quale
sono indicate le azioni da finanziare in materia di servizi socio-educativi
alla prima infanzia e di assistenza domiciliare integrata, per la componente
sociale, individuate dalle Regioni in accordo con le Autonomie Locali . 2. La quota riferita alle Province
Autonome di Trento e Bolzano è calcolata ai soli fini della comunicazione del
relativo ammontare al Ministero dell’economia e delle
finanze per le conseguenti variazioni di bilancio ai sensi e per gli effetti
dell’articolo 2, comma 109, della legge 23 dicembre 2009, n. 191. Art. 4 (Monitoraggio) 1. Al fine di raccordare e monitorare gli
interventi posti in essere dalle Regioni, attraverso
il finanziamento di cui alla presente intesa, è istituito un gruppo paritetico, composto da
due rappresentanti del Dipartimento per le politiche della famiglia, un
rappresentante del Ministero dell’economia e finanze, due rappresentanti delle
Regioni e Province Autonome, un rappresentante dell’ANCI e un rappresentante
dell’UPI. 2. Le Regioni comunicano al
Dipartimento per le politiche della famiglia, nelle forme e nei modi concordati
in sede di gruppo paritetico, tutti i dati necessari al monitoraggio e, nello
specifico, gli interventi, i trasferimenti effettuati e i progetti finanziati
con le risorse del Fondo per le politiche della famiglia. Art. 5 (Tempi) 1. Le Regioni, compatibilmente con le
regole di bilancio, utilizzano le risorse trasferite ai sensi della presente
intesa, entro
l’anno successivo a quello in cui sono state assegnate. Il Segretario
Il Presidente Cons. Ermenegilda Siniscalchi Dott. Piero
Gnudi
TABELLA
A Allegata all’intesa
tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano e le
Autonomie locali ai sensi dell’articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003,
n. 131, concernente l’utilizzo di risorse da destinare
al finanziamento di azioni per le politiche a favore della famiglia.
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