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Accordo, ai sensi dell'articolo 5, comma 7,del decreto ministeriale 16 dicembte 2014, n. 206 tra il Governo, le Regioni e le Autonomie locali, per l'avvio della sperimentazione in materia di banca dati delle valutazioni e progettazioni personalizzate.

 

Accordo, ai sensi dell’articolo 5, comma 7, del decreto ministeriale 16 dicembre 2014, n. 206, tra il Governo, le Regioni e le Autonomie locali, per l’avvio della sperimentazione in materia di banca dati delle valutazioni e progettazioni personalizzate.

 

Repertorio atti n.     48/CU        del 19 aprile 2018   

LA CONFERENZA UNIFICATA

Nell'odierna seduta del 19 aprile 2018;   

 

VISTO il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, del 16 dicembre 2014, n. 206, concernente il “Regolamento recante modalità attuative del Casellario dell’assistenza, a norma dell’articolo13 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122che, tra l’altro:

-      all’articolo 2, comma 3, prevede l’articolazione del Casellario dell’assistenza su tre componenti: a) banca dati delle prestazioni sociali agevolate; b) banca dati delle prestazioni sociali; c) banca dati delle valutazioni multidimensionali;

-      all’articolo 5, prevede che la banca dati delle valutazioni multidimensionali sia articolata in tre sezioni corrispondenti a distinte aree di utenza: a) infanzia, adolescenza e famiglia; b) disabilità e non autosufficienza; c) povertà, esclusione sociale e altre forme di disagio e che le informazioni afferenti alle tre sezioni sono definite attraverso tre  moduli: quanto alla lettera a), attraverso il modulo SINBA; quanto alla lettera b), attraverso il modulo SINA; quanto alla lettera c), attraverso il modulo SIP;

-      al comma 7 del medesimo articolo 5, stabilisce che, al fine di sviluppare l’assetto dei flussi relativi ai tre moduli SINBA, SINA e SIP, le informazioni sono inviate all’INPS dagli enti locali, in forma singola o associata, individuati con accordo in sede di Conferenza Unificata, di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, in via sperimentale, per un periodo di 12 mesi a partire dal termine specificato dal decreto direttoriale di cui all’articolo 2, comma 6;

 

VISTO il decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147, recante “Disposizioni per l’introduzione di una misura nazionale di contrasto alla povertà”, e, in particolare, l’articolo 24 che, tra l’altro:

-      al comma 1 istituisce il Sistema informativo unitario dei servizi sociali (SIUSS);

-      al comma 2 dispone che il SIUSS integra e sostituisce, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, il sistema informativo dei servizi sociali e il Casellario dell’assistenza, che sono conseguentemente soppressi;

-      al comma 3 individua l’articolazione del SIUSS in varie componenti, tra le quali il sistema informativo delle prestazioni e dei bisogni sociali, di cui fa parte la banca dati delle valutazioni e progettazioni personalizzate;

-      al comma 6, nelle more dell’adozione della disciplina attuativa del sistema informativo delle prestazioni e dei bisogni sociali, fa salva la citata disciplina di cui al decreto n. 206 del 2014 attuativa del Casellario dell’assistenza;

-      al comma 9, con riferimento ai beneficiari del reddito di inclusione (ReI), nuova misura unica a

 

livello nazionale di contrasto alla povertà e all’esclusione sociale, dispone l’identificazione di specifiche sezioni del SIUSS che costituiscono la Banca dati ReI, le cui modalità attuative sono disciplinate con apposito decreto da adottarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 147 del 2017;

 

RITENUTO che, nel mutato quadro normativo successivo all’istituzione del SIUSS, i moduli SINA, SINBA e SIP siano riconducibili alla banca dati delle valutazioni e progettazioni personalizzate e che debba darsi avvio alla sperimentazione dei flussi SINA e SINBA sulla base della disciplina attuativa del Casellario dell’assistenza previgente, rimandando l’avvio dei flussi SIP in materia di politiche di contrasto alla povertà all’attuazione della Banca dati ReI;

 

VISTA la nota del 4 aprile 2018, con la quale il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha trasmesso, ai fini del perfezionamento dell’accordo da parte di questa Conferenza, la proposta di Accordo, per l’avvio della sperimentazione in materia di banca dati delle valutazioni e progettazioni personalizzate;

 

CONSIDERATO che, nel corso dell’odierna seduta di questa Conferenza, l’ANCI e l’UPI  hanno espresso parere favorevole, mentre le Regioni hanno proposto emendamenti agli articoli 2, 3 e 4 che sono stati parzialmente accolti nella formulazione concordata e riportata nell’articolato che segue;

 

CONSIDERATO, altresì, che il Sottosegretario all’economia ed alle finanze ha chiesto l’inserimento, della “Clausola di salvaguardia”;

 

ACQUISITO quindi l’assenso del Governo, delle Regioni, delle Province autonome di Trento e Bolzano e delle Autonomie locali;

 

 

SANCISCE ACCORDO

 

 

tra il Governo, le Regioni, le Province Autonome di Trento e Bolzano e gli Enti Locali, nei seguenti termini:

 

CONSIDERATI:

 

-      il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive modifiche e integrazioni recante Codice in materia di protezione dei dati personali;

-      l’articolo 13 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, che istituisce presso l’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS), senza nuovi oneri per la finanza pubblica, il “Casellario dell’assistenza” per la raccolta, la conservazione e la gestione dei dati, dei redditi e di altre informazioni relativi ai soggetti aventi titolo alle prestazioni di natura assistenziale;

-      l’articolo 5, comma 1, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, che ha previsto l’emanazione di un decreto interministeriale per il rafforzamento del sistema dei controlli dell’ISEE – nell’ambito della relativa riforma – e la costituzione, presso l’INPS, della Banca dati delle prestazioni sociali agevolate, condizionate all’ISEE;

-      l’articolo 16 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, che detta ulteriori modalità per l’attuazione e il funzionamento del Casellario dell’assistenza;

-      il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, dell’8 marzo 2013, che ha istituito, presso l’INPS, la Banca dati delle prestazioni sociali agevolate - prima componente del Casellario dell’assistenza;

-      il decreto direttoriale dell’INPS n. 8 del 10 aprile 2015, che ha dettato le modalità attuative dei flussi informativi e il disciplinare tecnico della Banca dati delle prestazioni sociali agevolate;

-      il decreto direttoriale dell’INPS n. 103 del 15 settembre 2016 che ha dettato le modalità attuative dei flussi informativi e il disciplinare tecnico per la sicurezza per la banca dati delle prestazioni sociali e per la banca dati delle valutazioni multidimensionali;

-      il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro della salute, il Ministro dell’economia e delle finanze e il Ministro delegato in materia di politiche della famiglia, del 26 settembre 2016, di riparto del Fondo per le non autosufficienze, e, in particolare, l’articolo 3, comma 6, che stabilisce che per le persone in condizione di disabilità gravissima rilevate ai sensi del comma 5, le informazioni sulla presa in carico e le prestazioni erogate sono messe a disposizione del Casellario dell’assistenza, di cui all’articolo 13 del decreto legge n. 78 del 2010, secondo le modalità previste dal decreto interministeriale 16 dicembre 2014 e, in particolare, mediante la trasmissione del modulo SINA di cui all’articolo 5, comma 3, lettera b), del medesimo decreto interministeriale;

-      il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro della salute e il Ministro dell’economia e delle finanze, del 23 novembre 2016, che individua i requisiti per l’accesso alle misure di assistenza, cura e protezione a carico del Fondo per l’assistenza alle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare, e in particolare, l’articolo 6, comma 5, che stabilisce che le informazioni sulla presa in carico e gli interventi attivati in base al presente decreto, anche al fine di migliorarne la programmazione, il monitoraggio e la rendicontazione, sono messe a disposizione del Casellario dell’assistenza, di cui all’articolo 13 del decreto legge n. 78 del 2010, secondo le modalità previste dal decreto interministeriale 16 dicembre 2014 e, in particolare, mediante la trasmissione del modulo SINA di cui all’articolo 5, comma 3, lettera b), del medesimo decreto interministeriale;

-      il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il Ministro della salute e il Ministro dell’economia e delle finanze, del 27 novembre 2017, registrato dalla Corte dei conti il 29 dicembre 2017, di riparto del Fondo per le non autosufficienze, e, in particolare, l’articolo 4, comma 2, che integra le disposizioni in materia di trasmissione del modulo SINA mediante l’individuazione di specifiche modalità di messa a disposizione delle informazioni;

-      il parere dell’Autorità Garante per la protezione dei dati personali espresso nella seduta del 22 febbraio 2018;

 

 

SI CONVIENE

 

 

Articolo 1

(Definizioni)

1.     Ai soli fini del presente accordo, valgono le seguenti definizioni:

a)      “SINBA”: il sistema informativo per l’infanzia, l’adolescenza e la famiglia di cui all’articolo 5, comma 3, lettera a), del decreto interministeriale n. 206 del 2014;

b)      “SINA”: il sistema informativo per la disabilità e la non autosufficienza di cui all’articolo 5, comma 3, lettera b), del decreto interministeriale n. 206 del 2014;

c)       “Fondo per le non autosufficienze”: il Fondo di cui all’articolo 1, comma 1264, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;

d)      “Persone in condizione di disabilità gravissima”: le persone che si trovano nelle condizioni descritte nell’articolo 3, comma 2, del decreto interministeriale di riparto del Fondo per le non autosufficienze del 26 settembre 2016;

e)      “Fondo per l’assistenza alle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare”: il Fondo di cui all’articolo 3, comma 1, della legge 22 giugno 2016, n. 112, recante Disposizioni in materia di assistenza in favore delle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare;

f)        “Ambiti territoriali”: gli ambiti territoriali di cui all’articolo 8, comma 3, lettera a), della legge 8 novembre 2000, n. 328;

g)      “SIUSS”: il sistema informativo unitario dei servizi sociali, di cui all’articolo 24 del decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147.

 

 

Articolo 2

(SINA e SINBA)

1.       Con riferimento al SINA, i flussi informativi di cui alla tabella 3, sezione 3.2, del decreto interministeriale n. 206 del 2014, sono attivati su tutto il territorio nazionale, almeno con riferimento ai beneficiari delle misure connesse alle quote del Fondo per le non autosufficienze riservate alle persone in condizione di disabilità gravissima, nonché ai beneficiari delle misure connesse al Fondo per l’assistenza alle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare, secondo le modalità stabilite nell’Allegato 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 novembre 2017.

2.       Con riferimento al SINBA, i flussi informativi di cui alla tabella 3, sezione 3.1, del decreto interministeriale n. 206 del 2014, sono attivati su tutto il territorio nazionale, almeno con riferimento ai minori allontanati dalle loro famiglie.

3.       Le Regioni e le Province autonome comunicano al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, entro quarantacinque giorni dall’approvazione del presente accordo, gli ambiti territoriali in cui i flussi informativi di cui ai commi 1 e 2 sono attivati con riferimento a tutti gli interventi che gli enti attuano in favore dei residenti. A tal fine è individuato un numero di ambiti tale da coprire almeno il 15 per cento della popolazione regionale nei territori di competenza.

 

 

Articolo 3

(Avvio della sperimentazione)

1.       La sperimentazione di cui all’articolo 5, comma 7, del decreto interministeriale n. 206 del 2014, si intende avviata a partire dal trentesimo giorno successivo all’approvazione del presente accordo, per un periodo di dodici mesi.

2.       Le informazioni di cui all’articolo 2 sono riferite alle prestazioni erogate nell’intera annualità 2018 e sono messe a disposizione del SIUSS entro sei mesi dall’erogazione della prestazione o  dall’avvio dell’erogazione per le prestazioni periodiche. Sono altresì messe a disposizione del SIUSS entro sei mesi dalla data del presente accordo le informazioni di cui all’articolo 2, comma 1, riferite ai beneficiari delle prestazioni già erogate o in corso di erogazione a valere sulle annualità 2016 e 2017 del Fondo per le non autosufficienze e del Fondo per l’assistenza alle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare.

3.       Le informazioni relative a prestazioni periodiche sono aggiornate, in caso di modifica o di sospensione della prestazione, entro il medesimo termine di cui al comma 2, e in ogni caso, con cadenza annuale.

4.       L’invio delle informazioni di cui al comma 2 riguarda la trasmissione on-line da web del singolo caso, mentre la tempistica dell’avvio in modalità massiva sono indicate dalla cabina di regia di cui al successivo articolo 4.

 

 

Articolo 4

(Cabina di regia per la sperimentazione)

1.       Ai fini del monitoraggio in itinere e della valutazione degli esiti finali della sperimentazione, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali istituisce, entro trenta giorni dall’approvazione del presente accordo, una Cabina di Regia, presieduta dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali e composta da rappresentanti dell’INPS, dell’ANCI e delle Regioni e Province autonome.

 

2.       La Cabina di regia esprime pareri in merito alla sperimentazione, anche sulla base di valutazioni riferite alla qualità dei dati raccolti.

 

 

Articolo 5

(Clausola di salvaguardia)

1.       Le Amministrazioni interessate provvedono alle attività del presente accordo nei limiti delle risorse finanziarie, umane e strumentali già previste a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

 

           

          

 

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