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Parere, ai sensi
dell’articolo 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sullo schema di delibera del Consiglio dei Ministri recante la proroga
di sei mesi dell’incarico di Commissario unico del Governo, per
provvedere in via sostitutiva alla realizzazione dei programmi per il
superamento degli ospedali psichiatrici, conferito al dott. Francesco Corleone
il 19 febbraio 2016. Repertorio Atti n. 98/CU del 3 agosto 2016 LA
CONFERENZA UNIFICATA Nella seduta odierna del 3 agosto 2016: VISTO
l’articolo 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281; VISTO
l’articolo 120 della Costituzione, in materia di poteri sostitutivi del
Governo; VISTO l’articolo 8, comma 1, della legge 5 giugno
2003, n. 131, che prevede che, “nei casi e per le finalità previsti
dall’articolo 120, secondo comma, della Costituzione, il Presidente del
Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro competente per materia, anche
su iniziativa delle regioni o degli enti locali, assegna all’ente interessato
un congruo termine per adottare i provvedimenti dovuti o necessari; decorso
inutilmente tale termine, il Consiglio dei ministri, sentito l’organo
interessato, su proposta del Ministro competente o del Presidente del Consiglio
dei Ministri, adotta i provvedimenti necessari, anche normativi, ovvero nomina
un apposito Commissario. Alla riunione del Consiglio dei Ministri partecipa il
Presidente della giunta regionale della regione interessata al provvedimento; VISTO il decreto legge 22 dicembre 2011, n. 211,
convertito, con modificazione, dalla legge 17 febbraio 2012, n. 9, e successive
integrazioni, recante interventi urgenti per il contrasto della tensione
detentiva determinata dal sovraffollamento delle carceri, e in particolare
l’articolo 3-ter, commi 4 e 6, che stabiliscono, rispettivamente, la chiusura
degli ospedali psichiatrici giudiziari e attribuiscono specifiche risorse per
la realizzazione e la riconversione delle strutture sanitarie nell’ambito delle
quali attuare le misure di sicurezza del ricovero in ospedale psichiatrico
giudiziario e dell’assegnazione a casa di cura e custodia, da ripartire in base
a programmi presenti dalle singole Regioni; VISTO, altresì, il comma 9 del citato
articolo 3-ter, in base al quale “nel caso di mancata presentazione del
programma di cui al comma 6 entro il termine del 15 maggio 2013, ovvero di
mancato rispetto del termine di completamento del predetto programma, il
Governo, in attuazione dell’articolo 120 della Costituzione e nel rispetto
dell’articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131, provvede in via sostitutiva
al fine di assicurare piena esecuzione a quanto previsto dal comma 4. Nel caso
di ricorso alla predetta procedura il Consiglio dei Ministri, sentita la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome
di Trento e di Bolzano, nomina Commissario la stessa persona per tutte le
Regioni per le quali si rendono necessari gli interventi sostitutivi”; VISTO il decreto legge 31 marzo 2014, n. 52,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 2014, n. 81, recante
disposizioni urgenti in materia di superamento degli ospedali psichiatrici
giudiziari, e in particolare l’articolo 1, comma 2; VISTA la delibera del Consiglio dei ministri
del 19 febbraio 2016, con la quale il dott. Francesco Corleone è stato nominato
Commissario unico del Governo per provvedere, in via sostitutiva, alla
realizzazione dei programmi necessari alla chiusura degli ex ospedali
psichiatrici giudiziari e al tempestivo ricovero presso le competenti Residenze
per l’Esecuzione delle Misure di Sicurezza (REMS) delle persone ancora ivi
internate e di quelle sottoposte a misura di sicurezza provvisoria e, in
particolare, l’articolo 4, che stabilisce che l’incarico del Commissario ha
durata di sei mesi ed è rinnovabile alla scadenza; VISTA la nota del 2
agosto 2016, diramata in pari data, con la quale la Presidenza del Consiglio
dei Ministri ha trasmesso lo schema di delibera in oggetto finalizzata, alla
luce delle risultanze della relazione trimestrale deposita dal Commissario in data
19.5.2016, a prorogare di ulteriori sei mesi la nomina del Commissario unico
per provvedere in via sostitutiva, in luogo delle regioni tuttora inadempienti,
alla realizzazione dei programmi indicati all’articolo 1, comma 1, della citata
delibera del Consiglio dei ministri del 19 febbraio 2016, al fine di garantire
il completamento della chiusura degli ex ospedali psichiatrici giudiziari e
tempestivo ricovero presso le competenti
residenze per l’ Esecuzione delle Misure di sicurezza ( REMS) delle persone
ancora ivi internate, e di quelle sottoposte a misure di sicurezza provvisoria
nonché il superamento delle persistenti criticità relative alle REMS
provvisorie; CONSIDERATO che, nel corso dell’odierna
seduta di questa Conferenza, le Regioni hanno espresso parere favorevole con
richiesta di eliminare il riferimento ai programmi di cui all’articolo 1, comma
1 della delibera del Consiglio dei Ministri 19 febbraio 2016, contenuto nello
schema di delibera in questione; richiesta accolta dal Governo; ESPRIME PARERE FAVOREVOLE
nei termini di cui in premessa, sullo schema di delibera del Consiglio
dei Ministri recante la proroga di sei mesi dell’incarico di Commissario unico
del Governo, per provvedere in via sostitutiva alla realizzazione dei
programmi per il superamento degli ospedali psichiatrici, conferito al dott.
Francesco Corleone il 19 febbraio 2016.
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