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Intesa sulla proposta del Ministero della salute di modifica allo schema di decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro della giustizia, concernente la definizione, ad integrazione del D.P.R 14 gennaio 1997, di ulteriori requisiti strutturali, tecnologici e organizzativi minimi, anche con riguardo ai profili di sicurezza, relativi alle strutture destinate ad accogliere le persone cui sono applicate le misure di sicurezza del ricovero in ospedale psichiatrico giudiziario e dell'assegnazione a casa di cura e custodia.

Intesa, ai sensi dell’articolo 3-ter del decreto legge 22 dicembre 2011, n

Intesa, ai sensi dell’articolo 3-ter del decreto legge 22 dicembre 2011, n. 211, convertito, con modificazioni, in legge 17 febbraio 2012, n. 9, sulla proposta del Ministero della salute di modifica allo schema di decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro della giustizia, concernente la definizione, ad integrazione del D.P.R. 14 gennaio 1997, di ulteriori requisiti strutturali, tecnologici e organizzativi minimi, anche con riguardo ai profili di sicurezza, relativi alle strutture destinate ad accogliere le persone cui sono applicate le misure di sicurezza del ricovero in ospedale psichiatrico giudiziario e dell’assegnazione a case di cura e custodia. 

 

Rep. Atti n.      111/CU   del 26 settembre 2012             

 

LA CONFERENZA UNIFICATA

 

Nell’odierna seduta del 26 settembre 2012;

 

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1997 recante “Approvazione dell’atto di indirizzo e coordinamento alle Regioni e alle Province autonome di Trento e di Bolzano, in materia di requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi minimi per l’esercizio delle attività sanitarie da parte delle strutture pubbliche e private”;

 

VISTO l’articolo 2, comma 283, della Legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Finanziaria 2008), il quale prevede che, al fine di dare completa attuazione al riordino della medicina penitenziaria, comprensivo dell’assistenza sanitaria negli Istituti penali minorili, nei centri di prima accoglienza, nelle comunità e degli ospedali psichiatrici giudiziari, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della salute e del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e con il Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, di intesa con la Conferenza Stato-Regioni, sono definite le modalità ed i criteri per il trasferimento dal Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria e dal Dipartimento della giustizia minorile del Ministero della giustizia al Servizio Sanitario Nazionale delle funzioni sanitarie, dei rapporti di lavoro, delle risorse finanziarie e delle attrezzature e beni strumentali, in materia di sanità penitenziaria;

 

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° aprile 2008, emanato in attuazione del menzionato articolo 2, comma 283, della legge 244 del 2007, recante “Modalità e criteri per il trasferimento al Servizio sanitario nazionale delle funzioni sanitarie, dei rapporti di lavoro, delle risorse finanziarie e delle attrezzature e beni strumentali in materia di sanità penitenziaria”;

 

VISTO, in particolare, l’articolo 5, comma 2, del citato D.P.C.M. 1° aprile 2008, il quale prevede l’istituzione di un apposito Comitato paritetico interistituzionale per l’attuazione delle linee di indirizzo per gli interventi specifici negli Ospedali psichiatrici giudiziari (OPG) e nelle Case di Cura e Custodia (CCC) di cui all’Allegato C al medesimo D.P.C.M. 1° aprile 2008;

 

RILEVATO che questa Conferenza, nella seduta del 31 luglio 2008, ha deliberato (Rep. Atti n. 81/CU) la costituzione del Comitato paritetico interistituzionale, previsto dal citato articolo 5, comma 2, del D.P.C.M. 1° aprile 2008, a cui sono demandati la predisposizione degli indirizzi sugli adempimenti di cui al richiamato Allegato C al medesimo D.P.C.M., nonché degli strumenti necessari per supportare il programma di superamento graduale degli O.P.G. e favorire le forme di collaborazione tra il Ministero della giustizia ed il Servizio sanitario nazionale a livello nazionale, regionale e locale;

 

VISTO, in particolare, l’articolo 2, comma 3, dell’anzidetta Delibera della Conferenza Unificata del 31 luglio 2008, il quale prevede che i documenti elaborati dal Comitato paritetico interistituzionale sono comunicati al Tavolo di consultazione permanente di cui all’articolo 1 della medesima Delibera, anche ai fini del successivo esame da parte di questa Conferenza;

 

VISTO l’Accordo sancito in Conferenza Unificata, nella seduta del 26 novembre 2009, Rep. Atti n. 84/CU, concernente la definizione di specifiche aree di collaborazione e gli indirizzi di carattere prioritario sugli interventi negli Ospedali psichiatrici giudiziari e nelle Case di Cura e Custodia;

 

VISTO il successivo Accordo (Rep. Atti n. 95/CU), con il quale la Conferenza Unificata, nella seduta del 13 ottobre 2012, ha approvato un documento recante “Integrazione agli indirizzi di carattere prioritario sugli interventi negli Ospedali psichiatrici giudiziari (OPG) e nelle Case di Cura e Custodia (CCC) di cui all’Allegato C al DPCM 1 aprile 2008”, che definisce alcuni ulteriori interventi di carattere prioritario necessari per attuare il percorso di superamento delle strutture di cui al più volte citato Allegato C al D.P.C.M. 1 aprile 2008;

 

VISTO l’articolo 3-ter del decreto legge 22 dicembre 2011, n. 211, convertito, con modificazioni, in legge 17 febbraio 2012, n. 9, recante disposizioni per il definitivo superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari, il quale prevede, al comma 2, che con decreto di natura non regolamentare del Ministro della salute, adottato di concerto con il Ministro della giustizia, d’intesa con questa Conferenza, sono definiti, ad integrazione di quanto previsto dal menzionato Decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1997, ulteriori requisiti strutturali, tecnologici e organizzativi, anche con riguardo ai profili di sicurezza, relativi alle strutture destinate ad accogliere le persone cui sono applicate le misure di sicurezza del ricovero in ospedale psichiatrico giudiziario e dell’assegnazione a casa di cura e custodia;

 

VISTA l’Intesa sancita in Conferenza Unificata, nella seduta del 25 luglio 2012, Rep. Atti n. 98/CU, sullo schema di decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro della giustizia, concernente la definizione, ad integrazione del più volte citato Decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1997, di ulteriori requisiti strutturali, tecnologici e organizzativi minimi, anche con riguardo ai profili di sicurezza, relativi alle strutture destinate ad accogliere le persone cui sono applicate le misure di sicurezza del ricovero in ospedale psichiatrico giudiziario e dell’assegnazione a case di cura e custodia;

 

CONSIDERATO che, nel corso della medesima seduta della Conferenza Unificata, le Regioni e le Province autonome e le Autonomie locali, nell’esprimere parere favorevole al perfezionamento dell’intesa, hanno rappresentato la necessità di condurre ulteriori approfondimenti sulla delicata materia oggetto del provvedimento in esame ed hanno fatto presente, pertanto, di fare riserva di formulare entro una settimana le proprie eventuali osservazioni al riguardo;

 

RILEVATO che il Ministro della salute, nel prendere atto della richiesta come sopra avanzata dalle Regioni e Province autonome e dalle Autonomie locali, ha fatto presente, nel corso della predetta seduta, di ritenere la medesima richiesta accoglibile;

 

VISTA la nota in data 3 agosto 2012, con la quale il Presidente della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome ha comunicato ai Ministri interessati le osservazioni delle Regioni medesime sullo schema di provvedimento di cui trattasi;  

 

VISTA la lettera in data 12 settembre 2012, diramata in data 14 settembre 2012, con la quale il Ministero della salute ha inviato, ai fini del perfezionamento della prescritta intesa, la proposta indicata in oggetto, che recepisce un’espressa richiesta avanzata dal Ministero della Giustizia volta a precisare che la definizione dei requisiti strutturali delle strutture residenziali destinate ad accogliere le persone cui sono applicate le misure di sicurezza del ricovero in ospedale psichiatrico giudiziario e dell’assegnazione a case di cura e custodia deve tener conto, oltre che delle necessità assistenziali e di riabilitazione psico-sociale, anche delle necessità di sicurezza;

 

CONSIDERATO che, con la predetta lettera, il Dicastero in parola, nel comunicare che sulla proposta che interessa è stato acquisito l’assenso tecnico del Ministero dell’Interno e dell’ANCI, ha anche ritenuto di dover portare a conoscenza della Segreteria una nota in data 11 settembre 2012, con la quale il Segretario Generale della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome ha precisato, tra l’altro, che la definitiva posizione delle Regioni medesime sulla più volte citata proposta sarà assunta in sede di Conferenza delle Regioni e Province autonome;

 

RILEVATO che, nel corso dell’odierna seduta, i Presidenti delle Regioni e Province autonome, l’ANCI e l’UPI hanno espresso parere favorevole al perfezionamento dell’intesa sulla menzionata proposta del Ministero della salute;

 

ACQUISITO, nel corso dell’odierna seduta, l’assenso del Governo, delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano e delle Autonomie locali sulla proposta in oggetto;

 

SANCISCE INTESA

 

sulla proposta del Ministero della salute di modifica allo schema di decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro della giustizia, concernente la definizione, ad integrazione del D.P.R. 14 gennaio 1997, di ulteriori requisiti strutturali, tecnologici e organizzativi minimi, anche con riguardo ai profili di sicurezza, relativi alle strutture destinate ad accogliere le persone cui sono applicate le misure di sicurezza del ricovero in ospedale psichiatrico giudiziario e dell’assegnazione a case di cura e custodia. 

 

 

                            IL SEGRETARIO                                                IL PRESIDENTE

       Cons. Ermenegilda Siniscalchi                                     Dott. Piero Gnudi

 

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