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Intesa, ai sensi
dell’articolo 3-ter del decreto legge 22 dicembre 2011, n. 211, convertito, con
modificazioni, in legge 17 febbraio 2012, n. 9, sulla proposta del Ministero
della salute di modifica allo schema di decreto del Ministro della salute, di
concerto con il Ministro della giustizia, concernente la definizione, ad
integrazione del D.P.R. 14 gennaio 1997, di ulteriori
requisiti strutturali, tecnologici e organizzativi minimi, anche con riguardo
ai profili di sicurezza, relativi alle strutture destinate ad accogliere le
persone cui sono applicate le misure di sicurezza del ricovero in ospedale
psichiatrico giudiziario e dell’assegnazione a case di cura e custodia. Rep. Atti n. 111/CU del 26 settembre 2012 Nell’odierna seduta del 26 settembre
2012; VISTO il decreto del Presidente
della Repubblica 14 gennaio 1997 recante “Approvazione dell’atto di indirizzo e coordinamento alle Regioni e alle Province
autonome di Trento e di Bolzano, in materia di requisiti strutturali,
tecnologici ed organizzativi minimi per l’esercizio delle attività sanitarie da
parte delle strutture pubbliche e private”; VISTO l’articolo 2, comma 283, della Legge 24 dicembre
2007, n. 244 (Finanziaria 2008), il quale prevede che, al fine di dare completa
attuazione al riordino della medicina penitenziaria, comprensivo
dell’assistenza sanitaria negli Istituti penali minorili, nei centri di prima
accoglienza, nelle comunità e degli ospedali psichiatrici giudiziari, con
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su
proposta del Ministro della salute e del Ministro della giustizia, di concerto
con il Ministro dell’economia e delle finanze e con il Ministro per le riforme
e le innovazioni nella pubblica amministrazione, di intesa con VISTO il Decreto
del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° aprile 2008, emanato in attuazione
del menzionato articolo 2, comma 283, della legge 244 del 2007, recante
“Modalità e criteri per il trasferimento al Servizio sanitario nazionale delle
funzioni sanitarie, dei rapporti di lavoro, delle risorse finanziarie e delle
attrezzature e beni strumentali in materia di sanità penitenziaria”; VISTO, in particolare, l’articolo 5,
comma 2, del citato D.P.C.M. 1° aprile 2008, il quale
prevede l’istituzione di un apposito Comitato
paritetico interistituzionale per l’attuazione delle linee di indirizzo per gli
interventi specifici negli Ospedali psichiatrici giudiziari (OPG) e nelle Case
di Cura e Custodia (CCC) di cui all’Allegato C al medesimo D.P.C.M.
1° aprile 2008; RILEVATO che questa Conferenza,
nella seduta del 31 luglio VISTO, in particolare, l’articolo 2,
comma 3, dell’anzidetta Delibera della Conferenza Unificata del
31 luglio 2008, il quale prevede che i documenti elaborati dal Comitato
paritetico interistituzionale sono comunicati al Tavolo di consultazione
permanente di cui all’articolo 1 della medesima Delibera, anche ai fini del
successivo esame da parte di questa Conferenza; VISTO l’Accordo sancito in Conferenza Unificata, nella
seduta del 26 novembre 2009, Rep. Atti n. 84/CU,
concernente la definizione di specifiche aree di collaborazione e gli indirizzi
di carattere prioritario sugli interventi negli Ospedali psichiatrici
giudiziari e nelle Case di Cura e Custodia; VISTO il successivo Accordo (Rep. Atti n. 95/CU), con il quale VISTO l’articolo 3-ter
del decreto legge 22 dicembre 2011, n. 211, convertito, con modificazioni, in
legge 17 febbraio 2012, n. 9, recante disposizioni per il definitivo
superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari, il quale prevede, al comma
2, che con decreto di natura non regolamentare del Ministro della salute,
adottato di concerto con il Ministro della giustizia, d’intesa con questa
Conferenza, sono definiti, ad integrazione di quanto
previsto dal menzionato Decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio
1997, ulteriori requisiti strutturali, tecnologici e organizzativi, anche con
riguardo ai profili di sicurezza, relativi alle strutture destinate ad
accogliere le persone cui sono applicate le misure di sicurezza del ricovero in
ospedale psichiatrico giudiziario e dell’assegnazione a casa di cura e custodia; VISTA l’Intesa sancita in Conferenza Unificata, nella seduta
del 25 luglio 2012, Rep. Atti n. 98/CU, sullo schema
di decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro della
giustizia, concernente la definizione, ad integrazione del più
volte citato Decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1997, di
ulteriori requisiti strutturali, tecnologici e organizzativi minimi, anche con
riguardo ai profili di sicurezza, relativi alle strutture destinate ad
accogliere le persone cui sono applicate le misure di sicurezza del ricovero in
ospedale psichiatrico giudiziario e dell’assegnazione a case di cura e
custodia; CONSIDERATO che, nel corso della medesima seduta della
Conferenza Unificata, le Regioni e le Province autonome e le Autonomie locali,
nell’esprimere parere favorevole al perfezionamento dell’intesa, hanno
rappresentato la necessità di condurre ulteriori
approfondimenti sulla delicata materia oggetto del provvedimento in esame ed
hanno fatto presente, pertanto, di fare riserva di formulare entro una
settimana le proprie eventuali osservazioni al riguardo; RILEVATO che il Ministro della salute, nel prendere atto
della richiesta come sopra avanzata dalle Regioni e Province autonome e dalle
Autonomie locali, ha fatto presente, nel corso della predetta seduta, di
ritenere la medesima richiesta accoglibile; VISTA la nota in
data 3 agosto 2012, con la quale il Presidente della Conferenza delle Regioni e
delle Province autonome ha comunicato ai Ministri interessati
le osservazioni delle Regioni medesime sullo schema di provvedimento di cui
trattasi; VISTA la lettera in data 12 settembre
2012, diramata in data 14 settembre 2012, con la quale il Ministero della salute
ha inviato, ai fini del perfezionamento della prescritta intesa, la proposta
indicata in oggetto, che recepisce un’espressa
richiesta avanzata dal Ministero della Giustizia volta a precisare che la
definizione dei requisiti strutturali delle strutture residenziali destinate ad
accogliere le persone cui sono applicate le misure di sicurezza del ricovero in
ospedale psichiatrico giudiziario e dell’assegnazione a case di cura e custodia
deve tener conto, oltre che delle necessità assistenziali e di riabilitazione psico-sociale, anche delle necessità di sicurezza; CONSIDERATO che,
con la predetta lettera, il Dicastero in parola, nel comunicare che sulla
proposta che interessa è stato acquisito l’assenso tecnico del Ministero
dell’Interno e dell’ANCI, ha anche ritenuto di dover portare a conoscenza della
Segreteria una nota in data 11 settembre 2012, con la quale il Segretario
Generale della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome ha precisato, tra l’altro, che la definitiva posizione delle
Regioni medesime sulla più volte citata proposta sarà assunta in sede di
Conferenza delle Regioni e Province autonome; RILEVATO che, nel corso
dell’odierna seduta, i Presidenti delle Regioni e Province autonome, l’ANCI e
l’UPI hanno espresso parere favorevole al perfezionamento dell’intesa sulla
menzionata proposta del Ministero della salute; ACQUISITO, nel
corso dell’odierna seduta, l’assenso del Governo, delle Regioni e delle
Province autonome di Trento e Bolzano e delle Autonomie locali sulla proposta in oggetto; SANCISCE INTESA
sulla proposta del Ministero della salute di modifica allo
schema di decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro della
giustizia, concernente la definizione, ad integrazione del D.P.R. 14 gennaio
1997, di ulteriori requisiti strutturali, tecnologici e organizzativi minimi,
anche con riguardo ai profili di sicurezza, relativi alle strutture destinate
ad accogliere le persone cui sono applicate le misure di sicurezza del ricovero
in ospedale psichiatrico giudiziario e dell’assegnazione a case di cura e
custodia.
IL SEGRETARIO
IL PRESIDENTE Cons.
Ermenegilda Siniscalchi Dott. Piero Gnudi
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