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Intesa sullo schema di decreto legislativo
recante disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 19 agosto
2016, n.175, recante: Testo Unico in materia di società a partecipazione
pubblica Intesa ai
sensi dell’articolo 16, comma 4, della legge 7 agosto 2015, n. 124, a seguito
della sentenza della Corte Costituzionale n. 251 del 2016. Repertorio atti n. 29/CU del 16 marzo 2017 LA CONFERENZA UNIFICATA Nella odierna seduta del 16 marzo 2017: VISTI
gli articoli 16, commi 1 e seguenti,
e 18 della legge 7 agosto 2015, n.124 in materia di intervento sulla disciplina
delle partecipazioni societarie delle amministrazioni pubbliche, al fine di
assicurare la chiarezza delle regole, la semplificazione normativa e di
garantire la tutela e promozione del fondamentale principio della concorrenza; VISTO il decreto
legislativo 19 agosto decreto legislativo 19 agosto 2016, n.175,
recante Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica; CONSIDERATO che il Consiglio dei Ministri, su proposta del
Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, nella seduta del
17 febbraio 2017, ha approvato, in esame preliminare, lo schema
di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive al decreto
legislativo 19 agosto 2016, n.175, recante: Testo Unico in materia di società a
partecipazione pubblica; CONSIDERATO che l’intervento
correttivo dà seguito e applicazione alla sentenza della Corte costituzionale
n. 251 del 2016, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 1° serie speciale – Corte
costituzionale n. 48 del 30 novembre 2016 con la quale la Corte ha censurato il
procedimento di attuazione previsto dall’articolo 18 della legge n. 124 del
2015, nella parte in cui stabilisce che i decreti legislativi attuativi siano
adottati previa acquisizione del parere reso in Conferenza Unificata, anziché
previa intesa. Nel sancire comunque la piena efficacia dei decreti legislativi
già emanati e in vigore, detta sentenza ha raccomandato di sanare il suddetto
vizio procedimentale per dare certezza al quadro normativo attraverso lo
strumento del correttivo previsto dalla stessa legge delega; VISTO il parere del Consiglio di Stato n.
83 del 17 gennaio 2017, reso dalla Commissione speciale nell’adunanza del 9
gennaio 2017; VISTO l’articolo 16, comma 7, della legge 7
agosto 2015, n. 124, il quale ha previsto che, entro dodici mesi dalla data di
entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui ai commi 1, 2 e 3
dello stesso articolo, il Governo può adottare, nel rispetto dei principi e
criteri direttivi e della procedura stabiliti dal medesimo articolo, uno o più
decreti legislativi recanti disposizioni integrative e correttive; VISTA la necessità di acquisire l’intesa
della Conferenza Unificata sul decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, e sulle integrazioni e modifiche
apportate al suddetto decreto legislativo con il presente provvedimento
correttivo; CONSIDERATE le varie riunioni svolte, le
interlocuzioni tecniche intercorse e i documenti con gli emendamenti presentati
da Regioni, ANCI e UPI in data 19, 25 e 27 gennaio 2017, esaminati e discussi
anche nella fase antecedente l’adozione dello schema di decreto poi approvato
in via preliminare dal Consiglio dei Ministri in data 17 febbraio 2017; CONSIDERATA l’informativa resa dal Ministro per
la semplificazione e la pubblica amministrazione nella seduta della Conferenza
Unificata del 19 gennaio 2017; VISTA la
nota DAGL n. 0002673 del 28 febbraio 2017, con la quale la Presidenza del Consiglio dei
Ministri, Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi, ha trasmesso lo schema
di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive al decreto
legislativo 19 agosto 2016, n.175, recante Testo Unico in materia di società a
partecipazione pubblica, ai fini dell’acquisizione
dell’intesa da parte della Conferenza Unificata; CONSIDERATO che detto
provvedimento è stato inviato, il 3 marzo 2017, alle Regioni ed agli Enti
locali; CONSIDERATO che, per l’esame del provvedimento, è stata
convocata una riunione, a livello tecnico, per il giorno 8 marzo 2017, nel
corso della quale: - i
rappresentanti delle Regioni hanno presentato un documento contenente una serie
di proposte di modifica del testo, segnalando, in particolare, quelle relative
agli ambiti territoriali per la partecipazione alle gare (articolo 5),a i
limiti di fatturazione (articolo 12), alle scadenze dei termini fissati nel provvedimento
(articoli 18 e 18-bis), alla deroga dei limiti per le assunzioni (articolo 11)
ed alla previsione dell’intesa “forte” di cui all’articolo 8, comma 6, della
legge n. 131/2002 su alcuni provvedimenti
(articolo 14); inoltre, i rappresentanti del Friuli Venezia Giulia hanno
consegnato un proprio documento di proposte di modifica; infine, su taluni
argomenti, sono intervenuti i rappresentanti delle Regioni Basilicata (per la
proposta di cui all’articolo 5), Valle d’Aosta (per la proposta di cui
all’articolo 3), delle Province autonome di Trento e di Bolzano (per la
proposta di cui all’articolo 4 relative alle società quotate); - i
rappresentanti dell’ANCI e dell’UPI hanno consegnato un documento congiunto
contenente una serie di proposte di modifica del testo, segnalando, in
particolare, quelle relative agli ambiti territoriali per l’accesso alle gare
(articolo 5), al controllo ed al potere ispettivo da parte del Dipartimento
della Ragioneria Generale dello Stato su tutte le società a partecipazione
pubblica (articolo 9), ai limiti di fatturazione (articolo 12), alle sanzioni
previste solo per le società degli Enti locali (articolo 12), alla proroga di
alcuni termini (articolo 15), ai compensi previsti per gli amministratori di
società pubbliche (articolo 15-bis); CONSIDERATO che il Governo, anche nel corso delle
riunioni dell’8 e del 14 marzo, ha discusso la propria posizione tecnica sul
provvedimento e su tutte le richieste già avanzate, manifestando altresì la
disponibilità ad informare le Regioni, l’ANCI e l’UPI anche in ordine al
successivo iter del decreto in esame, riaprendo ove richiesto un confronto
tecnico sulle questioni nuove e di interesse che dovessero emergere all’esito
delle fasi successive, potendo, su tali questioni nuove, ove richiesto da Regioni,
ANCI ed UPI, aprirsi una nuova fase di interlocuzione; CONSIDERATE le questioni di cui le Regioni, l’ANCI
e l’UPI hanno chiesto l’accoglimento ai fini del conseguimento dell’intesa; CONSIDERATO che l’argomento, iscritto all’ordine
del giorno della seduta di questa Conferenza del 9 marzo 2017, è stato rinviato
per approfondimenti; CONSIDERATO che, nel corso della odierna seduta di
questa Conferenza, le Regioni, l’ANCI e l’UPI hanno consegnato un documento
congiunto contenenti gli emendamenti al testo, nonché alcune osservazioni (All.A); CONSIDERATO che il Governo ha ritenuto di potere accogliere
le proposte formulate ad eccezione di quella relativa ai controlli ispettivi di
cui all’articolo 6, comma 3, del decreto-legge n. 95 del 2012, convertito, con
modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135; CONSIDERATO, inoltre, che il Governo ha richiesto
di integrare l’emendamento relativo alle attività di gestione delle case da
gioco con l’aggiunta del seguente periodo: “per tali attività, l’articolo 14,
comma 5, del T.U. n. 175 del 2016 si applica decorsi dodici mesi dall’entrata
in vigore del presente decreto correttivo”; CONSIDERATO che le Regioni, l’ANCI e l’UPI hanno
preso atto di quanto rappresentato dal Governo; ACQUISITO, quindi, l’assenso del Governo, delle
Regioni e degli Enti locali nei termini contenuti in un documento riepilogativo
(All.B);
SANCISCE L’INTESA ai sensi dell’articolo 16, comma 4, della legge 7 agosto 2015, n. 124, a
seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 251 del 2016, sullo schema di
decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive al decreto
legislativo 19 agosto 2016, n.175, recante: Testo Unico in materia di società a
partecipazione pubblica, trasmesso, con nota DAGL n. 0002673 del 28 febbraio 2017,
dalla Presidenza del Consiglio dei
Ministri nei termini di cui in premessa e dell’allegato documento (All.B) che costituisce parte integrante del presente atto.
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