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Intesa,
ai sensi dell’articolo 8, comma 6 della legge 5 giugno 2003, n.131, sui criteri
e le modalità di stipula dei contratti pubblici di appalto in modalità
elettronica. Rep.
Atti n. 140/CU del 5 dicembre 2013 LA CONFERENZA UNIFICATA Nell’odierna
Seduta del 5 dicembre 2013 VISTO
l’articolo 6 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, che apporta modifiche
all’articolo 11, comma 13 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n.163,
recante il Codice degli appalti pubblici, stabilendo che “Il contratto è
stipulato, a pena di nullità, con atto pubblico notarile informatico, ovvero,
in modalità elettronica secondo le norme vigenti per ciascuna stazione
appaltante, in forma pubblica amministrativa a cura dell’Ufficiale rogante
dell’amministrazione aggiudicatrice o mediante scrittura privata”; CONSIDERATO
che le Regioni, con una lettera al Ministro per gli Affari regionali del 13
marzo 2013, trasmessa con nota prot. CSR 2063
P-4.23.2.13 del 19 aprile 2013, hanno evidenziato alcune problematiche relative
all’interpretazione e all’applicazione della disposizione sopra richiamata e
hanno chiesto di attivare un tavolo tecnico presso la Conferenza, al fine di
dirimere i dubbi emersi sulle nuove modalità di stipula dei contratti pubblici;
VISTI
gli esiti della riunione tecnica convocata per il giorno 9 maggio 2013, nel
corso della quale le Regioni hanno consegnato un primo documento contenente i
punti critici e le difficoltà applicative riscontrate dalle diverse
amministrazioni interessate su alcuni aspetti che attengono alle nuove
procedure di stipula dei contratti pubblici di appalto, riservandosi di far
pervenire, d’intesa con l’ANCI, una proposta volta a definire modalità applicative
della normativa sopra richiamata che, aderendo ad una interpretazione univoca e
chiara delle disposizioni contenute nel citato articolo 6 del decreto-legge 18
ottobre 2012, n.179, rispondano a criteri di efficienza ed economicità
dell’azione amministrativa; VISTO
il documento predisposto dalle Regioni, contenente l’indicazione delle
questioni tecniche da affrontare con le amministrazioni centrali interessate,
nonché una proposta di emendamento da presentare in sede politica, relativa al
citato articolo 6, comma 3, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n.179; VISTI
gli esiti della riunione tecnica convocata per il giorno 5 giugno 2013, nel
corso della quale le Regioni hanno proposto di elaborare, insieme all’ANCI, un
documento contenente gli elementi utili per chiarire i diversi aspetti
operativi e organizzativi derivanti dalla stipula in modalità elettronica dei
contratti pubblici di appalto, indicando i criteri e le modalità da seguire
nelle diverse fasi di sottoscrizione,
conservazione, annotazione, registrazione, al fine di facilitare e
uniformare l’attività delle amministrazioni coinvolte, secondo quanto discusso
e condiviso dalle amministrazioni centrali presenti all’incontro e, in
particolare, dal Dipartimento per la funzione pubblica; VISTO
il documento del Coordinamento tecnico interregionale Infrastrutture, Mobilità
e Governo del territorio, condiviso dall’ANCI, predisposto tenendo conto di
quanto discusso nel corso della riunione tecnica del 5 giugno 2013, contenente
le indicazioni per affrontare i diversi aspetti operativi e organizzativi
derivanti dalla stipula in modalità elettronica dei contratti pubblici relativi
ad appalti, trasmesso con nota prot. CSR 3577
P-4.23.2.13 del 31 luglio 2013; VISTI
gli esiti della riunione tecnica tenutasi in data 18 settembre, per proseguire
il confronto tra le Regioni, gli Enti locali e le amministrazioni centrali
competenti, sui contenuti del documento predisposto dalle Regioni, e sulle
modalità con le quali approvare il documento stesso, nel corso della quale sono
state formulate dal Dipartimento per la funzione pubblica e dall’Agenzia per
l’Italia Digitale alcune richieste di modifica al testo ed è stata condivisa la
proposta del Governo di predisporre una intesa, da concludere ai sensi
dell’articolo 8, comma 6 della legge 5
maggio 2003, n.131; VISTO
l’articolo 8, comma 6 della legge 5 maggio 2003, n.131, che prevede che il
Governo può promuovere la stipula di intese in sede di Conferenza dirette a
favorire il raggiungimento di posizioni unitarie o il conseguimento di
obiettivi comuni; VISTO
il nuovo testo predisposto dal Coordinamento tecnico interregionale
Infrastrutture, Mobilità e Governo del territorio, congiuntamente con l’ANCI,
trasmesso con nota prot. CSR 4761 P-4.23.2.13 del 4
novembre 2013 al fine di sottoporre ad intesa, ai sensi dell’articolo 8, comma
6 della legge 5 maggio 2003, n.131, il documento contenente i criteri e le
modalità di stipula dei contratti pubblici in modalità elettronica; VISTI
gli esiti della riunione tecnica tenutasi in data 19 novembre 2013, per
concludere l’iter istruttorio dell’atto e acquisire l’assenso della
amministrazioni centrali competenti, nel corso della quale il Dipartimento
della funzione pubblica e l’Agenzia per l’Italia Digitale hanno chiesto di
apportare alcune modifiche al testo, che le Regioni e l’ANCI hanno condiviso; VISTO
il nuovo documento predisposto dalle Regioni e dall’ANCI, modificato secondo
quanto richiesto dalle amministrazioni centrali nel corso dell’incontro tecnico
del 19 novembre 2013, da sottoporre all’intesa della Conferenza, ai sensi
dell’articolo 8, comma 6 della legge 5 maggio 2013, n.131, trasmesso con nota prot. CSR 5055 P-4-23-2.13 del 20 novembre 2013; VISTA
la nota dell’Ufficio legislativo del Dipartimento per la funzione pubblica,
diramata in data 28 novembre 2013, con prot. CSR 5164
P-4.23.2.13, contenente la richiesta di apportare alcune ulteriori modifiche e
riformulazioni allo schema di intesa in esame; VISTO
il nuovo testo dello schema di intesa, predisposto dalle Regioni e dall’ANCI,
modificato secondo quanto richiesto dal Dipartimento per la funzione pubblica con
la nota sopra indicata e diramato con nota del 2 dicembre 2013, prot. CSR 5217 P-4.23.2.13; VISTI
gli esiti dell’odierna Seduta, nel corso della quale le Regioni e gli Enti
locali hanno espresso l’intesa sul Documento consegnato in Seduta, già
trasmesso con la nota sopra indicata e condiviso con il Dipartimento per la
funzione pubblica che, allegato al presente atto, ne costituisce parte
integrante (All.1); CONSIDERATO
che il Ministero dell’economia e delle finanze ha chiesto di inserire,
nell’intesa in esame, la seguente disposizione: “All’attuazione del presente
Documento si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie
disponibili a legislazione vigente” SANCISCE INTESA nei
termini indicati in premessa, ai sensi dell’articolo 8, comma 6 della legge 5
giugno 2003, n.131, sui criteri e le modalità di stipula dei contratti pubblici
di appalto in modalità elettronica. Il Segretario
Il Presidente Roberto G. Marino
Graziano Delrio All. 1 Contratto pubblico di appalto in modalità elettronica La disposizione di
cui all’articolo 11, comma 13 del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163
così come modificata dall’articolo 6 del decreto legge 18 ottobre 2012 n. 179,
stabilisce che a partire dal 1°
gennaio 2013 "Il contratto è stipulato, a pena di nullità, con
atto pubblico notarile informatico, ovvero, in modalità elettronica secondo le
norme vigenti per ciascuna stazione appaltante, in forma pubblica
amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante dell'amministrazione
aggiudicatrice o mediante scrittura privata”. Il presente documento è finalizzato ad offrire alle pubbliche
amministrazioni indicazioni per
affrontare i diversi aspetti operativi e organizzativi derivanti dalla stipula
in modalità elettronica dei contratti pubblici relativi ad appalti e
concessioni di lavori, servizi e forniture. A fini di inquadramento è opportuno evidenziare come il contratto
stipulato in modalità elettronica sia riconducibile ai concetti più generali di
documento informatico, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 Codice
dell’Amministrazione Digitale ed alle relative regole tecniche in corso di
emanazione. Il contratto stipulato in modalità elettronica è formato tramite
l’utilizzo di appositi strumenti software oppure tramite acquisizione della
copia per immagine su supporto informatico di un contratto cartaceo. Le indicazioni contenute nel presente documento possono essere adottate
anche per la stipula di accordi fra amministrazioni di cui all’art. 15 L. 241/1990. Caratteristiche tecniche Indipendentemente dal metodo adottato per la sua formazione, il
contratto stipulato in modalità elettronica deve assumere le caratteristiche di
integrità e immodificabilità, in modo che forma e
contenuto non siano alterabili e ne sia garantita la staticità nella fase di
conservazione. Come indicato nelle regole tecniche inerenti la formazione del
documento informatico in corso di emanazione, le caratteristiche di integrità e
di immodificabilità sono determinate da operazioni
diverse tra le quali la sottoscrizione con firma digitale ovvero con firma
elettronica qualificata. Inoltre, al fine di assicurare l’indipendenza dalle piattaforme
tecnologiche, l’interoperabilità tra sistemi informatici e la durata nel tempo
dei dati in termini di accesso e di leggibilità, deve essere prodotto in uno
dei formati scelto in coerenza con le indicazioni contenute nell’allegato delle
emanande regole tecniche relativo ai formati dei
documenti informatici, pubblicato sul sito dell’Agenzia per l’Italia digitale.
Nella scelta è opportuno privilegiare i formati che siano standard internazionali
(de jure e de facto) o, quando necessario, formati
proprietari le cui specifiche tecniche siano pubbliche, dandone opportuna
evidenza nel manuale di conservazione dei documenti informatici; ad esempio
formati utilizzabili possono essere PDF/A, RTF, TXT, JPEG, XML. Formati diversi possono essere scelti nei casi in cui la natura del
documento informatico lo richieda per un utilizzo specifico nel suo contesto
tipico; tali formati devono essere
indicati nel manuale di conservazione motivandone le scelte effettuate. Modalità di sottoscrizione del contratto Le tipologie di firme elettroniche Poiché le modalità di sottoscrizione dei contratti, in relazione a
quanto disposto dall’art.52 bis della legge n. 89/1913 e dall’art.21 comma 2
bis del D.lgs n. 82/2005, si differenziano in
relazione alle forme del contratto stesso, al fine di una più immediata
lettura, si procederà con una trattazione separata per - l’atto pubblico
amministrativo (a cura dell’Ufficiale rogante dell’amministrazione
giudicatrice) e le scritture private autenticate - Scritture private Le tipologie di firma elettronica da utilizzare, in relazione a quanto
disposto dall’art. 21 comma 2 del D.lgs n. 82/2005 e
dalle relative regole tecniche approvate con DPCM del 22 Febbraio 2013, nonché
dall’art. 25 del D.lgs n. 82/2005,sono le seguenti: ·
Firma digitale (ivi compresa quella generata con
procedure di firma remota) ·
Firma elettronica qualificata (ivi compresa quella
generata con procedure di firma remota) ·
Firma elettronica avanzata Per le definizioni delle
tipologie di firma digitale, elettronica qualificata ed avanzata si rimanda
all’art.1 del D.lgs n. 82/2005 e art.1 DPCM del 22
Febbraio 2013, tali firme possono essere autenticate, ai sensi dell’art. 25
d.lgs. n. 82/05 il quale consente altresì di procedere anche mediante
acquisizione digitale della sottoscrizione autografa. Firma digitale del pubblico ufficiale rogante L’art. 23-ter della legge notarile n. 89/1913, così come integrata dal
decreto legislativo n. 110/2010, precisa
che il certificato qualificato associato del notaio (il certificato elettronico
conforme ai requisiti di cui all’allegato 1 della direttiva 1999/93/CE,
rilasciati da certificatori che rispondono ai requisiti di cui all’allegato II
della medesima direttiva) deve contenere, sulla base delle comunicazioni
inviate dai consigli notarili distrettuali, anche l’informazione relativa
all’iscrizione a ruolo e che deve essere garantita l’immediata sospensione o
revoca del certificato in tutti i casi previsti dalla normativa vigente in
materia di firme elettroniche. Le prescrizioni dettate nella sopracitata norma sostituiscono a tutti
gli effetti non solo la sottoscrizione autografa del notaio ma anche
l’apposizione del sigillo notarile sul contratto cartaceo. Nelle Amministrazioni pubbliche, allo stesso modo, l’Ufficiale rogante,
laddove sia prevista l’apposizione del sigillo in calce agli atti dallo stesso
ricevuti, si dovrà dotare di una firma digitale che abbia le caratteristiche di
“firma funzione” che, pertanto, attesti non solo l’identità dell’Ufficiale
rogante che interviene nell’atto ma anche la funzione svolta. Firme elettroniche
avanzate, qualificate e digitali delle
parti Le parti possono sottoscrivere i contratti di appalto utilizzando la
firma digitale o la firma elettronica qualificata; in relazione a ciò si
evidenzia che le imprese sono dotate di firma digitale rilasciate alle stesse
dalla Camera di Commercio, il cui utilizzo è previsto anche per adempimenti
fiscali. Per quanto attiene alla verifica delle firme elettroniche qualificate e
digitali, come previsto dall’art. 14 comma 1 del DPCM del 22 Febbraio 2013, i certificatori
che rilasciano certificati qualificati forniscono ovvero indicano almeno un
sistema che consenta di effettuare ai terzi la verifica delle firme
elettroniche qualificate e delle firme digitali. Parimenti è utilizzabile l’applicazione europea “Digital Signature Service” (DSS), che consente anche di verificare
firme digitali basate su certificati emessi da certificatori stabiliti in altri
Stati membri, resa disponibile sul sito http://dss.digitpa.gov.it/dss-webapp/signature.jsp. Ulteriori informazioni sono disponibili
sul sito della Agenzia per l’italia digitale
all’indirizzo http://www.digitpa.gov.it/firme-elettroniche/software-di-verifica-della-firma-digitale. Si ricorda l'importanza di mantenere
sempre aggiornati i prodotti di firma e verifica delle firme digitali in uso al
fine di evitare spiacevoli conseguenze (firme non valide, notifiche di revoca o
sospensione non tempestive o verifiche errate). Poiché il valore delle firme
elettroniche qualificate e digitali nel tempo è legato alla scadenza o revoca del
certificato qualificato del sottoscrittore (come definito dall’art. 62 del DPCM
del 22 Febbraio 2013), occorre preservarne la validità associando al documento
sottoscritto un riferimento temporale opponibile a terzi. L’art. 41 del DPCM
del 22 Febbraio 2013, elenca i riferimenti temporali opponibili a terzi tra cui
la marca temporale rilasciata da certificatori accreditati, il riferimento
temporale contenuto nella segnatura di protocollo, il riferimento temporale
ottenuto attraverso la procedura di conservazione, ad opera di un pubblico
ufficiale o di una pubblica amministrazione, quello ottenuto attraverso
l’utilizzo della posta elettronica
certificata o della marcatura postale elettronica Con le linee guida previste dal DPCM 22 febbraio 2013, da emanarsi a
cura dell'Agenzia per l'Italia digitale, allo scopo di realizzare soluzioni di
firma elettronica avanzata conformi alle regole tecniche stabilite dal medesimo
DPCM, potranno essere possibili modalità di sottoscrizione dei contratti di
appalto anche con firma elettronica avanzata” Atto pubblico amministrativo a mezzo Ufficiale Rogante Le parti sottoscrivono personalmente il contratto stipulato in modalità
elettronica in presenza dell’Ufficiale rogante con firma digitale o con firma
elettronica qualificata, l’Ufficiale rogante deve accertare la validità del
certificato di firma utilizzato, attraverso la verifica che non risulti scaduto
di validità o revocato o sospeso. In proposito si sottolinea che l’apposizione di una firma digitale o di
un altro tipo di firma elettronica qualificata basata su un certificato
elettronico revocato, scaduto o sospeso equivale a mancata sottoscrizione. In esito alla verifica di validità delle firme, l’Ufficiale rogante
appone personalmente, sempre in presenza delle parti, la propria firma
digitale. Scritture private autenticate Qualora l'atto sia stipulato a mezzo di scrittura privata autenticata
l'autenticazione della firma digitale o
della firma elettronica qualificata consiste in una attestazione, da parte
dell’Ufficiale rogante, che la firma è stata apposta in sua presenza dal
titolare, con l’indicazione della data e del luogo e della validità
dell’eventuale certificato elettronico utilizzato. Detta attestazione può
essere contenuta nello stesso contratto formato in modalità elettronica, o in
un ulteriore documento informatico contenente l’impronta del contratto e
collegato ad esso. Il documento sottoscritto dalle parti e la dichiarazione di
autentica redatta dall’Ufficiale rogante devono costituire, così come avviene
utilizzando la tradizionale modalità cartacea, un tutt’uno e devono pertanto
necessariamente essere connessi
inscindibilmente. Acquisizione digitale della sottoscrizione autografa Nei casi di sottoscrizione di atti pubblici amministrativi o di
scritture private autenticate, qualora la parte non disponga di alcun tipo di
firma elettronica, è possibile procedere all'acquisizione digitale della
sottoscrizione autografa apposta su qualsiasi tipo di supporto, cartaceo o
informatico (tablet) ai sensi
dell’art.25 comma 2 del D.lgs n. 82/2005. L'utilizzo di tale modalità di apposizione della firma richiede la
presenza di un pubblico ufficiale la cui attività va distinta a seconda che si
tratti di un atto pubblico amministrativo o di una scrittura privata
autenticata. Nel primo caso l'ufficiale rogante, che identifica le parti
costituite dinanzi a sé e verifica i poteri di rappresentanza delle stesse,
riporta tali attività nella parte iniziale dell'atto; in calce allo stesso,
quindi, acquisisce digitalmente la firma apposta dalle parti su supporto
cartaceo o informatico e procede alla chiusura del medesimo atto con la formula
di rito, in cui indica soltanto le modalità di acquisizione delle firme in
questione, senza procedere ad una ulteriore autenticazione delle stesse. Al
termine, l'ufficiale rogante appone la propria firma. Nel secondo caso, invece, il pubblico ufficiale, dopo aver verificato
l'identità personale ed i poteri dei soggetti che appongono la firma, ne
attesta le modalità di acquisizione e l'autenticità delle firme stesse e
completa il documento informatico apponendo la propria firma digitale. Tale modalità di acquisizione della firma non è invece utilizzabile nel
caso della scrittura privata in quanto essa non
prevede la presenza di un pubblico ufficiale che attesta l'autenticità
della firma medesima. Relativamente alle modalità di acquisizione digitale della
sottoscrizione autografa, va precisato
che la stessa può avvenire effettuando una copia per immagine (scansione o fotografia)
della firma autografa apposta su un supporto cartaceo oppure tramite
acquisizione della firma apposta su un tablet, anche
nel caso in cui sullo stesso non sia riprodotta copia del contratto da
sottoscrivere. La firma così acquisita va inserita in calce al documento
informatico che contiene il contratto. Successivamente il pubblico ufficiale
compie le operazioni sopra descritte, a seconda che si tratti di ufficiale
rogante che forma un atto in forma
pubblico amministrativa o di pubblico ufficiale che autentica la firma apposta
in calce ad una scrittura privata. Con riferimento alla firma apposta su tablet,
va
sottolineato che quella così apposta va considerata una firma elettronica
semplice (ma autenticata), da non confondere con la firma elettronica avanzata
che, benchè apposta sullo stesso supporto
informatico, deve presentare le garanzie di imputabilità, di sicurezza e di immodificabilità previste dalle regole tecniche stabilite
dal DPCM 22 febbraio 2013, e, quindi, costituisce, di per sé, senza necessità
di ulteriori attività di acquisizione, una firma validamente apposta al
documento sottoscritto” Scrittura privata La scrittura privata può essere sottoscritta contestualmente dalle
parti o a distanza . In caso di sottoscrizione contestuale le parti sottoscrivono personalmente il
contratto stipulato in modalità elettronica
con firma digitale o con firma elettronica qualificata valida. In caso di sottoscrizione a distanza il contratto deve essere predisposto
dall'amministrazione ed inviato a mezzo mail/pec alla parte, la quale
provvederà ad apporre la propria firma digitale e invierà il contratto firmato
all'amministrazione la quale apporrà la propria firma digitale. In tal caso è
necessario comunicare al proponente, tramite PEC, l’avvenuta sottoscrizione in
quanto da tale comunicazione decorreranno gli effetti dell'atto. Con le linee guida previste dal DPCM 22 febbraio 2013, da emanarsi a
cura dell'Agenzia per l'Italia digitale, allo scopo di realizzare soluzioni di
firma elettronica avanzata conformi alle regole tecniche stabilite dal medesimo
DPCM, potranno essere possibili modalità di sottoscrizione dei contratti di
appalto anche con firma elettronica avanzata” Si evidenzia che, al fine di evitare il rischio di modifiche al contenuto
del contratto da parte del privato, è
possibile “bloccare” i singoli files che compongono
il contratto e che devono essere sottoscritti attraverso l'apposizione da parte
del dirigente dell'amministrazione di una firma debole (firma in formato PDF
apposta con certificato di autenticazione) non valida ai fini della
sottoscrizione ma in grado di rendere la documentazione immodificabile. Aggregato documentale informatico Per ogni contratto formato in modalità elettronica è necessario che nel
sistema di gestione documentale sia creato un aggregato documentale informatico
(fascicolo) che contiene i documenti che formano il contratto (contratto ed eventuali allegati) e quelli che sono ad esso collegati, unitamente
ai metadati che descrivono
l'aggregato e i singoli documenti che compongono l'aggregato stesso. Gli aggregati documentali informatici devono essere versati al sistema
di conservazione in maniera unitaria per essere conservati unitariamente così
come sono stati costituiti dall'ufficio “produttore”. Si evidenzia che qualora al contratto informatico debba essere allegato
un documento redatto su supporto cartaceo, l’Ufficiale rogante provvede, ai sensi dell’articolo 22, commi 1e 3, del
decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, ad allegarne copia per immagine con
attestazione di conformità. Modalità tecniche di annotazione Il contratto stipulato in modalità elettronica è oggetto di repertoriazione al fine di garantirne l’identificazione
univoca e certa nel sistema di gestione documentale. I dati relativi a tale operazione sono associati al contratto stipulato
in modalità elettronica secondo le modalità indicate nelle regole tecniche
inerenti il protocollo informatico in corso di emanazione. Caratteristiche del sistema di conservazione Gli aggregati documentali informatici dei contratti stipulati in modalità elettronica vengono
conservati in modo permanente nel sistema di conservazione che ne assicura la
conservazione tramite l’adozione di regole, procedure e tecnologie, garantendo
le caratteristiche di autenticità, integrità, affidabilità, leggibilità,
reperibilità dei singoli documenti conservati. Le
componenti funzionali del sistema di conservazione assicurano il trattamento
dell’intero ciclo di gestione degli aggregati e dei contratti conservati
nell’ambito del processo di conservazione, secondo le modalità descritte nel
manuale di conservazione. Il
sistema di conservazione garantisce l’accesso ai contratti conservati indipendentemente dall’evolversi del
contesto tecnologico. Regole, procedure e standard utilizzabili quali riferimento per il
sistema di conservazione sono riportati nelle regole
tecniche in materia di sistema di conservazione in corso di emanazione che prendono
spunto dallo standard internazionale OAIS - Open Archival
Information System (standard IS0:14721:2003) che definisce concetti, modelli
(anche organizzativi) e funzionalità inerenti la conservazione degli archivi
digitali. Gli aspetti organizzativi La natura del documento informatico è tale per cui deve essere
“conservato” fin dal momento della sua formazione perché ne vengano garantite le caratteristiche di autenticità, integrità, affidabilità,
leggibilità, reperibilità, nonché il valore
giuridico. Questo comporta che anche il sistema di gestione documentale debba
essere in grado di garantire tali caratteristiche. Le regole di conservazione si potrebbero differenziare a seconda dei
sistemi presenti nelle amministrazioni anche al fine di definire le diverse
responsabilità. In un caso si potrebbe adottare un adeguato sistema di gestione
documentale che prevede anche la “preservazione” dei contratti stipulati in modalità elettronica. Una volta che i singoli documenti del contratto e il relativo aggregato
sono perfezionati, nonché il contratto non sia più in essere, questi possono
essere unitariamente versati al sistema di conservazione, secondo le regole
descritte nel manuale della conservazione. Di contro, nel caso in cui lo si reputi preferibile, o
l'amministrazione non sia dotata di un siffatto sistema di gestione
documentale, i contratti potrebbero essere versati direttamente al sistema di
conservazione. Le responsabilità dei soggetti Nell’ambito del sistema di conservazione sono individuati almeno i
seguenti ruoli: ·
il produttore, diverso dal soggetto che forma il
contratto stipulato in modalità elettronica, che è l’ufficio responsabile del
trasferimento nel sistema di conservazione degli aggregati
documentali informatici dei contratti secondo le
modalità operative definite nel manuale di conservazione; ·
l’utente che richiede al sistema di conservazione
l’accesso al contratto stipulato in modalità elettronica per acquisire le informazioni
di interesse nei limiti previsti dalla legge; ·
il responsabile della conservazione che definisce e
attua le politiche complessive del sistema di conservazione e ne governa la
gestione con piena responsabilità ed autonomia, in relazione al modello
organizzativo adottato. La definizione del manuale di conservazione Il manuale di conservazione illustra
dettagliatamente l’organizzazione, i soggetti coinvolti e i ruoli svolti dagli
stessi, il modello di funzionamento, la descrizione del processo, la descrizione
delle architetture e delle infrastrutture utilizzate, le misure di sicurezza
adottate e ogni altra informazione utile alla gestione e alla verifica del
funzionamento, nel tempo, del sistema di conservazione. Definizione di contesti operativi Il sistema di conservazione opera secondo modelli organizzativi
esplicitamente definiti nel manuale di conservazione. La conservazione può essere svolta all’interno della struttura
organizzativa dell’amministrazione o può essere affidata a conservatori, pubblici
o privati, accreditati presso l’Agenzia per l’Italia Digitale, i quali,
possedendo i requisiti più elevati in termine di qualità e sicurezza, offrono
idonee garanzie organizzative e tecnologiche. In quest’ultimo caso la conservazione può
essere affidata mediante contratto o convenzione di servizio che preveda
l’obbligo del rispetto del manuale di conservazione predisposto dal
responsabile della stessa. Le attività richieste per la conservazione a
lungo termine dei contratti stipulati in modalità elettronica
richiedono interventi particolarmente
complessi sotto il profilo infrastrutturale, tecnologico, organizzativo e
professionale, oltre che impegnativi
dal punto di vista economico e finanziario. Difficilmente tali interventi sono sostenibili
da una singola struttura; da qui la convenienza di perseguire economie di
scala e di scopo mediante la realizzazione di strutture preposte alla
conservazione, serventi più amministrazioni, come i poli archivistici. Laddove non siano già presenti sistemi di conservazione, nelle more
della predisposizione degli stessi, i contratti possono essere conservati con
modalità diverse, definite con i responsabili dei sistemi infornativi delle
amministrazioni, che garantiscano comunque l'autenticità, integrità, affidabilità,
leggibilità e reperibilità dei
contratti. Registrazione del contratto Anche per la registrazione del contratto occorre distinguere tra gli
atti in forma pubblica amministrativa e le scritture private . Per gli atti in forma
pubblica amministrativa soggetti a registrazione a
termine fisso la registrazione
all’Agenzia delle Entrate avverrà con modalità telematica ai sensi dell'art. 3
bis del D.Lgs. n. 463/1997, e gli obblighi
fiscali atteninenti
l'imposta di registro e bollo saranno assolti secondo le modalità definite dai
decreti di cui all'art. 21 co. 5 del D.Lgs. n.
82/2005, mentre per l'imposta di bollo
se viene rilasciata alla parte copia
conforme all'originale occorre attenersi
a quanto previsto per le scritture private mentre in caso di copia semplice la
stessa non è assoggettata a bollo. Per le scritture private soggetti a registrazione in caso d'uso in
quanto assoggettate ad IVA Il contratto e suoi allegati sono soggetti
all’assolvimento dell’imposta di bollo. Per l'assolvimento dell'obbligo sulla base delle attuali indicazioni
fornite dall’Agenzia delle Entrate, in attesa di una modifica legislativa che
individui una modalità forfettaria di assolvimento del bollo, è necessario procedere alla stampa del
contratto (formato da tutti i suoi elementi) e procedere al calcolo
dell’imposta di bollo sull’esemplare cartaceo. Il contraente dovrà presentare prima della firma del contratto il o i
contrassegni telematici sostitutivi della marca da bollo di cui all’art. 3
lett. a) del DPR 642/1972 per l’importo richiesto dall'amministrazione[1].
Il o i contrassegni telematici dovranno essere apposti e
successivamente annullati sulla stampa cartacea del contratto che dovrà essere
conservata agli atti dell’ufficio[2].
In alternativa all’apposizione dei contrassegni telematici potrebbe
essere utilizzato il bollo virtuale di cui al DM 7 giugno 1973, in base al
quale “L’intendente di finanza, su richiesta degli interessati, può autorizzare
a pagare in modo virtuale, con l’osservanza delle norme di cui all’art. 15 del
decreto presidenziale 26 ottobre 1972, n. 642, l’imposta di bollo dovuta” su
alcuni atti e documenti tra cui secondo l’art. 3 le scritture private
contenenti convenzioni o dichiarazioni anche unilaterali con le quali si
creano, si modificano, si estinguono, si accertano o si documentano rapporti
giuridici di ogni specie. Si evidenzia però che questa soluzione comporta una
complessità organizzativa in quanto impone di nominare agente contabile ogni
funzionario autorizzato ad apporre il bollo virtuale con i conseguenti oneri di
resa del conto. [1] E’ possibile apporre un unico contrassegno
telematico sostitutivo per l’importo complessivo dell’imposta di bollo dovuta
o, in alternativa, apporre un numero di contrassegni da Euro 16,00 da calcolare
ed applicare ogni 4 pagine o 100 righi del contratto ed allegati. Si ricorda
che ai fini del calcolo del bollo per gli allegati la numerazione delle pagine
riprende da ciascun allegato. [2] Nell’ultima pagina del contratto, dovrà
essere riportata la seguente dicitura: “Il presente contratto viene
regolarizzato ai fini dell’imposta di bollo attraverso l’apposizione di un
contrassegno telematico sostitutivo per un importo di Euro _____ (oppure:
di numero __ contrassegni telematici di Euro 16,00 ciascuno), che vengono
apposti sulla copia analogica del presente contratto ed allegati, conservata
agli atti dell’Ufficio”.
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