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Accordo, ai sensi
dell’articolo 9, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 28 agosto 1997,
n. 281, concernente il Programma straordinario di intervento per la
riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie delle Città
metropolitane e dei Comuni Capoluogo di Provincia. Rep.
Atti n. 108/CU del 18 ottobre 2018 LA CONFERENZA UNIFICATA Nell’odierna Seduta del 18
ottobre 2018 VISTO l’articolo 1, commi da 974 a 978, della
legge 28 dicembre 2015, n. 108, che istituisce il Programma straordinario di
intervento per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie delle
città metropolitane e dei comuni capoluogo di provincia (“piano periferie”); VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri 25 maggio 2016 recante “Approvazione
del bando con il quale sono definiti le modalità e la procedura di
presentazione dei progetti per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie delle città metropolitane, dei Comuni
capoluogo di provincia e della città di Aosta”; VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri 6 dicembre 2016 recante “Approvazione
della graduatoria del Programma straordinario di intervento per la
riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie, di cui al decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri 25 maggio 2016”; VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri 16 febbraio 2017 recante modifiche al decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri 25 maggio 2016 e al decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri 6 dicembre 2016; VISTO l’articolo 1, comma 140, della legge 11
dicembre 2016, n. 232, e successive modificazioni che istituisce, nello stato
di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze un Fondo per
assicurare il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale
del Paese da ripartire con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri,
su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con i
Ministri interessati, in relazione ai programmi presentati dalle
Amministrazioni centrali dello Stato; VISTO inoltre l’articolo 1, comma 141, della
legge 11 dicembre 2016, n. 232, che, a integrazione delle risorse stanziate ai
sensi dell’articolo 1, comma 978, della legge 28 dicembre 2015, n. 108, e
dell’art. 1, comma 104, della legge n. 232 del 2016, destina ulteriori risorse
a valere sulle risorse disponibili del Fondo per lo sviluppo e la coesione per
il periodo di programmazione 2014-2020, mediante delibera del Comitato
interministeriale per la programmazione economica (CIPE); VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri 29 maggio 2017 recante “Riparto
del fondo per il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo
infrastrutturale del Paese di cui all’articolo 1, comma 140, della legge 11
dicembre 2016, n. 132”; VISTE le delibere CIPE n. 2 del 3 marzo 2017 e n.
72 del 7 agosto 2017 concernenti l’assegnazione e la modulazione delle risorse
del Fondo per lo sviluppo e coesione al Programma straordinario di intervento
per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie, ai sensi
dell’articolo 1, comma 141, della legge 11 dicembre 2016, n. 232; VISTO l’articolo 1, comma 1072, della legge 27
dicembre 2017, n. 205, che dispone il rifinanziamento del fondo da ripartire di
cui all’articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232; VISTO l’articolo 13 del decreto-legge 25 luglio
2018, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 settembre 2017, n.
108, relativo alla proroga di termini in materia di finanziamento degli
investimenti e di sviluppo infrastrutturale del Paese; CONSIDERATO che il comma 02 dell’articolo 13 del
decreto-legge 25 luglio 2018, n. 91, stabilisce che “l'efficacia delle convenzioni concluse sulla base di quanto disposto ai
sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 maggio 2017,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 148 del 27 giugno 2017, nonché delle
delibere del CIPE n. 2 del 3 marzo 2017 e n. 72 del 7 agosto 2017, adottate ai
sensi dell'articolo 1, comma 141, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, è
differita all'anno 2020”; VISTE le 120 convenzioni stipulate tra la
Presidenza del Consiglio dei Ministri e gli enti beneficiari del finanziamento
relativo al “piano periferie”, all’esito dell’approvazione della graduatoria
dei progetti di cui al citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
6 dicembre 2016, per un numero complessivo di 120 progetti, 24 dei quali
finanziati con le risorse del Fondo istituito ai sensi dell’articolo 1, comma
978, della legge 28 dicembre 2015, n. 208; CONSIDERATO che anche i 96 enti successivi ai
primi 24 – anche dopo la data di entrata in vigore della legge di conversione
del decreto-legge n. 91 del 2018 che ha differito al 2020 l’efficacia delle
relative convenzioni – possono proseguire o attivare gli interventi previsti da
ciascun progetto sulla base dei cronoprogrammi approvati, eventualmente
modificati secondo i criteri e le procedure di cui alle convenzioni
sottoscritte, provvedendo ai relativi oneri autonomamente, anche attraverso le
altre forme di finanziamento consentite dall’ordinamento e, in particolare, il “Prestito riqualificazione periferie urbane” da Cassa Depositi e
Prestiti, destinato al pagamento delle spese concernenti l’intervento di
riqualificazione rientranti nell’ambito del predetto Programma straordinario, indipendentemente
dalla efficacia o meno del differimento delle convenzioni; CONDIVISA la necessità di
acquisire l’intesa sull’articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016,
come prevede il comma 01 dell’articolo 13 del decreto-legge 25 luglio 2018, n. 91,
in coerenza con il contenuto del presente Accordo; CONDIVISA l’opportunità
di non privare gli Enti locali delle risorse necessarie a coprire le spese già
sostenute con riguardo all’attuazione del “piano periferie”; CONDIVISA altresì la
necessità che siano finanziate le spese effettivamente sostenute per gli
interventi e quindi che le economie prodotte nel corso dell’attuazione e della
realizzazione degli interventi del “piano periferie” rimangano nella
disponibilità dei Fondi di provenienza per essere messe a disposizione di
ulteriori investimenti degli altri Comuni e Città metropolitane ed in
particolare per gli Enti che non hanno presentato la richiesta di
finanziamento; CONDIVISA l’opportunità
di individuare strumenti che consentano agli Enti beneficiari che siano in
condizioni di riequilibrio finanziario pluriennale di poter contrarre debiti
per anticipazioni strettamente funzionali allo svolgimento delle attività
previste dalle convenzioni stesse; CONSTATATO che è
necessario introdurre disposizioni di legge che consentano di procedere con le
erogazioni del “piano periferie”; CONDIVISA pertanto
l’opportunità che venga prevista nella legge di bilancio per il 2019 una serie
di disposizioni in base alle quali: le
convenzioni in essere con i 96 enti successivi ai primi 24, beneficiari delle
risorse statali per il “piano periferie” producono nuovamente effetti finanziari dal
2019; tali effetti sono limitati al rimborso delle spese effettivamente
sostenute e documentate e dovranno a tal fine essere adeguate le convenzioni
esistenti; le risorse relative alle economie di spesa prodotte nel corso degli
interventi rimangono nel Fondo di provenienza, per essere destinate a
interventi per spese di investimento dei Comuni e delle città metropolitane; le
nuove disposizioni trovano copertura negli stanziamenti residui del Fondo
sviluppo e coesione, con le stesse finalità; le convenzioni in essere debbono
essere conseguentemente adeguate. Le disposizioni risulterebbero pertanto del seguente
tenore: «1. Le risorse finanziarie derivanti
dalle eventuali economie di gestione o comunque realizzate in fase di appalto,
o in corso d’opera, nonché gli eventuali ulteriori residui relativi ai
finanziamenti assegnati per la realizzazione dei progetti inseriti nel
Programma straordinario di intervento per la riqualificazione urbana e la sicurezza
delle periferie delle Città metropolitane e dei Comuni capoluogo di provincia
di cui all’articolo 1, commi da 974 a 978, della legge 28 dicembre 2015, n. 208,
sono revocate e rimangono acquisite al fondo a tale scopo istituito nel
bilancio autonomo della presidenza del Consiglio dei Ministri o, se finanziate
ai sensi dell’articolo 1, commi 140 e 141, della legge 11 dicembre 2016, n.
232, e successive modificazioni, al Fondo sviluppo e coesione, per essere
destinate, nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica, al finanziamento di
spese di investimento dei Comuni e delle Città metropolitane. 2.
Le convenzioni stipulate nell’ambito del Programma di cui al comma 1 e concluse
sulla base di quanto disposto ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri 29 maggio 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 148 del 27
giugno 2017, nonché delle delibere del CIPE n. 2 del 3 marzo 2017 e n. 72 del 7
agosto 2017, adottate ai sensi dell'articolo 1, comma 141, della citata legge
n. 232 del 2016, producono effetti nel corso dell’anno 2019 ai sensi del comma
4, con riguardo al rimborso delle spese sostenute e certificate dagli enti
beneficiari in base al cronoprogramma. 3.
Al rimborso delle spese di cui al comma 2, si provvede mediante utilizzo dei
residui iscritti sul Fondo di sviluppo e coesione per le medesime finalità di
cui al programma straordinario di cui al comma 1. 4.
Entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge la
Presidenza del Consiglio dei ministri e gli enti beneficiari provvedono
all’adeguamento delle convenzioni già sottoscritte alle disposizioni di cui al
comma 1»; VISTO
lo schema di Accordo trasmesso dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri con
nota del 18 ottobre 2018, ai fini della prosecuzione degli interventi previsti
nelle convenzioni e ai fini dell’erogazione degli stanziamenti relativi al
Programma straordinario di intervento per la riqualificazione urbana e la
sicurezza delle periferie delle Città metropolitane e dei Comuni capoluogo di
Provincia, diramato con nota prot. DAR 14370 P-4.37.2.13 del 18 ottobre 2018; VISTI gli esiti
dell’odierna Seduta, nel corso della quale l’ANCI, anche a nome dell’UPI, ha
espresso l’avviso favorevole sullo schema di accordo in esame, chiedendo al
Governo di confermare che l’approvazione di esso consentirà di riprendere le
attività e di procedere alla riqualificazione delle periferie, rispondendo alle
richieste dei Sindaci e delle aziende interessate; CONSIDERATO che il
Ministero dell’economia e delle finanze, nel prendere atto positivamente della
conclusione dell’accordo, ha sottolineato gli effetti positivi che ne derivano,
che consentono di non ritardare la spesa per gli enti beneficiari; CONSIDERATO che l’ANCI ha
chiesto al Governo, se sarà necessario, di predisporre una circolare
interpretativa da tramettere ai 96 enti beneficiari, ai fini di una uniformità
di comportamento da parte di tutte le strutture tecniche e amministrative
interessate e di trasmettere altresì l’accordo a tali soggetti; CONSIDERATO che le Regioni
hanno espresso avviso favorevole alla conclusione dell’Accordo; SANCISCE ACCORDO nei
termini di cui in premessa, ai sensi dell’articolo 9, comma 2, lettera c), del
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, concernente il Programma
straordinario di intervento per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle
periferie delle Città metropolitane e dei Comuni Capoluogo di Provincia.
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