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Schema di accordo in sede di Conferenza Unificata concernente l'attuazione delle norme di semplificazione contenute nel decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, recante "Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo" (A.S 3194), approvato il 4 aprile 2012.

Accordo tra Governo, Regioni e Autonomie locali in materia di semplificazione amm9inistrativa per il rilancio economico del pa

Accordo tra Governo, Regioni ed Enti locali concernente l’attuazione coordinata delle misure previste dal decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5 recante: “Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo”, convertito dalla legge 4 aprile 2012, n. 35.

Accordo, ai sensi dell’articolo 9, comma 2, lett. c)  del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

Repertorio atti n. 59/CU                     del 10 maggio 2012

 

LA CONFERENZA UNIFICATA

 

Nella odierna seduta del 10 maggio 2012:

 

VISTO l’articolo 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e, in particolare, il comma 2, lett. c), in base al quale questa Conferenza promuove e sancisce accordi tra il Governo, le Regioni, le Province, i Comuni e le Comunità montane, al fine di coordinare l’esercizio delle rispettive competenze e svolgere in collaborazione le attività di interesse comune;

VISTO il decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5 recante: “Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo” convertito dalla legge 4 aprile 2012, n.35;

VISTI l’articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246, recante: “Semplificazione e riassetto normativo per l’anno 2005” e l’articolo 20-ter della 15 marzo legge 1997, n. 59 recante “Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle Regioni ed Enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa”, che prevedono la sottoscrizione di accordi tra Governo, Regioni, Province autonome e Autonomie locali anche ai fini del coordinamento delle rispettive competenze normative e per lo svolgimento di attività di interesse comune in tema di semplificazione;

VISTO, altresì, l’articolo 19 della legge 11 novembre 2011, n. 180 recante “Norme per la tutela della libertà d'impresa. Statuto delle imprese” che prevede il ricorso ad accordi ed intese in Conferenza Stato-Regioni, al fine di favorire il coordinamento dell'esercizio delle competenze normative in materia di adempimenti amministrativi delle imprese, nonché il conseguimento di ulteriori livelli minimi di liberalizzazione degli adempimenti connessi allo svolgimento dell’attività d’impresa sul territorio nazionale, previa individuazione delle migliori pratiche e verifica dei risultati delle iniziative sperimentali adottate dalle Regioni e dagli Enti locali;

PREMESSO che:

-              il decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito dalla legge 4 aprile 2012, n.35 ha introdotto disposizioni urgenti in materia di semplificazione e sviluppo, la cui attuazione rende necessario concordare precisi adempimenti a carico di Stato, Regioni e Province Autonome, ed Autonomie locali, secondo una tempistica stringente, strutturata in un cronoprogramma condiviso, volto a conseguire con la massima sollecitudine gli obiettivi di semplificazione amministrativa e di sostegno allo sviluppo ivi previsti;

-             la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, nella seduta del 22 febbraio 2012, ha espresso la propria posizione sul decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, aderendo alle finalità generali del provvedimento e sottolineando, al contempo, la necessità che l’impianto normativo debba, per la sua stessa effettività, sviluppare ogni utile sinergia tra tutti i livelli di governo;

-        la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, nella stessa seduta, ha evidenziato che diventa assolutamente fondamentale che le misure attuative previste nel decreto-legge n. 5 del 2012 maturino nell’ottica della massima condivisione istituzionale, proponendo al Governo la sottoscrizione di un accordo generale strutturato secondo le previsione dell’articolo 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 e, per quanto riguarda il coordinamento delle rispettive legislazioni, ai sensi dell’articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131;

-             la Conferenza Unificata, nel parere del 22 febbraio 2012, sul disegno di legge di conversione in legge del citato decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, ha condiviso un metodo di lavoro finalizzato a sancire un accordo generale tra Governo, Regioni e Province autonome ed enti locali, per l’attuazione delle misure ivi previste;

 

RITENUTO, pertanto, di dover procedere alla sottoscrizione di un accordo, nei termini e per le finalità assunte e condivise da questa Conferenza nel sopra citato parere, e che tale accordo debba costituire la cornice entro la quale attuare anche gli specifici meccanismi concertativi previsti dal decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, agli articoli 3,  4,  12,  14, 15, 23, 25, 44;

 

VISTA la nota n. 100/GAB-U del 3 aprile 2012 con la quale l’Ufficio di Gabinetto del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, ha trasmesso lo schema di accordo in oggetto, che è stato diramato alle Regioni ed agli Enti locali, in data 5 aprile 2012,  ai fini del perfezionamento in sede di questa Conferenza; 

 

CONSIDERATO che, per l’esame del provvedimento in argomento, è stata convocata una riunione tecnica per il giorno 23 aprile 2012 nel corso della quale sono stati condivise alcune modifiche al testo dell’accordo e, in particolare, è stato definito il contenuto dell’articolo 6 concernente: “Banca dati integrata”;

 

VISTA la nota n. 121/gab-J del 26 aprile 2012, con la quale l’Ufficio di Gabinetto del Ministro per la Pubblica amministrazione e la semplificazione, ha inviato la nuova stesura del testo dell’accordo, che è stato diramato, il 2 maggio 2012, alle Amministrazioni statali interessate, alle Regioni, all’ANCI ed all’UPI;

 

ACQUISITO, quindi, l’assenso del Governo, delle Regioni e delle Province autonome, degli Enti locali;

 

SANCISCE IL SEGUENTE ACCORDO

tra il Governo, le Regioni e le Province autonome, l’ANCI e l’UPI nei termini sotto indicati

 

Articolo 1

(Raccordo per l’esercizio coordinato delle funzioni in materia di semplificazione)

 

1. Lo Stato, le Regioni e le Province autonome, l’ANCI e l’UPI condividono la necessità di sviluppare le politiche di liberalizzazione e di semplificazione amministrativa come elementi portanti per il rilancio e lo sviluppo economico del Paese. In questo quadro, le parti sono consapevoli della necessità di integrare le rispettive azioni normative e amministrative in ragione dell’assetto multilivello delineato dalla Costituzione. Si impegnano, pertanto, a condividere le politiche per la semplificazione, secondo le modalità e i termini previsti dal presente accordo.

 

2. Per le finalità di cui al comma 1, il Governo si impegna a ad approfondire congiuntamente e preventivamente con Regioni, Province autonome, ANCI e UPI i contenuti dei provvedimenti attuativi degli articoli 3, 12 e 14 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5 recante “Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo;

 

3. In relazione ai provvedimenti attuativi dell’articolo 1, commi 1, 3 e 4 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, “Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività” e dell’articolo 3 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138 “Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo”, convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, laddove emergano profili di stretta connessione con i provvedimenti attuativi del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito dalla legge 4 aprile 2012, n.35, il Governo si impegna a approfondire congiuntamente preventivamente il contenuto essenziale con Regioni, Province autonome ANCI e UPI, al fine di garantire il raccordo con la legislazione regionale vigente ed in itinere nelle materie interessate dai decreti richiamati ed assicurare la tutela dell’unità giuridica ed economica, ai sensi dell’art. 120, comma 2, della Costituzione.

 

4. Le parti concordano nel ritenere che il processo di semplificazione non possa prescindere dall’ attuazione delle previsioni del Codice dell’amministrazione digitale (decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82), anche al fine di dare attuazione alla riforma dello sportello unico attività produttive.

 

5. In relazione all’attuazione dei commi 2 e 3 il Governo si impegna a informare le parti sull’andamento dei lavori delle altre sedi di confronto istituite su tematiche connesse all’oggetto del presente accordo, in modo da pervenire a soluzioni coerenti.

 

Articolo 2

(Determinazione delle misure di semplificazione condivise)

 

1. Il sistema di collaborazione, valutazione e individuazione delle misure per la semplificazione dei procedimenti finalizzato all’attuazione del decreto-legge n. 5 del 2012, decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito dalla legge 4 aprile 2012, n.35,  nonché del presente accordo è realizzato mediante il  Tavolo istituzionale.

2. Il Tavolo istituzionale è istituito, nell’ambito della Conferenza Unificata, entro 15 giorni dalla sottoscrizione del presente accordo ed è composto, con designazioni da acquisirsi in sede di Conferenza Unificata, da:

a)                                3 rappresentanti designati dal Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione;

b)                                3 rappresentanti designati dal Ministro per lo sviluppo economico;

c)                                3 rappresentanti designati dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome;

d)                                2  rappresentanti designati dall’ANCI;

e)                                1  rappresentante designato dall’UPI .

3. Il Tavolo si avvale di un Nucleo tecnico che è istituito entro 20 giorni dalla sottoscrizione del presente accordo ed è composto da esperti designanti da ciascuna delle rappresentanze di cui al comma 2.

4. Ai fini della determinazione delle misure di semplificazione di cui all’articolo 12, commi 2, 4 e 5, del decreto-legge n 5 del 2012, il Tavolo di cui al comma 3 individua i procedimenti prioritari da sottoporre  a misure di semplificazione, secondo i seguenti criteri:

a) i procedimenti di natura complessa per i quali siano presenti consistenti ostacoli alla regolare conclusione (ovvero tempi particolarmente lunghi se comparati con quelli di altri Paesi dell’Unione europea);

b) i procedimenti con importanti connessioni tra le competenze regionali e locali e le competenze dell'amministrazione statale, al fine di un loro miglioramento;

c) le tipologie di procedimenti, anche interni, nei quali si riscontra con maggiore frequenza ed intensità il mancato rispetto dei termini di conclusione;

d) le tipologie di procedimenti che determinano un carico ingiustificato di oneri amministrativi per cittadini e imprese;

e) i procedimenti nei quali le soluzioni tecnologico-informatiche sono particolarmente atte a rafforzare l'interoperabilità tra amministrazioni e l'interconnessione tra i procedimenti.

5. Per ognuno dei procedimenti è prevista un’analisi specifica, anche avvalendosi della misurazione degli oneri, l’ individuazione delle criticità e delle misure di semplificazione.

6. Per lo svolgimento delle attività di cui al presente accordo sono consultate le associazioni imprenditoriali e le associazioni dei consumatori rappresentative a livello nazionale ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, recante Codice del consumo, nonché  Unioncamere.

7.Ai fini dell’attuazione del presente accordo, il Tavolo istituzionale e il nucleo tecnico  si raccordano con gli organismi di cooperazione interistituzionali istituiti da norme di legge e di regolamento.

8. Il Tavolo istituzionale e il Nucleo tecnico non comportano nuovi o maggiori oneri finanziari per le amministrazioni.

 

Articolo 3

(Modalità e tempi di attuazione)

1. Al fine di dare attuazione a quanto previsto dall’articolo 12 con riferimento ai commi 2,  4 e 5 le parti individuano il percorso di confronto e di attuazione di cui ai commi seguenti, finalizzato al migliore coordinamento delle attività.

2. Le parti prendono atto che l’individuazione delle diverse categorie di attività sottoposte a regime autorizzatorio, ai sensi dell’articolo 1, comma 3, del citato decreto-legge n. 1 del 2012, è propedeutica all’adozione dei regolamenti di semplificazione dei procedimenti di cui all’articolo 12, comma 2, decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito dalla legge 4 aprile 2012, n.35. Tenuto conto che l’emanazione dei regolamenti ai sensi del decreto liberalizzazioni, da un lato, e decreto semplificazioni, dall’altro, è soggetta allo stesso termine del 31 dicembre 2012, appare necessario:

a)         individuare entro 45 giorni, rilevanti gruppi di attività oggetto degli interventi di semplificazione al fine di consentire la rapida attivazione degli strumenti per attuare l’articolo 12 del decreto-legge n 5;

b)         attivare, entro 15 giorni dalla individuazione di cui alla lettera a), il sistema di collaborazione, valutazione e individuazione delle misure per la semplificazione dei procedimenti, ai sensi di quanto previsto dall’articolo 3 del presente accordo;

c)         completare, entro cinque mesi, l’individuazione delle materie oggetto della semplificazione e delle attività di cui all’ art. 12, anche tenendo conto dell’analisi dei procedimenti effettuata in sede di recepimento della direttiva servizi;

d)         completare, entro il 1 dicembre 2012, il processo di collaborazione, valutazione e individuazione delle misure per la semplificazione dei procedimenti, ai sensi di quanto previsto dall’articolo 2 del presente accordo, con riferimento a tutti i procedimenti individuati come oggetto delle politiche di semplificazione.

 

Articolo 4

(Semplificazione e coordinamento dei controlli sulle imprese)

1. In attuazione di quanto disposto dall’articolo 14 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito dalla legge 4 aprile 2012, n.35  e dall’articolo 1, comma 2, del presente accordo, le parti condividono la necessità di coordinare le rispettive azioni in tema di controlli sulle imprese, e relativi adempimenti burocratici, nel rispetto dei principi di semplicità e proporzionalità rispetto all’effettiva tutela del rischio.

2. Le parti concordano di procedere alla razionalizzazione, semplificazione e coordinamento dei controlli sulle imprese, ai sensi dell’articolo 14, comma 3, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito dalla legge 4 aprile 2012, n.35, in base ai principi e ai criteri di cui al comma 4 dello stesso articolo, e in particolare nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 20-ter della legge 15 marzo legge 1997, n. 59 recante “Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle Regioni ed Enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa”.

3. In applicazione del comma 2, il Governo, secondo la procedura indicata dall’articolo 14, comma 4, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito dalla legge 4 aprile 2012, n.35, emana i regolamenti ivi previsti nelle sole materie di competenza statale.

4. In coerenza con quanto previsto al comma 2, il Governo, le Regioni e le Province autonome e gli Enti locali, mediante intesa in sede di Conferenza Unificata, adottano le Linee guida, di cui all’art. 14, comma 5, del d.l. n. 5 del 2012, al fine di conformare le attività di controllo nelle materie di loro competenza ai principi di cui al comma 4 del medesimo art. 14.

 

Articolo 5

(Misurazione degli oneri)

 

1. Le parti predispongono in modo condiviso il programma 2012-2015 per la riduzione degli oneri gravanti sulle pubbliche amministrazioni.

2.Le parti, in coerenza con gli obiettivi stabiliti a livello di Unione europea, predispongono in modo condiviso il programma 2012-2015 per la misurazione e la riduzione dei tempi dei procedimenti e degli oneri regolatori, ivi inclusi gli oneri amministrativi, gravanti su cittadini e imprese, curandone il raccordo con il programma di cui al comma 1. Il programma individua le aree di regolazione, i tempi, le metodologie di intervento, nonché gli strumenti di verifica dei risultati.

3. Le parti predispongono in modo condiviso il programma 2012-2015 per la riduzione degli oneri gravanti sulle pubbliche  amministrazioni

4.Le parti concordano sul rafforzamento delle attività di misurazione in corso in vista dell’obiettivo di ridurre entro il 31 dicembre 2012 di almeno il 25% gli oneri nelle aree di regolazione misurate. Le parti si avvalgono altresì delle attività di misurazione a supporto della realizzazione delle finalità di cui al presente accordo.

5. In attuazione del principio di compensazione di cui all’art. 8 della legge n. 180 del 2011, le parti, tenendo conto dei rispettivi ordinamenti, approfondiscono congiuntamente le metodologie e i criteri per la stima dei costi amministrativi derivanti dagli oneri introdotti o eliminati e avviano le relative attività.

 

Articolo 6

(Banca dati integrata)

 

1.Le parti del presente accordo avviano entro 30 giorni uno specifico studio al fine di costruire una Banca dati unica di tutti i procedimenti amministrativi e degli adempimenti relativi alle attività economiche, articolata su base regionale. Le parti individuano meccanismi per introdurre obblighi di comunicazione delle informazioni sulla banca dati a carico di tutte le pubbliche amministrazioni garantendo che le stesse siano conformi e corrispondenti alle informazioni contenute nei provvedimenti amministrativi originali.

2. La banca dati di cui al comma 1, consultabile in modalità pubblica e gratuita, è finalizzata anche a dare piena attuazione al Registro informatico degli adempimenti di cui all’art. 11 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 “Codice dell’Amministrazione Digitale”, nonché alle previsioni di cui all’articolo 6, comma 2, lett. b), del decreto-legge n. 70/2011), agli articoli 9, comma 2 e 11, comma 2 della L. 180/2011 e del D.P.R. 7 settembre 2010, n. 160 (Regolamento per la semplificazione e il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive).

3. La banca dati rende disponibili informazioni, anche ai fini delle attività di misurazione degli oneri amministrativi, relativamente alle procedure adottate dai diversi livelli di governo in tutto il territorio nazionale e ai fini del coordinamento dei controlli sulle imprese di cui all’articolo 14 del decreto-legge n. 5/2012.

 

                                                                                        

               Il Segretario                                                                                        Il Presidente

Cons. Ermenegilda Siniscalchi                                                                        Dott. Piero Gnudi

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