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Repertorio atti n. 89/CU del 23 settembre 2010 Nella odierna
seduta del 23 settembre 2010: VISTO l’articolo 9, comma 3, del decreto legislativo 28
agosto 1997, n. 281 il quale dispone che il Presidente del Consiglio dei
Ministri può sottoporre alla Conferenza Unificata, anche su richiesta delle
autonomie regionali e locali, ogni altro oggetto di preminente interesse comune
delle regioni, delle province, dei comuni e delle comunità montane; VISTO l’articolo 45 della legge 23 luglio
2009, n. 99 il quale, al comma VISTO il successivo comma 2 del citato
articolo 45 il quale ha stabilito che: “nello stato di
previsione del Ministero dello sviluppo economico è istituito il Fondo
preordinato alla riduzione del prezzo alla pompa dei carburanti per i residenti
nelle regioni interessate dalla estrazione di idrocarburi liquidi e gassosi
nonché dalle attività di rigassificazione anche
attraverso impianti fissi offshore;” VISTO il successivo comma 4 del citato articolo 45 il quale ha disposto che, con
decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di
concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sono definiti le modalità
procedurali di utilizzo da parte dei residenti nelle regioni interessate dei
benefici previsti dall’articolo medesimo e i meccanismi volti a garantire la
compensazione finalizzata all’equilibrio finanziario del Fondo; VISTA la nota n. 3-7535 del 13 luglio 2010
con la quale il Ministero dell’economia e delle finanze, Ufficio del
coordinamento legislativo, finanze, ha trasmesso lo schema di decreto del
Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto
con il Ministro dello sviluppo economico concernente l’istituzione del Fondo
per la riduzione del prezzo dei carburanti nelle Regioni interessate dalla
estrazione di idrocarburi liquidi e gassosi, ai sensi del citato articolo 45
della legge n. 99/2009, provvedimento che è stato trasmesso, il 15 luglio 2010,
alle Regioni ed agli Enti locali; CONSIDERATO che l’argomento, iscritto
all’ordine del giorno della seduta di questa Conferenza del 29 luglio 2010, è
stato rinviato per approfondimenti; CONSIDERATO che, per l’esame del citato
provvedimento, è stata convocata una riunione, a livello tecnico, il 22
settembre 2010 nel corso della quale i rappresentanti
delle Regioni e dell’ANCI hanno espresso parere favorevole condizionato
all’accoglimento di talune osservazioni e raccomandazioni; in particolare: il
rappresentante della Regione Basilicata ha chiesto di uniformare le due
procedure che distinguono il beneficio economico di importo pari o inferiore o
superiore a 30 euro per beneficiario, attribuendo alle Regioni interessate
tutte le risorse disponibili, mentre il rappresentante della Regione Veneto ha
chiesto talune modifiche ai fini di considerare come beneficiari delle risorse
che affluiscono al Fondo anche i territori regionali in cui si effettuano
attività di rigassificazione anche attraverso
impianti fissi offshore, così come previsto dall’articolo 45, comma 2, della
legge n. 99/2009; i rappresentanti dell’ANCI hanno richiamato l’attenzione
circa il prerequisito della residenza certa del beneficiario del bonus da
dimostrarsi con la sola patente di guida ed evidenziato perplessità sul fatto
che il provvedimento preveda il beneficio per i soli maggiorenni possessori
della patente di guida; CONSIDERATO che i rappresentanti del Ministero
dell’economia e delle finanze e del Ministero dello sviluppo economico hanno
sostenuto la validità del provvedimento, ritenendolo aderente a quanto disposto
dall’articolo 45 della legge n. 99/2009 e fornendo chiarimenti in ordine alle
osservazioni presentate; CONSIDERATO che, nella odierna
seduta di questa Conferenza, in ordine allo schema di decreto in esame: - le Regioni hanno espresso parere negativo salvo
l’accoglimento della proposta di sopprimere la distinzione tra agevolazione
gestita dalle Regioni e agevolazione gestita dallo Stato, riconducendo la
gestione dell’intero fondo in capo alle Regioni interessate comprese quelle nei
cui territori sono presenti impianti di rigassificazione; - l’ANCI ha espresso un parere favorevole condizionato
all’accoglimento degli emendamenti contenuti in un documento che è stato
consegnato (All.A); - l’UPI ha dichiarato di condividere la posizione delle
Regioni; CONSIDERATO che il Governo ha ribadito la
validità dell’impianto del provvedimento in questione ritenendolo non in
contraddizione con quanto disposto dalla legge n. 99/2009 e tale da consentire
di raggiungere più proficuamente gli obiettivi fissati dalla legge medesima; ESPRIME PARERE ai sensi dell’articolo 9, comma 3, del decreto legislativo
28 agosto 1997, n. 281 sullo schema di decreto del Ministro dell’economia e
delle finanze, di concerto con il Ministro dello
sviluppo economico concernente l’istituzione del Fondo per la riduzione del
prezzo dei carburanti nelle Regioni interessate dalla estrazione di idrocarburi
liquidi e gassosi, ai sensi dell’articolo 45 della legge 23 luglio 2009, n. 99,
trasmesso, con nota n. 3-7535 del 13 luglio 2010, dal Ministero dell’economia e
delle finanze, nei termini di cui in premessa e dell’allegato documento che
costituisce parte integrante del presente atto. Il
Segretario Il
Presidente Cons.
Ermenegilda Siniscalchi On.le Dott. Raffaele Fitto
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