Repubblica Italiana Conferenze Stato Regioni ed Unificata |
|
Ti trovi in: CONFERENZA UNIFICATA - Home - Dettaglio Documento |
Accordo, ai sensi dell’articolo 9, comma 2, lett. c)
del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tra il Governo, le
Regioni, le Province autonome di Trento e Bolzano e gli Enti locali sul
documento recante “Linee di indirizzo nazionali sull’intervento con bambini e
famiglie in situazione di vulnerabilità”. Repertorio atti
n. 178/CU del 21 dicembre 2017
Nell'odierna seduta
del 21 dicembre 2017 VISTO
il decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 recante "Definizione ed
ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra
lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed
unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni,
delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali”
ed in particolare l’articolo 9, comma 2, lettera c) in base al quale questa
Conferenza promuove e sancisce accordi tra Governo, Regioni, Province, Comuni e
Comunità montane, al fine di coordinare l'esercizio delle rispettive competenze
e svolgere in collaborazione attività di interesse comune; VISTA la legge 4
maggio 1983, n. 184 recante “Diritto del minore ad una famiglia” ed in
particolare l’articolo 1, commi 1, 2 e 3, che sancendo il diritto del minore a crescere
ed essere educato nell'àmbito della propria famiglia, affermando che le
condizioni di indigenza dei genitori non possono essere di ostacolo
all'esercizio del diritto del minore alla propria famiglia, prevede che lo
Stato, le Regioni e gli Enti locali, nell'àmbito delle proprie competenze,
sostengano, con idonei interventi, nel rispetto della loro autonomia e nei
limiti delle risorse finanziarie disponibili, i nuclei familiari a rischio, al
fine di prevenire l'abbandono e di consentire al minore di essere educato nell'àmbito
della propria famiglia”; VISTA la nota del 14 dicembre 2017, con la
quale il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha trasmesso, ai fini
del perfezionamento dell’accordo da parte di questa Conferenza, la proposta di “Linee
di indirizzo nazionali sull’intervento con bambini e famiglie in situazione di
vulnerabilità”, che è stata diramata alle Regioni e alle Autonomie locali il 18
dicembre 2017; VISTA la nota del 19 dicembre 2017, con la
quale le Regioni hanno trasmesso l’assenso tecnico; CONSIDERATO che, nel
corso dell’odierna seduta di questa Conferenza, le Regioni e le Autonomie hanno
espresso avviso favorevole al perfezionamento dell’accordo; ACQUISITO
quindi, l’assenso del Governo, delle Regioni, delle Province Autonome di Trento
e Bolzano, dell’ANCI e dell’UPI: SANCISCE ACCORDO tra
il Governo, le Regioni, le Province Autonome e gli Enti Locali, nei seguenti
termini: CONSIDERATI: nel
pieno rispetto del riparto delle competenze operato dall’articolo 117 della
Costituzione, l’utilità, per l’efficace
implementazione della legge, di definire indicazioni unitarie, seppure non
cogenti, che, raccogliendo i saperi e le esperienze
dei territori e degli operatori, permettano di qualificare l’importante intervento
di sostegno alle famiglie vulnerabili per la prevenzione dell’allontanamento
dei bambini dalle proprie famiglie; il
documento predisposto dal Tavolo tecnico costituito per la redazione di linee
di indirizzo sull’intervento con bambini e famiglie in situazione di vulnerabilità,
presieduta dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali e costituita dai
rappresentanti della Conferenza delle Regioni e Province autonome; SI CONVIENE Articolo 1 Il
Governo, le Regioni e le Province Autonome e le Autonomie Locali convengono
sulla necessità di dare promozione e diffusione alle Linee di indirizzo sull’intervento
con bambini e famiglie in situazione di vulnerabilità su tutto il territorio
nazionale come da testo allegato sub 1), parte integrante del presente atto,
compatibilmente con le risorse delle Regioni e delle Province Autonome. Articolo 2 Le
Linee di indirizzo sono affidate ai territori per la validazione nei contenuti
e nella metodologia. Articolo 3 Alle
attività previste dal presente accordo si provvede nei limiti delle risorse
umane e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi
o maggiori oneri a carico della finanzia pubblica.
|