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Intesa riguardante l’adozione delle linee – guida per realizzare organici raccordi tra i percorsi degli istituti professionali e i percorsi di istruzione e formazione professionale, a norma dell’articolo 13, comma 1 quinquies della legge 2 aprile 2007, n. 40. (ISTRUZIONE UNIVERSITA’ E RICERCA - LAVORO E POLITICHE SOCIALI)
Intesa ai sensi dell’articolo 13, comma 1 quinquies, della legge 2 aprile 2007, n. 40

Repertorio Atti n

Repertorio Atti n. 129/CU del 16 dicembre 2010

 

 

LA CONFERENZA UNIFICATA

 

 

Nella seduta odierna del  16 dicembre 2010:

 

VISTI gli articoli 117 e 118 della Costituzione;

 

VISTO il decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 76 di “Definizione delle norme generali sul diritto-dovere all'istruzione e alla formazione, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera c), della legge 28 marzo 2003, n. 53";

 

VISTO il decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 77 di "Definizione delle norme generali relative all'alternanza scuola-lavoro, ai sensi dell'articolo 4 della legge 28 marzo 2003, n. 53";

 

VISTO il decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, e successive modificazioni, recante “Norme generali e livelli essenziali delle prestazioni sul secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53”;

 

VISTA la legge 27 dicembre 2006, n. 296, articolo 1, comma 622, che prevede l'innalzamento a 10 anni dell'obbligo di istruzione, come  modificata all’articolo 64, comma 4 bis,  del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni in legge 6 agosto 2008, n . 133;

 

VISTA la legge 11 gennaio 2007, n. 1, recante disposizioni in materia di esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore e delega al Governo in materia di raccordo tra la scuola e le università;

 

VISTO il decreto legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla la legge 2 aprile 2007, n. 40, contenente, all'articolo 13, disposizioni urgenti in materia di istruzione tecnico-professionale e di valorizzazione dell'autonomia scolastica, con particolare riferimento al comma 1- quinquies;

 

VISTO il decreto legislativo 14 gennaio 2008, n. 21 relativo alle norme per la definizione dei percorsi  di orientamento all'istruzione universitaria e all'alta formazione artistica, musicale e coreutica, per il raccordo tra la scuola, le universita' e le istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, nonché per la valorizzazione della qualità dei risultati scolastici degli studenti ai fini dell'ammissione ai corsi di laurea universitari ad accesso programmato di cui all'articolo 1 della legge 2 agosto 1999, n. 264, a norma dell'articolo 2, comma 1, lettere a), b) e c) della legge 11 gennaio 2007, n. 1;

 

VISTO il decreto legislativo 14 gennaio 2008, n. 22 relativo alla definizione dei percorsi di orientamento finalizzati alle professioni e al lavoro, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, della legge 11 gennaio 2007, n. 1;

 

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

 

VISTO il decreto del Ministro della Pubblica Istruzione 22 agosto 2007, n. 139, regolamento recante norme in materia di adempimento dell'obbligo di istruzione, ai sensi dell’articolo 1, comma 622, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 che prevede, tra l'altro, all’articolo 2, comma 2, "l'equivalenza formativa di tutti i percorsi, nel rispetto dell'identità dell'offerta formativa e degli obiettivi che caratterizzano i curricoli dei diversi ordini, tipi e indirizzi di studio";

 

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 gennaio 2008 recante linee guida per la riorganizzazione del sistema dell’istruzione e formazione tecnica superiore e costituzione degli istituti tecnici superiori;

 

VISTA l'intesa 20 marzo 2008 tra il Ministero del Lavoro e della Previdenza sociale, il  Ministero della Pubblica istruzione e il Ministero dell’Università e della Ricerca, le Regioni, le Province autonome di Trento e Bolzano, per la definizione degli standard minimi del nuovo sistema di accreditamento delle strutture formative per la qualità dei servizi;

 

VISTO il decreto del  Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 81, recante norme per la riorganizzazione della rete scolastica e il razionale ed efficace utilizzo delle risorse umane della scuola, ai sensi dell’articolo 64, comma 4, del decreto- legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;

 

VISTO il decreto del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 27 gennaio 2010, n. 9, con il quale è stato adottato il modello di certificazione dei saperi e della competenze acquisite nell’assolvimento dell’obbligo di istruzione;

 

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 87, recante norme per il riordino degli istituti professionali a norma dell'articolo 64, comma 4, del decreto legge 25 giugno 2008, n.112, convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.133;

 

VISTO il decreto interministeriale 15 giugno 2010 di recepimento dell’Accordo 29 aprile 2010 tra il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, il Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano riguardante il primo anno di attuazione 2010-2011 dei percorsi di istruzione e formazione professionale, a norma dell’articolo 27, comma 2, del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226;

 

VISTA  la direttiva del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 28 luglio 2010, n. 65 contenente le linee guida per il passaggio al nuovo ordinamento degli istituti professionali a norma dell'articolo 8, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 87;

 

VISTA la decisione del Parlamento europeo e del Consiglio 15 dicembre 2004 relativa al Quadro comunitario unico per la trasparenza delle qualifiche e delle competenze (Europass);

 

VISTA la raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio 18 dicembre 2006 relativa alle competenze chiave per l’apprendimento permanente;

 

VISTA la raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio 23 aprile 2008 relativa alla costituzione del Quadro europeo delle qualifiche dell’apprendimento permanente;

 

VISTA  la raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio 18 giugno 2009 sull’istituzione di un sistema europeo di crediti per l’istruzione e la formazione professionale (ECVET);

 

CONSIDERATO che, con il  decreto interministeriale 15 giugno 2010 sopra richiamato, è stato avviato il primo anno dei percorsi di istruzione e formazione professionale, ai sensi dell’articolo 27, comma 2, del decreto legislativo n. 226/05 sopra citato;

 

CONSIDERATA l’esigenza di definire le linee guida di cui all’articolo 13, comma 1-quinquies della citata legge 40/2007 in connessone con la previsione contenuta nel D.P.R. n. 87/2010, articolo 2, comma 3, in base alla quale  gli istituti professionali possono svolgere, in regime di sussidiarietà e nel rispetto delle competenze esclusive delle Regioni in materia, un ruolo complementare e integrativo  rispetto al sistema di istruzione e formazione professionale ai fini del conseguimento di qualifiche e diplomi professionali di cui all’articolo 17, comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo n.226/2005, inclusi nel repertorio nazionale;

 

VISTO lo schema di intesa riguardante l’adozione di linee guida per realizzare organici raccordi tra i percorsi degli istituti professionali e i percorsi di istruzione e formazione professionale, a norma dell’articolo 13, comma 1-quinquies, del decreto legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito dalla legge 2 aprile 2007, n. 40 pervenuto dal Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca con nota del 3 dicembre 2010, corredato dei relativi allegati, che è stato diramato il successivo 6 dicembre;

 

CONSIDERATO che, nella riunione tecnica del 10 dicembre 2010, le Regioni e l’ANCI, anche a nome dell’UPI, hanno chiesto alcune modifiche, ritenute in parte accoglibili  dal Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca;

 

CONSIDERATO che, nella medesima riunione tecnica, il Ministero dell’economia e delle finanze, ha rappresentato alcune osservazioni di carattere generale riservandosi su alcune disposizioni ulteriori approfondimenti;

 

VISTA la nota della Regione Toscana, Coordinatore della Commissione istruzione, lavoro, innovazione e ricerca delle Regioni, pervenuta il 10 dicembre 2010 con la quale è stato  trasmesso il documento di osservazioni e proposte emendative, che è stato diramato in pari data; 

 

CONSIDERATO che, nella riunione tecnica del 13 dicembre 2010, il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca ha illustrato una nuova formulazione dello schema di intesa, emendato secondo le osservazioni e proposte sia  delle Regioni, sia del Ministero dell’economia e delle finanze, sulle quali il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, il Ministero dell’economia e delle finanze, le Regioni, l’ANCI e l’UPI hanno prestato il loro assenso;

 

VISTA la nota pervenuta il 14 dicembre 2010, con la quale l’Ufficio legislativo del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, ha trasmesso lo schema di intesa e i relativi Allegati, diramati in pari data, che recepiscono le osservazioni rappresentate nella suindicata riunione tecnica del 13 dicembre 2010;

 

ACQUISITO, nell’odierna seduta di questa Conferenza, l’assenso del Governo, delle Regioni e  Province autonome di Trento e Bolzano, dell’ANCI, dell’UPI e dell’UNCEM;

 

 

SANCISCE LA SEGUENTE INTESA

 

 

Premesso  che:

a partire dall’anno scolastico 2010-2011, con l’emanazione dei DD.PP.RR. n. 87, 88 e 89 del 15/3/2010, è stato avviato il  riordino dell’istruzione secondaria superiore;

-  con il decreto interministeriale 15 giugno 2010,  che ha recepito l’Accordo del 29 aprile 2010 in sede di  Conferenza Stato Regioni, è stato avviato, nell’anno scolastico 2010–2011,  il primo anno del sistema di  istruzione e formazione professionale di cui  al Capo III del Decreto legislativo n. 226/2005, in attesa del completamento di quanto previsto all’articolo 18, comma 1, lettera d) e comma 2  del Capo III del decreto legislativo  n. 226/2005;

-  per effetto dei suddetti provvedimenti, a partire  dal corrente anno scolastico,  gli studenti in possesso del titolo del primo ciclo possono iscriversi ai percorsi di istruzione secondaria superiore o ai percorsi di istruzione e formazione professionale;

-  la previsione del conseguimento delle qualifiche e dei diplomi professionali di cui al Capo III del decreto legislativo n. 226/2005 anche nell’esercizio dell’apprendistato non è contemplata dalle presenti linee guida, ma verrà definita in successivi atti, nell’ambito della completa messa a regime del sistema di istruzione e formazione professionale;

 

il Ministro dell' Istruzione, dell'Università e della Ricerca, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali,  le Regioni,  le Province Autonome di Trento e Bolzano, i Comuni, le Province e le Comunità Montane,

 

CONVENGONO QUANTO SEGUE:

 

1.   Gli organici raccordi tra i percorsi degli Istituti professionali e i percorsi di Istruzione e formazione professionale (IeFP), ai sensi dell’articolo 13  del decreto legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla  legge 2 aprile 2007, n. 40. si realizzano, nella  cornice unitaria del secondo ciclo del sistema educativo nazionale di istruzione e formazione, secondo le linee guida contenute nell’allegato A, che fa parte integrante della presente Intesa e delle relative tabelle, di seguito richiamate:

      - Tabella 1), concernente il riferimento delle qualifiche professionali di IeFP  agli indirizzi dei percorsi quinquennali degli istituti professionali;

      - Tabella  2), concernente la corrispondenza tra gli ambiti formativi dei percorsi e classi di abilitazione dei docenti;

      - Tabella 3), concernente la corrispondenza tra i diplomi di qualifica triennale degli istituti professionali, secondo il previgente ordinamento e le qualifiche professionali triennali di cui all’accordo in Conferenza  Stato Regioni 29 aprile 2010, recepito con  il decreto interministeriale 15 giugno 2010 di recepimento dell’Accordo 29 aprile 2010 tra il Ministro dell' Istruzione, dell'Università e della Ricerca,il Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano.

 

2.   Le linee guida di cui al punto 1 contengono indicazioni e criteri riguardanti i seguenti aspetti:

a) il ruolo complementare e integrativo che gli istituti professionali possono svolgere, in regime di sussidiarietà, a norma dell’articolo 2, comma 3, del regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 87, rispetto al sistema di istruzione e formazione professionale, ai fini del conseguimento delle qualifiche e  dei diplomi professionali  di cui all’articolo 17, comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo n. 226 /2005, inclusi nel repertorio nazionale costituito dai percorsi di qualifica e diploma professionale  riferiti alle figure e agli standard formativi minimi di cui all’articolo 18 del medesimo decreto legislativo;

b) la realizzazione, nel rispetto dei diversi ordinamenti e delle competenze esclusive dello  Stato e delle Regioni in materia, di forme di organizzazione territoriale dell’offerta del secondo ciclo di istruzione e formazione in rapporto alla domande dei giovani e delle loro famiglie nonché ai fabbisogni espressi dal mondo del lavoro e delle professioni, attraverso organici raccordi tra l’istruzione secondaria superiore e l’istruzione e formazione professionale,  con particolare riferimento all’offerta dei percorsi quinquennali degli istituti professionali e dei percorsi triennali e quadriennali di istruzione e formazione professionale;

c) sistematici interventi per l’orientamento dei giovani e delle loro famiglie, soprattutto al fine di prevenire  e contrastare  la dispersione scolastica e formativa e di sostenere la  reversibilità delle scelte degli studenti nei passaggi tra i sistemi formativi con  il reciproco riconoscimento dei crediti e dei titoli da loro già acquisiti;

d) la promozione e  la realizzazione di organici raccordi con il sistema universitario e  il sistema di istruzione e formazione tecnica superiore, con l’obiettivo di offrire la possibilità ai giovani, in possesso di diploma professionale di tecnico, di accedere all’Università e all’Alta Formazione Artistica Musicale e coreutica nonché agli Istituti tecnici superiori, previa frequenza di un apposito corso annuale e superamento degli esami di Stato, ai sensi dell’articolo  15, comma 6,  del decreto legislativo n. 226/05;

e) un efficiente ed efficace utilizzo delle risorse, nel rispetto dei vincoli della finanza pubblica.

 

3.   I modelli dei titoli relativi alla certificazione della qualifica di operatore professionale e del diploma professionale di tecnico sono definiti con decreto del Ministro dell’Istruzione Università e ricerca, adottato di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, previa intesa della Conferenza Stato Regioni.

4.   La prima attuazione delle linee guida di cui al punto 1 è oggetto di specifici accordi territoriali tra i competenti Assessorati delle Regioni  e gli Uffici scolastici regionali.

5.   Le linee guida oggetto della presente intesa sono recepite con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca secondo quanto previsto all’articolo 13, comma 1-quinquies, della legge 40/2007.

6.   L’attuazione della presente intesa è oggetto di costante monitoraggio e di confronto con le parti sociali da parte di un apposito gruppo di lavoro paritetico costituito, a livello nazionale, dal  Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, dal Ministero dell’economia e delle finanze, dai rappresentanti del Coordinamento  tecnico della  IX Commissione della Conferenza delle Regioni, dall’ANCI, dall’UPI.

7.   Le Regioni a statuto speciale e le Province Autonome di Trento e Bolzano provvedono all’applicazione delle medesime linee guida  nell’ambito delle competenze ad esse spettanti ai sensi dello statuto speciale, delle relative norme di attuazione e secondo quanto disposto dai rispettivi ordinamenti.

 

 

                           IL SEGRETARIO                                               IL PRESIDENTE

               Cons. Ermenegilda Siniscalchi                               On.le  Dott. Raffaele Fitto

 

 

ALLEGATO A

 

Linee Guida di cui all’articolo 13, comma 1-quinquies del decreto legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito dalla legge 2 aprile 2007, n. 40

 

Premessa

Il presente documento contiene indicazioni e orientamenti per la realizzazione di organici raccordi tra i percorsi quinquennali degli Istituti Professionali come riordinati dal D.P.R. n. 87/2010 e i percorsi di Istruzione e formazione professionale, di seguito denominati percorsi di “IeFP”, così disciplinati:

-    nella fase transitoria, dal decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, adottato di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali il 15 giugno 2010,  con il quale è stato recepito l’Accordo in sede di Conferenza Stato Regioni 29 aprile 2010,  a norma dell’articolo 27, comma 2, del decreto legislativo n. 226/2005, riguardante il primo anno di attuazione dei percorsi

-    di IeFP finalizzati al conseguimento di qualifiche, di durata triennale, e diplomi professionali, di durata quadriennale;

-    a regime, dal Capo III del decreto legislativo n. 226/2005 e dai relativi provvedimenti attuativi, ivi previsti.

 

Capo I - FINALITA’ ED AMBITI

I raccordi tra i percorsi quinquennali degli Istituti Professionali e i percorsi di IeFP sono finalizzati a:

      a)   sostenere e garantire l’organicità sul territorio dell’offerta dei percorsi a carattere professionale del secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione, nel rispetto dei diversi ordinamenti e della programmazione regionale dell’offerta, in rapporto ai fabbisogni professionali ed alle specifiche connotazioni del mercato del lavoro;

      b)   prevenire e contrastare la dispersione scolastica e formativa, assicurando anche la reversibilità delle scelte degli studenti;

      c)   facilitare i passaggi tra i sistemi formativi ed il reciproco riconoscimento dei crediti e dei titoli;

      e)   offrire la possibilità ai giovani in possesso di Diploma Professionale di tecnico di accedere all’Università, all’Alta Formazione Artistica Musicale e Coreutica (AFAM) e agli Istituti Tecnici Superiori (ITS), previa frequenza di un apposito corso annuale e superamento degli esami di Stato ai sensi dell’articolo 15, comma 6, D.Lgs. n. 226/05;

      f)    facilitare e sostenere forme di organizzazione territoriale dell’offerta del secondo ciclo di istruzione e formazione, attraverso raccordi tra l'istruzione e l'istruzione e formazione professionale e tra queste ed il sistema universitario e di formazione terziaria;

      g)   garantire un efficiente ed efficace utilizzo delle risorse.

 

I raccordi si sviluppano lungo l’intero quinquennio del secondo ciclo  e riguardano i seguenti ambiti:

      a)   l’offerta sussidiaria degli istituti professionali, nonché  interventi e attività specifiche di integrazione, anche a carattere territoriale, tra gli Istituti Professionali e le Istituzioni formative del sistema di IeFP;

      b)   il corso annuale per l’ accesso all’università, all’AFAM e  agli  ITS ;

      c)   le misure di accompagnamento per favorire il dialogo tra i sistemi formativi e il collegamento tra i  percorsi di IeFP e i percorsi di Istruzione Professionale, anche in relazione ai fabbisogni espressi dal  mondo del lavoro e dal territorio.

 

Capo II - OFFERTA SUSSIDIARIA DEGLI ISTITUTI PROFESSIONALI

1.   Sussidiarietà e programmazione regionale dell’offerta

      1.1.         Gli Istituti Professionali possono svolgere, in regime di sussidiarietà, a norma dell’articolo 2, comma 3, del D.P.R. n. 87/2010 e nel rispetto delle competenze esclusive delle Regioni, un ruolo integrativo e complementare nei confronti dell’offerta delle istituzioni formative del sistema di IeFP di cui al Capo III del D.lgs. n. 226/2005.

      1.2.         L’offerta sussidiaria degli Istituti Professionali è finalizzata all’integrazione, ampliamento e differenziazione dei percorsi e degli interventi in rapporto alle esigenze e specificità territoriali, per assicurare il diritto degli studenti in possesso del titolo conclusivo del primo ciclo di accedere ai percorsi del secondo ciclo sia nell’istruzione secondaria superiore sia in quelli del sistema di IeFP.

      1.3.         Ciascuna Regione stabilisce, nell’ambito della propria programmazione dell’offerta formativa e nel rispetto dell’autonomia delle Istituzioni scolastiche, i percorsi di IeFP di cui agli articoli 17 e 18 del D.lgs. n.  226/05 che gli Istituti Professionali possono erogare in regime sussidiario.

      1.4.         Gli Istituti Professionali realizzano i percorsi di IeFP in via sussidiaria, nel rispetto di quanto previsto in materia di assolvimento dell’obbligo di istruzione (D.M. n. 139/2007) e di  relativa   certificazione (D.M. n. 9/2010).

      1.5.         Il repertorio di cui all’articolo 1, comma 1-quinquies, della legge n. 40/07, che le Regioni considerano ai fini di cui al punto 2, è costituito dai percorsi di Qualifica e Diploma Professionale, riferiti alle figure professionali e ai relativi standard formativi minimi di cui agli articoli 17 e 18 del D.lgs. n. 226/05.

 

2.   Tipologie dell’offerta sussidiaria

      2.1.         Allo scopo di promuovere e favorire lo sviluppo di organici raccordi tra i percorsi degli Istituti Professionali e quelli di IeFP, si assumono, con riferimento all’articolo 2, comma 3, del citato D.P.R. n. 87/2010, le seguenti tipologie di riferimento per l’erogazione dell’offerta sussidiaria di IeFP finalizzata al rilascio dei titoli di Qualifica e di Diploma  professionale di cui al Capo III  del Decreto legislativo n. 226 /2005.

 

      2.2.         Tipologia A – Offerta sussidiaria integrativa

            Gli studenti iscritti ai percorsi quinquennali degli Istituti Professionali finalizzati all’acquisizione dei Diplomi di Istruzione professionale possono conseguire, al termine del terzo anno, anche i titoli di Qualifica professionale indicati nell’allegato 1), in relazione all’indirizzo di studio frequentato, validi per l’assolvimento del diritto dovere all’istruzione e alla formazione. A tal fine, nell’ambito del Piano dell’offerta formativa, i competenti Consigli di classe organizzano i curricoli, nella loro autonomia, in modo da consentire, agli studenti interessati, la contemporanea prosecuzione dei percorsi quinquennali, nel rispetto delle norme contenute nel D.P.R.  n. 122/09  in materia di valutazione degli alunni.

            Per la predisposizione dell’offerta sussidiaria integrativa, gli Istituti Professionali utilizzano le quote di autonomia e di flessibilità di cui all’articolo 5, comma 3, lettere a) e c) del D.P.R. n. 87/2010, sulla base dei seguenti criteri  e nei limiti delle risorse disponibili, con particolare riferimento al punto 4:

            -     personalizzazione dei percorsi, in rapporto alle categorie degli studenti destinatari e a specifici fabbisogni formativi;

            -     caratterizzazione dell’offerta sul territorio, in rapporto alle esigenze formative del  mondo del lavoro;

            -     determinazione qualitativa dell’organico in relazione ai profili formativi e professionali di riferimento, nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica;

            -     eventuale completamento/arricchimento dei percorsi  dell’Istruzione professionale in rapporto all’ordinamento regionale, sulla base di specifiche previsioni ed interventi a carico delle Regioni, sempreché previsto negli accordi territoriali di cui al Capo VII, nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica;

            -     riferimento all’ordinamento statale e raccordo con la specifica disciplina regionale del sistema di IeFP.

      Tipologia B – Offerta sussidiaria complementare

            Gli studenti possono conseguire i titoli di Qualifica e Diploma Professionale presso gli Istituti Professionali.

            A tal fine, gli Istituti Professionali attivano classi che assumono gli standard formativi e la regolamentazione dell’ordinamento dei percorsi di IeFP, determinati da ciascuna Regione nel rispetto dei livelli essenziali di cui al Capo III del decreto legislativo n. 226/2005,  ferma restando l’invarianza della spesa rispetto ai percorsi ordinari degli istituti professionali secondo quanto previsto al punto 4.

 

3.   Esami finali e certificazione

      3.1.         Gli esami conclusivi dei percorsi di cui alle tipologie A e B per il conseguimento dei titoli di Qualifica e Diploma professionale si svolgono sulla base della specifica disciplina di ciascuna Regione nel rispetto dei livelli essenziali  delle prestazioni di cui all’ art. 17, con particolare riferimento al comma 2, e all’art. 20 del Capo III del D.lgs. n. 226/2005.

4.   Determinazione degli organici

      4.1. L’utilizzo delle dotazioni organiche degli istituti professionali per la realizzazione di percorsi in regime di sussidiarietà è riferito agli ambiti di cui all’allegata tabella 2).

      4.2. La realizzazione dell’offerta sussidiaria dei percorsi di IeFP da parte degli istituti professionali avviene nel limite del numero di classi e della dotazione organica complessiva del personale statale, definito sulla base della normativa vigente  e delle previsioni del Piano programmatico di cui all’articolo 64, comma 4 della Legge n. 133/08 e dei conseguenti regolamenti attuativi; in nessun caso la dotazione organica complessiva potrà essere incrementata in conseguenza dell’attivazione dell’offerta sussidiaria dei percorsi di IeFP.

      4.3. Le classi iniziali degli istituti professionali di Stato che attivano anche l’offerta sussidiaria di IeFP si costituiscono con riferimento al numero complessivo degli alunni iscritti ai percorsi di istruzione professionale, comprensivi di quelli che intendono conseguire titoli di qualifica e di  diploma di IeFP, sulla base dei criteri previsti dal decreto del Presidente della Repubblica  20 marzo 2009, n. 81 “Norme per la riorganizzazione della rete scolastica e il razionale ed efficace utilizzo delle risorse umane della scuola, ai sensi dell’articolo 64, comma 4, del decreto- legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133”. In nessun caso la presenza dell’offerta di IeFP può comportare la costituzione di un numero di classi e di posti superiore rispetto a quello derivante dall’applicazione del criterio prima descritto.  L’organico dell’istituzione scolastica è determinato sulla base del numero delle classi istituite e del relativo quadro orario del percorso di studio attivato, compreso quello dei percorsi di IeFP.

      4.4. L’organico assegnato alle classi di IeFP non può essere maggiore di quello attribuito per ogni classe di Istruzione professionale. Nel caso di percorsi realizzati con forme di integrazione con le Istituzioni formative accreditate dalle Regioni  a norma del Capo III del D.Lgs. n. 226/2005 e, nella fase transitoria, con le strutture formative accreditate di cui al punto V del Capo VII della presente intesa, l’organico assegnato corrisponde alle ore di formazione effettivamente erogate dall’Istituzione scolastica.

      4.5. Le classi ad ordinamento IeFP (Tipologia B) attivate negli istituti professionali hanno una composizione qualitativa dell’organico docente e tecnico coerente con gli standard formativi dei percorsi di IeFP definito dalla programmazione di istituto, sulla base dell’ allegata Tabella 2), concernente la  corrispondenza tra gli ambiti formativi dei percorsi e le classi di abilitazione dei docenti.  Per le tipologie A e B, le classi hanno una composizione qualitativa dell’organico docente e tecnico coerente con gli standard formativi dei percorsi di IeFP, utilizzando le modalità organizzative di cui all’articolo 5, comma 3, del D.P.R. n. 87/2010. A tal fine, il MIUR provvede alla codifica dei percorsi di IeFP nonché all’adeguamento dei sistemi informativi in modo da consentire la determinazione qualitativa dell’organico sulla base della programmazione della singola scuola. Nel caso di maggiore fabbisogno di personale rispetto alle dotazioni organiche assegnate alle istituzioni scolastiche nel rispetto delle disposizioni di cui al precedente punto 2), le risorse saranno fornite dalle Regioni  senza nuovi o maggiori oneri  a carico della finanza pubblica.

 

      4.6 L’organico assegnato agli istituti professionali per le classi di IeFP non è separato; l’attribuzione del personale alle classi di IeFP è effettuata dal Dirigente scolastico nell’ambito delle procedure ordinarie che riguardano la generalità delle classi dell’istituzione scolastica, nel rispetto dell’articolo 7, comma 2, lettera b), del decreto legislativo n. 297 del 16 aprile 1994.

 

Capo III - CORSO ANNUALE PER L’ACCESSO ALL’ESAME  DI  STATO

 

1.   I raccordi oggetto della presente intesa sono finalizzati anche a creare le condizioni in base alle quali i giovani in possesso di diploma professionale di tecnico possano sostenere l’esame di Stato utile ai fini dell’accesso all’Università, all’Alta formazione artistica, musicale e coreutica, e agli istituti tecnici superiori, previa frequenza di apposito corso annuale ai sensi dell’articolo 15, comma 6, del D.lgs. n. 226/2005.

2.   Nelle more della piena attuazione della disposizione legislativa richiamata al punto 1 e con riferimento alla normativa vigente in materia di esami di Stato conclusivi dei percorsi di istruzione professionale, le Regioni, d’intesa con gli Uffici scolastici regionali, possono definire, nell’ambito degli accordi territoriali di cui  al Capo VII,  forme di collaborazione tra Istituti Professionali ed Istituzioni formative, finalizzate alla realizzazione dei corsi annuali per l’accesso all’esame di Stato, nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

3.   Nell’ambito degli accordi di cui al punto 2, sono definiti gli standard formativi e di erogazione del corso annuale, le modalità attuative, le Istituzioni che erogano l’offerta, i criteri per la determinazione dei crediti scolastici e formativi, nel rispetto delle norme contenute nell’ordinanza ministeriale concernente le istruzioni e le modalità organizzative per lo svolgimento degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di Istruzione secondaria di II grado, con particolare riferimento a quanto di seguito indicato:

      a)   la coerenza  dei risultati di apprendimento del corso annuale con i profili in esito ai percorsi quinquennali di Istruzione professionale di indirizzo corrispondente; b)

      b)   l’ammissione all’esame degli alunni che hanno conseguito almeno la sufficienza in ciascuna delle discipline o in ciascuno dei gruppi di discipline insegnate nel corso annuale, valutate con l’attribuzione di un unico voto secondo l’ordinamento vigente e un voto di comportamento non inferiore a sei decimi (articolo 6, comma 1, D.P.R. n.122/2009), a seguito di scrutino finale effettuato dal competente Consiglio di classe dell’Istituto Professionale sede dell’esame di Stato sulla base di idonea documentazione fornita dalla Istituzione formativa che ha erogato il corso;

      c)   la determinazione del credito scolastico (comprensivo di eventuale credito formativo) nella misura massima di 25 punti, secondo le modalità previste dalla tabella A), allegata al  decreto del Ministro della Pubblica Istruzione n. 42/2007, in base al punteggio dei titoli di Qualifica e Diploma professionale relativi al terzo e al quarto anno e alla media dei voti conseguiti in sede di scrutinio finale in ciascuna delle discipline o in ciascuno dei gruppi di discipline insegnate nel corso annuale;

      d)   la predisposizione, da parte dell’Istituzione formativa che ha erogato il corso, di un apposito documento in cui siano evidenziati i criteri ed i contenuti della programmazione curriculare, nonché ogni altro elemento ritenuto significativo ai fini dello scrutinio di ammissione e dello svolgimento degli esami.

4.   Nelle Province autonome di Trento e Bolzano, fino alla definizione delle intese di cui all’art. 6, comma 5, del D.P.R. n. 87 del 2010 continuano ad applicarsi le modalità di transizione dalla IeFP alla Istruzione secondaria superiore previste dalla normativa vigente.

 

Capo  IV - MISURE DI ACCOMPAGNAMENTO PER I RACCORDI TRA I SISTEMI

 

1.   Le misure di accompagnamento per i raccordi tra i sistemi formativi, che il MIUR e le Regioni possono promuovere  e sostenere, nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente,  riguardano:

      a)   la prevenzione e il contrasto della dispersione scolastica e formativa  nonché  l’agevolazione dei passaggi degli alunni tra i sistemi, anche per assicurare la reversibilità delle scelte degli studenti, attraverso iniziative finalizzate all’armonizzazione degli ordinamenti dell’Istruzione Professionale e del sistema di IeFP, concernenti in particolare:

            -     le iniziative programmate dalle Istituzioni scolastiche nell’ambito della propria autonomia, anche in rete con le Istituzioni formative, per l’applicazione delle linee guida per il passaggio al nuovo ordinamento di cui alla direttiva del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca n. 65/2010, a partire dalla declinazione in competenze, abilità e conoscenze dei risultati di apprendimento, ai sensi dell’articolo 5, comma 1, lett. a), del D.P.R. n. 87/2010;

            -     la definizione di ambiti di equivalenza formativa, concernenti gli esiti di apprendimento, tra ambiti disciplinari dell’Istruzione professionale ed aree formative dell’IeFP.

      b)   la collaborazione, anche attraverso forme di integrazione tra Istituzioni scolastiche e formative, riguardanti, in particolare, la realizzazione di:

            -     tirocini formativi ed esperienze in alternanza, in relazione alle figure professionali caratterizzanti i percorsi formativi;

            -     laboratori, anche a carattere territoriale, per lo sviluppo ed il recupero degli apprendimenti;

            -     interventi territoriali di orientamento;

            -     azioni, anche sperimentali, di sostegno ai processi di riconoscimento dei crediti formativi e di valorizzazione e certificazione  delle competenze.

 

Capo V – ASPETTI FINANZIARI E CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA TERRITORIALE

 

1.   L’erogazione dell’offerta sussidiaria di cui al Capo II da parte degli Istituti Professionali non comporta oneri aggiuntivi per lo Stato.

2.   Le risorse previste dalla normativa vigente statale e dal CCNL per il Fondo di Istituto e per ogni altra attività del personale docente avente carattere strumentale o di supporto, necessaria all’erogazione del servizio scolastico ed eccedente le ore di insegnamento, sono attribuite agli Istituti Professionali anche per le classi ove si realizza l’offerta sussidiaria di IeFP, secondo gli stessi parametri delle classi ad ordinamento statale.

3.   Gli oneri per corso annuale di cui al Capo III sono a carico delle Regioni.

4.   Gli oneri relativi al presidente di commissione, ai membri esterni ed agli esperti degli esami di Qualifica e di Diploma professionale di tecnico sono a carico delle Regioni.

5.   In relazione all’offerta sussidiaria la parte pubblica, sentite le Regioni, opera nel  rispetto delle norme contrattuali previste dal Contratto Collettivo Nazionale riferito al personale della scuola, in relazione ai soggetti ed agli ambiti della contrattazione decentrata, e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

 

Capo VI - MONITORAGGIO E VALUTAZIONE

1.   I percorsi di IeFP erogati dagli Istituti Professionali sono oggetto di monitoraggio e valutazione, anche ai fini della loro innovazione permanente, da parte del MIUR, del MLPS e delle Regioni  che  possono avvalersi, per le relative azioni, della collaborazione dell’Istituto Nazionale per la Valutazione del Sistema Educativo di Istruzione e Formazione (I.N.VAL.S.I.), dell’Agenzia Nazionale per lo Sviluppo dell’Autonomia Scolastica (A.N.S.A.S.) e dell’Istituto per lo Sviluppo della Formazione Professionale dei Lavoratori  (I.S.F.O.L.), secondo quanto previsto dalla normativa vigente in relazione al ruolo istituzionale di ciascuno di essi e senza ulteriori oneri a carico della finanza pubblica.

2.   Nell’ambito della valutazione dei percorsi del   sistema di IeFP di secondo ciclo, i risultati di apprendimento dei percorsi dell’offerta sussidiaria sono oggetto di valutazione periodica da parte Istituto Nazionale per la Valutazione del Sistema Educativo di Istruzione e Formazione (I.N.VAL.S.I.), in accordo con le Regioni, che ne cura anche la pubblicizzazione degli esiti.

 

Capo VII – PRIMA ATTUAZIONE

1.   La prima attuazione delle linee guida di cui sopra si realizza nell’ambito di accordi territoriali  tra le singole  Regioni e i competenti Uffici scolastici regionali, che indicano le modalità di raccordo tra i risultati di apprendimento dell’ordinamento dei percorsi di istruzione professionale e quelli di  IeFP, con riferimento anche alle misure di accompagnamento di cui al Capo IV, nonché l’utilizzazione delle risorse disponibili  nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica.

2.   Al fine di rendere univoca e trasparente l’offerta formativa per gli studenti e le loro famiglie al momento dell’iscrizione ai percorsi del secondo ciclo, dall’anno 2011-12 ha termine il regime surrogatorio di cui all’articolo 27, comma 7 del D.Lgs. n. 226/05 ed all’articolo 8, comma 5 del D.P.R. n. 87/2010.

3.   A conclusione dei percorsi avviati nell’annualità 2010-11 in regime surrogatorio, gli Istituti Professionali rilasceranno i titoli di Qualifica del previgente ordinamento, correlati ai titoli di Istruzione e Formazione Professionale di cui all’Accordo siglato in Conferenza Stato Regioni in data 29 aprile 2010 e relativo Decreto Interministeriale 15 giugno 2010, in base a quanto indicato nell’allegata tabella 3).

4.   Nelle more della piena attuazione delle previsioni di cui all’articolo 18, del D.Lgs. n. 226/05, i percorsi di Qualifica e Diploma Professionale si riferiscono alle figure professionali ed ai relativi standard formativi minimi delle competenze tecnico professionali di cui all’ Accordo in sede di  Conferenza Stato Regioni 29 aprile 2010,  recepito con Decreto Interministeriale 15 giugno 2010 sopra citato.

5.   Nella fase di prima attuazione e, comunque, sino al completo recepimento dei livelli essenziali delle prestazioni di cui al Capo III del D.Lgs n. 226/05 da parte delle Regioni nell’esercizio delle loro competenze legislative esclusive in materia di IeFP, per istituzioni formative si intendono le strutture formative accreditate dalle Regioni per il diritto-dovere all’istruzione e alla formazione, ivi compreso l’assolvimento dell’obbligo di istruzione di cui al regolamento emanato dal Ministro della Pubblica Istruzione n. 139/07, ai sensi dell’Intesa in Conferenza Stato  Regioni 20 marzo 2008, richiamata con il predetto Decreto Interministeriale 15 giugno 2010.

6.   Nelle more della definizione delle corrispondenze e delle modalità di riconoscimento tra i crediti acquisiti nei percorsi del sistema di Istruzione e i crediti acquisiti nei percorsi di IeFP ai sensi dell’articolo 1, comma 10, del D.Lgs 226/05, le Regioni favoriscono e promuovono interventi finalizzati a garantire i raccordi tra i percorsi degli istituti di istruzione professionale e quelli di IeFP,  facilitando i reciproci passaggi ed il riconoscimento dei crediti formativi e dei titoli, in applicazione dell’Accordo in sede di Conferenza Stato-Regioni  28 ottobre 2004, nel rispetto delle norme vigenti in materia di istruzione.

7.   Le  Regioni a statuto speciale e le Province autonome di Trento e Bolzano provvedono alla prima attuazione delle presenti linee guida nell’ambito delle competenze ad esse spettanti ai sensi Statuto speciale, delle relative norme di attuazione e secondo quanto disposto dai relativi ordinamenti.

8.   Le disposizioni delle presenti linee guida si applicano anche alle scuole con lingua di insegnamento slovena, fatte salve le modifiche e integrazioni per gli opportuni adattamenti agli specifici ordinamenti di tali scuole.

 

 

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