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Repertorio Atti n. 129/CU del 16 dicembre 2010 Nella seduta odierna del 16 dicembre 2010: VISTI gli articoli 117 e 118 della Costituzione; VISTO il decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 76 di
“Definizione delle norme generali sul diritto-dovere all'istruzione e alla
formazione, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera c), della legge 28 marzo
2003, n. 53"; VISTO il decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 77 di
"Definizione delle norme generali relative all'alternanza scuola-lavoro,
ai sensi dell'articolo 4 della legge 28 marzo 2003, n. 53"; VISTO il decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, e
successive modificazioni, recante “Norme generali e
livelli essenziali delle prestazioni sul secondo ciclo del sistema educativo di
istruzione e formazione ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. VISTA la legge 27 dicembre 2006, n. 296, articolo 1, comma
622, che prevede l'innalzamento a 10 anni dell'obbligo di istruzione, come modificata
all’articolo 64, comma 4 bis, del decreto
legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni in legge 6 agosto
2008, n . 133; VISTA la legge 11 gennaio 2007, n. 1, recante
disposizioni in materia di esami di Stato conclusivi dei corsi di studio
di istruzione secondaria superiore e delega al Governo in materia di raccordo
tra la scuola e le università; VISTO il decreto legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito,
con modificazioni, dalla la legge 2 aprile 2007, n.
40, contenente, all'articolo 13, disposizioni urgenti in materia di istruzione
tecnico-professionale e di valorizzazione dell'autonomia scolastica, con
particolare riferimento al comma 1- quinquies; VISTO il decreto legislativo 14 gennaio 2008, n. 21 relativo
alle norme per la definizione dei percorsi di orientamento all'istruzione universitaria
e all'alta formazione artistica, musicale e coreutica, per il raccordo tra la
scuola, le universita' e le istituzioni dell'alta
formazione artistica, musicale e coreutica, nonché per la valorizzazione della
qualità dei risultati scolastici degli studenti ai fini dell'ammissione ai
corsi di laurea universitari ad accesso programmato di cui all'articolo 1 della
legge 2 agosto 1999, n. VISTO il decreto legislativo 14 gennaio 2008, n. 22 relativo
alla definizione dei percorsi di
orientamento finalizzati alle professioni e al lavoro, ai sensi dell'articolo
2, comma 1, della legge 11 gennaio 2007, n. 1; VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo
1999, n. 275, regolamento recante norme in materia di autonomia delle
istituzioni scolastiche, ai sensi
dell’articolo 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59; VISTO il decreto del Ministro della Pubblica Istruzione 22
agosto 2007, n. 139, regolamento recante norme in materia di adempimento
dell'obbligo di istruzione, ai sensi dell’articolo 1, comma 622, della legge 27
dicembre 2006, n. 296 che prevede, tra l'altro, all’articolo 2, comma 2,
"l'equivalenza formativa di tutti i percorsi, nel rispetto dell'identità
dell'offerta formativa e degli obiettivi che caratterizzano i curricoli dei
diversi ordini, tipi e indirizzi di studio"; VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
25 gennaio 2008 recante linee guida per la riorganizzazione del sistema
dell’istruzione e formazione tecnica superiore e costituzione degli istituti
tecnici superiori; VISTA l'intesa 20 marzo 2008 tra il
Ministero del Lavoro e della Previdenza sociale, il Ministero della Pubblica istruzione e il
Ministero dell’Università e della Ricerca, le Regioni, le Province autonome di
Trento e Bolzano, per la definizione degli standard minimi del nuovo sistema di
accreditamento delle strutture formative per la qualità dei servizi; VISTO il decreto del
Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 81, recante
norme per la riorganizzazione della rete scolastica e il razionale ed
efficace utilizzo delle risorse umane della scuola, ai sensi dell’articolo 64,
comma 4, del decreto- legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni,
dalla legge 6 agosto 2008, n. 133; VISTO il decreto del Ministro dell’Istruzione,
dell’Università e della Ricerca 27 gennaio 2010, n. 9, con il quale è stato
adottato il modello di certificazione dei saperi e della
competenze acquisite nell’assolvimento dell’obbligo di istruzione; VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo
2010, n. 87, recante norme per il riordino degli
istituti professionali a norma dell'articolo 64, comma 4, del decreto legge 25
giugno 2008, n.112, convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008,
n.133; VISTO il decreto interministeriale 15 giugno 2010 di
recepimento dell’Accordo 29 aprile 2010 tra il Ministro dell'Istruzione,
dell'Università e della Ricerca, il Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali,
le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano riguardante il primo anno
di attuazione 2010-2011 dei percorsi di istruzione e formazione professionale,
a norma dell’articolo 27, comma 2, del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n.
226; VISTA
la direttiva del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e
della Ricerca 28 luglio 2010, n. 65 contenente le linee guida per il passaggio
al nuovo ordinamento degli istituti professionali a norma dell'articolo 8,
comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 87; VISTA la decisione del Parlamento europeo e del Consiglio 15
dicembre 2004 relativa al Quadro comunitario unico per la trasparenza delle
qualifiche e delle competenze (Europass); VISTA la raccomandazione del Parlamento europeo e del
Consiglio 18 dicembre 2006 relativa alle competenze chiave per l’apprendimento
permanente; VISTA la raccomandazione del Parlamento europeo e del
Consiglio 23 aprile 2008 relativa alla costituzione del Quadro europeo delle
qualifiche dell’apprendimento permanente; VISTA
la raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio 18
giugno 2009 sull’istituzione di un sistema europeo di crediti per l’istruzione
e la formazione professionale (ECVET); CONSIDERATO che, con il decreto interministeriale 15 giugno
2010 sopra richiamato, è stato avviato il primo anno dei percorsi di istruzione
e formazione professionale, ai sensi dell’articolo 27, comma 2, del decreto
legislativo n. 226/05 sopra citato; CONSIDERATA l’esigenza di definire le linee guida di cui
all’articolo 13, comma 1-quinquies della
citata legge 40/2007 in connessone con la previsione
contenuta nel D.P.R. n. 87/2010, articolo 2, comma VISTO lo schema di intesa riguardante l’adozione di linee
guida per realizzare organici raccordi tra i percorsi degli istituti
professionali e i percorsi di istruzione e formazione professionale, a norma
dell’articolo 13, comma 1-quinquies,
del decreto legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito dalla legge 2 aprile 2007,
n. 40 pervenuto dal Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca
con nota del 3 dicembre 2010, corredato dei relativi allegati, che è stato
diramato il successivo 6 dicembre; CONSIDERATO che, nella riunione tecnica del 10 dicembre
2010, le Regioni e l’ANCI, anche a nome dell’UPI,
hanno chiesto alcune modifiche, ritenute in parte accoglibili dal Ministero dell’istruzione,
dell’università e della ricerca; CONSIDERATO che, nella medesima riunione tecnica, il
Ministero dell’economia e delle finanze, ha rappresentato alcune osservazioni
di carattere generale riservandosi su alcune disposizioni ulteriori
approfondimenti; VISTA la nota della Regione Toscana, Coordinatore della
Commissione istruzione, lavoro, innovazione e ricerca delle Regioni, pervenuta
il 10 dicembre 2010 con la quale è stato trasmesso il documento di osservazioni
e proposte emendative, che è stato diramato in pari data; CONSIDERATO che, nella riunione tecnica del 13 dicembre
2010, il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca ha
illustrato una nuova formulazione dello schema di intesa, emendato secondo le osservazioni
e proposte sia delle
Regioni, sia del Ministero dell’economia e delle finanze, sulle quali il
Ministero del lavoro e delle politiche sociali, il Ministero dell’economia e
delle finanze, le Regioni, l’ANCI e l’UPI hanno prestato il loro assenso; VISTA la nota pervenuta il 14 dicembre 2010, con la quale
l’Ufficio legislativo del Ministero dell’istruzione, dell’università e della
ricerca, ha trasmesso lo schema di intesa e i relativi Allegati, diramati in
pari data, che recepiscono le osservazioni rappresentate nella suindicata
riunione tecnica del 13 dicembre 2010; ACQUISITO, nell’odierna seduta di questa Conferenza,
l’assenso del Governo, delle Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano,
dell’ANCI, dell’UPI e dell’UNCEM; SANCISCE Premesso
che: a partire dall’anno scolastico 2010-2011, con l’emanazione
dei DD.PP.RR. n. 87, 88 e 89 del 15/3/2010, è stato
avviato il riordino
dell’istruzione secondaria superiore; - con il decreto interministeriale 15 giugno
2010, che ha
recepito l’Accordo del 29 aprile - per effetto dei suddetti provvedimenti, a
partire dal corrente anno scolastico, gli studenti in
possesso del titolo del primo ciclo possono iscriversi ai percorsi di
istruzione secondaria superiore o ai percorsi di istruzione e formazione
professionale; - la previsione del conseguimento delle
qualifiche e dei diplomi professionali di cui al Capo III del decreto
legislativo n. 226/2005 anche nell’esercizio dell’apprendistato non è
contemplata dalle presenti linee guida, ma verrà definita in successivi atti,
nell’ambito della completa messa a regime del sistema di istruzione e
formazione professionale; il Ministro dell' Istruzione,
dell'Università e della Ricerca, il Ministro del lavoro e delle politiche
sociali, le Regioni, le Province Autonome di Trento e Bolzano, i
Comuni, le Province e le Comunità Montane, CONVENGONO QUANTO SEGUE: 1. Gli organici raccordi tra i percorsi degli
Istituti professionali e i percorsi di Istruzione e formazione professionale (IeFP), ai sensi dell’articolo 13 del decreto legge 31 gennaio 2007, n.
7, convertito, con modificazioni, dalla
legge 2 aprile 2007, n. 40. si realizzano, nella cornice unitaria del secondo ciclo del
sistema educativo nazionale di istruzione e formazione, secondo le linee guida
contenute nell’allegato A, che fa parte integrante della presente Intesa e
delle relative tabelle, di seguito richiamate: - Tabella 1), concernente il riferimento
delle qualifiche professionali di IeFP agli indirizzi dei
percorsi quinquennali degli istituti professionali; - Tabella 2), concernente la corrispondenza tra
gli ambiti formativi dei percorsi e classi di abilitazione dei docenti; - Tabella 3), concernente la
corrispondenza tra i diplomi di qualifica triennale degli istituti
professionali, secondo il previgente ordinamento e le qualifiche professionali
triennali di cui all’accordo in Conferenza Stato Regioni 29 aprile 2010, recepito
con il decreto interministeriale 15
giugno 2010 di recepimento dell’Accordo 29 aprile 2010 tra il Ministro dell'
Istruzione, dell'Università e della Ricerca,il Ministro del Lavoro e delle
Politiche sociali, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano. 2. Le
linee guida di cui al punto 1 contengono indicazioni e criteri riguardanti i
seguenti aspetti: a) il ruolo complementare e integrativo che gli istituti
professionali possono svolgere, in regime di sussidiarietà, a norma dell’articolo
2, comma 3, del regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica
15 marzo 2010, n. 87, rispetto al sistema di istruzione e formazione
professionale, ai fini del conseguimento delle qualifiche e dei diplomi professionali di cui all’articolo 17, comma 1, lettere a) e
b), del decreto legislativo n. 226 /2005, inclusi nel repertorio nazionale
costituito dai percorsi di qualifica e diploma professionale riferiti alle figure e agli standard
formativi minimi di cui all’articolo 18 del medesimo decreto legislativo; b) la realizzazione, nel rispetto dei diversi ordinamenti e
delle competenze esclusive dello Stato e delle Regioni in materia, di
forme di organizzazione territoriale dell’offerta del secondo ciclo di
istruzione e formazione in rapporto alla domande dei giovani e delle loro
famiglie nonché ai fabbisogni espressi dal mondo del lavoro e delle
professioni, attraverso organici raccordi tra l’istruzione secondaria superiore
e l’istruzione e formazione professionale,
con particolare riferimento all’offerta dei percorsi quinquennali degli
istituti professionali e dei percorsi triennali e quadriennali di istruzione e
formazione professionale; c) sistematici interventi per l’orientamento dei giovani e
delle loro famiglie, soprattutto al fine di prevenire e contrastare la dispersione scolastica e formativa e di
sostenere la reversibilità delle scelte
degli studenti nei passaggi tra i sistemi formativi con il reciproco riconoscimento dei crediti e dei
titoli da loro già acquisiti; d) la promozione e la realizzazione di organici raccordi
con il sistema universitario e il
sistema di istruzione e formazione tecnica superiore, con l’obiettivo di
offrire la possibilità ai giovani, in possesso di diploma professionale di
tecnico, di accedere all’Università e all’Alta Formazione Artistica Musicale e
coreutica nonché agli Istituti tecnici superiori, previa frequenza di un
apposito corso annuale e superamento degli esami di Stato, ai sensi
dell’articolo 15, comma 6, del decreto legislativo n. 226/05; e) un efficiente ed efficace utilizzo delle risorse, nel
rispetto dei vincoli della finanza pubblica. 3. I modelli dei titoli relativi alla
certificazione della qualifica di operatore professionale e del diploma
professionale di tecnico sono definiti con decreto del Ministro dell’Istruzione
Università e ricerca, adottato di concerto con il Ministro del lavoro e delle
politiche sociali, previa intesa della Conferenza Stato Regioni. 4. La prima attuazione delle linee guida di cui
al punto 1 è oggetto di specifici accordi territoriali tra i competenti
Assessorati delle Regioni
e gli Uffici scolastici regionali. 5. Le linee guida oggetto della presente intesa
sono recepite con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della
ricerca secondo quanto previsto all’articolo 13, comma 1-quinquies, della legge
40/2007. 6. L’attuazione della presente intesa è oggetto
di costante monitoraggio e di confronto con le parti sociali da parte di un
apposito gruppo di lavoro paritetico costituito, a livello nazionale, dal Ministero
dell’istruzione, dell’università e della ricerca, dal Ministero del lavoro e
delle politiche sociali, dal Ministero dell’economia e delle finanze, dai
rappresentanti del Coordinamento tecnico
della IX Commissione della Conferenza
delle Regioni, dall’ANCI, dall’UPI. 7. Le Regioni a statuto speciale e le Province
Autonome di Trento e Bolzano provvedono all’applicazione delle medesime linee
guida nell’ambito
delle competenze ad esse spettanti ai sensi dello statuto speciale, delle
relative norme di attuazione e secondo quanto disposto dai rispettivi
ordinamenti. IL
SEGRETARIO IL
PRESIDENTE Cons.
Ermenegilda Siniscalchi On.le
Dott. Raffaele Fitto ALLEGATO A Linee Guida di cui
all’articolo 13, comma 1-quinquies del decreto legge 31 gennaio 2007, n. 7,
convertito dalla legge 2 aprile 2007, n. 40 Premessa Il presente documento contiene indicazioni e orientamenti
per la realizzazione di organici raccordi tra i percorsi quinquennali degli
Istituti Professionali come riordinati dal D.P.R. n. 87/2010 e i percorsi di
Istruzione e formazione professionale, di seguito denominati percorsi di “IeFP”, così disciplinati: - nella fase transitoria, dal decreto del
Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, adottato di concerto
con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali il 15 giugno 2010, con il quale è stato recepito l’Accordo in
sede di Conferenza Stato Regioni 29 aprile 2010, a norma dell’articolo 27, comma 2, del
decreto legislativo n. 226/2005, riguardante il primo anno di attuazione dei
percorsi - di IeFP
finalizzati al conseguimento di qualifiche, di durata triennale, e diplomi
professionali, di durata quadriennale; - a regime, dal Capo III del decreto
legislativo n. 226/2005 e dai relativi provvedimenti attuativi, ivi previsti. Capo I - FINALITA’ ED
AMBITI I raccordi tra i percorsi quinquennali degli Istituti
Professionali e i percorsi di IeFP sono finalizzati
a: a) sostenere e garantire l’organicità sul
territorio dell’offerta dei percorsi a carattere professionale del secondo
ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione, nel rispetto dei
diversi ordinamenti e della programmazione regionale dell’offerta, in rapporto
ai fabbisogni professionali ed alle specifiche connotazioni del mercato del
lavoro; b) prevenire e contrastare la dispersione
scolastica e formativa, assicurando anche la reversibilità delle scelte degli
studenti; c) facilitare i passaggi tra i sistemi
formativi ed il reciproco riconoscimento dei crediti e dei titoli; e) offrire la possibilità ai giovani in
possesso di Diploma Professionale di tecnico di accedere all’Università,
all’Alta Formazione Artistica Musicale e Coreutica (AFAM) e agli Istituti
Tecnici Superiori (ITS), previa frequenza di un apposito corso annuale e
superamento degli esami di Stato ai sensi dell’articolo 15, comma 6, D.Lgs. n. 226/05; f) facilitare e sostenere forme di
organizzazione territoriale dell’offerta del secondo ciclo di istruzione e
formazione, attraverso raccordi tra l'istruzione e l'istruzione e formazione
professionale e tra queste ed il sistema universitario e di formazione
terziaria; g) garantire un efficiente ed efficace
utilizzo delle risorse. I raccordi si sviluppano lungo l’intero quinquennio del
secondo ciclo e
riguardano i seguenti ambiti: a) l’offerta sussidiaria degli istituti
professionali, nonché interventi e
attività specifiche di integrazione, anche a carattere territoriale, tra gli
Istituti Professionali e le Istituzioni formative del sistema di IeFP; b) il corso annuale per l’ accesso
all’università, all’AFAM e agli ITS ; c) le misure di accompagnamento per favorire
il dialogo tra i sistemi formativi e il collegamento tra i percorsi di IeFP e
i percorsi di Istruzione Professionale, anche in relazione ai fabbisogni
espressi dal mondo del lavoro e dal
territorio. Capo II - OFFERTA
SUSSIDIARIA DEGLI ISTITUTI PROFESSIONALI 1. Sussidiarietà
e programmazione regionale dell’offerta 1.1. Gli Istituti Professionali possono svolgere, in regime di
sussidiarietà, a norma dell’articolo 2, comma 3, del D.P.R. n. 87/2010 e nel
rispetto delle competenze esclusive delle Regioni, un ruolo integrativo e
complementare nei confronti dell’offerta delle istituzioni formative del
sistema di IeFP di cui al Capo III del D.lgs. n.
226/2005. 1.2. L’offerta sussidiaria degli Istituti Professionali è
finalizzata all’integrazione, ampliamento e differenziazione dei percorsi e
degli interventi in rapporto alle esigenze e specificità territoriali, per
assicurare il diritto degli studenti in possesso del titolo conclusivo del
primo ciclo di accedere ai percorsi del secondo ciclo sia nell’istruzione
secondaria superiore sia in quelli del sistema di IeFP. 1.3. Ciascuna Regione stabilisce, nell’ambito della propria
programmazione dell’offerta formativa e nel rispetto dell’autonomia delle
Istituzioni scolastiche, i percorsi di IeFP di cui
agli articoli 17 e 18 del D.lgs. n. 226/05 che gli Istituti Professionali
possono erogare in regime sussidiario. 1.4. Gli Istituti Professionali realizzano i percorsi di IeFP in via sussidiaria, nel rispetto di quanto previsto in
materia di assolvimento dell’obbligo di istruzione (D.M. n. 139/2007) e di relativa certificazione (D.M. n. 9/2010). 1.5. Il repertorio di cui all’articolo 1, comma 1-quinquies,
della legge n. 40/07, che le Regioni considerano ai fini di cui al punto 2, è
costituito dai percorsi di Qualifica e Diploma Professionale, riferiti alle
figure professionali e ai relativi standard formativi minimi di cui agli
articoli 17 e 18 del D.lgs. n. 226/05. 2. Tipologie
dell’offerta sussidiaria 2.1. Allo scopo di promuovere e favorire lo sviluppo di organici
raccordi tra i percorsi degli Istituti Professionali e quelli di IeFP, si assumono, con riferimento all’articolo 2, comma 3,
del citato D.P.R. n. 87/2010, le seguenti tipologie di riferimento per
l’erogazione dell’offerta sussidiaria di IeFP
finalizzata al rilascio dei titoli di Qualifica e di Diploma professionale di cui al Capo III del Decreto legislativo n. 226 /2005. 2.2. Tipologia A – Offerta
sussidiaria integrativa Gli studenti iscritti
ai percorsi quinquennali degli Istituti Professionali finalizzati
all’acquisizione dei Diplomi di Istruzione professionale possono conseguire, al
termine del terzo anno, anche i titoli di Qualifica professionale indicati
nell’allegato 1), in relazione all’indirizzo di studio frequentato, validi per
l’assolvimento del diritto dovere all’istruzione e alla formazione. A tal fine,
nell’ambito del Piano dell’offerta formativa, i competenti Consigli di classe
organizzano i curricoli, nella loro autonomia, in modo da consentire, agli
studenti interessati, la contemporanea prosecuzione dei percorsi quinquennali,
nel rispetto delle norme contenute nel D.P.R. n. 122/09 in materia di valutazione degli alunni. Per la predisposizione
dell’offerta sussidiaria integrativa, gli Istituti Professionali utilizzano le
quote di autonomia e di flessibilità di cui all’articolo 5, comma 3, lettere a)
e c) del D.P.R. n. 87/2010, sulla base dei seguenti criteri e nei limiti delle risorse disponibili,
con particolare riferimento al punto 4: - personalizzazione dei percorsi, in rapporto
alle categorie degli studenti destinatari e a specifici fabbisogni formativi; - caratterizzazione dell’offerta sul
territorio, in rapporto alle esigenze formative del mondo del lavoro; - determinazione qualitativa dell’organico in
relazione ai profili formativi e professionali di riferimento, nel rispetto dei
vincoli di finanza pubblica; - eventuale completamento/arricchimento dei
percorsi dell’Istruzione
professionale in rapporto all’ordinamento regionale, sulla base di specifiche
previsioni ed interventi a carico delle Regioni, sempreché previsto negli
accordi territoriali di cui al Capo VII, nel rispetto dei vincoli di finanza
pubblica; - riferimento all’ordinamento statale e
raccordo con la specifica disciplina regionale del sistema di IeFP. Tipologia
B – Offerta sussidiaria complementare Gli studenti possono conseguire i
titoli di Qualifica e Diploma Professionale presso gli Istituti Professionali. A tal fine, gli Istituti
Professionali attivano classi che assumono gli standard formativi e la
regolamentazione dell’ordinamento dei percorsi di IeFP,
determinati da ciascuna Regione nel rispetto dei livelli essenziali di cui al
Capo III del decreto legislativo n. 226/2005, ferma restando l’invarianza della
spesa rispetto ai percorsi ordinari degli istituti professionali secondo quanto
previsto al punto 4. 3. Esami
finali e certificazione 3.1. Gli esami conclusivi dei percorsi di cui alle tipologie A e
B per il conseguimento dei titoli di Qualifica e Diploma professionale si
svolgono sulla base della specifica disciplina di ciascuna Regione nel rispetto
dei livelli essenziali
delle prestazioni di cui all’ art. 17, con particolare
riferimento al comma 2, e all’art. 20 del Capo III del D.lgs. n. 226/2005. 4. Determinazione
degli organici 4.1. L’utilizzo delle
dotazioni organiche degli istituti professionali per la realizzazione di
percorsi in regime di sussidiarietà è riferito agli ambiti di cui all’allegata
tabella 2). 4.2. La realizzazione
dell’offerta sussidiaria dei percorsi di IeFP da
parte degli istituti professionali avviene nel limite del numero di classi e
della dotazione organica complessiva del personale statale, definito sulla base
della normativa vigente
e delle previsioni del Piano programmatico di cui all’articolo
64, comma 4 della Legge n. 133/08 e dei conseguenti regolamenti attuativi; in
nessun caso la dotazione organica complessiva potrà essere incrementata in
conseguenza dell’attivazione dell’offerta sussidiaria dei percorsi di IeFP. 4.3. Le classi iniziali degli
istituti professionali di Stato che attivano anche l’offerta sussidiaria di IeFP si costituiscono con riferimento al numero complessivo
degli alunni iscritti ai percorsi di istruzione professionale, comprensivi di
quelli che intendono conseguire titoli di qualifica e di diploma di IeFP,
sulla base dei criteri previsti dal decreto del Presidente della
Repubblica 20 marzo 2009, n. 81 “Norme
per la riorganizzazione della rete scolastica e il razionale ed efficace
utilizzo delle 4.4. L’organico assegnato
alle classi di IeFP non può essere maggiore di quello
attribuito per ogni classe di Istruzione professionale. Nel caso di percorsi
realizzati con forme di integrazione con le Istituzioni formative accreditate
dalle Regioni a
norma del Capo III del D.Lgs. n. 226/2005 e, nella
fase transitoria, con le strutture formative accreditate di cui al punto V del
Capo VII della presente intesa, l’organico assegnato corrisponde alle ore di
formazione effettivamente erogate dall’Istituzione scolastica. 4.5. Le classi ad ordinamento
IeFP (Tipologia B) attivate negli istituti
professionali hanno una composizione qualitativa dell’organico docente e
tecnico coerente con gli standard formativi dei percorsi di IeFP
definito dalla programmazione di istituto, sulla base dell’ allegata
Tabella 2), concernente la
corrispondenza tra gli ambiti formativi dei percorsi e le classi di
abilitazione dei docenti. Per le
tipologie A e B, le classi hanno una composizione qualitativa dell’organico
docente e tecnico coerente con gli standard formativi dei percorsi di IeFP, utilizzando le modalità organizzative di cui
all’articolo 5, comma 3, del D.P.R. n. 87/2010. A tal fine, il MIUR provvede
alla codifica dei percorsi di IeFP nonché
all’adeguamento dei sistemi informativi in modo da consentire la determinazione
qualitativa dell’organico sulla base della programmazione della singola scuola.
Nel caso di maggiore fabbisogno di personale rispetto alle dotazioni organiche
assegnate alle istituzioni scolastiche nel rispetto delle disposizioni di cui
al precedente punto 2), le risorse saranno fornite dalle Regioni senza nuovi o
maggiori oneri a carico della finanza
pubblica. 4.6 L’organico assegnato agli istituti
professionali per le classi di IeFP non è separato;
l’attribuzione del personale alle classi di IeFP è
effettuata dal Dirigente scolastico nell’ambito delle procedure ordinarie che
riguardano la generalità delle classi dell’istituzione scolastica, nel rispetto
dell’articolo 7, comma 2, lettera b), del decreto legislativo n. 297 del 16
aprile 1994. Capo III - CORSO
ANNUALE PER L’ACCESSO ALL’ESAME DI STATO 1. I raccordi oggetto della presente intesa sono
finalizzati anche a creare le condizioni in base alle quali i giovani in
possesso di diploma professionale di tecnico possano sostenere l’esame di Stato
utile ai fini dell’accesso all’Università, all’Alta formazione artistica,
musicale e coreutica, e agli istituti tecnici superiori, previa frequenza di
apposito corso annuale ai sensi dell’articolo 15, comma 6, del D.lgs. n.
226/2005. 2. Nelle more della piena attuazione della
disposizione legislativa richiamata al punto 1 e con riferimento alla normativa
vigente in materia di esami di Stato conclusivi dei percorsi di istruzione
professionale, le Regioni, d’intesa con gli Uffici scolastici regionali,
possono definire, nell’ambito degli accordi territoriali di cui al Capo VII, forme di collaborazione tra Istituti
Professionali ed Istituzioni formative, finalizzate alla realizzazione dei
corsi annuali per l’accesso all’esame di Stato, nei limiti delle 3. Nell’ambito degli accordi di cui al punto 2,
sono definiti gli standard formativi e di erogazione del corso annuale, le
modalità attuative, le Istituzioni che erogano l’offerta, i criteri per la
determinazione dei crediti scolastici e formativi, nel rispetto delle norme contenute
nell’ordinanza ministeriale concernente le istruzioni e le modalità
organizzative per lo svolgimento degli esami di Stato conclusivi dei corsi di
studio di Istruzione secondaria di II grado, con particolare riferimento a
quanto di seguito indicato: a) la coerenza dei
risultati di apprendimento del corso annuale con i profili in esito ai percorsi
quinquennali di Istruzione professionale di indirizzo corrispondente; b) b) l’ammissione all’esame degli alunni che hanno conseguito
almeno la sufficienza in ciascuna delle discipline o in ciascuno dei gruppi di
discipline insegnate nel corso annuale, valutate con l’attribuzione di un unico
voto secondo l’ordinamento vigente e un voto di comportamento non inferiore a
sei decimi (articolo 6, comma 1, D.P.R. n.122/2009), a seguito di scrutino
finale effettuato dal competente Consiglio di classe dell’Istituto
Professionale sede dell’esame di Stato sulla base di idonea documentazione
fornita dalla Istituzione formativa che ha erogato il corso; c) la determinazione del credito scolastico (comprensivo di
eventuale credito formativo) nella misura massima di 25 punti, secondo le
modalità previste dalla tabella A), allegata al
decreto del Ministro della Pubblica Istruzione n. 42/2007, in base al
punteggio dei titoli di Qualifica e Diploma professionale relativi al terzo e
al quarto anno e alla media dei voti conseguiti in sede di scrutinio finale in
ciascuna delle discipline o in ciascuno dei gruppi di discipline insegnate nel
corso annuale; d) la predisposizione, da parte dell’Istituzione formativa che
ha erogato il corso, di un apposito documento in cui siano evidenziati i
criteri ed i contenuti della programmazione curriculare, nonché ogni altro
elemento ritenuto significativo ai fini dello scrutinio di ammissione e dello
svolgimento degli esami. 4. Nelle Province autonome di Trento e Bolzano,
fino alla definizione delle intese di cui all’art. 6, comma 5, del D.P.R. n. 87
del 2010 continuano ad applicarsi le modalità di transizione dalla IeFP alla Istruzione secondaria
superiore previste dalla normativa vigente. Capo IV - MISURE DI
ACCOMPAGNAMENTO PER I RACCORDI TRA I SISTEMI 1. Le misure di accompagnamento per i raccordi
tra i sistemi formativi, che il MIUR e le Regioni possono promuovere e sostenere, nei limiti
delle a) la prevenzione e il contrasto della dispersione scolastica e
formativa nonché l’agevolazione dei passaggi degli alunni tra
i sistemi, anche per assicurare la reversibilità delle scelte degli studenti,
attraverso iniziative finalizzate all’armonizzazione degli ordinamenti
dell’Istruzione Professionale e del sistema di IeFP,
concernenti in particolare: - le iniziative programmate dalle Istituzioni
scolastiche nell’ambito della propria autonomia, anche in rete con le
Istituzioni formative, per l’applicazione delle linee guida per il passaggio al
nuovo ordinamento di cui alla direttiva del Ministro dell’Istruzione,
dell’Università e della Ricerca n. 65/2010, a partire dalla declinazione in
competenze, abilità e conoscenze dei risultati di apprendimento, ai sensi
dell’articolo 5, comma 1, lett. a), del D.P.R. n. 87/2010; - la definizione di ambiti di equivalenza
formativa, concernenti gli esiti di apprendimento, tra ambiti disciplinari
dell’Istruzione professionale ed aree formative dell’IeFP. b) la collaborazione, anche attraverso forme di integrazione
tra Istituzioni scolastiche e formative, riguardanti, in particolare, la
realizzazione di: - tirocini formativi ed esperienze in
alternanza, in relazione alle figure professionali caratterizzanti i percorsi
formativi; - laboratori, anche a carattere territoriale,
per lo sviluppo ed il recupero degli apprendimenti; - interventi territoriali di orientamento; - azioni, anche sperimentali, di sostegno ai
processi di riconoscimento dei crediti formativi e di valorizzazione e
certificazione delle
competenze. Capo V – ASPETTI
FINANZIARI E CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA TERRITORIALE 1. L’erogazione dell’offerta sussidiaria di cui
al Capo II da parte degli Istituti Professionali non comporta oneri aggiuntivi
per lo Stato. 2. Le risorse previste dalla normativa vigente
statale e dal CCNL per il Fondo di Istituto e per ogni altra attività del
personale docente avente carattere strumentale o di supporto, necessaria
all’erogazione del servizio scolastico ed eccedente le ore di insegnamento,
sono attribuite agli Istituti Professionali anche per le classi ove si realizza
l’offerta sussidiaria di IeFP, secondo gli stessi
parametri delle classi ad ordinamento statale. 3. Gli oneri per corso annuale di cui al Capo
III sono a carico delle Regioni. 4. Gli oneri relativi al presidente di
commissione, ai membri esterni ed agli esperti degli esami di Qualifica e di
Diploma professionale di tecnico sono a carico delle Regioni. 5. In relazione all’offerta sussidiaria la parte
pubblica, sentite le Regioni, opera nel rispetto delle norme contrattuali
previste dal Contratto Collettivo Nazionale riferito al personale della scuola,
in relazione ai soggetti ed agli ambiti della contrattazione decentrata, e
senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Capo VI - MONITORAGGIO E VALUTAZIONE 1. I percorsi di IeFP
erogati dagli Istituti Professionali sono oggetto di monitoraggio e
valutazione, anche ai fini della loro innovazione permanente, da parte del
MIUR, del MLPS e delle Regioni che
possono avvalersi, per le relative azioni, della collaborazione
dell’Istituto Nazionale per 2. Nell’ambito della valutazione dei percorsi
del sistema di
IeFP di secondo ciclo, i risultati di apprendimento
dei percorsi dell’offerta sussidiaria sono oggetto di valutazione periodica da
parte Istituto Nazionale per Capo VII – PRIMA ATTUAZIONE
1. La prima attuazione delle linee guida di cui
sopra si realizza nell’ambito di accordi territoriali tra le singole Regioni e i competenti Uffici scolastici
regionali, che indicano le modalità di raccordo tra i risultati di
apprendimento dell’ordinamento dei percorsi di istruzione professionale e
quelli di IeFP,
con riferimento anche alle misure di accompagnamento di cui al Capo IV, nonché
l’utilizzazione delle risorse disponibili
nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica. 2. Al fine di rendere univoca e trasparente
l’offerta formativa per gli studenti e le loro famiglie al momento
dell’iscrizione ai percorsi del secondo ciclo, dall’anno 2011- 3. A conclusione dei percorsi avviati
nell’annualità 2010- 4. Nelle more della piena attuazione delle
previsioni di cui all’articolo 18, del D.Lgs. n.
226/05, i percorsi di Qualifica e Diploma Professionale si riferiscono alle
figure professionali ed ai relativi standard formativi minimi delle competenze tecnico professionali di cui all’ Accordo in sede di Conferenza Stato Regioni 29 aprile 2010, recepito con Decreto Interministeriale 15
giugno 2010 sopra citato. 5. Nella fase di prima attuazione e, comunque,
sino al completo recepimento dei livelli essenziali delle prestazioni di cui al
Capo III del D.Lgs n. 226/05 da parte delle Regioni
nell’esercizio delle loro competenze legislative esclusive in materia di IeFP, per istituzioni formative si intendono le strutture
formative accreditate dalle Regioni per il diritto-dovere all’istruzione e alla
formazione, ivi compreso l’assolvimento dell’obbligo di istruzione di cui al
regolamento emanato dal Ministro della Pubblica Istruzione n. 139/07, ai sensi
dell’Intesa in Conferenza Stato Regioni 20 marzo 2008, richiamata con
il predetto Decreto Interministeriale 15 giugno 2010. 6. Nelle more della definizione delle
corrispondenze e delle modalità di riconoscimento tra i crediti acquisiti nei
percorsi del sistema di Istruzione e i crediti acquisiti nei percorsi di IeFP ai sensi dell’articolo 1, comma 10, del D.Lgs 226/05, le Regioni favoriscono e promuovono
interventi finalizzati a garantire i raccordi tra i percorsi degli istituti di
istruzione professionale e quelli di IeFP, facilitando i
reciproci passaggi ed il riconoscimento dei crediti formativi e dei titoli, in
applicazione dell’Accordo in sede di Conferenza Stato-Regioni 28 ottobre 2004, nel rispetto delle norme
vigenti in materia di istruzione. 7. Le Regioni a statuto speciale e le
Province autonome di Trento e Bolzano provvedono alla prima attuazione delle
presenti linee guida nell’ambito delle competenze ad esse spettanti ai sensi
Statuto speciale, delle relative norme di attuazione e secondo quanto disposto
dai relativi ordinamenti. 8. Le disposizioni delle presenti linee guida si
applicano anche alle scuole con lingua di insegnamento slovena, fatte salve le
modifiche e integrazioni per gli opportuni adattamenti agli specifici
ordinamenti di tali scuole.
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