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Delibera della Conferenza Unificata, ai
sensi dell’articolo 18, comma 1, lettera r) del decreto legislativo 31 marzo
1998, n. 112, che modifica la Delibera del 13 novembre 2014 (Rep. atti n.
139/CU) con cui è stata individuata la Regione Marche quale Regione sul cui
territorio il Fondo di garanzia limita il proprio intervento alla
controgaranzia dei fondi regionali e dei consorzi di garanzia fidi, e che esclude
dalla limitazione le operazioni di microcredito
imprenditoriale. Rep.
Atti n.136/CU del 13 dicembre 2018 LA CONFERENZA UNIFICATA Nell’odierna Seduta del
13 dicembre 2018 VISTA
la legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante “Misure di razionalizzazione della
finanza pubblica” e, in particolare l’articolo 2, comma 100, lettera a) che
dispone la costituzione di un Fondo di garanzia presso il Mediocredito Centrale
Spa per assicurare parzialmente i crediti concessi dagli istituti di credito a
favore delle piccole e medie imprese; VISTO
il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 che, all’articolo 18, comma 1,
lettera r) dispone che sono riservate allo Stato le funzioni amministrative
concernenti la gestione del Fondo di garanzia di cui all’articolo 2, comma 100,
lettera a) della legge 23 dicembre 1996, n. 662 sopra indicato e che, con
delibera della Conferenza, sono individuate le Regioni sul cui territorio il
Fondo limita il proprio intervento alla controgaranzia dei fondi regionali e
dei consorzi di garanzia collettiva fidi di cui all’articolo 155, comma 4 del
decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385; VISTO
l’atto della Conferenza del 26 luglio 2001, rep. atti n. 486, con il quale si
disciplinano le procedure e si indicano le modalità con le quali le regioni
interessate possono richiedere la limitazione dell’intervento del Fondo di
garanzia prevista dall’articolo 18, comma 1, lettera r) del decreto legislativo
31 marzo 1998, n. 12, stabilendo che a tale richiesta sia allegata una
dettagliata relazione tecnica, descrittiva delle caratteristiche del sistema di
garanzia operante sul proprio territorio, con particolare riferimento alla
tipologia di operazioni ammissibili, ai soggetti beneficiari, alle percentuali
di copertura della garanzia, ai costi della garanzia, ai tempi e alle modalità
di concessione; VISTA
la Delibera della Conferenza Unificata del 13 novembre 2014, emanata ai sensi
dell’articolo 18, comma 1, lettera r) del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.
112, che individua la Regione Marche quale Regione sul cui territorio il Fondo
di garanzia limita il proprio intervento alla controgaranzia dei fondi
regionali e dei consorzi di garanzia fidi (rep. atti. n. 139/CU); VISTA
la nota della Regione Marche, diramata in data 27 novembre 2018, con prot. DAR 16449 P-4.37.2.12, con la quale si chiede di
avviare l’iter istruttorio presso la Conferenza per la modifica della
sopracitata Delibera del 13 novembre 2014, affinché sia disposta l’esenzione
delle operazioni di microcredito imprenditoriale, per
un ammontare non superiore a euro 25.000, dalla limitazione precedentemente
disposta, provvedendo a trasmettere la deliberazione della Giunta regionale n.
1485 del 12 novembre 2018, unitamente alla prevista relazione descrittiva
contenente le informazioni richieste dall’atto della Conferenza del 26 luglio
2001 (rep. atti n. 486); VISTI
gli esiti della riunione tecnica, tenutasi in data 4 dicembre 2018, nel corso
della quale il Ministero dello sviluppo economico, acquisito l’avviso anche del
Ministero dell’economia e delle finanze, l’ANCI e le Regioni hanno espresso il
proprio avviso favorevole all’assunzione della Delibera in esame; VISTI
gli esiti dell’odierna Seduta, nel corso della quale le Regioni e gli Enti
locali hanno espresso l’avviso favorevole all’adozione della Delibera in esame DELIBERA ai
sensi dell’articolo 18, comma 1, lettera r) del decreto legislativo 31 marzo
1998, n. 112, di modificare la Delibera del 13 novembre 2014 (Rep. atti n.
139/CU), con cui è stata individuata la Regione Marche quale Regione sul cui
territorio il Fondo di garanzia limita il proprio intervento alla
controgaranzia dei fondi regionali e dei consorzi di garanzia fidi, escludendo
dalla limitazione le operazioni di microcredito
imprenditoriale.
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