Repubblica Italiana Conferenze Stato Regioni ed Unificata |
|
Ti trovi in: CONFERENZA UNIFICATA - Home - Dettaglio Documento |
Repertorio Atti n. 48/CU del 19 aprile 2012 LA CONFERENZA
UNIFICATA Nella seduta
odierna del
19 aprile 2012: VISTO l'articolo 8, comma 6, della legge 5
giugno 2003, n. 131, in base al quale, in sede di Conferenza unificata, il
Governo può promuovere la stipula di intese dirette a favorire il
raggiungimento di posizioni unitarie o il conseguimento di obiettivi comuni; VISTA la nota del 30 marzo 2012, con la quale
il Dipartimento per le politiche della famiglia ha trasmesso la proposta di
intesa in oggetto; VISTA la lettera in data 4 aprile 2012 con la
quale la predetta proposta di intesa è stata portata a conoscenza delle Regioni
e Province autonome e delle Autonomie locali; CONSIDERATO che, nel corso della riunione
tecnica svoltasi l’11 aprile 2012, sono state concordate tra i rappresentati
delle Regioni e delle Autonomie locali e quelli del Dipartimento per le
politiche della famiglia, alcune modifiche dello schema di intesa indicato in
parola; VISTA la nota del 13 aprile 2012, con la
quale il menzionato Dipartimento ha inviato la versione definitiva della
proposta di intesa in argomento, che recepisce le modifiche concordate nella
predetta riunione tecnica; VISTA la lettera in data 16 aprile 2012 con
la quale la predetta versione definitiva è stata portata a conoscenza delle
Regioni e Province autonome e delle Autonomie locali; CONSIDERATO che, nel
corso dell’odierna seduta, il Presidente delle Regioni e
delle Province
autonome di Trento e di Bolzano ha espresso avviso favorevole al perfezionamento
dell’intesa in oggetto; RILEVATO che, nel corso
dell’odierna seduta, il Presidente dell’ANCI ha espresso avviso favorevole al
perfezionamento dell’intesa in oggetto con l’auspicio che le risorse di cui
trattasi siano effettivamente erogate ai Comuni; ACQUISITO, nell’odierna
seduta di questa Conferenza, l’assenso del Governo, delle Regioni,
delle Province
autonome di Trento e di Bolzano e delle Autonomie locali; SANCISCE LA SEGUENTE INTESA Considerati: - l’articolo 19, comma 1, del decreto-legge
4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 2006,
n. 248, con il quale è stato istituito il Fondo per le politiche della
famiglia; - l’articolo 1, commi 1250, 1251, 1252,
1254, 1255 e 1256 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive
modificazioni, concernente la disciplina del Fondo per le politiche della
famiglia, e in particolare la previsione secondo la quale il Fondo medesimo
viene ripartito d’intesa con la Conferenza Unificata; - l’articolo 1, comma 19, lettera e) del decreto
legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17
luglio 2006, n. 233, recante “Disposizioni urgenti in materia di riordino delle
attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri”; - il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85,
convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121 recante
“Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in
applicazione dell'articolo 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n.
244” e, in particolare l’articolo 1, comma 14, lettera b); - l’intesa sancita in Conferenza Unificata
il 2 febbraio 2012 relativa alla ripartizione delle risorse del Fondo per le
politiche della famiglia da destinare al finanziamento di azioni in favore
della famiglia, con particolare riferimento a servizi socio educativi per la
prima infanzia e di assistenza domiciliare integrata; - che con decisione n. 940/2011/UE del
Parlamento Europeo e del Consiglio in data 14 settembre 2011, il 2012 è stato
proclamato “Anno europeo dell'invecchiamento attivo e delle solidarietà tra le
generazioni”, con la finalità di promuovere una cultura dell'invecchiamento
attivo e la solidarietà tra le generazioni; - che al Dipartimento per le Politiche della
Famiglia è stato affidato il coordinamento nazionale dell’Anno europeo
dell’invecchiamento attivo e delle solidarietà tra le generazioni, con il
compito di assicurare un raccordo tra le amministrazioni interessate e tutti
gli altri attori coinvolti per la programmazione delle attività nazionali; - lo schema di Piano Nazionale per la
famiglia, approvato dell’Osservatorio Nazionale sulla famiglia in data 23
giugno 2011; - che tra le priorità individuate dal
predetto Piano, quali aree su cui intervenire con maggior urgenza, rientrano le
famiglie con anziani non autosufficienti, nonché i servizi per l’infanzia; - che per migliorare la qualità della vita
delle persone anziane occorre intervenire a sostegno delle famiglie e favorire
una idonea permanenza della persona anziana fragile o non autosufficiente
presso il proprio domicilio, potenziando il sistema domiciliare nel suo
complesso e promuovendo azioni sul territorio rivolte alle esigenze
dell’anziano e della famiglia; - il “Terzo Piano biennale nazionale di
azioni e di interventi per la tutela dei diritti e lo sviluppo dei soggetti in
età evolutiva” approvato con Decreto del Presidente della Repubblica del 21
gennaio 2011 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 106 del 9 maggio 2011; - che tra gli obiettivi individuati nel
predetto Piano biennale, vi è anche quello di intervenire sulla distribuzione
dei servizi nelle diverse aree
territoriali per eliminare lo squilibrio tra nord e sud del Paese, supportando
le Regioni del Sud nel processo di conseguimento degli obiettivi di servizio
con specifico riferimento ai target relativi ai servizi per la prima infanzia; - il documento di aggiornamento del Piano di
Azione e coesione, datato 3 febbraio 2012 e inviato alla Commissione Europea il
7 febbraio 2012, che prevede tra gli interventi per il miglioramento dei
servizi pubblici collettivi i servizi di cura rivolti a bambini (servizi
socio-educativi prima infanzia) e agli anziani (assistenza ai
non-autosufficienti); - di dover provvedere alla ripartizione tra
le Regioni e Province Autonome di Trento e Bolzano delle risorse individuate
secondo la tabella di riparto allegata per complessivi 45 milioni di euro da
destinare alle azioni soprarichiamate, gravanti sul Centro di responsabilità n.
15 “Politiche per la famiglia” del bilancio della Presidenza del Consiglio dei
Ministri; - l’articolo 2, comma 109, della legge 23
dicembre 2009, n. 191, che abroga, a decorrere dal 1° gennaio 2010, l’articolo
5 della legge 30 novembre 1989, n. 386, relativo alla partecipazione delle
Province Autonome di Trento e Bolzano alla ripartizione di fondi speciali
istituiti per garantire livelli minimi di prestazioni in modo uniforme su tutto
il territorio nazionale; - la circolare del Ministero dell’economia e
delle finanze n. 128699 del 5 febbraio 2010 che, in attuazione del richiamato
comma 109 dell’articolo 2 della legge n. 191 del 2009, richiede che ciascuna
Amministrazione si astenga dall’erogare finanziamenti alle autonomie speciali e
comunichi al Ministero dell’economia e delle finanze le somme che sarebbero
state attribuite alle Province stesse in assenza del predetto comma 109 per
l’anno 2010, al fine di consentire le conseguenti variazioni di bilancio in
riduzione degli stanziamenti a partire dal 2010; - la nota del Ministero dell’economia e
delle finanze prot. 110783 del 17 gennaio 2011, a firma del Ragioniere Generale
dello Stato, che conferma l’esigenza di mantenere accantonati i fondi spettanti
alle Province Autonome di Trento e Bolzano anche per il 2011; Il Governo, le
Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano e le Autonomie locali CONVENGONO Articolo 1 (Oggetto) 1. La presente intesa stabilisce, nei termini
di cui alle premesse, i criteri di ripartizione delle risorse disponibili a
valere sui capitoli di pertinenza del c.d.r. 15 - Politiche della famiglia del
bilancio di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri, per
complessivi 45 milioni di euro, da destinare al finanziamento di servizi socio
educativi per la prima infanzia e azioni in favore degli anziani e della
famiglia, nonché le modalità di attuazione, i tempi di realizzazione degli
interventi e il monitoraggio. Le Regioni concorreranno ai finanziamenti secondo
le rispettive disponibilità. Articolo 2 (Criteri di
ripartizione) 1. Le risorse di cui all’articolo precedente
sono ripartite con il presente provvedimento secondo i medesimi criteri già
previsti per il Fondo nazionale per le politiche sociali per l’anno 2011, come
da allegata tabella A, che forma parte integrante della presente intesa. Art. 3 (Modalità di
attuazione) 1. Il Dipartimento per le politiche della
famiglia trasferisce alle Regioni le risorse secondo gli importi indicati nell’allegata
tabella A, previa sottoscrizione con ogni Regione di un accordo della durata di
24 mesi nel quale sono indicati i servizi socio educativi e le azioni da
finanziare in favore degli anziani e della famiglia, individuate dalle Regioni
in accordo con le Autonomie Locali. 2. Le risorse ripartite sono destinate: a) sia al proseguimento dello sviluppo e al
consolidamento del sistema integrato di servizi socio-educativi per la prima
infanzia - anche ai fini del raggiungimento degli obiettivi di servizio di cui
alla delibera del CIPE n. 82 del 3 agosto 2007 – e potranno essere utilizzate
per: - l’attivazione di nuovi posti; - sostenere i costi di gestione dei posti
esistenti; - migliorare l’offerta qualitativa; b) sia al perseguimento di una delle seguenti
finalità a favore degli anziani e della famiglia, per la componente sociale: - promozione e sostegno della persona
anziana; - promozione e supporto alla permanenza
della persona anziana presso il proprio domicilio; - partecipazione degli anziani alla società; - promozione di una vita indipendente e
sana; - promozione del rapporto tra le generazioni
attraverso la solidarietà, il dialogo e la trasmissione delle esperienze; - promozione di progetti per il superamento
del divario digitale. 3. L’erogazione di una prima quota di
finanziamento, pari al 60% del totale spettante a ciascuna Regione, sarà
effettuata a seguito dell’accordo di cui al comma 1. L’erogazione della
restante quota parte del finanziamento, pari al 40% del totale, sarà invece
effettuata a seguito della presentazione della relazione intermedia
sull’utilizzo delle risorse, redatta non oltre i primi 12 mesi di durata
dell’accordo di cui al comma 1 secondo i criteri individuati dal Gruppo di
lavoro a supporto dell’attuazione dell’intesa di cui al successivo art. 4. 4. La quota riferita alle Province Autonome di
Trento e Bolzano è calcolata ai soli fini della comunicazione del relativo
ammontare al Ministero dell’economia e delle finanze per le conseguenti
variazioni di bilancio ai sensi e per gli effetti dell’articolo 2, comma 109,
della legge 23 dicembre 2009, n. 191. Art. 4 (Monitoraggio) 1. Al fine di raccordare e monitorare gli
interventi finanziati ai sensi della presente intesa e individuare tempi e
modalità di monitoraggio, opererà il gruppo paritetico istituito dall’art. 4
dell’intesa sancita dalla Conferenza unificata del 2 febbraio 2012 repertorio
24/CU, integrato da un rappresentante
del Ministero del Lavoro e politiche sociali, un rappresentante del Ministero
della Salute e da un ulteriore rappresentante delle Regioni e Province
Autonome. 2. Le Regioni comunicano al Dipartimento per le
politiche della famiglia, nelle forme e nei modi concordati in sede di gruppo
paritetico, tutti i dati necessari al monitoraggio e, nello specifico, gli
interventi, i trasferimenti effettuati e i progetti finanziati con le risorse del
Fondo per le politiche della Famiglia. Il
Segretario Il
Presidente Cons.
Ermenegilda Siniscalchi Dott.
Piero Gnudi TABELLA
A allegata
all’intesa tra il Ministro per la cooperazione internazionale e l’integrazione con
delega alle politiche per la famiglia e le Regioni, le Province autonome di Trento
e Bolzano, le Province, i Comuni e le Comunità montane in merito al riparto di
risorse da destinare al finanziamento di servizi, socio educativi per la prima
infanzia e azioni a favore degli anziani e della famiglia.
|