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Intesa sullo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell’articolo 10, comma 5, della legge 24 dicembre 2012, n. 243, recante criteri e modalità di attuazione del medesimo articolo 10 in materia di “Ricorso all’indebitamento da parte delle Regioni e degli Enti locali”, ivi incluse le modalità attuative del potere sostitutivo dello Stato, in caso di inerzia o ritardo da parte delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano
Intesa, ai sensi dell’articolo 10, comma 5, della legge 24 dicembre 2012, n. 243.

Intesa sullo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell’articolo 10, comma 5, della legge 24 dicembre 2012, n. 243, recante criteri e modalità di attuazione del medesimo articolo 10 in materia di “Ricorso all’indebitamento da parte delle Regioni e degli Enti locali”, ivi incluse le modalità attuative del potere sostitutivo dello Stato, in caso di inerzia o ritardo da parte delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano.

Intesa, ai sensi dell’articolo 10, comma 5, della legge 24 dicembre 2012, n. 243.

Repertorio atti n.    145/CU                   del 1° dicembre 2016

 

LA CONFERENZA UNIFICATA

                        

Nella odierna seduta del 1° dicembre 2016:

VISTO l’articolo 10 della legge 24 dicembre 2012, n. 243 recante: “Disposizioni per l’attuazione del principio del pareggio di bilancio ai sensi dell’articolo 1, sesto comma, della Costituzione”, il quale ha disposto:

- al comma 1, che il ricorso all'indebitamento da parte delle regioni, dei comuni, delle province, delle città metropolitane e delle province autonome di Trento e di Bolzano è consentito esclusivamente per finanziare spese di investimento con le modalità e nei limiti previsti dal presente articolo e dalla legge dello Stato;

- al comma 2, che, in attuazione del comma 1, le operazioni di indebitamento sono effettuate solo contestualmente all'adozione di piani di ammortamento di durata non superiore alla vita utile dell'investimento, nei quali sono evidenziate l'incidenza delle obbligazioni assunte sui singoli esercizi finanziari futuri nonché le modalità di copertura degli oneri corrispondenti;

- al comma 3, che le operazioni di indebitamento di cui al comma 2 e le operazioni di investimento realizzate attraverso l'utilizzo dei risultati di amministrazione degli esercizi precedenti sono effettuate sulla base di apposite intese concluse in ambito regionale che garantiscano, per l'anno di riferimento, il rispetto del saldo di cui all'articolo 9, comma 1, del complesso degli enti territoriali della regione interessata, compresa la medesima regione;

- al comma 4, che le operazioni di indebitamento di cui al comma 2 e le operazioni di investimento realizzate attraverso l'utilizzo dei risultati di amministrazione degli esercizi precedenti, non soddisfatte dalle intese di cui al comma 3, sono effettuate sulla base dei patti di solidarietà nazionali. Resta fermo il rispetto del saldo di cui all'articolo 9, comma 1, del complesso degli enti territoriali;

 

VISTO il successivo comma 5 il quale ha stabilito che, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottare d'intesa con questa Conferenza, sono disciplinati criteri e modalità di attuazione del medesimo articolo, ivi incluse le modalità attuative del potere sostitutivo dello Stato, in caso di inerzia o ritardo da parte delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano. Lo schema del decreto è trasmesso alle Camere per l'espressione del parere delle commissioni parlamentari competenti per i profili di carattere finanziario. I pareri sono espressi entro quindici giorni dalla trasmissione, decorsi i quali il decreto può essere comunque adottato;

 

VISTA la nota DAGL n. 00011465 del 23 novembre 2016 con la quale la Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi, ha fatto pervenire lo schema di decreto recante criteri e modalità di attuazione del medesimo articolo 10 in materia di “Ricorso all’indebitamento da parte delle Regioni e degli Enti locali”, ivi incluse le modalità attuative del potere sostitutivo dello Stato, in caso di inerzia o ritardo da parte delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano, da sottoporre a questa Conferenza ai fini dell’intesa prevista dall’articolo 10, comma 5, della legge 24 dicembre 2012, n. 243, provvedimento che, in pari data, è stato inviato alle Regioni ed agli Enti locali;

 

CONSIDERATO che l’argomento, iscritto all’ordine del giorno della seduta della Conferenza del 24 novembre 2016, è stato rinviato per approfondimenti;

 

CONSIDERATO che, ai fini dell’esame del provvedimento, è stata convocata una riunione, a livello tecnico, per il giorno 30 novembre 2016 nel corso della quale i rappresentanti delle Regioni hanno illustrato alcune proposte di modifica riguardanti, in particolare, una diversa tempistica degli adempimenti previsti nel triennio 2017-2019; una maggiore flessibilità nell’utilizzo delle intese regionali, adeguandole alle singole realtà territoriali; la salvaguardia delle prerogative delle Regioni a Statuto speciale, eccetto Sardegna e Sicilia.

 

CONSIDERATO che i rappresentanti dell’ANCI, nel condividere l’impianto generale e i contenuti del provvedimento, hanno formulato alcune osservazioni tra le quali, in particolare, la diversa calendarizzazione del percorso di attuazione con una tempistica più adeguata e la problematica sulle intese tra Regioni e Comuni riguardo l’attribuzione degli spazi disponibili dei Comuni con popolazione inferiore a 1000 abitanti (articolo 2, comma 6, lettera a);

 

CONSIDERATO che i rappresentanti dell’UPI hanno espresso avviso favorevole sul decreto che ha accolto in gran parte le osservazioni già precedentemente formulate;

 

CONSIDERATO che i rappresentanti della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi e del Ministero dell’economia e delle finanze hanno preso atto delle proposte emendative formulate che, quindi, sono state oggetto di discussione a conclusione della quale sono state individuate alcune proposte emendative condivise;

 

CONSIDERATO che, nell’odierna seduta di questa Conferenza, le Regioni, hanno espresso avviso favorevole al conseguimento dell’intesa, condizionato all’accoglimento delle modifiche contenute in un documento che è stato consegnato, già oggetto di esame in sede tecnica (All.A);

 

CONSIDERATO che l’ANCI e l’UPI hanno espresso avviso favorevole al conseguimento dell’intesa con le modifiche contenute nel documento delle Regioni esaminate in sede tecnica;

 

CONSIDERATO che il Governo ha accolto le proposte formulate, compresa quella relativa alle Regioni ed alle Province che esercitano le funzioni in materia di finanza locale in via esclusiva;

 

CONSIDERATO che, quindi, l’Assessore della Regione Friuli Venezia Giulia, a nome delle Autonomie speciali, ha confermato l’avviso favorevole all’intesa;  

 

ACQUISITO, pertanto, l’assenso del Governo, delle Regioni, dell’ANCI e dell’UPI;

 

 

                                SANCISCE L’INTESA

 

 

ai sensi dell’articolo 10, comma 5, della legge 24 dicembre 2012, n. 243, sullo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri,  recante criteri e modalità di attuazione del medesimo articolo 10 in materia di “Ricorso all’indebitamento da parte delle Regioni e degli Enti locali”, ivi incluse le modalità attuative del potere sostitutivo dello Stato, in caso di inerzia o ritardo da parte delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano, trasmesso, con nota DAGL n. 00011465 del 23 novembre 2016, dalla Presidenza  del Consiglio dei Ministri nei termini di cui in premessa e con le modifiche contenute nel documento allegato che costituisce parte integrante del presente atto.

 

                                                                                                                                                                                                                        

                                                                           

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