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Parere, ai sensi dell’art.46-bis del decreto-legge
1° ottobre 2007 n.159, convertito dalla legge 29 novembre 2007, n.222, sullo
schema del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro per gli affari
regionali e le autonome “Modifiche al Decreto 12 novembre 2011, n.226, recante
individuazione dei criteri di gara e di valutazione dell’offerta per
l’affidamento del servizio della distribuzione del gas naturale”. Rep.
Atti n. 74/CU del 10 luglio 2014 LA CONFERENZA UNIFICATA Nell’odierna Seduta del 10 luglio 2014 VISTO il decreto legge 1° ottobre 2007,
n.159, convertito con modificazioni dalla legge 29 novembre 2007, n.222, che
reca, all’art.46-bis, disposizioni in materia di concorrenza e qualità dei
servizi essenziali nel settore della distribuzione del gas, prevedendo che, al
fine di garantire al settore della distribuzione di gas naturale maggiore
concorrenza e livelli minimi di qualità dei servizi essenziali, i Ministri per
lo sviluppo economico e per gli affari regionali, sentita la Conferenza
Unificata, individuano i criteri di gara
e di valutazione dell’offerta per l’affidamento dei servizi di distribuzione di
gas; CONSIDERATO che il decreto 12 novembre 2011,
n.226, recante individuazione dei criteri di gara e di valutazione dell’offerta
per l’affidamento del servizio della distribuzione del gas naturale, emanato in
attuazione delle disposizioni contenute nel citato articolo 46-bis, ha fatto
emergere in fase applicativa alcune criticità, che il Ministero dello sviluppo
economico ha ritenuto di superare, emanando un nuovo decreto che apporta le
modifiche necessarie al precedente testo, aggiornandolo altresì con le novità
normative intervenute nel settore della distribuzione del gas; VISTO lo schema di regolamento del Ministro
dello sviluppo economico e del Ministro per i rapporti con le Regioni, recante modifiche
al decreto 12 novembre 2011, n.226, trasmesso
dal Ministero dello Sviluppo Economico e diramato in data 24 giugno 2014, Prot. CSR 2550 P-4.23.2.12; VISTA la nota con la quale il Ministero dello
sviluppo economico, al fine di facilitare la lettura del nuovo schema, ha
inviato il testo del decreto 12 novembre 2011, n.226, coordinato con le
modifiche apportate dallo schema in esame, unitamente ad alcune Tabelle di
sintesi che illustrano gli aggiornamenti apportati e le motivazioni
dell’intervento regolatorio, diramata in data 7
luglio 2014, prot. CSR 2715 P-4.23.2.12; VISTI gli esiti della riunione tecnica convocata
per il giorno 7 luglio 2014, nel corso della quale le Regioni hanno consegnato
un documento di proposte emendative esaminate con il Ministero dello sviluppo
economico e ritenute in gran parte accoglibili e l’ANCI ha consegnato un documento
contenente alcune osservazioni e richieste di modifica che il Ministero ha in
parte ritenuto accoglibili, mentre per altre, nel
formulare alcune osservazioni di carattere tecnico, si è riservato di far
conoscere il proprio avviso definitivo a seguito di una preventiva
consultazione politica; VISTA la nota prot.
CSR 2730 P-4.23.2.12 dell’8 luglio 2014, con la quale sono state trasmessi i
documenti contenenti le richieste di modifica dello schema in esame formulate
dalle Regioni e dall’ANCI, consegnati nel corso del sopra citato incontro; VISTO il nuovo schema di decreto inviato dal
Ministero dello sviluppo economico, trasmesso con nota prot.
CR 2800 P-4.23.2.12 del 10 luglio 2014, predisposto a seguito della riunione
tecnica tenutasi in data 7 luglio 2014, che apporta le modifiche richieste
dalle Regioni e, soltanto parzialmente, quelle dell’ANCI; VISTI gli esiti dell’odierna Seduta, nel
corso della quale le Regioni hanno espresso parere favorevole sul nuovo schema
di decreto, così come modificato e trasmesso con la nota sopra citata,
subordinato all’impegno del Governo a modificare con una norma di legge le
scadenze dei termini per la pubblicazione dei bandi di gara, precisando che i
poteri sostitutivi di cui all’articolo 3 del regolamento non troveranno
applicazione sino alla scadenza dei nuovi termini e con la richiesta al Ministero
dello sviluppo economico di predisporre una nota per le Regioni che anticipi i
contenuti legislativi sopra indicati, sospendendo gli effetti degli automatismi
contenuti nel citato articolo 3 del regolamento; CONSIDERATO che l’ANCI e ‘UPI hanno espresso parere
favorevole sullo schema di decreto in esame, condizionato all’accoglimento di
alcuni emendamenti, non accolti nell’ultima versione dello schema, che
attengono a tre questioni fondamentali: 1)
la
prima riguarda la vigenza e la salvaguardia degli accordi tra le parti per la
determinazione del valore di rimborso al gestore uscente, fissata dallo schema
alla data del 12 febbraio 2012, che si chiede venga fissata alla data di aprile
2014; 2)
la
seconda attiene all’eliminazione della introduzione della regolazione temporale
del riconoscimento economico una tantum, perché
il decreto-legge n. 145/2013 ha disposto l’anticipazione complessiva di tale
onere per favorire l’indizione delle gare, su richiesta delle stazioni
appaltanti, senza alcun vincolo, per cui si chiede, mediando le posizioni con
le esigenze prospettate dal Ministero, di innalzare il versamento del
corrispettivo previsto dallo schema al 90 per cento entro diciotto mesi prima
del termine di scadenza della pubblicazione del bando; 3)
la
terza questione riguarda i canoni economici per i comuni, per cui si chiede di
riconoscere alle amministrazioni proprietarie delle reti anche la quota di
ammortamento riconosciuta in tariffa, come per i privati e comunque, rispetto
al canone di concessione per l’esclusiva del servizio, si chiede di aumentare
dal 5 al 15% il limite massimo di offerta in sede di gara; CONSIDERATO che il Ministero dello sviluppo
economico, rispetto all’impegno chiesto dalle Regioni, ha assicurato la
predisposizione in tempi rapidi di una norma che prevede una proroga limitata
delle scadenze per i bandi di gara e la diramazione di una nota che anticipa i
contenuti di essa, come richiesto in Seduta dalle Regioni stesse in Seduta; CONSIDERATO altresì che il Ministero dello
sviluppo economico ha ritenuto di poter accogliere la seconda richiesta avanzata
dall’ANCI di cui al punto 2) sopra indicato, relativa all’innalzamento al 90
per cento del corrispettivo entro diciotto mesi prima del termine di scadenza
della pubblicazione del bando di gara, mentre per la terza questione posta al
punto 3) ha ritenuto di non poter aumentare la percentuale relativa al limite
massimo di offerta in sede di gara oltre il 7,5%; CONSIDERATO che l’ANCI, rispetto alla
questione di cui al punto 3 ) sopra indicato, relativa all’aumento dal 5% al
15% del limite massimo di offerta, ha proposto una mediazione tra le posizioni
del Ministero e quelle sopra esposte in Seduta, portando la percentuale
indicata nello schema di decreto dal 5 al 10% e che il Ministero dello sviluppo
economico ha accettato tale richiesta; CONSIDERATO che la richiesta dell’ANCI di cui
al punto 1) sopra indicato, relativo alla modifica della data indicata nello
schema per la salvaguardia degli accordi per la determinazione del valore del
rimborso al gestore uscente, è stata a lungo discussa in Seduta con il
Ministero dello sviluppo economico, al fine di trovare una soluzione in grado
di evitare l’apertura di una fase di contenzioso relativa agli accordi siglati
successivamente al febbraio 2012 e che il Ministero ha proposto, a tal fine, di
acquisire su questo punto il parere del Consiglio di Stato; CONSIDERATO che l’ANCI ha assentito ha tale
proposta ESPRIME PARERE
FAVOREVOLE nei termini di cui in Premessa, ai sensi
dell’art.46-bis del decreto-legge 1° ottobre 2007 n.159, convertito dalla legge
29 novembre 2007, n.222, sullo schema del Ministro dello sviluppo economico e
del Ministro per gli affari regionali e le autonome “Modifiche al Decreto 12
novembre 2011, n.226, recante individuazione dei criteri di gara e di
valutazione dell’offerta per l’affidamento del servizio della distribuzione del
gas naturale”.
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