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Deliberazione
concernente individuazione, per l’anno 2011, delle Regioni di cui all’articolo
4 dell’intesa in ordine ai nuovi criteri per il
riparto e la gestione delle risorse statali a sostegno dell’associazionismo
comunale, sancita con atto n. 936 del 1° marzo 2006. Deliberazione, ai sensi
dell’articolo 4 dell’intesa sancita con atto n. 936 del 1° marzo 2006. Repertorio
atti n. 37/CU del
Nella odierna seduta del VISTO l’articolo 4 dell’intesa sancita da questa Conferenza con
atto n. 936 del 1° marzo 2006 che dispone: - che al
fine di partecipare al riparto delle risorse statali a sostegno
dell’associazionismo comunale, le Regioni che hanno adottato una disciplina
conforme ai criteri di cui all’articolo 3 ed hanno intrapreso il processo concertativo ai sensi dell’articolo 5
ne danno documentata comunicazione alla Conferenza Unificata entro il 31
gennaio di ogni anno. - che VISTO l’articolo 3 della citata intesa
che prevede che le risorse statali sono ripartite tra le Regioni che hanno
adottato discipline di incentivazione nelle quali: a)
non vi siano limiti temporali di durata degli incentivi destinati ad Unioni
di Comuni e a Comunità montane; b)
siano previste forme di premialità per le gestioni
associate svolte da Unioni di Comuni e da Comunità montane; c)
siano presi in considerazione il numero e la tipologia delle gestioni
associate, la popolazione o altri indicatori di disagio in modo tale da
favorire l’associazionismo dei piccoli Comuni; d)
sia prevista l’attribuzione di contributi solo per le gestioni associate
effettivamente attivate ovvero siano previste istruttorie di verifica sul
funzionamento reale della forma associata; a)
sia prevista la concessione dei contributi entro l’anno finanziario di
riferimento; VISTO l’articolo 5 della richiamata intesa che dispone: - che le
Regioni si impegnano a valutare con le rappresentanze
degli enti locali, nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, gli effetti
conseguenti all’applicazione dell’intesa sancita
dalla Conferenza Unificata nella seduta del - che le Regioni, entro il termine di cui all’articolo 4,
comma 1, della stessa intesa, comunicano alla Conferenza Unificata le
iniziative a tal fine intraprese, gli atti adottati e gli eventuali accordi
assunti con le rappresentanze degli enti locali; CONSIDERATO
che, per quanto concerne l’anno 2011, questa Conferenza, con atto n. 3/CU del
20 gennaio - 15 marzo 2011: termine di presentazione della
documentazione da parte delle Regioni; - 15 aprile 2011: termine per la deliberazione della Conferenza Unificata; - 15 maggio 2011:
termine per l’attribuzione delle risorse da parte del Ministero dell’interno. CONSIDERATO che, ai fini della
applicazione della citata disposizione per l’anno 2011, le Regioni
Abruzzo, Calabria, Campania, Emilia-Romagna, Lazio, Piemonte,
Sardegna, Sicilia, Toscana e Veneto hanno fatto pervenire la relativa
documentazione che è stata trasmessa al Ministero dell’interno, alle Regioni ed
agli Enti locali; CONSIDERATO che, per l’esame della citata
documentazione, è stata convocata una riunione, a livello tecnico, il CONSIDERATO che l’ANCI ha chiesto
che, in sede politica, si possa condividere l’esigenza che, per quanto concerne
gli Enti ricadenti nelle altre Regioni non individuate in base all’articolo 4
sopra citato, sia rispettato il termine di presentazione delle domande da parte
degli Enti interessati (30 settembre) in modo tale da consentire agli Uffici
del Ministero dell’interno di concludere la relativa
istruttoria entro i successivi trenta giorni (30 ottobre) e, quindi, di potere
provvedere sollecitamente alla effettiva erogazione delle risorse alle Unioni
di Comuni che ne hanno diritto; detta esigenza è stata condivisa dai
rappresentanti del Ministero dell’interno; CONSIDERATO che, nel corso della odierna
seduta di questa Conferenza, che
le Regioni e gli Enti locali hanno
espresso avviso favorevole alla individuazione delle seguenti Regioni: Abruzzo,
Calabria, Campania, Emilia-Romagna, Lazio, Piemonte,
Sardegna, Sicilia, Toscana e Veneto; CONSIDERATO che l’ANCI ha consegnato
un documento (All.A) nel quale, come già formulato in
sede tecnica, si chiede di concordare nel considerare la scadenza del 30
ottobre (ovvero trenta giorni dal termine del 30 settembre previsto dal D. M. n. 318/2000 per la
presentazione della domanda dei contributi) quale termine massimo per la
conclusione dell’istruttoria da parte degli aventi
diritto; DELIBERA di individuare, quali destinatarie, per
l’anno 2011, delle risorse statali a sostegno dell’associazionismo comunale, le
seguenti Regioni: -
Abruzzo; -
Calabria; -
Campania; -
Emilia-Romagna; -
Lazio
-
Piemonte; -
Sardegna; -
Sicilia; -
Toscana; -
Veneto. Il Segretario Il
Presidente
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