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Deliberazione costitutiva di un Tavolo tecnico permanente Stato-Regioni-Autonomie Locali finalizzato alla risoluzione delle problematiche derivanti dall'applicazione dell'art. 2, comma 186-bis, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, riguardante la soppressione delle Autorità d'Ambito Territoriale Ottimale (A.A.T.O.), di cui agli articoli 148 e 201 del decreto legislativo 2 aprile 2006, n. 152.
Deliberazione ai sensi dell'art. 7, comma 2, e dell'art. 9, comma 1, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

Costituzione di un Tavolo tecnico permanente Stato - Regioni - Autonomie locali finalizzato alla risoluzione delle problematiche derivanti dall’applicazione dell’articolo 2, comma 186-bis, della legge 23 dicembre 2009, n

Costituzione di un Tavolo tecnico permanente Stato - Regioni - Autonomie locali finalizzato alla risoluzione delle problematiche derivanti dall’applicazione dell’articolo 2, comma 186-bis, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, riguardante la soppressione delle Autorità d’Ambito Territoriale Ottimale (A.A.T.O.), di cui agli articoli 148 e 201 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152

 

 

Repertorio n. 36/CU         del   20 Aprile 2011                

 

 

LA CONFERENZA UNIFICATA

 

 

nell’odierna seduta del 20 aprile 2011

 

 

VISTI gli articoli 148 e 201 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, che, nello stabilire le caratteristiche delle Autorità d’Ambito Territoriale Ottimale, attribuiscono  a queste ultime competenze in materia di gestione delle risorse idriche e di gestione integrata dei rifiuti urbani;

 

VISTO l’articolo 2, comma 186-bis, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, il quale stabilisce fra l’altro che:

- decorso un anno dalla data di entrata in vigore della stessa legge, siano soppresse le Autorità d’Ambito Territoriale Ottimale di cui ai richiamati articoli 148 e 201 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni;

- decorso lo stesso termine di un anno, ogni atto compiuto dalle Autorità d'Ambito Territoriale sia da considerarsi nullo;

- entro il medesimo termine di un anno, le Regioni attribuiscano con legge le funzioni già esercitate dalle Autorità, nel rispetto dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza;

- le disposizioni di cui agli articoli 148 e 201 del citato decreto legislativo n. 152 del 2006, sono efficaci in ciascuna Regione fino alla data di entrata in vigore della legge regionale di cui al periodo precedente;

 

CONSIDERATO che il Presidente dell’ANCI, con una prima nota del 2 dicembre 2010, esaminata nella seduta di questa Conferenza del 16 dicembre 2010, ha evidenziato il tema della problematica soppressione delle Autorità d’Ambito Territoriale Ottimale in relazione all’incompleta legiferazione delle Regioni in materia;

CONSIDERATO che il Presidente della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, con nota del 9 dicembre 2010, anch’essa esaminata nella seduta di questa Conferenza del 16 dicembre 2010, ha segnalato la criticità dell’applicazione del richiamato articolo 2, comma 186-bis, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, che rischierebbe di condizionare negativamente i processi di riforma che le Regioni hanno avviato nella prospettiva di riallocazione delle funzioni in capo alle Autorità d’Ambito Territoriale Ottimale, evidenziando l’opportunità di prorogare di alcuni mesi il termine fissato per la soppressione di tali Autorità;

 

VISTO l’articolo 1, comma 1, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, che ha fissato al 31 marzo 2011 il termine di scadenza del regime giuridico derivante dall’applicazione dell’articolo 2, comma 186-bis, della legge 23 dicembre 2009, n. 191;

 

VISTO il documento di osservazioni e proposte del 17 febbraio 2011 del Presidente dell’ANCI, il quale, allo scopo di garantire la continuità dei servizi nella prospettiva indicata nella Carta delle autonomie volta a incentivare la gestione associata, ipotizza l’istituzione di una convenzione fra enti locali propedeutica all’eventuale creazione di una Conferenza interistituzionale;

 

CONSIDERATO che le Regioni, nella seduta di questa Conferenza del 3 marzo 2011, anche sulla scorta delle sollecitazioni pervenute dalle Autonomie locali, con riferimento alla riforma delle Autorità d’Ambito Territoriale Ottimale disposta dal richiamato articolo 2, comma 186-bis, della legge n. 191 del 2009, hanno chiesto la proroga al 31 dicembre 2011 del termine previsto per l’emanazione delle leggi regionali in materia, nonché l’apertura di un Tavolo nazionale di confronto in materia;

 

CONSIDERATO che nella riunione tecnica del 14 marzo 2011, alla quale hanno preso parte rappresentanti del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, del Ministero dell’interno, del Ministero dell’economia e finanze, delle Regioni, dell’ANCI e dell’UPI:

- si è concordato sulla necessità di prorogare al 31 dicembre 2011 i termini previsti dal richiamato articolo 2, comma 186-bis, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, nonché sull’opportunità di istituire un Tavolo di lavoro ai sensi dell’articolo 7, comma 2, e dell’articolo 9, comma 1, del decreto legislativo n. 281 del 1997, da definire concordemente riguardo alle sue specifiche funzioni, per supportare questa Conferenza nella risoluzione delle problematiche collegate alla soppressione delle Autorità d’Ambito Territoriale Ottimale e alla attività legislativa delle Regioni in materia;

- il rappresentante del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare ha dichiarato che il fine principale del suddetto Tavolo di lavoro dovrebbe essere quello di definire i principi e le soluzioni condivise in base alle quali le Regioni devono legiferare;

- il rappresentante dell’UPI, riservandosi di presentare un documento, ha considerato che tale Tavolo di lavoro possa servire anche a monitorare la situazione di applicazione del citato articolo 2, comma 186-bis, della legge 23 dicembre 2009, n. 191;

 

VISTO il documento trasmesso dal Direttore Generale dell’UPI con nota del 18 marzo 2011, con il quale si propone alle Regioni che non abbiano ancora provveduto all’approvazione di una disciplina organica della materia con legge regionale, di nominare i Presidenti di Provincia commissari pro-tempore delle Autorità soppresse, senza oneri aggiuntivi;

 

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 25 marzo 2011 che, ai sensi dell’articolo 1, comma 2, del richiamato decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, ha ulteriormente prorogato al 31 dicembre 2011 i termini di scadenza del più volte richiamato articolo 2, comma 186-bis, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, allo scopo di assicurare la continuità nell’erogazione dei servizi pubblici locali e l’esercizio delle relative funzioni pubbliche;

 

VISTO il decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, il quale, nello stabilire le attribuzioni della Conferenza Stato-Regioni e della Conferenza Unificata:

-          all’articolo 7, comma 2, attribuisce alla Conferenza Stato-Regioni la facoltà di istituire gruppi di lavoro o comitati, con la partecipazione di rappresentanti delle Regioni, delle Province autonome di Trento e di Bolzano e delle amministrazioni interessate, con funzioni istruttorie, di raccordo, collaborazione o concorso alle attività della stessa Conferenza;

-          all’articolo 9, comma 1, dispone che questa Conferenza Unificata possa assumere proprie deliberazioni in relazione alle materie ed ai compiti di interesse comune alle Regioni, alle Province, ai Comuni e alle Comunità montane;

-          all’articolo 9, comma 4, detta disposizioni riguardo le modalità delle deliberazioni di questa Conferenza;

 

CONSIDERATO che, nell’incontro tecnico del 14 aprile 2011, al quale hanno partecipato rappresentanti dei Ministeri interessati, delle Regioni, delle Province autonome e delle Autonomie locali, è stato concordato il testo di delibera istitutiva del Tavolo tecnico in oggetto;

 

VISTO tale schema di delibera istitutiva del Tavolo tecnico, trasmessa dalla Segreteria della Conferenza con nota prot. n. 1957 del 15 aprile 2011.

 

VISTA la nota dell’ANCI del 20 aprile 2011, con la quale si chiede che il numero dei rappresentanti ANCI venga aumentato da due a tre;

CONSIDERATO che, nel corso dell’odierna seduta di questa Conferenza:

- le Regioni e le Province autonome hanno approvato la presente delibera;

- l’ANCI ha parimenti approvato la presente delibera, confermando la richiesta di avere tre rappresentanti in seno al Tavolo tecnico;

 - l’UPI si è espressa favorevolmente;

 

 

DELIBERA

 

 

ai sensi dell’articolo 7, comma 2, e dell’articolo 9, comma 1, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, è costituito, nell’ambito della Conferenza Unificata, un Tavolo tecnico permanente Stato - Regioni - Autonomie locali finalizzato alla risoluzione delle problematiche derivanti dall’applicazione dell’articolo 2, comma 186-bis, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, riguardante la soppressione delle Autorità d’Ambito Territoriale Ottimale (A.A.T.O.), di cui agli articoli 148 e 201 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

 

Al predetto Tavolo è demandato il compito di definire, a titolo istruttorio, i principi e le soluzioni condivise per l’attuazione del predetto articolo 2, comma 186-bis, della legge n. 191 del 2009.

 

Allo stesso Tavolo tecnico permanente è altresì attribuito il compito di monitorare la situazione di applicazione del citato articolo 2, comma 186-bis, della legge n. 191 del 2009.

 

Il Tavolo è composto da:

-         un rappresentante del Ministro per le riforme per il federalismo;

-         un rappresentante del Ministro per la semplificazione normativa;

-         un rappresentante del Ministro per i rapporti con le Regioni e per la coesione territoriale;

-         un rappresentante del Ministero dell’interno;

-         un rappresentante del Ministero dell’economia e delle finanze;

-         un rappresentante del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare;

-         un rappresentante per ciascuna delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano;

-         tre rappresentanti dell’ANCI;

-         due rappresentanti dell’UPI.

Il Tavolo potrà essere integrato, in ragione delle tematiche da trattare o di specifici interessi da tutelare, da rappresentanti di altre amministrazioni dello Stato, delle Regioni, delle Province autonome e delle Autonomie locali, nonché di altri soggetti pubblici o privati interessati.

 

La partecipazione alle attività del Tavolo tecnico permanente è prestata a titolo gratuito e gli oneri di partecipazione dei componenti sono a carico delle Amministrazioni di appartenenza.

 

 

 

     Il Segretario                                              Il Presidente

              Cons. Ermenegilda Siniscalchi                       On. dott. Raffaele Fitto   

 

 

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