Repubblica Italiana Conferenze Stato Regioni ed Unificata |
|
Ti trovi in: CONFERENZA UNIFICATA - Home - Dettaglio Documento |
Intesa,
tra il Governo, le Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano e gli Enti
locali sulla ripartizione per l’anno 2017 del “Fondo nazionale per le politiche
giovanili di cui all’art. 19, comma 2, del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248". Intesa,
ai sensi dell’articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131 Repertorio
Atti n. 53/CU del 25 maggio 2017 LA
CONFERENZA UNIFICATA Nella odierna seduta del 25 maggio 2017 VISTO
l’articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, il quale prevede che,
in sede di Conferenza Unificata, il Governo può promuovere la stipula di intese
dirette a favorire il raggiungimento di posizioni unitarie o il conseguimento
di obiettivi comuni; VISTO
l’art. 19, comma 2, del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, che ha istituito presso la
Presidenza del Consiglio dei Ministri il Fondo per le politiche giovanili, al
fine di promuovere il diritto dei giovani alla formazione culturale e
professionale e all’inserimento nella vita sociale, anche attraverso interventi
volti ad agevolare la realizzazione del diritto dei giovani all’abitazione,
nonché a facilitare l’accesso al credito per l’acquisto e l’utilizzo di beni e
servizi; VISTA
la nota del 4 maggio 2017, con la
quale il Dipartimento della Gioventù e del Servizio civile nazionale della
Presidenza del Consiglio dei Ministri ha inviato, ai fini del perfezionamento
dell’Intesa da parte di questa Conferenza, lo schema di provvedimento sulla
ripartizione del Fondo nazionale per le politiche giovanili per l’anno 2017; VISTA la lettera in data 11 maggio 2017, con la quale il predetto
provvedimento è stato portato a conoscenza delle Regioni e delle Autonomie
locali; VISTA la nota in data 23 maggio 2017 con cui la regione Molise, coordinatrice
della commissione politiche sociali ha comunicato l’assenso tecnico al
provvedimento; CONSIDERATO
che nell’odierna seduta di questa Conferenza, le Regioni hanno espresso avviso
favorevole all’ intesa, con le raccomandazioni contenute nell’ allegato A) al
presente atto; ACQUISITO, nel corso dell’odierna seduta di
questa Conferenza, l’assenso del Governo, delle Regioni e Province Autonome di
Trento e Bolzano, dell’ANCI e dell’UPI; SANCISCE INTESA tra il Governo, le Regioni e Province autonome di Trento
e Bolzano e gli Enti locali, ai sensi dell’articolo 8, comma 6, della legge 5
giugno 2003, n. 131, nei seguenti termini: Considerati: -
il
decreto legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito con modificazione in legge 14
luglio 2008, n.121, che ha, tra l’altro, attribuito al Presidente del Consiglio
dei Ministri le funzioni di indirizzo e coordinamento in materia di politiche giovanili; -
il
d.P.R. 3 marzo 2017 con il quale il Sig. Giuliano
Poletti è stato nominato Ministro del lavoro e delle politiche sociali,
registrato alla Corte dei conti in data 10 marzo 2017, al n. 579; -
il
d.P.C.M 1° ottobre 2012, recante “Ordinamento delle
strutture generali della Presidenza del Consiglio di Ministri” pubblicato sulla
Gazzetta Ufficiale n. 288 in data 11
dicembre 2012, che individua tra le strutture generali della Presidenza
del Consiglio dei Ministri il Dipartimento della Gioventù e del Servizio civile
nazionale; -
la
legge 11 dicembre 2016, n. 232 di approvazione del bilancio di previsione dello
Stato per l’anno finanziario 2017 e del bilancio pluriennale per il triennio
2017-2019; -
il
d.P.C.M 9 dicembre 2016 di approvazione del bilancio
di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri per l'anno 2017 e per
il triennio 2017-2019; -
l’art.
7, comma 1, lettera b) del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con
modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, che ha stabilito che la
Presidenza del Consiglio dei Ministri debba operare “un contenimento delle
spese per le strutture di missione e riduzione degli stanziamenti per le
politiche dei singoli Ministri senza portafoglio e Sottosegretari, con un
risparmio non inferiore a 20 milioni di euro per l’anno 2012 e di 40 milioni di
euro a decorrere dall’anno 2013”; -
l’art.
1, comma 291, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, che ha stabilito che la
Presidenza del consiglio dei Ministri, a decorrere dal 2015, è tenuta ad
assicurare un’ ulteriore riduzione delle spese del proprio bilancio in misura
non inferiore a 13 milioni di euro; -
l’art.
2, comma 109, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 che, a decorrere dal 1°
gennaio 2010, abroga l’art. 5 della legge 30 novembre 1989, n. 386, relativo
alla partecipazione delle Province Autonome di Trento e Bolzano alla
ripartizione dei fondi speciali istituiti per garantire livelli minimi di
prestazioni in modo uniforme si tutto il territorio nazionale; -
la circolare n. 128699 del 5 febbraio 2010 del
Ministero dell’economia e delle finanze che, in attuazione del predetto art. 2,
comma 109, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, richiede che ciascuna
Amministrazione si astenga dall’erogare finanziamenti alle Autonomie speciali; -
la
nota n. 61748 del 30 luglio 2015, con cui il Ministero dell’economia e delle
finanze ha comunicato le modalità di versamento delle somme non erogate alle
Province Autonome di Trento e Bolzano all’Entrata del bilancio dello Stato; -
le
Sentenze della Corte Costituzionale in data 20 marzo 2006, n. 118, in data 12
dicembre 2007, n. 453, in data 27 febbraio 2008, n. 50, e in data 8 ottobre
2012, n. 223, secondo le quali le politiche giovanili rientrano nell’ambito
delle competenze concorrenti tra Stato e Regioni; -
la
Deliberazione n. 2/2013/G, emessa dalla Corte dei conti - Sezione centrale di
controllo sulla gestione delle Amministrazioni dello Stato, concernente
l’indagine di controllo sul “Fondo per le
politiche giovanili”, che ribadisce, altresì, il contenuto
delle riferite Sentenze della Corte Costituzionale; -
la
necessità di assicurare l’attuazione delle politiche in favore dei giovani sul
territorio, destinando una quota del Fondo
per le politiche giovanili al finanziamento di attività a livello regionale
e locale per l’anno 2017, secondo criteri e modalità condivisi; -
che
le modalità di monitoraggio delle iniziative regionali saranno disciplinate
tramite accordi tra Pubbliche Amministrazioni sottoscritti, ai sensi dell’art.
15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, tra il Dipartimento della Gioventù e del
Servizio civile nazionale e ciascuna Regione; -
che
ANCI e UPI, in attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56, hanno siglato, in
data 18 luglio 2014, un Protocollo d’Intesa volto a consentire un percorso di
massima integrazione e raccordo delle associazioni, ai fini della piena
rappresentanza unitaria e che, dunque, l’ANCI rappresenterà complessivamente il
sistema delle Autonomie locali, Comuni, Città metropolitane e Province, nelle attività
di gestione del Fondo per le politiche
giovanili per l’anno 2017; SI CONVIENE Articolo
1 1.
La presente Intesa indica, per l’anno 2017,
le percentuali di riparto del Fondo per
le politiche giovanili, di seguito denominato “Fondo”. L’ammontare del Fondo
è determinato dalla legge 11 dicembre 2016, n. 232, recante approvazione del
bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2017 e del bilancio
pluriennale per il triennio 2017-2019, nonchè da
eventuali variazioni derivanti da manovre di finanza pubblica, disposte fino
all’emanazione del decreto ministeriale recante “Riparto delle risorse finanziarie del Fondo nazionale per le politiche
giovanili per l’anno 2017”. 2.
La presente Intesa, in particolare,
stabilisce: - la
percentuale del Fondo destinata alle
Regioni, alle Province Autonome e al sistema delle Autonomie locali nella
misura complessiva del 54% dello stesso; - la
percentuale del Fondo destinata agli
interventi di rilevanza nazionale in misura pari al restante 46% . 3.
La presente Intesa stabilisce, altresì, nell’ambito della indicata
percentuale complessiva del 54% del Fondo: a. la quota,
determinata nella misura del 30%, destinata alle Regioni e alle Province
Autonome e i relativi criteri di riparto; b. la quota,
determinata nella misura del 24%, destinata al sistema delle Autonomie locali,
rappresentato dall’ANCI; c.
le
modalità e gli strumenti di programmazione, attuazione e monitoraggio degli
interventi realizzati dalle
Regioni e dal sistema delle Autonomie locali. Articolo 2 1.
La quota
del Fondo destinata alle Regioni e
alle Province Autonome, pari al 30%, è finalizzata a cofinanziare interventi
territoriali, di seguito “interventi”,
in materia di politiche giovanili, volti a promuovere attività di orientamento
e placement, e/o attività dirette alla prevenzione
del disagio giovanile e al sostegno dei giovani talenti. 2.
La quota
del Fondo indicata al precedente
comma 1 si intende comprensiva dei trasferimenti indistinti a favore delle
Regioni e delle Province Autonome, disposti dal Ministero dell’economia e delle
finanze ai sensi dell’art. 14, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 2010, n.
78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e
dell’art. 7, comma 1, lettera b) del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95,
convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, nonché
derivanti da altre disposizioni normative di finanza pubblica, comunque
finalizzate a finanziare trasferimenti compensativi a favore delle Regioni e
delle Province Autonome. 3.
La
riferita quota è ripartita tra le
Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano applicando i criteri già
utilizzati per la ripartizione percentuale del Fondo per le politiche giovanili per l’anno 2016, come indicato
nell’Allegato 1 che costituisce parte integrante della presente Intesa. La
ripartizione della quota determina le
risorse finanziarie, arrotondate per eccesso o per difetto all’euro, assegnate
a ciascuna Regione e Provincia Autonoma. 4.
Le
risorse finanziarie, assegnate alle Province Autonome di Trento e Bolzano, sono
acquisite al bilancio dello Stato ai sensi dell’articolo 2, comma 109, della
legge 23 dicembre 2009, n. 191. A tal fine le predette risorse sono versate
all’Entrata del bilancio dello Stato al Capo X. 5.
Le
Regioni inviano al Dipartimento della Gioventù e del Servizio civile nazionale
(di seguito solo Dipartimento) le proposte progettuali, approvate con delibera
di Giunta Regionale, relative agli interventi
che si intendono realizzare, ai fini della sottoscrizione dell’Accordo di
collaborazione di cui al successivo comma 8 del presente articolo, di seguito “Accordo”. Le proposte progettuali,
finalizzate alla realizzazione degli interventi
indicati al comma 1, devono pervenire al Dipartimento entro il 31 ottobre 2017.
Resta salva la possibilità per le Regioni, in presenza di rilevanti e motivate
ragioni formalmente rappresentate, di inviare le proposte progettuali anche
oltre il citato termine, ma comunque entro il 31 dicembre 2017. 6.
Le
Regioni evidenziano le modalità di realizzazione del progetto, i tempi, gli
obiettivi, il valore complessivo, il numero di interventi, i destinatari, il
territorio e altri elementi ritenuti utili in un’apposita “scheda di progetto”, che costituisce parte integrante della
delibera di Giunta Regionale di cui al precedente comma 5. 7.
Ai fini dell’attuazione degli interventi proposti, le Regioni si impegnano a cofinanziare almeno
il 20% del valore complessivo del progetto presentato, anche attraverso la
valorizzazione di risorse umane, beni e servizi messi a disposizione dalle
Regioni stesse. Gli importi di cofinanziamento minimo regionale, rapportati
alle risorse finanziarie assegnate ad ogni singola Regione, sono indicati
nell’Allegato 2, che costituisce parte integrante della presente Intesa. 8.
Ciascuna
Regione sottoscrive con il Dipartimento, ai sensi dell’art. 15 della legge 7
agosto 1990, n. 241 e s.m.i., in forma digitale, uno
specifico Accordo che disciplina le modalità
di monitoraggio sugli interventi e il
trasferimento delle relative risorse finanziarie, riportando in allegato la
delibera di Giunta Regionale e la scheda
di progetto. 9.
Il
Dipartimento e le Regioni (di seguito “Parti”)
provvedono alla sottoscrizione degli Accordi
entro 60 giorni dalla ricezione delle proposte progettuali di cui al precedente
comma 5. Per le proposte progettuali inviate oltre il 31 dicembre 2017, il
Dipartimento comunica il tardivo invio alla Conferenza dei Presidenti delle
Regioni e delle Province Autonome, qualora siano formalmente rappresentate
motivate ragioni oggettivamente rilevanti, e procede alla sottoscrizione
dell’Accordo; in caso contrario, chiede alla Conferenza Unificata di esprimersi
al riguardo. 10.
Il
trasferimento alle Regioni delle risorse finanziarie di cui al precedente comma
3 avviene a seguito della registrazione del provvedimento di approvazione degli
Accordi stessi da parte del
competente organo di controllo della Presidenza del Consiglio dei Ministri, al
quale il Dipartimento li trasmette entro 30 gg. dalla sottoscrizione. 11.
Le attività relative agli interventi da realizzare devono essere
avviate entro 4 mesi decorrenti dalla data del perfezionamento dell’Accordo, a seguito della sottoscrizione
in forma digitale di entrambe le Parti. La Regione comunica al Dipartimento la
data di effettivo inizio delle attività. 12. Le eventuali risorse finanziarie, già destinate con la presente Intesa alle
Regioni, che si rendano
disponibili a seguito della mancata sottoscrizione dell’Accordo di cui al precedente comma 8, ovvero a seguito del mancato
avvio delle attività entro il termine previsto dal precedente comma 11,
andranno a riconfluire nel Fondo per le
politiche giovanili per essere redistribuite nelle annualità successive. Articolo 3 1.
La
quota del Fondo, destinata al sistema delle Autonomie locali, rappresentato
dall’ANCI, stabilita in misura pari al 24% dello stanziamento del Fondo, dovrà essere destinata anche alla
realizzazione di progetti ed azioni rivolti alle Città metropolitane ed agli
enti di area vasta. 2.
Le
modalità di programmazione, realizzazione e monitoraggio delle iniziative in
favore del sistema delle Autonomie locali sono oggetto di uno specifico Accordo per l’anno 2017, da stipularsi
tra il Dipartimento e l’ANCI, successivamente alla registrazione del decreto ministeriale recante “Riparto delle risorse finanziarie del Fondo
nazionale per le politiche giovanili per l’anno 2017”. 3.
Le
risorse finanziarie, attribuite con la presente Intesa in favore del sistema
delle Autonomie locali, che si rendano disponibili successivamente alla
conclusione dell’Accordo, sono
interamente destinate ad iniziative da concordarsi tra le Parti mediante la
sottoscrizione di un atto integrativo.
|