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Intesa, ai sensi dell’articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra il Governo, Regioni, Province autonome di Trento e Bolzano e gli Enti locali sulla ripartizione per l’anno 2016 del “Fondo nazionale per le politiche giovanili di cui all’art. 19, comma 2, del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248". (PRESIDENZA CONSIGLIO DEI MINISTRI) Intesa, ai sensi dell’articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131.

Intesa, ai sensi dell’articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra il Governo, le Regioni, le Province autonome di Trento e Bolzano e gli Enti locali sulla ripartizione per l’anno 2016 del “Fondo nazionale per le politiche giovanili di cui all’art. 19, comma 2, del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248".

 

Repertorio Atti n.   96/CU        del 21 luglio 2016

 

 

LA CONFERENZA UNIFICATA

 

 

Nella odierna seduta del 21 luglio 2016

 

VISTO l’articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, il quale prevede che, in sede di Conferenza Unificata, il Governo può promuovere la stipula di intese dirette a favorire il raggiungimento di posizioni unitarie o il conseguimento di obiettivi comuni;

 

VISTO l’art. 19, comma 2, del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, che ha istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri il Fondo per le politiche giovanili, al fine di promuovere il diritto dei giovani alla formazione culturale e professionale e all’inserimento nella vita sociale, anche attraverso interventi volti ad agevolare la realizzazione del diritto dei giovani all’abitazione, nonché a facilitare l’accesso al credito per l’acquisto e l’utilizzo di beni e servizi;

 

VISTA la nota del 18 luglio 2016, con la quale il Dipartimento della Gioventù e del Servizio civile nazionale della Presidenza del Consiglio dei Ministri ha inviato, ai fini dell’acquisizione dell’Intesa di questa Conferenza, lo schema di provvedimento indicato in oggetto che è stato diramato in pari data alle Regioni e alle Autonomie locali;

 

CONSIDERATO che, nel corso dell’odierna seduta di questa Conferenza, le Regioni, l’ANCI e l’UPI hanno espresso parere favorevole al perfezionamento dell’Intesa sullo schema di provvedimento di cui trattasi;

 

ACQUISITO, nell’odierna seduta di questa Conferenza, l’assenso del Governo, delle Regioni, delle Province autonome di Trento e di Bolzano e delle Autonomie locali;

 

 

SANCISCE INTESA

 

 

tra il Governo, le Regioni e Province Autonome e gli Enti locali, ai sensi dell’articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, nei seguenti termini:

 

Considerato:

-        il decreto legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito con modificazione in legge 14 luglio 2008, n.121, che ha, tra l’altro, attribuito al Presidente del Consiglio dei Ministri le funzioni di indirizzo e coordinamento in materia di politiche giovanili;

-        il dPR 21 febbraio 2014 registrato alla Corte dei conti il 25 febbraio 2014 n. 571, con il quale il Sig. Giuliano Poletti è stato nominato Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali;

-        il dPCM 23 aprile 2014, registrato alla Corte dei conti in data 8 maggio 2014, n. 1213, con il quale il predetto Ministro, è stato delegato, tra l’altro, ad esercitare le funzioni ed i compiti, ivi compresi quelli di indirizzo e coordinamento, di tutte le iniziative, anche normative, nella materie concernenti le politiche giovanili e il Servizio civile nazionale;

-        il dPR 28 febbraio 2014, registrato alla Corte dei Conti in data 4 marzo 2014, n. 648, con il quale l’On. Luigi Bobba è stato nominato Sottosegretario di Stato al Lavoro e alle politiche giovanili e del Servizio civile nazionale;

-        dM 8 maggio 2014, con il quale all’On. Luigi Bobba sono state delegate le funzioni di indirizzo polito-amministrativo nelle materie concernenti le politiche giovanili e il Servizio civile nazionale;

-        il dPCM 1° ottobre 2012, recante “Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio di Ministri” pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 288 in data 11 dicembre 2012, che individua tra le strutture generali della Presidenza del Consiglio dei Ministri il Dipartimento della Gioventù e del Servizio civile nazionale;

-        la legge 28 dicembre 2015, n. 208 contenente disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2016), che definisce, in Tabella C, la dotazione finanziaria del “Fondo per le politiche giovanili”;

-        la legge 28 dicembre 2015, n. 209 di approvazione del Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2016 e bilancio pluriennale per il triennio 2016-2018;

-        il dPCM del 21 dicembre 2015 di approvazione del bilancio di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri per l'anno 2016 e per il triennio 2016-2018;

-        l’art. 7, comma 1, lettera b) del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, che ha stabilito che la Presidenza del Consiglio dei Ministri debba operare “un contenimento delle spese per le strutture di missione e riduzione degli stanziamenti per le politiche dei singoli Ministri senza portafoglio e Sottosegretari, con un risparmio non inferiore a 20 milioni di euro per l’anno 2012 e di 40 milioni di euro a decorrere dall’anno 2013”;

-        l’art. 1, comma 291, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, che ha stabilito che la Presidenza del consiglio dei Ministri a decorrere dal 2015 è tenuta ad assicurare un ulteriore riduzione delle spese del proprio bilancio in misura non inferiore a 13 milioni di euro;

-        l’art. 2, comma 109, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 che, a decorrere dal 1° gennaio 1010, abroga l’art. 5 della legge 30 novembre 1989, n. 386, relativo alla partecipazione delle Province Autonome di Trento e Bolzano alla ripartizione dei fondi speciali istituiti per garantire livelli minimi di prestazioni in modo uniforme si tutto il territorio nazionale;

-        la Circolare n. 128699 del 5 febbraio 2010 del Ministero dell’economia e delle finanze che, in attuazione del predetto art. 2, comma 109, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, richiede che ciascuna Amministrazione si astenga dall’erogare finanziamenti alle Autonomie speciali;

-        che con la nota n. 61748 del 30 luglio 2015, il Ministero dell’economia e delle finanze, che ha comunicato le modalità di versamento delle somme non erogate alle Province autonome di Trento e Bolzano all’Entrata del bilancio dello Stato;

-        la Sentenza della Corte Costituzionale in data 8 ottobre 2012, n. 223;

-        la Deliberazione n. 2/2013/G, emessa dalla Corte dei Conti - Sezione centrale di controllo sulla gestione delle Amministrazioni dello Stato, concernente l’indagine di controllo sul “Fondo per le politiche giovanili”, e, in particolare, le pagine 62 e seguenti della relazione approvata con la Deliberazione che, al primo capoverso del paragrafo 10, recita testualmente: “Il quadro normativo di riferimento delle risorse regionali, per i progetti concernenti le politiche giovanili, deve collocarsi nella corretta applicazione dei principi d’ordine costituzionale, che prevedono la competenza regionale per detti interventi e che trovano similari esempi nel caso del Fondo per le politiche sociali, sul quale si è pronunciata la Corte costituzionale, nel senso che le risorse vadano trasferite tout court, alle Regioni, tanto da aver statuito l’esigenza che non vi sia un’articolazione del Fondo predefinita dall’Amministrazione statale, come avveniva in passato. Le modalità di trasferimento delle risorse alle Regioni sono espressione del dettato costituzionale (Legge costituzionale 18.10.2001, n. 3), che fa rientrare le politiche giovanili nell’ambito delle competenze concorrenti tra Stato e Regioni”;

-        le Sentenze della Corte Costituzionale del 20 marzo 2006, n. 118, del 12 dicembre 2007, n. 453 e del 27 febbraio 2008, n. 50;

-        che è necessario, al fine di assicurare l’attuazione delle politiche in favore dei giovani sul territorio, destinare una quota del Fondo per le politiche giovanili al finanziamento di attività a livello regionale e locale, secondo criteri e modalità condivisi, per l’anno 2016;

-        che le modalità di monitoraggio delle iniziative regionali saranno disciplinate tramite accordi tra Pubbliche Amministrazioni (di seguito accordi o accordo) sottoscritti, ai sensi dell’art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, tra il Dipartimento della Gioventù e del Servizio civile nazionale e ciascuna Regione;

-        che la legge 7 aprile 2014, n. 56 ha profondamento innovato il sistema delle autonomie locali, istituendo le Città metropolitane e trasformando le Province in enti di area vasta di secondo grado con funzioni proprie e ben definite;

-        che in questa logica ANCI e UPI hanno siglato, in data 18 luglio 2014, un Protocollo d’Intesa volto a consentire un percorso di massima integrazione e raccordo delle associazioni, ai fini della piena rappresentanza unitaria. In tal senso l’ANCI rappresenterà complessivamente il sistema delle autonomie locali, Comuni, Città metropolitane e Province, nelle attività di gestione del Fondo per le politiche giovanili per le annualità 2016;

 

 

SI CONVIENE

 

 

Articolo 1

 

1.          La presente Intesa, indica le percentuali di riparto, per l’anno 2016, del Fondo nazionale per le politiche giovanili, di seguito denominato “Fondo”.

2.          La percentuale del Fondo destinata alle Regioni, alle Province Autonome e al sistema delle Autonomie locali è complessivamente stabilita in misura pari al 54% del Fondo.

3.          La presente Intesa, tra l’altro, stabilisce:

a.   la quota del Fondo destinata alle Regioni e alle Province Autonome e i relativi criteri di riparto, finalizzata a cofinanziare interventi territoriali, di seguito “interventi”, in materia di politiche giovanili, volti a promuovere - attraverso iniziative culturali e formative e appositi centri e/o spazi e/o forme aggregative - attività di orientamento e placement, in via prioritaria, nonché attività dirette alla prevenzione del disagio giovanile e al sostegno dei giovani talenti;

b.   la quota del Fondo destinata al sistema delle Autonomie locali, rappresentato dall’ANCI;

c.   le modalità e gli strumenti di programmazione, attuazione e monitoraggio degli interventi di cui alle lettere a) e b) del presente articolo.

 

 

Articolo 2

 

1.          La percentuale del Fondo, di seguito denominata “quota”, destinata agli interventi delle Regioni e delle Province Autonome indicati all’articolo 1, comma 3, lettera a), è pari al 30% dello stanziamento del Fondo stesso, come determinato dalla legge di stabilità per l’anno 2016 (e in particolare, dalla Tabella C, allegata alla legge stessa) e da eventuali riduzioni derivanti da manovre di finanza pubblica, disposte fino all’emanazione del Decreto ministeriale recante “ Riparto delle risorse finanziarie del Fondo nazionale per le politiche giovanili per l’anno 2016”.

2.          La quota del Fondo, determinata secondo la percentuale indicata al precedente comma 1, si intende comprensiva dei trasferimenti indistinti a favore delle Regioni e delle Province Autonome, disposti dal Ministero dell’economia e delle finanze ai sensi dell’art. 14, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e dell’art. 7, comma 1, lettera b) del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, nonché derivanti da altre disposizioni normative di finanza pubblica, comunque finalizzate a finanziare trasferimenti compensativi a favore delle Regioni e delle Province Autonome.

3.          La riferita quota, determinata secondo quanto indicato ai precedenti commi 1 e 2, è ripartita tra le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano applicando i criteri utilizzati per la ripartizione percentuale del Fondo nazionale per le politiche giovanili 2015, come indicato nella tabella (Allegato 1) che costituisce parte integrante della presente Intesa. La ripartizione della quota determina le risorse finanziarie, arrotondate per eccesso o per difetto all’euro, assegnate e da trasferire, per la realizzazione degli interventi, a ciascuna Regione e Provincia autonoma.

4.          Le risorse finanziarie, assegnate sulla base dei criteri di cui al precedente comma 3, alle Province autonome di Trento e Bolzano, sono acquisite al bilancio dello Stato ai sensi dell’articolo 2, comma 109, della legge 23 dicembre 2009, n. 191. A tal fine le predette risorse sono versate all’Entrata del bilancio dello Stato al Capo X.

5            Le Regioni inviano al Dipartimento della Gioventù e del Servizio civile nazionale (di seguito solo Dipartimento) le proposte progettuali, approvate con delibera di Giunta Regionale, relative agli interventi che si intendono realizzare, ai fini della sottoscrizione dell’Accordo di collaborazione di cui al successivo comma 8, di seguito “Accordo”. Con l’invio della proposta progettuale la Regione formalizza la richiesta delle risorse finanziarie di cui al precedente comma 3. Le proposte progettuali, conformi agli obiettivi indicati all’articolo 1, devono pervenire al Dipartimento entro il 30 novembre 2016. Resta salva la possibilità per le Regioni, in presenza di rilevanti e motivate ragioni formalmente rappresentate, di inviare le proposte progettuali anche oltre il citato termine, ma comunque entro l’anno 2016.

6            Ai fini dell’attuazione degli interventi proposti, le Regioni si impegnano a cofinanziare almeno il 20% del valore complessivo del progetto presentato, anche attraverso la valorizzazione di risorse umane, beni e servizi messi a disposizione dalle Regioni stesse. Gli importi di cofinanziamento minimo, rapportati alle risorse assegnate ad ogni singola Regione sono indicati nell’Allegato 2, che costituisce parte integrante della presente Intesa.

7            Le Regioni evidenziano le modalità di realizzazione del progetto, i tempi, gli obiettivi, il valore complessivo, il numero di interventi, i destinatari, il territorio, e altri elementi ritenuti utili, in un’apposita “scheda di progetto”, che costituisce parte integrante della delibera di Giunta Regionale di cui al precedente comma 5.

8            L’Accordo sottoscritto bilateralmente, ai sensi dell’art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, in forma digitale, tra il Dipartimento e le singole Regioni, che riporta in allegato la delibera di Giunta e la scheda di progetto, disciplina tra l’altro le modalità di monitoraggio semestrale sugli interventi e il trasferimento delle risorse finanziarie.

9            Il Dipartimento e le Regioni provvedono alla sottoscrizione degli Accordi entro 60 giorni dalla ricezione delle proposte progettuali di cui al precedente comma 8. Per le proposte progettuali inviate oltre il termine di cui al precedente comma 5, il Dipartimento, qualora le motivate ragioni formalmente rappresentate siano oggettivamente rilevanti, comunica la richiesta pervenuta oltre il termine alla Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province autonome e procede alla sottoscrizione dell’Accordo; in caso contrario, chiede alla Conferenza Unificata di esprimersi al riguardo.

10         Il trasferimento alle Regioni delle risorse finanziarie di cui al precedente comma 3 avverrà a seguito della registrazione del provvedimento di approvazione degli Accordi stessi da parte del competente organo di controllo della Presidenza del Consiglio dei Ministri, al quale il Dipartimento li trasmette entro 30 gg dalla sottoscrizione.

11         Le attività relative agli interventi da realizzare devono essere avviate entro 6 mesi decorrenti dalla data di perfezionamento, in forma digitale, dell’Accordo; la Regione comunica al Dipartimento la data di effettivo inizio delle attività. Il mancato avvio delle stesse entro il suddetto termine comporta la restituzione delle somme già erogate dal Dipartimento.

12         Le eventuali risorse finanziarie, già destinate con la presenta Intesa alle Regioni, che si rendano disponibili a seguito della mancata sottoscrizione dell’Accordo di cui al precedente comma 8, ovvero a seguito del mancato avvio delle attività entro il termine previsto dal precedente comma 11, andranno a riconfluire nel Fondo per le politiche giovanili per essere redistribuite nelle annualità successive.

 

 

Articolo 3

 

1.          La quota del Fondo, destinata al sistema delle Autonomie locali, rappresentato dall’ANCI, è stabilita in misura pari al 24% dello stanziamento del Fondo stesso, come determinato dalla legge di stabilità per l’anno 2016 (e in particolare, dalla tabella C, allegata alla legge stessa) e da eventuali riduzioni derivanti da manovre di finanza pubblica, disposte fino all’emanazione del Decreto ministeriale recante “ Riparto delle risorse finanziarie del Fondo nazionale per le politiche giovanili per l’anno 2016”.

2.          Le modalità di programmazione, realizzazione e monitoraggio delle iniziative in favore delle Autonomie locali sono oggetto di uno specifico distinto Accordo per l’anno 2016 da stipularsi tra il Dipartimento e l’ANCI, successivamente alla registrazione del decreto di riparto di cui al comma precedente.

3.          Nell’ambito dell’Accordo di cui al comma 2 del presente articolo una quota delle risorse, previste al comma 1, dovrà essere destinata alla realizzazione di progetti ed azioni rivolti alle Città metropolitane ed agli enti di area vasta.

4.          Le risorse finanziarie, già destinate con la presente Intesa a favore delle Autonomie locali, che si rendano disponibili successivamente alla conclusione dell’Accordo sono interamente destinate ad iniziative da concordate tra le Parti mediante la sottoscrizione di un atto integrativo.

 

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