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Deliberazione concernente determinazione dei criteri di attribuzione delle indennità mensili alle consigliere ed ai consiglieri di parità regionali, delle città metropolitane e degli enti di area vasta, di cui all’articolo 17, comma 2, del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, così come modificato dall’articolo 35 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 151. (LAVORO E POLITICHE SOCIALI)
Deliberazione, ai sensi dell’articolo 17, comma 2, del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, così come modificato dall’articolo 35 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 151.

1) Oggetto: parere sullo schema di decreto del Ministro della pubblica istruzione relativo alla riorganizzazione dei centri te

Deliberazione concernente determinazione dei criteri di attribuzione delle indennità mensili alle consigliere ed ai consiglieri di parità regionali, delle città metropolitane e degli enti di area vasta, di cui all’articolo 17, comma 2, del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, così come modificato dall’articolo 35 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 151.

Deliberazione, ai sensi dell’articolo 17, comma 2, del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, così come modificato dall’articolo 35 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 151.

Repertorio atti n.    79/CU                del 26 maggio 2016

 

 

LA CONFERENZA UNIFICATA

 

 

Nella seduta odierna del 26 maggio 2016

 

VISTO l'articolo 17, comma 2, del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, così come modificato dall’articolo 35 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 151, il quale prevede che “l'ente territoriale che ha proceduto alla designazione può attribuire, a proprio carico, alle consigliere e ai consiglieri di parità regionali, delle città metropolitane e degli enti di area vasta di cui alla legge 7 aprile 2014, n. 56, che siano lavoratori dipendenti, lavoratori autonomi o liberi professionisti, una indennità mensile, differenziata tra il ruolo di effettivo e quello di supplente, sulla base di criteri determinati dalla Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Il riconoscimento della predetta indennità alle consigliere e ai consiglieri di parità supplenti è limitato ai soli periodi di effettivo esercizio della supplenza”;

 

VISTA la nota n. 32/0022738 dell’11 dicembre 2015 con la quale il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha chiesto a questa Conferenza l’attivazione dell’istruttoria ai fini dell’applicazione dell’articolo 17, comma 2, del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, così come modificato dall’articolo 35 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 151;

 

RILEVATO che la citata richiesta è stata portata a conoscenza, in data 17 dicembre 2015, delle Regioni e degli Enti locali con la richiesta di far pervenire le proprie valutazioni al fine della prosecuzione della relativa istruttoria;

 

VISTA la nota n. 1365/C9LAV del 17 marzo 2016 con la quale la Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome, ha comunicato, in merito all’argomento in parola, che la Commissione istruzione, lavoro, innovazione e ricerca ha ritenuto, in linea di massima, condivisibile la conferma degli importi delle indennità mensili delle consigliere e dei consiglieri di parità regionali, definiti per l’anno 2014;

 

CONSIDERATO che, ai fini dell’esame dell’argomento in questione, è stata convocata una riunione, a livello tecnico, il 5 aprile 2016, nel corso della quale è stato precisato che i predetti importi vennero, a suo tempo, stabiliti nei limiti della disponibilità del Fondo nazionale per le attività delle consigliere e dei consiglieri di parità, ripartito sulla base di una proposta di riparto elaborata dalla commissione interministeriale di cui all’art. 18, comma 4, del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 sopra citato, nella formulazione in vigore antecedentemente alle modifiche introdotte dal decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 151, tenuto conto dei parametri oggettivi stabiliti dal suddetto articolo 18, comma 3;

 

 

 

CONSIDERATO, altresì che tale posizione assunta dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome è stata condivisa anche dall’UPI e dall’ANCI e che, pertanto, è volontà comune confermare gli importi indicati nelle tabelle 2B e 2C relativi rispettivamente alle indennità mensili delle consigliere di parità regionali e provinciali, allegate al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, del 29 settembre 2015 recante: “Riparto, per l’anno 2014, del Fondo nazionale per le attività delle consigliere e dei consiglieri di parità, ai sensi dell’art. 18, comma 2, del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198”;

 

VISTA la nota n. CSR0001986 del 26 aprile 2016 con la quale è stata trasmessa ai Ministeri del lavoro e delle politiche sociali, dell’economia e delle finanze, alle Regioni ed agli Enti locali la bozza di deliberazione concernente determinazione dei criteri di attribuzione delle indennità mensili alle consigliere ed ai consiglieri di parità regionali, delle città metropolitane e degli enti di area vasta;

 

CONSIDERATO che è stata convocata una riunione, a livello tecnico, il 3 maggio 2016, nel corso della quale i rappresentanti dei Ministeri del lavoro e delle politiche sociali, dell’economia e delle finanze, delle Regioni, dell’ANCI e dell’UPI hanno condiviso detta bozza di deliberazione, precisando che il richiamato articolo 17, comma 2 prevede la facoltà dell'ente territoriale, che ha proceduto alla designazione, di attribuire, a proprio carico, alle consigliere e ai consiglieri di parità regionali, delle città metropolitane e degli enti di area vasta le indennità in argomento;

 

VISTA la nota n. 0002180 del 4 maggio 2016 con la quale è stata inviata la formulazione definitiva della deliberazione in argomento da sottoporre all’esame di questa Conferenza;

 

CONSIDERATO che l’argomento, iscritto all’ordine del giorno della seduta di questa Conferenza del 5 maggio 2016, su richiesta delle Regioni è stato rinviato per approfondimenti;

 

CONSIDERATO che, nel corso dell’odierna seduta di questa Conferenza:

- le Regioni hanno espresso avviso favorevole all’adozione della deliberazione con la richiesta di ripristinare il Fondo statale per il finanziamento delle consigliere di parità e con la proposta di integrare il testo prevedendo che l'indennità fissata al punto 1 sia considerata come indennità minima con la facoltà dell'Ente che ha proceduto alla designazione di incrementarla entro il limite massimo del triplo;

-  l’ANCI e l’UPI hanno espresso avviso favorevole all’adozione della deliberazione associandosi alle richieste formulate dalle Regioni;

 

CONSIDERATO che il Governo ha preso atto della richiesta delle Regioni e ha accolto la proposta di integrazione della deliberazione;

 

ACQUISITO, quindi, l’assenso del Governo, delle Regioni, dell’ANCI e dell’UPI;

 

 

 

 

 

                                     DELIBERA

 

 

 

1.   Per l’anno 2016, il compenso per le consigliere di parità regionali, delle città metropolitane e degli enti di area vasta è determinato, con onere a carico di ciascun ente territoriale che ha proceduto alla designazione e fermo restando il rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, nel modo seguente:

 

a.     l’indennità mensile attribuita alle consigliere e ai consiglieri di parità regionali effettive/i e supplenti è fissata rispettivamente nella misura di almeno euro 90 lordi e euro 45 lordi;

b.     l’indennità mensile attribuita alle consigliere e ai consiglieri di parità delle città metropolitane e degli enti di area vasta effettive/i e supplenti è fissata rispettivamente nella misura di almeno euro 68 lordi e euro 34 lordi;

 

2.   per l’anno 2015, le indennità previste al precedente punto 1 rappresentano il limite massimo per la determinazione dei compensi, facendo salve le erogazioni delle indennità già effettuate;

 

3.   il riconoscimento delle predette indennità alle consigliere e ai consiglieri di parità supplenti è limitato ai soli periodi di effettivo esercizio della supplenza;

 

4.   è facoltà delle singole Regioni e Province autonome, Città metropolitane ed Enti di area vasta, di destinare ulteriori risorse finanziarie per elevare le indennità di cui al punto 1 fino ad un massimo del triplo e per l’esercizio delle attività delle rispettive consigliere e consiglieri di parità, fatto salvo il rispetto degli equilibri di bilancio e l’osservanza dei vigenti vincoli economici e finanziari.

 

 

 

 

 

 

 

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