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Intesa sullo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri che definisce i requisiti per l’iscrizione nell’elenco dei soggetti aggregatori che svolgono attività di centrali di committenza. (PRESIDENZA CONSIGLIO MINISTRI – ECONOMIA E FINANZE)
Intesa, ai sensi dell’articolo 9, comma 2, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito dalla legge 23 giugno 2014, n.89.

 

 

 

Intesa, ai sensi dell’articolo 9, comma 2 del decreto-legge 24 aprile 2014, n.66, convertito dalla legge 23 giugno 2014, n.89, sullo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri che definisce i requisiti per l’iscrizione nell’elenco dei soggetti aggregatori che svolgono attività di centrali di committenza.

Rep. Atti n. 125/CU del 16 ottobre 2014

LA CONFERENZA UNIFICATA

Nell’odierna Seduta del 16 ottobre 2014

VISTO il decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, e, in particolare l’articolo 9, recante le disposizioni in materia di acquisizione di beni e servizi attraverso soggetti aggregatori e prezzi di riferimento;

VISTO in particolare il comma 1 del citato articolo 9 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, che istituisce, nell’ambito dell’Anagrafe unica delle stazioni appaltanti, operante presso l’Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture l’elenco dei soggetti aggregatori di cui fanno parte Consip S.p.A. e una centrale di committenza per ciascuna regione, qualora costituita ai sensi dell’articolo 1, comma 455, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;

VISTO il successivo comma 2, primo periodo del citato articolo 9 del decreto-legge n. 66 del 2014, il quale prevede che i soggetti diversi da quelli di cui al comma 1 del medesimo articolo  che svolgono attività di centrale di committenza ai sensi dell’articolo 33 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, richiedono all’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture l’iscrizione all’elenco dei soggetti aggregatori;

VISTO, altresì, il secondo periodo del medesimo articolo 9, comma 2,  del citato decreto-legge n. 66 del 2014, che stabilisce che con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, previa intesa con la Conferenza Unificata, sono definiti i requisiti per l’iscrizione al predetto elenco dei soggetti aggregatori, tra i quali  il carattere di stabilità dell’attività di centralizzazione, nonché i valori di spesa ritenuti significativi per le acquisizioni di beni e servizi con riferimento ad ambiti, anche territoriali, da ritenersi ottimali ai fini dell’aggregazione e della centralizzazione della domanda;

VISTO l’articolo 9, comma 5, del citato decreto-legge 24 aprile 2014 n. 66, il quale stabilisce che le regioni costituiscono ovvero designano, entro il 31 dicembre 2014, ove non esistente, un soggetto aggregatore secondo quanto previsto al comma 1 del medesimo articolo 9 e che in ogni caso il numero complessivo dei soggetti aggregatori presenti sul territorio nazionale non può essere superiore a 35;

VISTO l’articolo 19 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni dalla legge . 11 agosto 2014, n. 114, che sopprime l’Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, trasferendone i compiti e le funzioni all’Autorità nazionale anticorruzione e per la valutazione e la trasparenza (ANAC), che è rinominata Autorità nazionale anticorruzione;

VISTO lo schema di decreto volto a dare attuazione a quanto previsto dal citato articolo 9, comma 2 del decreto-legge 24 aprile 2014, n.66, predisposto dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri- Dipartimento per il coordinamento amministrativo e diramato, unitamente alla relazione illustrativa, con nota prot. CSR3634 p-4.23.2.13 del 15 settembre 2014;

VISTI gli esiti della riunione tecnica tenutasi in data 22 settembre 2014, nel corso della quale l’ANCI e l’UPI hanno chiesto alcuni chiarimenti alla Presidenza del Consiglio dei Ministri e al Ministero dell’economia e delle finanze in merito ad alcuni punti dello schema sui quali sono sorti dubbi interpretativi e hanno anticipato alcune richieste di modifica, da formalizzare in successivi documenti;

VISTI gli esiti della riunione tecnica convocata per il giorno 29 settembre 2014, nel corso della quale sono state ficus le richieste di modifica presentate dalle Regioni e dall’ANCI, ritenute in parte accoglibili dalle amministrazioni proponenti;

VISTO il nuovo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, inviato dal Dipartimento per il coordinamento amministrativo, che apporta al precedente schema le modifiche concordate nel corso della riunione tecnica del 29 settembre 2014, diramato con nota prot. CSR 3915 p-4.23.2.13 del 3 ottobre 2014;

 

VISTO il documento contenente le richieste emendative formulate dalle regioni allo schema di decreto in esame, diramato con nota prot. CSR 3961 P-4-23-2.13 del 6 ottobre 2014;

VISTI gli esiti della riunione tecnica tenutasi in data 6 ottobre 2014 per concludere l’iter istruttorio sullo schema di decreto in esame, nel corso della quale le Regioni hanno espresso l’avviso favorevole alla conclusione dell’intesa, subordinatamente all’impegno del Governo di istituire un tavolo tecnico per la razionalizzazione del sistema di affidamento dei contratti pubblici e l’ANCI non ha formulato osservazioni sul nuovo testo;

VISTA la nota CSR 4114 P-4.23.2.13 del 15 ottobre 2014, con la quale sono state trasmesse le osservazioni di carattere generale e le richieste di emendamento allo schema di decreto in esame formulate  dalla Commissione interregionale competente in materia, contenenti anche la richiesta, cui non si condizione l’espressione dell’intesa, di prevedere che i soggetti indicati nell’articolo 2, comma 1, lett. a) e b) siano a totale partecipazione pubblica , operare esclusivamente avvalendosi di proprie strutture e organizzazioni interne;

VISTI gli esiti dell’odierna Seduta, nel corso della quale le Regioni hanno espresso l’intesa sullo schema di decreto in esame, subordinatamente alle condizioni, contenute in un documento consegnato in Seduta che, allegato al presente atto, ne costituisce parte integrante (All.1), che attengono:

 1) all’impegno formale del Governo di procedere all’istituzione di un tavolo tecnico per la risoluzione dei problemi applicativi del sistema di affidamento dei contratti pubblici;

 2)  all’accoglimento di un emendamento volto ad integrare il testo prevedendo che “il soggetto aggregatore individuato da ciascuna regione ai sensi dell’articolo 9, comma 1 del decreto-legge n. 66 del 2014 può operare anche attraverso un’organizzazione ulteriormente e funzionalmente articolata”, e con la segnalazione del rischio di coinvolgimento di soggetti privati nella gestione delle gare indette dalle centrali di committenza;

 

CONSIDERATO che l’ANCI e l’UPI hanno espresso l’avviso favorevole alla conclusione dell’intesa e, condividendo la segnalazione delle Regioni, hanno chiesto che nel testo sia prevista una totale partecipazione pubblica dei soggetti aggregatori;

 

CONSIDERATO che il Ministero dell’economia e delle finanze ha ritenuto di poter accogliere le richieste relative all’istituzione del Tavolo tecnico sul sistema di affidamento degli appalti mentre ha formulato delle riserve in merito alla richiesta relativa all’articolazione ulteriore del soggetto aggregatore di cui al punto 2) del documento delle Regioni sopra indicato, ritenuta di difficile applicazione e fonte di criticità del sistema

 

 

SANCISCE INTESA

Nei termini di cui in premessa, ai sensi dell’articolo 9, comma 2 del decreto-legge 24 aprile 2014, n.66, convertito dalla legge 23 giugno 2014, n.89, sullo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri che definisce i requisiti per l’iscrizione nell’elenco dei soggetti aggregatori che svolgono attività di centrali di committenza.

 

 

             

 

 

 

 

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