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Accordo, ai sensi dell’articolo 9,
comma 2, lettera c), del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sullo
schema di decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di attuazione
dell’articolo 23, comma 4, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75
concernente il trattamento accessorio del personale e la sperimentazione. Repertorio atti n. 132/CU del 22 novembre 2018 LA CONFERENZA UNIFICATA Nella
odierna seduta del 22 novembre 2018: VISTO
l'articolo 9, comma
2, lettera c) del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 recante
“Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della conferenza permanente per
i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano ed unificazione, per le materie e i compiti di interesse comune delle
regioni, delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato città ed
autonomie locali”, il quale dispone che questa Conferenza promuove e sancisce
accordi, tra Governo, Regioni, Province, Comuni e Comunità montane, al fine di
coordinare l'esercizio delle rispettive competenze e svolgere in collaborazione
attività di interesse comune; VISTO l’articolo 23, comma 2, del decreto
legislativo 25 maggio 2017, n. 75 il quale ha disposto che, nelle more di
quanto previsto dal comma 1, al fine di assicurare la semplificazione
amministrativa, la valorizzazione del merito, la qualità dei servizi e
garantire adeguati livelli di efficienza
ed economicità dell'azione amministrativa, assicurando al contempo
l'invarianza della spesa, a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare
complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del
personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni
pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno
2016. A decorrere dalla predetta data l'articolo 1, comma 236, della
legge 28 dicembre 2015, n. 208 è abrogato. Per gli enti locali che non hanno
potuto destinare nell'anno 2016 risorse aggiuntive alla contrattazione
integrativa a causa del mancato rispetto del patto di stabilità interno del 2015, l'ammontare
complessivo delle risorse di cui al primo periodo del presente comma non può
superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2015, ridotto in
misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio nell'anno 2016; VISTO il successivo comma 3 il quale ha
stabilito che: “Fermo restando il limite delle risorse complessive previsto dal
comma 2, le regioni e gli enti locali, con esclusione degli enti del Servizio
sanitario nazionale, possono destinare apposite risorse alla componente
variabile dei fondi per il salario accessorio, anche per l’attivazione dei
servizi o di processi di riorganizzazione e il relativo mantenimento, nel
rispetto dei vincoli di bilancio e delle vigenti disposizioni in materia di
vincoli della spesa di personale e in coerenza con la normativa contrattuale
vigente per la medesima componente variabile”; VISTO il successivo comma 4 il quale ha
stabilito che, a decorrere dal 1º gennaio 2018 e sino al 31 dicembre 2020, in
via sperimentale, le regioni a statuto ordinario e le città Metropolitane
che rispettano i requisiti di cui al secondo periodo possono incrementare,
oltre il limite di cui al comma 2, l’ammontare della componente variabile dei
fondi per la contrattazione integrativa destinata al personale in servizio
presso i predetti enti, anche di livello dirigenziale, in misura non superiore
a una percentuale della componente stabile dei fondi medesimi definita con
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, adottato su proposta del
Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, di concerto con
il Ministro dell’economia e delle finanze, previo accordo in sede di Conferenza
Unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo n. 281 del 1997, entro
novanta giorni dalla entrata in vigore del provvedimento; CONSIDERATO che detto decreto legislativo
individua i requisiti da rispettare ai fini della partecipazione alla
sperimentazione di cui al periodo precedente, tenendo conto in particolare dei
seguenti parametri: a) fermo restando
quanto disposto dall’articolo 1, comma 557-quater della legge n. 296 del 2006,
il rapporto tra le spese di personale e le entrate correnti considerate al
netto di quelle a destinazione vincolata; b) il rispetto del
saldo di cui all’articolo 1, comma 466, della legge 11 dicembre 2016, n. 232; c) il rispetto del
termine di pagamento dei debiti di natura commerciale previsti dall’art. 41,
comma 2, del decreto legge n. 66/2014; d) la dinamica del rapporto tra salario accessorio e
retribuzione complessiva; CONSIDERATO che, al
riguardo, il Presidente della Conferenza delle Regioni e delle Province
autonome, con nota n. 5259/C1A1/C2FIN dell’8 novembre 2018, ha fatto pervenire
la documentazione (nota metodologica e dati) relativa alle Regioni a Statuto
ordinario ai fini dell’applicazione del citato articolo 23, comma 4, del
decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75 concernente il trattamento accessorio
del personale e la sperimentazione. Nella medesima nota, in attuazione del
citato comma 4 dell’articolo 23, viene proposta la percentuale del 5%; VISTA la nota del 22 novembre 2018, con la
quale l’Ufficio di Gabinetto del Ministro per la pubblica amministrazione ha
trasmesso lo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di
attuazione dell’articolo 23, comma 4, del decreto legislativo 25 maggio 2017,
n. 75 concernente il trattamento accessorio del personale e la sperimentazione; CONSIDERATO che detto provvedimento, con nota n. 16212
del 22 novembre 2018, è stato inviato alle Regioni ed agli Enti locali; CONSIDERATO
che, nel corso
dell’odierna seduta di questa Conferenza, le Regioni, l’ANCI e l’UPI hanno espresso
avviso favorevole al perfezionamento dell’accordo in esame; ACQUISITO, quindi, l'assenso del Governo, delle
Regioni e degli Enti locali; SANCISCE
L’ACCORDO ai sensi dell’articolo 9, comma 2,
lettera c), del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sullo schema di
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di attuazione dell’articolo
23, comma 4, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75 concernente il
trattamento accessorio del personale e la sperimentazione, trasmesso, con nota
del 22 novembre 2018, dal Ministro per la Pubblica amministrazione.
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