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Accordo, ai sensi dell’articolo 9, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sullo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di attuazione dell’articolo 23, comma 4, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75 concernente il trattamento accessorio del personale e la sperimentazione.

 

Accordo, ai sensi dell’articolo 9, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sullo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di attuazione dell’articolo 23, comma 4, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75 concernente il trattamento accessorio del personale e la sperimentazione.

Repertorio atti n.        132/CU              del 22 novembre 2018

 

LA CONFERENZA UNIFICATA

Nella odierna seduta del 22 novembre 2018:

VISTO l'articolo 9, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 recante “Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano ed unificazione, per le materie e i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato città ed autonomie locali”, il quale dispone che questa Conferenza promuove e sancisce accordi, tra Governo, Regioni, Province, Comuni e Comunità montane, al fine di coordinare l'esercizio delle rispettive competenze e svolgere in collaborazione attività di interesse comune;

VISTO l’articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75 il quale ha disposto che, nelle more di quanto previsto dal comma 1, al fine di assicurare la semplificazione amministrativa, la valorizzazione del merito, la qualità dei servizi e garantire adeguati livelli di efficienza  ed economicità dell'azione amministrativa, assicurando al contempo l'invarianza della spesa, a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per  l'anno  2016. A decorrere dalla predetta data l'articolo 1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è abrogato. Per gli enti locali che non hanno potuto destinare nell'anno 2016 risorse aggiuntive alla contrattazione integrativa a causa del mancato rispetto del patto  di stabilità interno del 2015, l'ammontare complessivo delle risorse di cui al primo periodo del presente comma non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2015, ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio  nell'anno 2016;

 

VISTO il successivo comma 3 il quale ha stabilito che: “Fermo restando il limite delle risorse complessive previsto dal comma 2, le regioni e gli enti locali, con esclusione degli enti del Servizio sanitario nazionale, possono destinare apposite risorse alla componente variabile dei fondi per il salario accessorio, anche per l’attivazione dei servizi o di processi di riorganizzazione e il relativo mantenimento, nel rispetto dei vincoli di bilancio e delle vigenti disposizioni in materia di vincoli della spesa di personale e in coerenza con la normativa contrattuale vigente per la medesima componente variabile”;

 

VISTO il successivo comma 4 il quale ha stabilito che, a decorrere dal 1º gennaio 2018 e sino al 31 dicembre 2020, in via sperimentale, le regioni  a statuto ordinario e le città Metropolitane che rispettano i requisiti di cui al secondo periodo possono incrementare, oltre il limite di cui al comma 2, l’ammontare della componente variabile dei fondi per la contrattazione integrativa destinata al personale in servizio presso i predetti enti, anche di livello dirigenziale, in misura non superiore a una percentuale della componente stabile dei fondi medesimi definita con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, adottato su proposta del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, previo accordo in sede di Conferenza Unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo n. 281 del 1997, entro novanta giorni dalla entrata in vigore del provvedimento;

 

CONSIDERATO che detto decreto legislativo individua i requisiti da rispettare ai fini della partecipazione alla sperimentazione di cui al periodo precedente, tenendo conto in particolare dei seguenti parametri:

a) fermo restando quanto disposto dall’articolo 1, comma 557-quater della legge n. 296 del 2006, il rapporto tra le spese di personale e le entrate correnti considerate al netto di quelle a destinazione vincolata;

b) il rispetto del saldo di cui all’articolo 1, comma 466, della legge 11 dicembre 2016, n. 232;

c) il rispetto del termine di pagamento dei debiti di natura commerciale previsti dall’art. 41, comma 2, del decreto legge n. 66/2014;

d) la dinamica del rapporto tra salario accessorio e retribuzione complessiva;

CONSIDERATO che, al riguardo, il Presidente della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, con nota n. 5259/C1A1/C2FIN dell’8 novembre 2018, ha fatto pervenire la documentazione (nota metodologica e dati) relativa alle Regioni a Statuto ordinario ai fini dell’applicazione del citato articolo 23, comma 4, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75 concernente il trattamento accessorio del personale e la sperimentazione. Nella medesima nota, in attuazione del citato comma 4 dell’articolo 23, viene proposta la percentuale del 5%;

VISTA la nota del 22 novembre 2018, con la quale l’Ufficio di Gabinetto del Ministro per la pubblica amministrazione ha trasmesso lo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di attuazione dell’articolo 23, comma 4, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75 concernente il trattamento accessorio del personale e la sperimentazione;

 

CONSIDERATO che detto provvedimento, con nota n. 16212 del 22 novembre 2018, è stato inviato alle Regioni ed agli Enti locali;

 

CONSIDERATO che, nel corso dell’odierna seduta di questa Conferenza, le Regioni, l’ANCI e l’UPI hanno espresso avviso favorevole al perfezionamento dell’accordo in esame;

ACQUISITO, quindi, l'assenso del Governo, delle Regioni e degli Enti locali;

 

                                                         SANCISCE L’ACCORDO

 

ai sensi dell’articolo 9, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sullo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di attuazione dell’articolo 23, comma 4, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75 concernente il trattamento accessorio del personale e la sperimentazione, trasmesso, con nota del 22 novembre 2018, dal Ministro per la Pubblica amministrazione.

 

 

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